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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 ottobre 2023

Cassazione n. 32124/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9199/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B. TORTOLINI, N. 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' PAOLETTI che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro E M M SRLe [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domicilia ti in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - Ric. 2019n. 9199sez.

S2 - ud. 26 / 1 0/202 3 avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 2239/2019, pubblicata in data 23.10.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Comune di Venezia appellava la sentenza del Giudice di Pace di Venezia, che aveva accolto l'opposizione avanzata daE. [OSCURATO:SOCIETA]., ed [OSCURATO:PERSONA] avverso 6 ordinanze ingiunzione emesse nei loro confronti per la violazione: dell'art. 5 bis L. 21/1992, dell'art. 1, co. 1, lett. a), del [OSCURATO:PERSONA] di accesso al territorio del Comune di Venezia, e dell'art. 5 dell'Ordinanza n. 310/2006 del Comune di Venezia.

I motivi di appello consistevano: - nell'errore di diritto de l la sentenza impugnata circa l’illegittimità dell'art. 5 bis della L. 21 / 1992 in combinato disposto con l'art. 1, co. l lett. a), del Regolamento comunale di accessoal territorio di Venezia e dell'ordinanza comunale n. 310/2006, asseritamente contenuta in unasegnalazione dell'[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato che, invero, avrebbe riguardato la sola Ordinanza n.310/2006 eche, in ogni caso, vi avrebbe rivolto delle mere osservazioni; - nel difetto di motivazione circa le ragioni della ritenuta contrarietà dell'art. 5bis L. 21 / 1992 e dell'art. 1, co. 1 lett. a), del Regolamento comunale di accesso al territorio di Venezia a norme di legge; - nell'e r roneo riscontro, in prime cure, di un contrasto tra l'ordinanza n. 310 del 2006, espressione del principio di territorialità, e il divieto, di rango comunitario, di restrizioni alla Ric. 2019n. 9199sez.

S2 - ud. 26 / 1 0/202 3 libera prestazione di servizi, che sarebbe applicabile, invece, esclusivamente all'interno dell'Unione e uropea, ossia in relazione ad operatori provenienti da altri Stati membri.

2. Il Tribunale di Veneziarigettava l’appello .

Per quel che ancora rileva il Tribunale evidenziava che tutte le fonti normative secondarie poste alla base delle ordinanze ingiunzione opposte, realizzavano una disparità di trattamento tra operatori NCC autorizzati dal Comune di Venezia ed operatori autorizzati da altri Comuni, non giustificata da altre superiori esigenze. [OSCURATO:PERSONA] per l'accesso nel territorio del Comune di Venezia, in applicazione dell'art. 5 bis L. n. 21 del 1992 , subordinava, all'art. 1, l'accesso di questi ultimi natanti nelle acque lagunari del territorio del Comune di Venezia ad una preventiva comunicazione e al pagamento di un importo di accesso.

Dunque, solo agli operatori NCC autorizzati da un Comune diverso da quello di Venezia era accollato l'obbligo di preventiva comunicazione del loro transito e di pagamento di un importo diaccesso per entrare nelle acque lagunari del Comune (a loro non interdette).

L'irragionevolezza di tale disparità di trattamentoera già stata evidenziata dall'[OSCURATO:PERSONA] conla segnalazione effettuata al Comune di Venezia, anche se con specifico riferimento all'ordinanza n. 310/2006, in base ad argomentazioni applicabili anche al Regolamento in questione.

L'[OSCURATO:PERSONA] a veva evidenziato, in particolare, "distorsioni concorrenziali" che creavano una discriminazione tra operatori NCC autorizzati dal Comune di Venezia e operatori autorizzati da altri Comuni, nonfunzionale, né proporzionale rispetto alle esigenze rappresentate Ric. 2019n. 9199sez.

S2 - ud. 26 / 1 0/202 3 dall'Amministrazione (finalità di contenimento del moto ondoso, limitazioni di velocità).

La disparità non era giustificabile, in base all’esigenza di garantire la tutela di interessi superiori rispetto alla libera concorrenza tra imprese, quali la protezione dell’ecosistema lagunare e della sicurezza dei trasporti, potenzialmente esposti a pregiudizio a causa dell’incontrollato il traffico dei natanti all’interno dei canali del centro storico.

Tali superiori esigenze di tutela, invero, ben potevano essere ugualmente garantite da una disciplina che regolamentasse il traffico senza diversificare gli operatori a seconda della "provenienza", non potendosi ritenere che la sicurezza della circolazione, il contenimento del moto ondoso e la tutela dell'ecosistema lagunare fossero maggiormente protetti e salvaguardati da una presenza preponderante all'interno del centro storico lagunare di operatori autorizzati dal Comune di Venezia.

Infatti, come anche stabilito nella pronuncia del Consiglio di Stato n. 5150/17, dal quadro normativo disciplinante l'attività di noleggio con conducente si evince che "l'obbligo di utilizzare, nell'esercizio del servizio di NCC, esclusivamente una rimessa ubicata all’interno del territorio del Comune che rilascia l'autorizzazione, è finalizzato a garantire che il servizio stesso, pur potendosi svolgere senza limiti spaziali, cominci e termini presso la medesima rimessa, ovvero entro il territorio comunale".

Se ne deduce che dal principio di territorialità non derivi logicamente alcuna necessità di restringere la facoltà di accesso nell'area lagunare del Comune di Venezia degli operatori titolari di autorizzazioni rilasciate da altri Comuni.

Ric. 2019n. 9199sez.

S2 - ud. 26 / 1 0/202 3 Ilfatto che il suddetto regolamento per l'accesso nel territorio comunale si fondasse su di una norma di legge (l'art. 5 bis L. n.21/1992), inoltre, era irrilevante ai fini della valutazione della sua illegittimità per contrasto con le superiori norme comunitarie poste a tutela della concorrenza e del mercato, di cui agli artt. 49, 56 e 96 TFUE e, in ogni caso, con gli artt. 11 e 3 Cost.

In base all'art. 267 TFUE, d'altro canto, le discrasie tra la normativa interna e quella comunitaria dovevano essere risolte in base al principio di competenza, determinando la possibilità dei Giudici degli Stati membri di disapplicare la prima ove confliggente con la seconda; salvo l'obbligo dei soli Giudicidi ultima istanza di rimessione della questione alla Corte di Giustizia Europea (cfr.

Corte Cost. sent.269/2017).

Di conseguenza, i provvedimenti amministrativi su cui si fondavano tutte le ordinanze impugnate dovevano essere disapplicati, in quanto illegittimi, per contrasto con le citate norme anticoncorrenziali di matricecomunitaria.

7. Il Comune di Venezia ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.

8. [OSCURATO:SOCIETA]., ed [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.

9. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e all’esito della camera di consiglio del 15 maggio 2022 la Corte ha disposto rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione della Cassazione a Sezioni Unite sulle questioni di cui all’ordinanza n. 6781/2022.

10. Il Comune di Venezia , a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 17541 depositata il 20-6-2023 ha rinunciato Ric. 2019n. 9199sez.

S2 - ud. 26 / 1 0/202 3 parzialmente al ricorso nella parte in cui si discute della violazione del regolamento comunale del 2010 emesso in attuazione dell’art. 5 bis della l.n. 21 del 1992 , articolo aggiunto dalla lettera b) del comma 1- quater dell'art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nell'art. 7- bis, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, mentre insiste nella richiesta di accoglimento dei motivi nella parte in cui lamentano l’erronea disapplicazione d ell’ordinanza dirigenziale n.310 del 2006.

11. La parte controricorrente ha depositato memoria insistendo per il rigetto del ricorso. 12.All’esito della camera di consiglio del giorno 26-10- 2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato:Violazione e falsa applicazione degli articoli 3, comma 5, dell'ordinanza Dirigenziale n. 310/2006, dell'art. 5, comma 2, del Regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia, e dell'art. 3 Cost., in relazione all'art. 360, prima comma, n. 3, c.p.c.; violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver considerato che taluni comportamenti sono vietati a tutti gli autorizzati al noleggio con conducente indipendentemente dal Comune di rilascio dell'autorizzazione.

In sostanza il Comune afferma che le ordinanze ingiunzione numero 13268 del 2012,numero 12799 del 2012 e numero 13681 del 2012 non realizzano alcuna discriminazione in quanto la condotta sarebbe stata sanzionata anche nel caso in cui l’avesse Ric. 2019n. 9199sez.

S2 - ud. 26 / 1 0/202 3 realizzataun’imbarcazione autorizzata al noleggio con conducente dal Comune di Venezia.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: v iolazione e falsa applicazione dell'articolo 5, allegato E, della legge 20 marzo 1865 n.2248, dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, dell'articolo 12 della legge regionale veneta 30 dicembre 1993 n.63, in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 1) e 3), c.p.c.

A parere del Comune il giudice del merito non poteva disapplicare i provvedimenti amministrativi sulla base di scelte discrezionali e per non aver considerato che la diversità di disciplina della circolazione tra operatori in possesso di autorizzazione al noleggio con conducente del Comune di Venezia e quelli in possesso di titoli autorizzatorio di altri comuni trova fondamento normativo nel carattere della territorialità e nel sistema del contingente di licenze ed autorizzazioni.

In tal senso il Comune richiama la legge numero 21 del 1992 la legge regionale numero 63 del 1993.

In particolare,l’articolo 5 bis della legge numero 21 del 1992 , nonché l’articolo cinque della legge regionale numero 63 del 1993.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato:violazione e falsa applicazione dell'art. 134 della Costituzione e dell'art. 23 legge n. 87/1953; violazione dell'art. 5-bis della

1. n. 21/1992 e del Regolamento del Comune di Venezia in applicazione dell'art. 5-bis; e dell'art. 267 TFUE,in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), C.P.C.

Il Comune di Venezia evidenzia che il regolamento disapplicato dal Tribunale è stato approvato in esecuzione dell’articolo 5 bis della legge numero 21 del 15 gennaio 1992, che ha previsto la possibilità per i comuni di regolamentare l’accesso nel loro territorio da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni Ric. 2019n. 9199sez.

S2 - ud. 26 / 1 0/202 3 mediante la preventiva comunicazione attestante, con autocertificazione, l’osservanza della titolarità dei requisiti di operatività della legge.

Il T ribunale di Venezia non avrebbe pertanto potuto procedere alla disapplicazione ma semmai rimettere la questione alla C orte costituzionale , in relazione all’articolo cinque bis della legge n. 21 / 1992 , oppure proporre questione di interpretazione del diritto dell’Unione europea.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato:Violazione e falsa applicazione del Regolamento comunale in attuazione dell'articolo 5-bis della legge n. 21/1992, dell'art. 12 legge Regione Veneto n. 63/1993, degli artt. 3, 9 e 41 della Costituzione , in relazione all'articolo 360, comma 1, nn. 1 e 3, c.p.c. 5.Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: V iolazione e falsa applicazione dell'art. 21 l. 287/1990 in merito alla segnalazione dell'[OSCURATO:PERSONA], in relazione all'articolo 360, primo comma, nn. 1), 3) e 5) c.p.c. 6.Il sesto motivo di ricorso è così rubricato : Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 T.U.E. e della legge n. 130/2008, violazione degli articoli 11 e 117 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.

7. Il settimo motivo di ricorso è così rubricato : Violazione e falsa applicazione dell'art. 117 Cost. e degli articoli n. 49, 56 e 96 TFUE, violazione della l.n. 287/1990 e della l . n. 21/1992 ; Violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.

8. I l Comune di Venezia, nella memoria depositata in prossimità dell’odierna udienza, ha preso atto che le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 17541/2023 – decidendo sulla Ric. 2019n. 9199sez.

S2 - ud. 26 / 1 0/202 3 questione relativa alla sospensione fino al dicembre 2017 dell’entrata in vigore dell’art. 29, comma 1-quater, d.l. n. 207 del 2008, che ha inserito l’art. 5-bis, nella legge n. 21 del 1992, in attuazione del quale è stato emesso il regolamento comunale per l’accesso al territorio del Comune di Venezia, hanno stabilito che l’art. 9, comma 3, del d.l. n. 244 del 2016, ha posticipato l’entrata in vigore dell’art. 29, comma 1-quater, del D.L. 207/2008 alla data del 31 dicembre 2016, successivamente ulteriormente posticipata al 31 dicembre 2017. 8.1 Il Comune ricorrente ha rinunciato al ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 2239/2019 nelle parti in cui ha annullato le ordinanze ingiunzione n. 12739/2016, 12745/2012, 11161/2012, 13681/2012 a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite n. 17541/2023.

Il ricorrente, invece, insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso (con riferimento ai motivi n. 2, 3, 4, 6 e 7, relativamente alle ulteriori violazioni sanzionate con le ordinanze ingiunzione impugnate in giudizio), nelle parti in cui il giudice dell’appello ha annullato le ordinanze ingiunzione emesse per la violazione dell’Ordinanza Dirigenziale n. 310/2006 e dell’art. 5, comma 2, del Regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia. 8.2 Tale rinuncia parziale costituisce unaspecie “sui generis” di rinuncia, che senza eliderlo interamente, riduce il tema del decidere alla dedotta contestazione per violazione della determina dirigenziale n. 310/2006 e del regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia.

Infatti, la rinuncia ad uno o più motivi di ricorso, che rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali Ric. 2019n. 9199sez.

S2 - ud. 26 / 1 0/202 3 censure, è efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà d'impugnazione e non comportando la disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità del difensore stesso, e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all'art. 390 c.p.c. per la rinuncia al ricorso (Sez. 1- , Sentenza n. 22269 del 03/11/2016, Rv. 642 643 - 01).

Peraltro, nella specie, il difensore era anche munito di procura speciale a rinunciare al giudizio. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, procedeallo scrutinio dei motivi solo in relazione alla parte non rinunciata. 8.3 I suddettimotivi, esaminati unitariamente stante la stretta connessione, sono inammissibili sotto plurimi profili e comunque infondati per le ragioni di seguito esposte.

Le sanzioni di cui si discute sono state irrogate per la violazione, da parte di titolari di licenza NCC, delle disposizioni comunali sull’istituzione della zona a traffico limitato, di cui le disposizioni della legge quadro 21/1992 prevedevano l’emanazione già nella formulazione precedente alla riforma di cui al d.l. 207/2008, che nella fattispecie erano state emanate già nel 2006 ed erano vigenti nel periodo di sospensione dell’efficacia della riforma del 2008.

La medesima questione è identica ad altre già decise da questa Corte (ex plurimis ord. n.29275 del 2023).

Si tratta, infatti, di un contenzioso che ha visto contrapposti il Comune di Venezia e i titolari di licenza di noleggio con conducente rilasciati da altri Comuni della gronda lagunare.

Ric. 2019n. 9199sez.

S2 - ud. 26 / 1 0/202 3 Nell’ordinanza sopra citata si legge che, sul piano normativo, la legge 15 gennaio 1992, n. 21 (“Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”), attribuisce rispettivamente alle Regioni (art. 4) e ai Comuni (art. 5) competenze in materia di servizio di trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea e, in particolare, prevede che i Comuni, nel redigere i relativi regolamenti, si attengano ai principî stabiliti dalle Regioni.

La conseguente legge reg.

Veneto 30 dicembre 1993, n. 63, in accordo con la legge n. 21 del 1992, disciplina gli aspetti essenziali e le modalità di esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea e fissa la disciplina delle necessarie licenze.

La potestà normativa comunale –che si colloca entro i binari delle disposizioni statali e regionali – non deve oltrepassare il limite della mera regolamentazione delle modalità di svolgimento del servizio di noleggio con conducente.

In altri termini, la potestà normativa comunale, che ha natura residuale, deve svolgersi in consonanza con quella regionale che, a sua volta, si armonizza con la potestà normativa di cui è titolare in via esclusiva lo Stato.

Così tracciate le coordinate delle competenze comunali, venendo al caso di specie, sono viziate le disposizioni (come la determina dirigenziale n. 310 del 2006) che, nel regolare la materia degli autoservizi pubblici non di linea (attuati dagli operatori NCC), prevedono una disciplina differenziata, in relazione alla circolazione nella ztl istituita nel centro storico della città, a seconda che si tratti di operatori autorizzati dal Comune di Venezia o di operatori autorizzati da altri Comuni della c.d. gronda lagunare.

Infatti, esclusivamente a questi ultimi, a differenza dei primi, è fatto Ric. 2019n. 9199sez.

S2 - ud. 26 / 1 0/202 3 divieto, totale o temporaneo, di ingresso nelle acque della ztl cittadina.

Il Comune ricorrente valorizza la circostanza che l’ordinanza dirigenziale che ha posto i limiti all’ingresso nella zona ZTL sia stata ritenuta legittima dal Consiglio di Stato, con sentenza 824/2008, che ha evidenziato come i provvedimenti limitativi della circolazione veicolare all’interno dei centri abitati siano “espressione di scelte latamente discrezionali, che coprono un arco molto esteso di soluzioni possibili, incidenti su valori costituzionali spesso contrapposti, che devono essere contemperati, secondo criteri di ragionevolezza”.

In linea generale l’affermazione deve essere sicuramente recepita, ma non è decisiva al fine di ritenere la legittimità della ordinanza 310/2006 di cui si discute, la quale si risolve in un sostanziale divieto o in un a fortissima limitazione al transito, circoscrittoai soggetti titolari di licenze NCC rilasciate da altri Comuni.

Sotto questo profilo, la previsione non costituisce attuazione dell’art.11, co.1 , legge 21/1992, che non consente di escludere l’esercizio della facoltà di transito ai titolari di licenza NCC di altri Comuni.

Peraltro, la tesi del Comune circa il fatto che il divieto riguardava anche le imbarcazioni con licenza rilasciata dal Comune di Venezia è privadi fondamento.

Infatti, d alla stessa contestazione risultante dalle ordinanze ingiunzione in esame risulta che la condotta contestata è quella relativa alla violazione del divieto previsto per le unità dotate di autorizzazione ex l. r. n. 63 del 1993 rilasciate da Comune diverso da quello di Venezia.

La previsione non trova giustificazione neppure nell’art. 12 legge Regione Veneto n. 63/1993, che in nessuna delle sue Ric. 2019n. 9199sez.

S2 - ud. 26 / 1 0/202 3 disposizioni consente di distinguere la circolazione all’interno delle acque del Comune di Venezia dei servizi di trasporto non di linea in relazione al Comune di rilascio dell’autorizzazione.

Infatti, l’art. 12, co. 5 legge Regione Veneto 63/1993 dispone “ il numero complessivo delle licenze di taxi rilasciate e il numero di autorizzazioni per le altre attività di trasporto acqueo dovrà comunque sempre tenere conto delle esigenze di una corretta gestione del traffico acqueo e, in particolar modo per ciò che riguarda la città di Venezia e l’intero ambito lagunare, degli effetti del moto ondoso derivanti dalla circolazione dei natanti a motore”.

In questo modo la disposizione indica in quali termini il Comune debba considerare gli effetti del moto ondoso nella regolamentazione del trasporto non di linea, e cioè in fase di valutazione dell’esistenza dei presupposti per il rilascio delle autorizzazioni alle attività di trasporto non in linea e in fase di disciplina del traffico, ma non al fine di distinguere il transito dei soggetti già autorizzati sulla base della loro provenienza.

Secondo il suo stesso preambolo, l’ordinanza 310/20026 ha inteso perseguire sia la finalità di salvaguardia del patrimonio culturale e ambientale di Venezia sia la finalità di limitare il traffico acqueo ai titolari di licenze NCC rilasciate da altro Comune per attuare la finalità di cui all’art. 12, co. 5 , legge regionale n. 63/1993,che non consentivano tale limitazione.

Ne consegue chela determina dirigenziale n. 310 del 2006 è illegittima per eccesso di potere nella parte in cui il Comune di Venezia introduce limitazioni all’accesso alla ztl per i natanti titolati da altri Comuni, in vista della tutela di un distinto e autonomo interesse, non direttamente correlato alla materia del servizio Ric. 2019n. 9199sez.

S2 - ud. 26 / 1 0/202 3 pubblico di trasporto non di linea, quale l’esigenza di ridurre il moto ondoso nella città, in funzione della salvaguardia dell’assetto ambientale e della tutela del patrimonio artistico e monumentale della laguna di Venezia e realizza ndo il suddetto fine prevedendo restrizioni all’ingresso solo ai titolari di licenza NCC rilasciata da Comuni diversi da quello di Venezia.

In tal modo l’Amministrazione ha posto una limitazione non consentita dalla legge attributiva del relativo potere.

Quindi, si deve concludere, come anticipato,che l’art. 5, co. 3 , dell’ordinanza dirigenziale 310/2006 è viziato quantomeno da eccesso di potere e che, ricorrendo per questo i presupposti per disapplicare tale disposizione, correttamenteil Giudice di merito ha escluso l’integrazione degli illeciti contestati.

Nella ordinanza sopra citata si è anche posto in evidenza, da una diversa angolazione giuridica, che è persuasiva l’allegazione dei contro ricorrenti circa l’intervento dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale ha segnalato (ai sensi dell’art. 21, legge n. 287 del 1990) “distorsioni concorrenziali” indotte dall’ordinanza dirigenziale n. 310 del 2006, che creano una discriminazione tra operatori NCC autorizzati dal Comune di Venezia e operatori autorizzati da altri Comuni.

Al riguardo è sufficiente richiamare Cass. Sez.

U., n. 17541/2023 (pagg. 24 e 25) che, a proposito della normativa statale, alla quale le disposizioni (regionali e) comunali debbono attenersi, constata che «l’esigenza di adeguare le disposizioni della legge n. 21 del 1992 - in considerazione sia di problematiche relative al rapporto tra i servizi di taxi e di noleggio con conducente (va ricordato che in origine gli obblighi di servizio pubblico discendevano solo per il servizio di taxi, i quali risultano disciplinati dalle leggi regionali, ai Ric. 2019n. 9199sez.

S2 - ud. 26 / 1 0/202 3 cui criteri devono attenersi i Comuni nel regolamentarne l’esercizio, enti ai quali sono delegate le funzioni amministrative), sia per l’esigenza di rispondere alle nuove realtà economiche che offrivano servizi non immediatamente riconducibili a quelli previsti dalla regolamentazione nazionale, anche al fine di superare i dubbi riguardanti la loro legittimità - ha caratterizzato le ultime legislature, a ciò stimolate anche dagli interventi delle Autorità indipendenti di settore, quali l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (che ha inviato al Governo ed al Parlamento il 21 maggio 2015 un atto di segnalazione sulla rilevanza economico-regolatoria dell'autotrasporto di persone non di linea) e l’[OSCURATO:PERSONA] per la Concorrenza ed il Mercato ([OSCURATO:PERSONA]), intervenuta più volte proprio sul tema della riforma della disciplina del settore Taxi e NCC (da ultimo, il 10 marzo 2017, ha inviato una segnalazione al Parlamento ed al Governo in cui si sottolinea che il settore della mobilità non di linea - taxi e NCC - richie de una riforma complessiva, in quanto è ancora regolato dalla legge n. 21 del 15 gennaio 1992, oramai non più al passo con l'evoluzione del mercato)». 9.In conclusione per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato.

10. Si giustifica la compensazione delle spese di lite del giudizio di legittimità, in considerazione della novità delle questioni e della pronuncia delle Sezioni Unite sopravvenuta nel corso del giudizio di legittimità.

11. In ragione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 , comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, Ric. 2019n. 9199sez.

S2 - ud. 26 / 1 0/202 3 di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9199/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B. TORTOLINI, N. 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' PAOLETTI che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro E M M SRLe [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domicilia ti in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - Ric. 2019n. 9199sez. S2 - ud. 26 / 1 0/202 3 avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 2239/2019, pubblicata in data 23.10.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Comune di Venezia appellava la sentenza del Giudice di Pace di Venezia, che aveva accolto l'opposizione avanzata daE. [OSCURATO:SOCIETA]., ed [OSCURATO:PERSONA] avverso 6 ordinanze ingiunzione emesse nei loro confronti per la violazione: dell'art. 5 bis L. 21/1992, dell'art. 1, co. 1, lett. a), del [OSCURATO:PERSONA] di accesso al territorio del Comune di Venezia, e dell'art. 5 dell'Ordinanza n. 310/2006 del Comune di Venezia. I motivi di appello consistevano: - nell'errore di diritto de l la sentenza impugnata circa l’illegittimità dell'art. 5 bis della L. 21 / 1992 in combinato disposto con l'art. 1, co. l lett. a), del Regolamento comunale di accessoal territorio di Venezia e dell'ordinanza comunale n. 310/2006, asseritamente contenuta in unasegnalazione dell'[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato che, invero, avrebbe riguardato la sola Ordinanza n.310/2006 eche, in ogni caso, vi avrebbe rivolto delle mere osservazioni; - nel difetto di motivazione circa le ragioni della ritenuta contrarietà dell'art. 5bis L. 21 / 1992 e dell'art. 1, co. 1 lett. a), del Regolamento comunale di accesso al territorio di Venezia a norme di legge; - nell'e r roneo riscontro, in prime cure, di un contrasto tra l'ordinanza n. 310 del 2006, espressione del principio di territorialità, e il divieto, di rango comunitario, di restrizioni alla Ric. 2019n. 9199sez. S2 - ud. 26 / 1 0/202 3 libera prestazione di servizi, che sarebbe applicabile, invece, esclusivamente all'interno dell'Unione e uropea, ossia in relazione ad operatori provenienti da altri Stati membri. 2. Il Tribunale di Veneziarigettava l’appello . Per quel che ancora rileva il Tribunale evidenziava che tutte le fonti normative secondarie poste alla base delle ordinanze ingiunzione opposte, realizzavano una disparità di trattamento tra operatori NCC autorizzati dal Comune di Venezia ed operatori autorizzati da altri Comuni, non giustificata da altre superiori esigenze. [OSCURATO:PERSONA] per l'accesso nel territorio del Comune di Venezia, in applicazione dell'art. 5 bis L. n. 21 del 1992 , subordinava, all'art. 1, l'accesso di questi ultimi natanti nelle acque lagunari del territorio del Comune di Venezia ad una preventiva comunicazione e al pagamento di un importo di accesso. Dunque, solo agli operatori NCC autorizzati da un Comune diverso da quello di Venezia era accollato l'obbligo di preventiva comunicazione del loro transito e di pagamento di un importo diaccesso per entrare nelle acque lagunari del Comune (a loro non interdette). L'irragionevolezza di tale disparità di trattamentoera già stata evidenziata dall'[OSCURATO:PERSONA] conla segnalazione effettuata al Comune di Venezia, anche se con specifico riferimento all'ordinanza n. 310/2006, in base ad argomentazioni applicabili anche al Regolamento in questione. L'[OSCURATO:PERSONA] a veva evidenziato, in particolare, "distorsioni concorrenziali" che creavano una discriminazione tra operatori NCC autorizzati dal Comune di Venezia e operatori autorizzati da altri Comuni, nonfunzionale, né proporzionale rispetto alle esigenze rappresentate Ric. 2019n. 9199sez. S2 - ud. 26 / 1 0/202 3 dall'Amministrazione (finalità di contenimento del moto ondoso, limitazioni di velocità). La disparità non era giustificabile, in base all’esigenza di garantire la tutela di interessi superiori rispetto alla libera concorrenza tra imprese, quali la protezione dell’ecosistema lagunare e della sicurezza dei trasporti, potenzialmente esposti a pregiudizio a causa dell’incontrollato il traffico dei natanti all’interno dei canali del centro storico. Tali superiori esigenze di tutela, invero, ben potevano essere ugualmente garantite da una disciplina che regolamentasse il traffico senza diversificare gli operatori a seconda della "provenienza", non potendosi ritenere che la sicurezza della circolazione, il contenimento del moto ondoso e la tutela dell'ecosistema lagunare fossero maggiormente protetti e salvaguardati da una presenza preponderante all'interno del centro storico lagunare di operatori autorizzati dal Comune di Venezia. Infatti, come anche stabilito nella pronuncia del Consiglio di Stato n. 5150/17, dal quadro normativo disciplinante l'attività di noleggio con conducente si evince che "l'obbligo di utilizzare, nell'esercizio del servizio di NCC, esclusivamente una rimessa ubicata all’interno del territorio del Comune che rilascia l'autorizzazione, è finalizzato a garantire che il servizio stesso, pur potendosi svolgere senza limiti spaziali, cominci e termini presso la medesima rimessa, ovvero entro il territorio comunale". Se ne deduce che dal principio di territorialità non derivi logicamente alcuna necessità di restringere la facoltà di accesso nell'area lagunare del Comune di Venezia degli operatori titolari di autorizzazioni rilasciate da altri Comuni. Ric. 2019n. 9199sez. S2 - ud. 26 / 1 0/202 3 Ilfatto che il suddetto regolamento per l'accesso nel territorio comunale si fondasse su di una norma di legge (l'art. 5 bis L. n.21/1992), inoltre, era irrilevante ai fini della valutazione della sua illegittimità per contrasto con le superiori norme comunitarie poste a tutela della concorrenza e del mercato, di cui agli artt. 49, 56 e 96 TFUE e, in ogni caso, con gli artt. 11 e 3 Cost. In base all'art. 267 TFUE, d'altro canto, le discrasie tra la normativa interna e quella comunitaria dovevano essere risolte in base al principio di competenza, determinando la possibilità dei Giudici degli Stati membri di disapplicare la prima ove confliggente con la seconda; salvo l'obbligo dei soli Giudicidi ultima istanza di rimessione della questione alla Corte di Giustizia Europea (cfr. Corte Cost. sent.269/2017). Di conseguenza, i provvedimenti amministrativi su cui si fondavano tutte le ordinanze impugnate dovevano essere disapplicati, in quanto illegittimi, per contrasto con le citate norme anticoncorrenziali di matricecomunitaria. 7. Il Comune di Venezia ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza. 8. [OSCURATO:SOCIETA]., ed [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. 9. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e all’esito della camera di consiglio del 15 maggio 2022 la Corte ha disposto rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione della Cassazione a Sezioni Unite sulle questioni di cui all’ordinanza n. 6781/2022. 10. Il Comune di Venezia , a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 17541 depositata il 20-6-2023 ha rinunciato Ric. 2019n. 9199sez. S2 - ud. 26 / 1 0/202 3 parzialmente al ricorso nella parte in cui si discute della violazione del regolamento comunale del 2010 emesso in attuazione dell’art. 5 bis della l.n. 21 del 1992 , articolo aggiunto dalla lettera b) del comma 1- quater dell'art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nell'art. 7- bis, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, mentre insiste nella richiesta di accoglimento dei motivi nella parte in cui lamentano l’erronea disapplicazione d ell’ordinanza dirigenziale n.310 del 2006. 11. La parte controricorrente ha depositato memoria insistendo per il rigetto del ricorso. 12.All’esito della camera di consiglio del giorno 26-10- 2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato:Violazione e falsa applicazione degli articoli 3, comma 5, dell'ordinanza Dirigenziale n. 310/2006, dell'art. 5, comma 2, del Regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia, e dell'art. 3 Cost., in relazione all'art. 360, prima comma, n. 3, c.p.c.; violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver considerato che taluni comportamenti sono vietati a tutti gli autorizzati al noleggio con conducente indipendentemente dal Comune di rilascio dell'autorizzazione. In sostanza il Comune afferma che le ordinanze ingiunzione numero 13268 del 2012,numero 12799 del 2012 e numero 13681 del 2012 non realizzano alcuna discriminazione in quanto la condotta sarebbe stata sanzionata anche nel caso in cui l’avesse Ric. 2019n. 9199sez. S2 - ud. 26 / 1 0/202 3 realizzataun’imbarcazione autorizzata al noleggio con conducente dal Comune di Venezia. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: v iolazione e falsa applicazione dell'articolo 5, allegato E, della legge 20 marzo 1865 n.2248, dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, dell'articolo 12 della legge regionale veneta 30 dicembre 1993 n.63, in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 1) e 3), c.p.c. A parere del Comune il giudice del merito non poteva disapplicare i provvedimenti amministrativi sulla base di scelte discrezionali e per non aver considerato che la diversità di disciplina della circolazione tra operatori in possesso di autorizzazione al noleggio con conducente del Comune di Venezia e quelli in possesso di titoli autorizzatorio di altri comuni trova fondamento normativo nel carattere della territorialità e nel sistema del contingente di licenze ed autorizzazioni. In tal senso il Comune richiama la legge numero 21 del 1992 la legge regionale numero 63 del 1993. In particolare,l’articolo 5 bis della legge numero 21 del 1992 , nonché l’articolo cinque della legge regionale numero 63 del 1993. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato:violazione e falsa applicazione dell'art. 134 della Costituzione e dell'art. 23 legge n. 87/1953; violazione dell'art. 5-bis della 1. n. 21/1992 e del Regolamento del Comune di Venezia in applicazione dell'art. 5-bis; e dell'art. 267 TFUE,in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), C.P.C. Il Comune di Venezia evidenzia che il regolamento disapplicato dal Tribunale è stato approvato in esecuzione dell’articolo 5 bis della legge numero 21 del 15 gennaio 1992, che ha previsto la possibilità per i comuni di regolamentare l’accesso nel loro territorio da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni Ric. 2019n. 9199sez. S2 - ud. 26 / 1 0/202 3 mediante la preventiva comunicazione attestante, con autocertificazione, l’osservanza della titolarità dei requisiti di operatività della legge. Il T ribunale di Venezia non avrebbe pertanto potuto procedere alla disapplicazione ma semmai rimettere la questione alla C orte costituzionale , in relazione all’articolo cinque bis della legge n. 21 / 1992 , oppure proporre questione di interpretazione del diritto dell’Unione europea. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato:Violazione e falsa applicazione del Regolamento comunale in attuazione dell'articolo 5-bis della legge n. 21/1992, dell'art. 12 legge Regione Veneto n. 63/1993, degli artt. 3, 9 e 41 della Costituzione , in relazione all'articolo 360, comma 1, nn. 1 e 3, c.p.c. 5.Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: V iolazione e falsa applicazione dell'art. 21 l. 287/1990 in merito alla segnalazione dell'[OSCURATO:PERSONA], in relazione all'articolo 360, primo comma, nn. 1), 3) e 5) c.p.c. 6.Il sesto motivo di ricorso è così rubricato : Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 T.U.E. e della legge n. 130/2008, violazione degli articoli 11 e 117 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. 7. Il settimo motivo di ricorso è così rubricato : Violazione e falsa applicazione dell'art. 117 Cost. e degli articoli n. 49, 56 e 96 TFUE, violazione della l.n. 287/1990 e della l . n. 21/1992 ; Violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. 8. I l Comune di Venezia, nella memoria depositata in prossimità dell’odierna udienza, ha preso atto che le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 17541/2023 – decidendo sulla Ric. 2019n. 9199sez. S2 - ud. 26 / 1 0/202 3 questione relativa alla sospensione fino al dicembre 2017 dell’entrata in vigore dell’art. 29, comma 1-quater, d.l. n. 207 del 2008, che ha inserito l’art. 5-bis, nella legge n. 21 del 1992, in attuazione del quale è stato emesso il regolamento comunale per l’accesso al territorio del Comune di Venezia, hanno stabilito che l’art. 9, comma 3, del d.l. n. 244 del 2016, ha posticipato l’entrata in vigore dell’art. 29, comma 1-quater, del D.L. 207/2008 alla data del 31 dicembre 2016, successivamente ulteriormente posticipata al 31 dicembre 2017. 8.1 Il Comune ricorrente ha rinunciato al ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 2239/2019 nelle parti in cui ha annullato le ordinanze ingiunzione n. 12739/2016, 12745/2012, 11161/2012, 13681/2012 a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite n. 17541/2023. Il ricorrente, invece, insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso (con riferimento ai motivi n. 2, 3, 4, 6 e 7, relativamente alle ulteriori violazioni sanzionate con le ordinanze ingiunzione impugnate in giudizio), nelle parti in cui il giudice dell’appello ha annullato le ordinanze ingiunzione emesse per la violazione dell’Ordinanza Dirigenziale n. 310/2006 e dell’art. 5, comma 2, del Regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia. 8.2 Tale rinuncia parziale costituisce unaspecie “sui generis” di rinuncia, che senza eliderlo interamente, riduce il tema del decidere alla dedotta contestazione per violazione della determina dirigenziale n. 310/2006 e del regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia. Infatti, la rinuncia ad uno o più motivi di ricorso, che rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali Ric. 2019n. 9199sez. S2 - ud. 26 / 1 0/202 3 censure, è efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà d'impugnazione e non comportando la disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità del difensore stesso, e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all'art. 390 c.p.c. per la rinuncia al ricorso (Sez. 1- , Sentenza n. 22269 del 03/11/2016, Rv. 642 643 - 01). Peraltro, nella specie, il difensore era anche munito di procura speciale a rinunciare al giudizio. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, procedeallo scrutinio dei motivi solo in relazione alla parte non rinunciata. 8.3 I suddettimotivi, esaminati unitariamente stante la stretta connessione, sono inammissibili sotto plurimi profili e comunque infondati per le ragioni di seguito esposte. Le sanzioni di cui si discute sono state irrogate per la violazione, da parte di titolari di licenza NCC, delle disposizioni comunali sull’istituzione della zona a traffico limitato, di cui le disposizioni della legge quadro 21/1992 prevedevano l’emanazione già nella formulazione precedente alla riforma di cui al d.l. 207/2008, che nella fattispecie erano state emanate già nel 2006 ed erano vigenti nel periodo di sospensione dell’efficacia della riforma del 2008. La medesima questione è identica ad altre già decise da questa Corte (ex plurimis ord. n.29275 del 2023). Si tratta, infatti, di un contenzioso che ha visto contrapposti il Comune di Venezia e i titolari di licenza di noleggio con conducente rilasciati da altri Comuni della gronda lagunare. Ric. 2019n. 9199sez. S2 - ud. 26 / 1 0/202 3 Nell’ordinanza sopra citata si legge che, sul piano normativo, la legge 15 gennaio 1992, n. 21 (“Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”), attribuisce rispettivamente alle Regioni (art. 4) e ai Comuni (art. 5) competenze in materia di servizio di trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea e, in particolare, prevede che i Comuni, nel redigere i relativi regolamenti, si attengano ai principî stabiliti dalle Regioni. La conseguente legge reg. Veneto 30 dicembre 1993, n. 63, in accordo con la legge n. 21 del 1992, disciplina gli aspetti essenziali e le modalità di esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea e fissa la disciplina delle necessarie licenze. La potestà normativa comunale –che si colloca entro i binari delle disposizioni statali e regionali – non deve oltrepassare il limite della mera regolamentazione delle modalità di svolgimento del servizio di noleggio con conducente. In altri termini, la potestà normativa comunale, che ha natura residuale, deve svolgersi in consonanza con quella regionale che, a sua volta, si armonizza con la potestà normativa di cui è titolare in via esclusiva lo Stato. Così tracciate le coordinate delle competenze comunali, venendo al caso di specie, sono viziate le disposizioni (come la determina dirigenziale n. 310 del 2006) che, nel regolare la materia degli autoservizi pubblici non di linea (attuati dagli operatori NCC), prevedono una disciplina differenziata, in relazione alla circolazione nella ztl istituita nel centro storico della città, a seconda che si tratti di operatori autorizzati dal Comune di Venezia o di operatori autorizzati da altri Comuni della c.d. gronda lagunare. Infatti, esclusivamente a questi ultimi, a differenza dei primi, è fatto Ric. 2019n. 9199sez. S2 - ud. 26 / 1 0/202 3 divieto, totale o temporaneo, di ingresso nelle acque della ztl cittadina. Il Comune ricorrente valorizza la circostanza che l’ordinanza dirigenziale che ha posto i limiti all’ingresso nella zona ZTL sia stata ritenuta legittima dal Consiglio di Stato, con sentenza 824/2008, che ha evidenziato come i provvedimenti limitativi della circolazione veicolare all’interno dei centri abitati siano “espressione di scelte latamente discrezionali, che coprono un arco molto esteso di soluzioni possibili, incidenti su valori costituzionali spesso contrapposti, che devono essere contemperati, secondo criteri di ragionevolezza”. In linea generale l’affermazione deve essere sicuramente recepita, ma non è decisiva al fine di ritenere la legittimità della ordinanza 310/2006 di cui si discute, la quale si risolve in un sostanziale divieto o in un a fortissima limitazione al transito, circoscrittoai soggetti titolari di licenze NCC rilasciate da altri Comuni. Sotto questo profilo, la previsione non costituisce attuazione dell’art.11, co.1 , legge 21/1992, che non consente di escludere l’esercizio della facoltà di transito ai titolari di licenza NCC di altri Comuni. Peraltro, la tesi del Comune circa il fatto che il divieto riguardava anche le imbarcazioni con licenza rilasciata dal Comune di Venezia è privadi fondamento. Infatti, d alla stessa contestazione risultante dalle ordinanze ingiunzione in esame risulta che la condotta contestata è quella relativa alla violazione del divieto previsto per le unità dotate di autorizzazione ex l. r. n. 63 del 1993 rilasciate da Comune diverso da quello di Venezia. La previsione non trova giustificazione neppure nell’art. 12 legge Regione Veneto n. 63/1993, che in nessuna delle sue Ric. 2019n. 9199sez. S2 - ud. 26 / 1 0/202 3 disposizioni consente di distinguere la circolazione all’interno delle acque del Comune di Venezia dei servizi di trasporto non di linea in relazione al Comune di rilascio dell’autorizzazione. Infatti, l’art. 12, co. 5 legge Regione Veneto 63/1993 dispone “ il numero complessivo delle licenze di taxi rilasciate e il numero di autorizzazioni per le altre attività di trasporto acqueo dovrà comunque sempre tenere conto delle esigenze di una corretta gestione del traffico acqueo e, in particolar modo per ciò che riguarda la città di Venezia e l’intero ambito lagunare, degli effetti del moto ondoso derivanti dalla circolazione dei natanti a motore”. In questo modo la disposizione indica in quali termini il Comune debba considerare gli effetti del moto ondoso nella regolamentazione del trasporto non di linea, e cioè in fase di valutazione dell’esistenza dei presupposti per il rilascio delle autorizzazioni alle attività di trasporto non in linea e in fase di disciplina del traffico, ma non al fine di distinguere il transito dei soggetti già autorizzati sulla base della loro provenienza. Secondo il suo stesso preambolo, l’ordinanza 310/20026 ha inteso perseguire sia la finalità di salvaguardia del patrimonio culturale e ambientale di Venezia sia la finalità di limitare il traffico acqueo ai titolari di licenze NCC rilasciate da altro Comune per attuare la finalità di cui all’art. 12, co. 5 , legge regionale n. 63/1993,che non consentivano tale limitazione. Ne consegue chela determina dirigenziale n. 310 del 2006 è illegittima per eccesso di potere nella parte in cui il Comune di Venezia introduce limitazioni all’accesso alla ztl per i natanti titolati da altri Comuni, in vista della tutela di un distinto e autonomo interesse, non direttamente correlato alla materia del servizio Ric. 2019n. 9199sez. S2 - ud. 26 / 1 0/202 3 pubblico di trasporto non di linea, quale l’esigenza di ridurre il moto ondoso nella città, in funzione della salvaguardia dell’assetto ambientale e della tutela del patrimonio artistico e monumentale della laguna di Venezia e realizza ndo il suddetto fine prevedendo restrizioni all’ingresso solo ai titolari di licenza NCC rilasciata da Comuni diversi da quello di Venezia. In tal modo l’Amministrazione ha posto una limitazione non consentita dalla legge attributiva del relativo potere. Quindi, si deve concludere, come anticipato,che l’art. 5, co. 3 , dell’ordinanza dirigenziale 310/2006 è viziato quantomeno da eccesso di potere e che, ricorrendo per questo i presupposti per disapplicare tale disposizione, correttamenteil Giudice di merito ha escluso l’integrazione degli illeciti contestati. Nella ordinanza sopra citata si è anche posto in evidenza, da una diversa angolazione giuridica, che è persuasiva l’allegazione dei contro ricorrenti circa l’intervento dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale ha segnalato (ai sensi dell’art. 21, legge n. 287 del 1990) “distorsioni concorrenziali” indotte dall’ordinanza dirigenziale n. 310 del 2006, che creano una discriminazione tra operatori NCC autorizzati dal Comune di Venezia e operatori autorizzati da altri Comuni. Al riguardo è sufficiente richiamare Cass. Sez. U., n. 17541/2023 (pagg. 24 e 25) che, a proposito della normativa statale, alla quale le disposizioni (regionali e) comunali debbono attenersi, constata che «l’esigenza di adeguare le disposizioni della legge n. 21 del 1992 - in considerazione sia di problematiche relative al rapporto tra i servizi di taxi e di noleggio con conducente (va ricordato che in origine gli obblighi di servizio pubblico discendevano solo per il servizio di taxi, i quali risultano disciplinati dalle leggi regionali, ai Ric. 2019n. 9199sez. S2 - ud. 26 / 1 0/202 3 cui criteri devono attenersi i Comuni nel regolamentarne l’esercizio, enti ai quali sono delegate le funzioni amministrative), sia per l’esigenza di rispondere alle nuove realtà economiche che offrivano servizi non immediatamente riconducibili a quelli previsti dalla regolamentazione nazionale, anche al fine di superare i dubbi riguardanti la loro legittimità - ha caratterizzato le ultime legislature, a ciò stimolate anche dagli interventi delle Autorità indipendenti di settore, quali l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (che ha inviato al Governo ed al Parlamento il 21 maggio 2015 un atto di segnalazione sulla rilevanza economico-regolatoria dell'autotrasporto di persone non di linea) e l’[OSCURATO:PERSONA] per la Concorrenza ed il Mercato ([OSCURATO:PERSONA]), intervenuta più volte proprio sul tema della riforma della disciplina del settore Taxi e NCC (da ultimo, il 10 marzo 2017, ha inviato una segnalazione al Parlamento ed al Governo in cui si sottolinea che il settore della mobilità non di linea - taxi e NCC - richie de una riforma complessiva, in quanto è ancora regolato dalla legge n. 21 del 15 gennaio 1992, oramai non più al passo con l'evoluzione del mercato)». 9.In conclusione per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato. 10. Si giustifica la compensazione delle spese di lite del giudizio di legittimità, in considerazione della novità delle questioni e della pronuncia delle Sezioni Unite sopravvenuta nel corso del giudizio di legittimità. 11. In ragione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 , comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, Ric. 2019n. 9199sez. S2 - ud. 26 / 1 0/202 3 di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art.
Sentenza Cassazione n. 32124/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris