Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35143/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità; degli imputati per i rispettivi reati ascritti, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche pèr l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel viz o di mancanza di specificità; che, peraltro, si censura il ricorso alla tecnica di motivazione per relationem genericamente, senza specificare in che termini i giudici di meritb vi avrebbero fatto ricorso in maniera esorbitante dai limiti delineati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e senza confrontarsi con l'autonomo apparato argomentativo di cui è, invece, indiscutibilmente dotata la sentenza medesima, come dimostra, tra l'altro, il fatto stesso che con le successiVe doglianze il ricorrente abbia provveduto alla sua confutazione; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare mia rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vaglOto e disatteso, con argomentazione esente da criticità giustificative, le dogl anze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in p.1-ticolare, pagg. 4 - 7); osservato che l'ultimo motivo, in punto di trattamento anzionatorio e circostanziale, è privo di concreta specificità e non consentito in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionlità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si veda pag. 8); che, invero, quanto al Bassano, trattandosi di recidiva inf-aquinquennale, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assoltd, essendo stata esaminata in concreto, in base ai criteri di cui all'art..133 cod. pen., l'esistenza sia del presupposto formale, rappresentato dalla commissione del n ovo delitto non colposo nei cinque anni dalla precedente condanna, che di quell o sostanziale, costituito dalla maggiore colpevolezza e dalla più elevata capacità a delinquere del reo; che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è rhecessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscinterM delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione, come nella specie; che, infine, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico, come avvenuto nel caso di specie; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inamrinissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità; degli imputati per i rispettivi reati ascritti, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche pèr l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel viz o di mancanza di specificità; che, peraltro, si censura il ricorso alla tecnica di motivazione per relationem genericamente, senza specificare in che termini i giudici di meritb vi avrebbero fatto ricorso in maniera esorbitante dai limiti delineati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e senza confrontarsi con l'autonomo apparato argomentativo di cui è, invece, indiscutibilmente dotata la sentenza medesima, come dimostra, tra l'altro, il fatto stesso che con le successiVe doglianze il ricorrente abbia provveduto alla sua confutazione; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare mia rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vaglOto e disatteso, con argomentazione esente da criticità giustificative, le dogl anze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in p.1-ticolare, pagg. 4 - 7); osservato che l'ultimo motivo, in punto di trattamento anzionatorio e circostanziale, è privo di concreta specificità e non consentito in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionlità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si veda pag. 8); che, invero, quanto al Bassano, trattandosi di recidiva inf-aquinquennale, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assoltd, essendo stata esaminata in concreto, in base ai criteri di cui all'art..133 cod. pen., l'esistenza sia del presupposto formale, rappresentato dalla commissione del n ovo delitto non colposo nei cinque anni dalla precedente condanna, che di quell o sostanziale, costituito dalla maggiore colpevolezza e dalla più elevata capacità a delinquere del reo; che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è rhecessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscinterM delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione, come nella specie; che, infine, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico, come avvenuto nel caso di specie; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inamrinissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
Sentenza Cassazione n. 35143/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris