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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 giugno 2023

Cassazione n. 25418/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22301/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in R oma, via B. Tortolini n . 32 , rappresentato e difenso da gli avv .

AlbertoBagnoli e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Portuense n . 104 (c/o sig.ra [OSCURATO:PERSONA]) , rappresenta ta e dife sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la s entenza n. 1955 /201 7 de lla Corte d’Appello di Bari, depositata il 9/8/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/6/2023dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente, dirigente medico presso l’[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di Bari, convenne in giudizio la datrice di lavoro per chiederne la condanna al pagamento delle differenzeretributive dovute per l’espletamento delle funzioni di Direttore sanitario dal m aggio 2001 al luglio 2002.

Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, accolse la domanda , condannando l’Azienda al pagamento dell’importo, in linea capitale, di € 44.150,82.

L’[OSCURATO:PERSONA]Universitaria propose appello c he venne accolto dalla Corte d’Appello di Bari.

Contro lasentenza della corte territoriale il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi .

L’Azienda ha replicato con controricorso.

Entrambe le parti hanno altresì prodotto memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consigli o ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso il ri corrente denuncia «violazione degli art t . 112 e 346 c.p.c. , in relazione all’ art. 360, comma 1, n n . 3 e 4, c.p.c.

Nullità della sentenza impugnata per vizio di ultrapetizione».

1.1. Con il secondo motivo, strettamente collegato al primo, sicensura «violazione degli artt. 112, 324, 329, comma 2,e 346 c.p.c., in relazione all’ art. 360 , comma 1, n. 4, c.p.c.

Nullità della sentenza impugnata per violazione del giudicato interno».

La parte ricorrente sostiene che la corte d’appello avrebbe errato arisolvere la lite applica ndo l’art. 18 del CCNL[OSCURATO:DATA_NASCITA] dell’area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale , perché l’applicabilità di tale disposizione al caso in esame era stata negata dal giudice di primo grado e, sul punto, non c’era stata specifica impugnazione dell’Azienda.

In tal modo, secondo il ricorrente, la corte territoriale avrebbe violatosia il divieto di pronunciar si oltre i limiti della domanda posta dall’appellante, sia l’obbligo di rispettare il giudicato interno ormai formatosi sulla questione dellainapplicabilità della norma contrattuale.

2. I motivi, da trattare congiuntamente per l’evidente stretta connessione, sono inammissibili , per la mancanza di sufficiente specificità nella descrizione del contenuto degli atti da cui si dovrebbe desumere che la questione dell’applicabilità alla fattispecie dell’art. 18 del CCNL non era stata riproposta in appello (art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; sul « principio di autosufficienza del ricorso per cassazione», «corollario del requisito di specificità dei motivi», quale deve essere inteso anche alla luce della recente giurisprudenza della Corte EDU, v., per tutte,Cass.

S.u. n. 8950/2022).

Del resto, la corte d’appello, nella motivazione della sentenza impugnata, ha dato conto del fatto che la questione era stata trattata anche in secondo grado , e proprio dalla difesa del ricorrente («tale norma, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell’appellato, si applica anche alle ipotesi di sostituzione del Direttore sanitario»), il che fa presumere che fosse stata riproposta, almeno implicitamente, dalla parte appellante.

2.1. In ogni caso,l’applicabilità o meno di una norma del CCNL, a fronte di una fattispecie concreta che rimane nei limiti delle allegazioni di parte, è questione di puro diritto (v. art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), che è compito del giudice 4 verificare e risolvere, anche a prescindere da una specifica domanda di parte(e, nell’ambito del pubblico impiego, anche a prescindere dall’allegazione e prova dell’esistenza del CCNL, applicandosi il principio iura novit curia : v.

Cass. n. 7641/2022).

Nel caso di specie, è pacifico che, prima del giudizio, l’Azienda aveva già spontaneamente corrisposto al dirigente medico, per il periodo in cui svolse l’incarico di Direttore sanitario, un importo pari all’indennità determinata dall’art. 18, comma 7, del CCNL e che a ppellò la sentenza di primo grado sostenendo di null’altro dovere oltre a tale importo.

È quindi evidente che la questione dell’applicabilità d i una norma giuridica ( a tale rango e ssendo equiparata la norma dettata dalla contrattazione collettiva) che limita il dovuto a quanto già pagato era intrinseca alla materia del contendere sottoposta anche all’esame del giudice d’appello.

3. I l terzo motivo denuncia « violazione e falsa applicazione dell’art. 18 CCNL 1998/2001 Dirigenza medica del SSNe del DPCM n. 502 del 19.7.1995, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c. » .

Si ripropone qui il merito della questione che, secondo quanto sostenutonei disattesi primi due motivi, s arebbe stata risolta in modo irrevocabile all’esito del giudizio di primo grado.

Il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto sostenuto dalla corte d’appello, l’art. 18 del [OSCURATO:PERSONA] non troverebbe applicazione nel caso di sostituzione del Direttore sanitario, ma solo nei casi di sostituzione di direttori di singole strutture operative, semplici o complesse.

3.1. Il motivo è infondato.

3.1.1. Sul piano del dato testuale, la corte d’appello ha ben evidenziato che il primo comma dell’art. 18 , dopo avere fatto specifico riferimento alla sostituzione del «direttore di dipartimento», contiene unriferimento elastico ai «casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano … più strutture complesse».

Tale formula ampia è idonea a inclu dere anche la direzione sanitaria, ovverosia la direzione della articolazione che comprendetutte le «strutture complesse» dell’Azienda.

Infatti, questa Corte si è già occupata di controversie in cui, data per scontata l’applicabilità dell’art. 18 del CCNL anche al caso della sostituzione del direttore sanitario , si è discusso soltanto della pretesa del dirigente di ottenere una diversa e maggiore remunerazione per l’incarico svolto (Cass. n. 584/2016 ) oppure della sussistenza in concreto del presupposto di una effettiva sostituzione (Cass. n. 20183/2015).

3.1.2. In ogni caso, a ben vedere, quand’anche si dovesse ritenere non applicabile l’art. 18 del CCNL alla sostituzione del dirigente sanitario, ciò sarebbe sufficiente per negare al sostituto il diritto al pagamento dell’indennità ivi prevista, ma non per affermare il suo diritto al pagamento delle competenze retributive spettanti al dirigente titolare nominato all’esito della prescritta procedura selettiva .

Tale diritto dovrebbe, infatti, trovare altrove un suo fondamento giuridico, fermo restando che l’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 (e, in precedenza, l ’ art. 19 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall’art.13 del d.lgs. n. 80 del 1998 ) sancisce l’inapplicabilità ai dirigenti dell’art. 2103 c.c., che discende dalle peculiarità proprie della qualifica dirigenziale che, nel nuovo assetto, non esprime più una posizione lavorativa inserita nell’ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l’idoneità professionale del soggetto a ricoprire un incarico dirigenziale, necessariamente a termine, conferito con atto datoriale gestionale, distinto dal contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Per le medesime ragioni non è applicabile al rapporto dirigenziale l’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, riferibile al solo personale che non rivesta la qualifica di dirigente, al quale è, invece, riservata la disciplina dettata dalle disposizioni del titolo II, capo II,del medesimo d.lgs .

Non fa eccezione la dirigenza sanitaria, inserita «in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello» (art. 15 d.lgs. n. 502/1992), per la quale la giuridica impossibilità di applicare la disciplina dettata dall ’ art. 2103 c.c. è ribadita dall’art. 15-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, inserito dal d.lgs. n. 229/1999, nonché dall’art. 28, comma 6, del medesimo CCNL 8.6.2000, secondo cui «nel conferimento degli incarichi e per il passaggio adincarichi di funzioni dirigenziali diverse le aziende tengono conto ... che data l’equivalenza delle mansioni dirigenziali non si applica l’art. 2103, comma 1, del c.c.» (v., ex multis, Cass. n. 21565/2018).

4. Il quarto mezzo di impugnazione censura, sempre in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «erronea applicazione dell’art. 436, comma 3, c.p.c.».

Con questo motivo il ricorrente si lamenta che la corte territoriale abbia dichiarato improcedibile il suo appello incidentale, perché non era stato notificato , nonostante la memoria di costituzione in appello fosse stata scambiata con la controparte alla prima udienza e l’Azienda si fosse successivamente difesa nelmerito, senza sollevare eccezioni. 4.1.Anche questo motivo è infondato.

Merita, infatti, di essere ribadito quanto questa Corte ha già avuto occasione di statuire in un cas o del tutto analog o , ovverosia che « anche l’appello incidentale, pur tempestivamente proposto nel termine di legge, va dichiarato improcedibile ove ne sia mancata la notifica, non essendo consentito al giudice – alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., comma 2, Cost., nel testo risultante dalla modifica disposta con Legge. cost. n. 2/1999 – di assegnare all’appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 c.p.c.

Tale ultimo orientamento deve qui ribadirsi anche per il caso che, a seguito della mancata notifica della memoria contenente l’appello incidentale, il giudice non abbia concesso un nuovo termine per lanotificazione, essendosi la co ntroparte presente all’udienza limitata a chiedere un rinvio della discussione»(Cass. n. 837/2016, nella motivazione della quale si dà conto dell’evoluzione giurisprudenziale che ha portato ad estendere anche all’appello incidentale un’interpretazione più rigorosa inizialmente affermata solo per l’appello principale).

5. Respinto il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

6. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori dilegge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che sussis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22301/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in R oma, via B. Tortolini n . 32 , rappresentato e difenso da gli avv . AlbertoBagnoli e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Portuense n . 104 (c/o sig.ra [OSCURATO:PERSONA]) , rappresenta ta e dife sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la s entenza n. 1955 /201 7 de lla Corte d’Appello di Bari, depositata il 9/8/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/6/2023dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente, dirigente medico presso l’[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di Bari, convenne in giudizio la datrice di lavoro per chiederne la condanna al pagamento delle differenzeretributive dovute per l’espletamento delle funzioni di Direttore sanitario dal m aggio 2001 al luglio 2002. Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, accolse la domanda , condannando l’Azienda al pagamento dell’importo, in linea capitale, di € 44.150,82. L’[OSCURATO:PERSONA]Universitaria propose appello c he venne accolto dalla Corte d’Appello di Bari. Contro lasentenza della corte territoriale il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi . L’Azienda ha replicato con controricorso. Entrambe le parti hanno altresì prodotto memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consigli o ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso il ri corrente denuncia «violazione degli art t . 112 e 346 c.p.c. , in relazione all’ art. 360, comma 1, n n . 3 e 4, c.p.c. Nullità della sentenza impugnata per vizio di ultrapetizione». 1.1. Con il secondo motivo, strettamente collegato al primo, sicensura «violazione degli artt. 112, 324, 329, comma 2,e 346 c.p.c., in relazione all’ art. 360 , comma 1, n. 4, c.p.c. Nullità della sentenza impugnata per violazione del giudicato interno». La parte ricorrente sostiene che la corte d’appello avrebbe errato arisolvere la lite applica ndo l’art. 18 del CCNL[OSCURATO:DATA_NASCITA] dell’area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale , perché l’applicabilità di tale disposizione al caso in esame era stata negata dal giudice di primo grado e, sul punto, non c’era stata specifica impugnazione dell’Azienda. In tal modo, secondo il ricorrente, la corte territoriale avrebbe violatosia il divieto di pronunciar si oltre i limiti della domanda posta dall’appellante, sia l’obbligo di rispettare il giudicato interno ormai formatosi sulla questione dellainapplicabilità della norma contrattuale. 2. I motivi, da trattare congiuntamente per l’evidente stretta connessione, sono inammissibili , per la mancanza di sufficiente specificità nella descrizione del contenuto degli atti da cui si dovrebbe desumere che la questione dell’applicabilità alla fattispecie dell’art. 18 del CCNL non era stata riproposta in appello (art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; sul « principio di autosufficienza del ricorso per cassazione», «corollario del requisito di specificità dei motivi», quale deve essere inteso anche alla luce della recente giurisprudenza della Corte EDU, v., per tutte,Cass. S.u. n. 8950/2022). Del resto, la corte d’appello, nella motivazione della sentenza impugnata, ha dato conto del fatto che la questione era stata trattata anche in secondo grado , e proprio dalla difesa del ricorrente («tale norma, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell’appellato, si applica anche alle ipotesi di sostituzione del Direttore sanitario»), il che fa presumere che fosse stata riproposta, almeno implicitamente, dalla parte appellante. 2.1. In ogni caso,l’applicabilità o meno di una norma del CCNL, a fronte di una fattispecie concreta che rimane nei limiti delle allegazioni di parte, è questione di puro diritto (v. art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), che è compito del giudice 4 verificare e risolvere, anche a prescindere da una specifica domanda di parte(e, nell’ambito del pubblico impiego, anche a prescindere dall’allegazione e prova dell’esistenza del CCNL, applicandosi il principio iura novit curia : v. Cass. n. 7641/2022). Nel caso di specie, è pacifico che, prima del giudizio, l’Azienda aveva già spontaneamente corrisposto al dirigente medico, per il periodo in cui svolse l’incarico di Direttore sanitario, un importo pari all’indennità determinata dall’art. 18, comma 7, del CCNL e che a ppellò la sentenza di primo grado sostenendo di null’altro dovere oltre a tale importo. È quindi evidente che la questione dell’applicabilità d i una norma giuridica ( a tale rango e ssendo equiparata la norma dettata dalla contrattazione collettiva) che limita il dovuto a quanto già pagato era intrinseca alla materia del contendere sottoposta anche all’esame del giudice d’appello. 3. I l terzo motivo denuncia « violazione e falsa applicazione dell’art. 18 CCNL 1998/2001 Dirigenza medica del SSNe del DPCM n. 502 del 19.7.1995, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c. » . Si ripropone qui il merito della questione che, secondo quanto sostenutonei disattesi primi due motivi, s arebbe stata risolta in modo irrevocabile all’esito del giudizio di primo grado. Il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto sostenuto dalla corte d’appello, l’art. 18 del [OSCURATO:PERSONA] non troverebbe applicazione nel caso di sostituzione del Direttore sanitario, ma solo nei casi di sostituzione di direttori di singole strutture operative, semplici o complesse. 3.1. Il motivo è infondato. 3.1.1. Sul piano del dato testuale, la corte d’appello ha ben evidenziato che il primo comma dell’art. 18 , dopo avere fatto specifico riferimento alla sostituzione del «direttore di dipartimento», contiene unriferimento elastico ai «casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano … più strutture complesse». Tale formula ampia è idonea a inclu dere anche la direzione sanitaria, ovverosia la direzione della articolazione che comprendetutte le «strutture complesse» dell’Azienda. Infatti, questa Corte si è già occupata di controversie in cui, data per scontata l’applicabilità dell’art. 18 del CCNL anche al caso della sostituzione del direttore sanitario , si è discusso soltanto della pretesa del dirigente di ottenere una diversa e maggiore remunerazione per l’incarico svolto (Cass. n. 584/2016 ) oppure della sussistenza in concreto del presupposto di una effettiva sostituzione (Cass. n. 20183/2015). 3.1.2. In ogni caso, a ben vedere, quand’anche si dovesse ritenere non applicabile l’art. 18 del CCNL alla sostituzione del dirigente sanitario, ciò sarebbe sufficiente per negare al sostituto il diritto al pagamento dell’indennità ivi prevista, ma non per affermare il suo diritto al pagamento delle competenze retributive spettanti al dirigente titolare nominato all’esito della prescritta procedura selettiva . Tale diritto dovrebbe, infatti, trovare altrove un suo fondamento giuridico, fermo restando che l’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 (e, in precedenza, l ’ art. 19 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall’art.13 del d.lgs. n. 80 del 1998 ) sancisce l’inapplicabilità ai dirigenti dell’art. 2103 c.c., che discende dalle peculiarità proprie della qualifica dirigenziale che, nel nuovo assetto, non esprime più una posizione lavorativa inserita nell’ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l’idoneità professionale del soggetto a ricoprire un incarico dirigenziale, necessariamente a termine, conferito con atto datoriale gestionale, distinto dal contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per le medesime ragioni non è applicabile al rapporto dirigenziale l’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, riferibile al solo personale che non rivesta la qualifica di dirigente, al quale è, invece, riservata la disciplina dettata dalle disposizioni del titolo II, capo II,del medesimo d.lgs . Non fa eccezione la dirigenza sanitaria, inserita «in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello» (art. 15 d.lgs. n. 502/1992), per la quale la giuridica impossibilità di applicare la disciplina dettata dall ’ art. 2103 c.c. è ribadita dall’art. 15-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, inserito dal d.lgs. n. 229/1999, nonché dall’art. 28, comma 6, del medesimo CCNL 8.6.2000, secondo cui «nel conferimento degli incarichi e per il passaggio adincarichi di funzioni dirigenziali diverse le aziende tengono conto ... che data l’equivalenza delle mansioni dirigenziali non si applica l’art. 2103, comma 1, del c.c.» (v., ex multis, Cass. n. 21565/2018). 4. Il quarto mezzo di impugnazione censura, sempre in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «erronea applicazione dell’art. 436, comma 3, c.p.c.». Con questo motivo il ricorrente si lamenta che la corte territoriale abbia dichiarato improcedibile il suo appello incidentale, perché non era stato notificato , nonostante la memoria di costituzione in appello fosse stata scambiata con la controparte alla prima udienza e l’Azienda si fosse successivamente difesa nelmerito, senza sollevare eccezioni. 4.1.Anche questo motivo è infondato. Merita, infatti, di essere ribadito quanto questa Corte ha già avuto occasione di statuire in un cas o del tutto analog o , ovverosia che « anche l’appello incidentale, pur tempestivamente proposto nel termine di legge, va dichiarato improcedibile ove ne sia mancata la notifica, non essendo consentito al giudice – alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., comma 2, Cost., nel testo risultante dalla modifica disposta con Legge. cost. n. 2/1999 – di assegnare all’appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 c.p.c. Tale ultimo orientamento deve qui ribadirsi anche per il caso che, a seguito della mancata notifica della memoria contenente l’appello incidentale, il giudice non abbia concesso un nuovo termine per lanotificazione, essendosi la co ntroparte presente all’udienza limitata a chiedere un rinvio della discussione»(Cass. n. 837/2016, nella motivazione della quale si dà conto dell’evoluzione giurisprudenziale che ha portato ad estendere anche all’appello incidentale un’interpretazione più rigorosa inizialmente affermata solo per l’appello principale). 5. Respinto il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 6. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori dilegge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che sussis
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