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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39406/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0256A32) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Venezia in data 1° nnar7nI2018, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 81, 497-bis e 495, cod. pen.; in particolare, ha assolto l'imputato per il reato di cui all'art. 497-bis, cod. pen., e ha confermato nel resto, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso, con cui l'imputato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., è inammissibile, in quanto reiterativo di argomentazioni già adeguatamente affrontate dalla Corte di appello e sulle quali vi è ampia motivazione, rispondente ai criteri di cui all'art. 192, cod. proc. pen. (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), e diretto a prospettare inammissibili censure in fatto; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0256A32) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Venezia in data 1° nnar7nI2018, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 81, 497-bis e 495, cod. pen.; in particolare, ha assolto l'imputato per il reato di cui all'art. 497-bis, cod. pen., e ha confermato nel resto, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso, con cui l'imputato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., è inammissibile, in quanto reiterativo di argomentazioni già adeguatamente affrontate dalla Corte di appello e sulle quali vi è ampia motivazione, rispondente ai criteri di cui all'art. 192, cod. proc. pen. (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), e diretto a prospettare inammissibili censure in fatto; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 39406/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris