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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 maggio 2022

Cassazione n. 14653/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3185-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA,

V. [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 97103880585, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente- avverso la sentenza n. 184/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/01/2020; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 3185/2021 Numero sezionale 647/2022 Numero di raccolta generale 14653/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata pubblicata il 22 gennaio 2020, in sede di rinvio disposto da questa Corte con ordinanza n. 7829 del 2018, ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda della lavoratrice volta ad ottenere l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra le parti;

2. La Corte, per quanto qui ancora rileva, premesso che la pronuncia cassatoria aveva affidato al giudice del rinvio “la valutazione della effettiva sussistenza, in concreto, delle esigenze sostitutive” di cui al contratto a termine impugnato, ha ritenuto, sulla base dell’istruttoria testimoniale espletata in primo grado, che tali esigenze sussistessero, “così come correttamente statuito dal Giudice di prime cure”;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente affidato ad un unico motivo; ha resistito con controricorso la società intimata, eccependo preliminarmente la tardività del ricorso per cassazione;

4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; la società ha anche comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA]

1. preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di tardività dell’impugnazione sollevata dalla controricorrente, atteso che il ricorso per cassazione risulta notificato a mezzo PEC il 21 gennaio 2021, entro l’anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, termine Ric. 2021 n. 03185 sez.

ML - ud. 20-01-2022 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 3185/2021 Numero sezionale 647/2022 Numero di raccolta generale 14653/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 applicabile alla controversia de quo ex art. 58, comma 1, l. n. 69 del 2009;

2. il motivo di ricorso denuncia: “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con riferimento all’art. 111, sesto comma, Cost.”; si deduce “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”, criticando la sentenza impugnata per avere omesso l’esame di una prova testimoniale; il motivo, per come risulta formulato, è inammissibile; si invoca, infatti, il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., al di fuori dei limiti imposti da Cass.

SS.UU. n. 8053 e 8054 del 2014, anche lamentando una insufficienza della motivazione impugnata non più sindacabile innanzi a questa Corte, per di più in una ipotesi di cd.

«doppia conforme», ex art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c.; invero detto vizio, per espressa previsione di legge, non può essere denunciato per i giudizi di appello instaurati successivamente alla data indicata ex art. 54, comma 2, d.l. n. 83/2012, conv. l. n. 134 del 2012, con ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348 ter, u.c., c.p.c.); ossia il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d.

«doppia conforme» (v., tra molte, Cass. n. 23021 del 2014; Cass. n. 30646 del 2019) e, in tale ipotesi, il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v.

Cass. n. 5528 del 2014); in ogni caso, poi, le pronunce delle Sezioni unite prima richiamate insegnano che l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per Ric. 2021 n. 03185 sez.

ML - ud. 20-01-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 3185/2021 Numero sezionale 647/2022 Numero di raccolta generale 14653/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie;

3. conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso spese forfettario al 15% e accessori secondo legge.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 20 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 03185 sez.

ML - ud. 20-01-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3185-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, V. [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 97103880585, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente- avverso la sentenza n. 184/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/01/2020; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 3185/2021 Numero sezionale 647/2022 Numero di raccolta generale 14653/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata pubblicata il 22 gennaio 2020, in sede di rinvio disposto da questa Corte con ordinanza n. 7829 del 2018, ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda della lavoratrice volta ad ottenere l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra le parti; 2. La Corte, per quanto qui ancora rileva, premesso che la pronuncia cassatoria aveva affidato al giudice del rinvio “la valutazione della effettiva sussistenza, in concreto, delle esigenze sostitutive” di cui al contratto a termine impugnato, ha ritenuto, sulla base dell’istruttoria testimoniale espletata in primo grado, che tali esigenze sussistessero, “così come correttamente statuito dal Giudice di prime cure”; 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente affidato ad un unico motivo; ha resistito con controricorso la società intimata, eccependo preliminarmente la tardività del ricorso per cassazione; 4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; la società ha anche comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di tardività dell’impugnazione sollevata dalla controricorrente, atteso che il ricorso per cassazione risulta notificato a mezzo PEC il 21 gennaio 2021, entro l’anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, termine Ric. 2021 n. 03185 sez. ML - ud. 20-01-2022 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 3185/2021 Numero sezionale 647/2022 Numero di raccolta generale 14653/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 applicabile alla controversia de quo ex art. 58, comma 1, l. n. 69 del 2009; 2. il motivo di ricorso denuncia: “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con riferimento all’art. 111, sesto comma, Cost.”; si deduce “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”, criticando la sentenza impugnata per avere omesso l’esame di una prova testimoniale; il motivo, per come risulta formulato, è inammissibile; si invoca, infatti, il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., al di fuori dei limiti imposti da Cass. SS.UU. n. 8053 e 8054 del 2014, anche lamentando una insufficienza della motivazione impugnata non più sindacabile innanzi a questa Corte, per di più in una ipotesi di cd. «doppia conforme», ex art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c.; invero detto vizio, per espressa previsione di legge, non può essere denunciato per i giudizi di appello instaurati successivamente alla data indicata ex art. 54, comma 2, d.l. n. 83/2012, conv. l. n. 134 del 2012, con ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348 ter, u.c., c.p.c.); ossia il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. «doppia conforme» (v., tra molte, Cass. n. 23021 del 2014; Cass. n. 30646 del 2019) e, in tale ipotesi, il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v. Cass. n. 5528 del 2014); in ogni caso, poi, le pronunce delle Sezioni unite prima richiamate insegnano che l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per Ric. 2021 n. 03185 sez. ML - ud. 20-01-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 3185/2021 Numero sezionale 647/2022 Numero di raccolta generale 14653/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; 3. conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso spese forfettario al 15% e accessori secondo legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 20 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 03185 sez. ML - ud. 20-01-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m
Sentenza Cassazione n. 14653/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris