CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2026
Cassazione n. 06999/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 26100/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale - legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocaturagenerale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n.-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria n.263/2017 depositata il 23/02/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26100/2017Numero sezionale 2562/2026Numero di raccolta generale 6999/2026Data pubblicazione 24/03/2026La soc. [OSCURATO:PERSONA] srl ha presentato consolidato nazionalesull’anno di imposta 2006, incorrendo in controllo automatizzato ex art. 36bis d.P.R. n. 600/173 ove era rilevato il mancato versamento di €.22.230,00in ragione di errato riporto di oneri detraibili, quali versamenti adassociazioni e partiti politici. Nello specifico, la consolidata [OSCURATO:PERSONA].p.a. aveva versato somme a tale scopo, ma non le aveva correttamenteesposte in bilancio, compilando il quadro GN. La stessa consolidantedichiarava di aver indicato nel quadro NX rigo 2 un importo maggiore disomme detraibili, ovvero €.22.230,00 in luogo della corretta somma di€.19.625,00.Ne seguiva cartella esattoriale quale atto impo-esattivo, avversata inprimo gado dove erano apprezzate le ragioni di parte contribuente,accertando il diritto alla deduzione per somme effettivamente sostenuteancorché non ritualmente indicate.La sentenza veniva riformata in appello, rilevando come la mancatacompilazione del quadro GN abbia impedito il trasferimento delle sommedalla consolidata [OSCURATO:PERSONA] spa alla consolidante [OSCURATO:PERSONA] srl.Avverso questa sentenza popone ricorso la società contribuente [OSCURATO:SOCIETA], agitando tre motivi, cui replica l’Agenzia delle entratecon il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, spiegando tempestivocontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEVengono proposti tre motivi di ricorso.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazionedell’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992, nel concreto lamentando la modifica, inappello, del titolo di responsabilità ascrittole dall’Ufficio: nell’atto impositivosi contestava l’indeducibilità per non aver prodotto utili, mentre in grado diNumero registro generale 26100/2017Numero sezionale 2562/2026Numero di raccolta generale 6999/2026Data pubblicazione 24/03/2026appello si contestava la mancata compilazione del rigo per esporrecorrettamente le somme deducili.2. Con il secondo motivo, conseguentemente, si propone censura aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 del medesimo codice di rito, peromesso esame di fatto decisivo per il giudizio, consistente nella sollevatadoglianza di novità del motivo in appello, teso a modificare il titolo diresponsabilità della contribuente, da mancata produzione di utili a mancatacompilazione del rigo.3. I due motivi, strettamente collegati perché il secondo conseguenzadel primo, possono essere trattati insieme e sono infondati.3.1. Giova premettere che la parte contribuente non riporta nel corpodel ricorso i passi degli atti dei gradi di merito dove ha rappresentato taledoglianza, cioè la novità del motivo/mutamento delle ragioni della pretesaimpositiva, in modo da consentire a questa Suprema Corte di legittimità nontrattarsi di motivo nuovo proposto per la prima volta in questa sede, ma silimita a riportare parte degli atti dell’Agenzia. Un tanto comportal’inammissibilità del motivo per difetto di completezza di cui all’art. 366c.p.c., su cui è già stato detto che il principio di esaustività del ricorso percassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollariodel requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenutinella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deveessere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incideresulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi inun ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti afondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmenteindicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e siaspecificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito(Cass. S.U. n. 8950/2022).Non di meno, il motivo è inammissibile per difetto di specificità, perchénon contiene in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cuiNumero registro generale 26100/2017Numero sezionale 2562/2026Numero di raccolta generale 6999/2026Data pubblicazione 24/03/2026si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere lavalutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di fare rinvioe accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, a elementi o atti«costituisce principio giurisprudenziale reiterato e consolidato quellosecondo cui l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio dimerito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error inprocedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura,onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto dellacritica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fattiprocessuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazioneessere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso percassazione, per il principio di autosufficienza di esso.» (Cfr. Cass., T., n.29203/2023). Non sfugge dunque alla declaratoria di inammissibilità ilmotivo in cui il ricorrente censuri l’apparenza della motivazione dellasentenza impugnata, che nulla avrebbe statuito sulle osservazioni dellaparte contribuente ove lo stesso ricorrente ometta di riportare il contenutominimo delle osservazioni disattese dalla CTR, non potendo limitarsi arinviare all'atto di appello o ad altri atti del giudizio (Cass. 06/09/2021, n.24048).3.2. In ogni caso, è stato affermato che in tema di contenziosotributario, la riproposizione in appello delle ragioni poste a fondamentodell'originaria impugnazione del provvedimento impositivo da parte delcontribuente ovvero della legittimità dell'accertamento da partedell'Amministrazione finanziaria, in contrapposizione alle argomentazioniadottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazionespecifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissensoinvesta la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto digravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modoNumero registro generale 26100/2017Numero sezionale 2562/2026Numero di raccolta generale 6999/2026Data pubblicazione 24/03/2026inequivoco, seppur per implicito, i motivi di censura (cfr. Cass. T., n.1030/2024).In tema di contenzioso tributario, il fatto che nel giudizio di primo gradol'Amministrazione finanziaria non abbia preso posizione anche su motiviavversari logicamente subordinati non equivale ad ammissione delleaffermazioni che li sostanziano, né determina il restringimento del "themadecidendum" ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigettodell'intera domanda del contribuente consente all'Ufficio impositore discegliere nel prosieguo del giudizio le diverse argomentazioni difensive daopporre alle domande subordinate avversarie, allorché le questioni dedottein via principale siano state rigettate (Cass. V, n. 7789/2006).La censura di mancata produzione di reddito equivale, in questo senso,alla sua mancata corretta esposizione, ove -a pag. 5, quarta riga, del ricorsoper cassazione- la parte contribuente dia atto di aver esposto indichiarazione somme inferiori a quelle che legittimavano la capienza delladeduzione nell’importo poi versato, facendo così scattare l’irregolarità nelcontrollo automatizzato.3.3. Peraltro, con particolare riguardo al lamentato mutamento del titolodella pretesa impositiva in secondo grado, è ormai pacifico che la naturaimpugnatoria accertatoria della giurisdizione tributaria, si riflette nel suocarattere misto oggettivo e soggettivo e muove da un atto introduttivo tesoalla demolizione di un provvedimento amministrativo a contenutoimpositivo al fine di accertare l’esatto perimetro dell’obbligazione tributaria,sicché resta preclusa al giudice di merito la cognizione di vizi delprovvedimento non esplicitamente prospettati nel termine decadenzialefissato per la notifica del ricorso. (cfr. Cass. V, n. 10779/2007; n.13742/2015; Cass.VI – 5, n. 11223/2016; n. 15769/2017). Pertanto, ilgiudice tributario, nell'ambito di un processo a cognizione piena diretto aduna decisione sostitutiva tendente all'accertamento sostanziale del rapportocontroverso, quando ravvisi l'infondatezza parziale della pretesaNumero registro generale 26100/2017Numero sezionale 2562/2026Numero di raccolta generale 6999/2026Data pubblicazione 24/03/2026dell'Amministrazione, non deve, né può, limitarsi ad annullare "in toto"l'atto impositivo, ma deve accertare e quantificare entro i limiti posti dal"petitum" delle parti l'entità della pretesa fiscale, dandone un contenutoquantitativo diverso da quello sostenuto dai contendenti, avvalendosi degliordinari poteri di indagine e di valutazione dei fatti e delle prove consentitidagli artt. 115 e 116 c.p.c. in tal modo determinando l'ammontare effettivodelle imposte e delle sanzioni dovute dal contribuente, senza che ciò violi ilprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e senza che ciòcostituisca attività amministrativa di nuovo accertamento, rappresentandoinvece soltanto l'esercizio dei poteri di controllo, di valutazione e dideterminazione del "quantum" della pretesa tributaria (cfr. Cass. V, n.3080/2021).3.4. Con riferimento, infine, al secondo motivo, sotto la vestedell’omesso esame, viene in realtà sollecitata una revisione dell’apportoprobatorio offerto dalle parti, inibita a questa Suprema Corte di legittimità,altresì rappresentando come omesso esame ciò che è un rigetto implicitodella doglianza di parte.Ed infatti, non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione dimerito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamenteesaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento dellapretesa dell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigettodell'eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valerenon già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sulprocedimento (art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e difetto dimotivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità alegge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso inconsiderazione (Cass. III, n. 24953/2020).Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelleprove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degliNumero registro generale 26100/2017Numero sezionale 2562/2026Numero di raccolta generale 6999/2026Data pubblicazione 24/03/2026altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.:Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).Pertanto, il primo ed il secondo motivo non possono essere accolti.4. Con il terzo motivo si profila censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n 3 del codice di procedura civile, per violazione dell’art. 53 dellaCostituzione, degli articoli 15 e 78 del d.P.R. n. 917/1986, nonché dell’art.10 l. n. 212/2000, nel concreto lamentando non sia stato dato seguito alprincipio di generale emendabilità degli errori nella dichiarazione tributaria,quando sia ricostruibile aliunde la consistenza del reddito generato o deiversamenti svolti, non dovendosi far prova solo sulla dichiarazione deiredditi.4.1. Il motivo è fondato nei termini che seguono, trattandosi di attoimpo-esattivo scaturente da controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n.600/1973.Ed infatti, la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiuntocomporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo dimaturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodichee regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previstoper la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivoa quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se ilcontribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione,sicché, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dalfisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato ildiritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non siacontroverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivod'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili (cosìCass. S.U. n. 17757/2016).Più di recente, il principio è stato affinato proprio con particolareriguardo al caso di specie. Si è infatti affermato in tema di imposte suiredditi, la dichiarazione del contribuente, affetta da errori di fatto o di dirittoNumero registro generale 26100/2017Numero sezionale 2562/2026Numero di raccolta generale 6999/2026Data pubblicazione 24/03/2026incidenti sull'obbligazione tributaria, è emendabile con l'impugnazione dellacartella per la iscrizione a ruolo della maggiore pretesa del Fisco a seguitodi controllo automatizzato, indipendentemente dal termine decadenziale dicui all'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 e quale unicasoluzione possibile stante la preclusione di ogni azione di rimborso dopo ilpagamento della stessa cartella, non potendo lo stesso contribuente essereassoggettato ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devonorestare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali della capacitàcontributiva e della oggettiva correttezza dell'azione amministrativa (Cass.V, n. 14238/2022; Cass. T., n. 23093/2024, n. 1651/2026).5. In conclusione il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal terzomotivo, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perchésvolga i necessari accertamenti in fatto, alla luce dei principi sopra indicati.Numero registro generale 26100/2017Numero sezionale 2562/2026Numero di raccolta generale 6999/2026Data pubblicazione 24/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:*IRPEG IRESRoberta [OSCURATO:PERSONA] PresidenteACCERTAMENTOAndreina [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCMaria [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGianluca [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMarcello [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 26100/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale - legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocaturagenerale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n.-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria n.263/2017 depositata il 23/02/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26100/2017Numero sezionale 2562/2026Numero di raccolta generale 6999/2026Data pubblicazione 24/03/2026La soc. [OSCURATO:PERSONA] srl ha presentato consolidato nazionalesull’anno di imposta 2006, incorrendo in controllo automatizzato ex art. 36bis d.P.R. n. 600/173 ove era rilevato il mancato versamento di €.22.230,00in ragione di errato riporto di oneri detraibili, quali versamenti adassociazioni e partiti politici. Nello specifico, la consolidata [OSCURATO:PERSONA].p.a. aveva versato somme a tale scopo, ma non le aveva correttamenteesposte in bilancio, compilando il quadro GN. La stessa consolidantedichiarava di aver indicato nel quadro NX rigo 2 un importo maggiore disomme detraibili, ovvero €.22.230,00 in luogo della corretta somma di€.19.625,00.Ne seguiva cartella esattoriale quale atto impo-esattivo, avversata inprimo gado dove erano apprezzate le ragioni di parte contribuente,accertando il diritto alla deduzione per somme effettivamente sostenuteancorché non ritualmente indicate.La sentenza veniva riformata in appello, rilevando come la mancatacompilazione del quadro GN abbia impedito il trasferimento delle sommedalla consolidata [OSCURATO:PERSONA] spa alla consolidante [OSCURATO:PERSONA] srl.Avverso questa sentenza popone ricorso la società contribuente [OSCURATO:SOCIETA], agitando tre motivi, cui replica l’Agenzia delle entratecon il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, spiegando tempestivocontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEVengono proposti tre motivi di ricorso.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazionedell’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992, nel concreto lamentando la modifica, inappello, del titolo di responsabilità ascrittole dall’Ufficio: nell’atto impositivosi contestava l’indeducibilità per non aver prodotto utili, mentre in grado diNumero registro generale 26100/2017Numero sezionale 2562/2026Numero di raccolta generale 6999/2026Data pubblicazione 24/03/2026appello si contestava la mancata compilazione del rigo per esporrecorrettamente le somme deducili.2. Con il secondo motivo, conseguentemente, si propone censura aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 del medesimo codice di rito, peromesso esame di fatto decisivo per il giudizio, consistente nella sollevatadoglianza di novità del motivo in appello, teso a modificare il titolo diresponsabilità della contribuente, da mancata produzione di utili a mancatacompilazione del rigo.3. I due motivi, strettamente collegati perché il secondo conseguenzadel primo, possono essere trattati insieme e sono infondati.3.1. Giova premettere che la parte contribuente non riporta nel corpodel ricorso i passi degli atti dei gradi di merito dove ha rappresentato taledoglianza, cioè la novità del motivo/mutamento delle ragioni della pretesaimpositiva, in modo da consentire a questa Suprema Corte di legittimità nontrattarsi di motivo nuovo proposto per la prima volta in questa sede, ma silimita a riportare parte degli atti dell’Agenzia. Un tanto comportal’inammissibilità del motivo per difetto di completezza di cui all’art. 366c.p.c., su cui è già stato detto che il principio di esaustività del ricorso percassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollariodel requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenutinella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deveessere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incideresulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi inun ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti afondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmenteindicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e siaspecificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito(Cass. S.U. n. 8950/2022).Non di meno, il motivo è inammissibile per difetto di specificità, perchénon contiene in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cuiNumero registro generale 26100/2017Numero sezionale 2562/2026Numero di raccolta generale 6999/2026Data pubblicazione 24/03/2026si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere lavalutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di fare rinvioe accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, a elementi o atti«costituisce principio giurisprudenziale reiterato e consolidato quellosecondo cui l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio dimerito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error inprocedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura,onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto dellacritica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fattiprocessuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazioneessere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso percassazione, per il principio di autosufficienza di esso.» (Cfr. Cass., T., n.29203/2023). Non sfugge dunque alla declaratoria di inammissibilità ilmotivo in cui il ricorrente censuri l’apparenza della motivazione dellasentenza impugnata, che nulla avrebbe statuito sulle osservazioni dellaparte contribuente ove lo stesso ricorrente ometta di riportare il contenutominimo delle osservazioni disattese dalla CTR, non potendo limitarsi arinviare all'atto di appello o ad altri atti del giudizio (Cass. 06/09/2021, n.24048).3.2. In ogni caso, è stato affermato che in tema di contenziosotributario, la riproposizione in appello delle ragioni poste a fondamentodell'originaria impugnazione del provvedimento impositivo da parte delcontribuente ovvero della legittimità dell'accertamento da partedell'Amministrazione finanziaria, in contrapposizione alle argomentazioniadottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazionespecifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissensoinvesta la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto digravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modoNumero registro generale 26100/2017Numero sezionale 2562/2026Numero di raccolta generale 6999/2026Data pubblicazione 24/03/2026inequivoco, seppur per implicito, i motivi di censura (cfr. Cass. T., n.1030/2024).In tema di contenzioso tributario, il fatto che nel giudizio di primo gradol'Amministrazione finanziaria non abbia preso posizione anche su motiviavversari logicamente subordinati non equivale ad ammissione delleaffermazioni che li sostanziano, né determina il restringimento del "themadecidendum" ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigettodell'intera domanda del contribuente consente all'Ufficio impositore discegliere nel prosieguo del giudizio le diverse argomentazioni difensive daopporre alle domande subordinate avversarie, allorché le questioni dedottein via principale siano state rigettate (Cass. V, n. 7789/2006).La censura di mancata produzione di reddito equivale, in questo senso,alla sua mancata corretta esposizione, ove -a pag. 5, quarta riga, del ricorsoper cassazione- la parte contribuente dia atto di aver esposto indichiarazione somme inferiori a quelle che legittimavano la capienza delladeduzione nell’importo poi versato, facendo così scattare l’irregolarità nelcontrollo automatizzato.3.3. Peraltro, con particolare riguardo al lamentato mutamento del titolodella pretesa impositiva in secondo grado, è ormai pacifico che la naturaimpugnatoria accertatoria della giurisdizione tributaria, si riflette nel suocarattere misto oggettivo e soggettivo e muove da un atto introduttivo tesoalla demolizione di un provvedimento amministrativo a contenutoimpositivo al fine di accertare l’esatto perimetro dell’obbligazione tributaria,sicché resta preclusa al giudice di merito la cognizione di vizi delprovvedimento non esplicitamente prospettati nel termine decadenzialefissato per la notifica del ricorso. (cfr. Cass. V, n. 10779/2007; n.13742/2015; Cass.VI – 5, n. 11223/2016; n. 15769/2017). Pertanto, ilgiudice tributario, nell'ambito di un processo a cognizione piena diretto aduna decisione sostitutiva tendente all'accertamento sostanziale del rapportocontroverso, quando ravvisi l'infondatezza parziale della pretesaNumero registro generale 26100/2017Numero sezionale 2562/2026Numero di raccolta generale 6999/2026Data pubblicazione 24/03/2026dell'Amministrazione, non deve, né può, limitarsi ad annullare "in toto"l'atto impositivo, ma deve accertare e quantificare entro i limiti posti dal"petitum" delle parti l'entità della pretesa fiscale, dandone un contenutoquantitativo diverso da quello sostenuto dai contendenti, avvalendosi degliordinari poteri di indagine e di valutazione dei fatti e delle prove consentitidagli artt. 115 e 116 c.p.c. in tal modo determinando l'ammontare effettivodelle imposte e delle sanzioni dovute dal contribuente, senza che ciò violi ilprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e senza che ciòcostituisca attività amministrativa di nuovo accertamento, rappresentandoinvece soltanto l'esercizio dei poteri di controllo, di valutazione e dideterminazione del "quantum" della pretesa tributaria (cfr. Cass. V, n.3080/2021).3.4. Con riferimento, infine, al secondo motivo, sotto la vestedell’omesso esame, viene in realtà sollecitata una revisione dell’apportoprobatorio offerto dalle parti, inibita a questa Suprema Corte di legittimità,altresì rappresentando come omesso esame ciò che è un rigetto implicitodella doglianza di parte.Ed infatti, non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione dimerito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamenteesaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento dellapretesa dell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigettodell'eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valerenon già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sulprocedimento (art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e difetto dimotivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità alegge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso inconsiderazione (Cass. III, n. 24953/2020).Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelleprove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degliNumero registro generale 26100/2017Numero sezionale 2562/2026Numero di raccolta generale 6999/2026Data pubblicazione 24/03/2026altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.:Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).Pertanto, il primo ed il secondo motivo non possono essere accolti.4. Con il terzo motivo si profila censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n 3 del codice di procedura civile, per violazione dell’art. 53 dellaCostituzione, degli articoli 15 e 78 del d.P.R. n. 917/1986, nonché dell’art.10 l. n. 212/2000, nel concreto lamentando non sia stato dato seguito alprincipio di generale emendabilità degli errori nella dichiarazione tributaria,quando sia ricostruibile aliunde la consistenza del reddito generato o deiversamenti svolti, non dovendosi far prova solo sulla dichiarazione deiredditi.4.1. Il motivo è fondato nei termini che seguono, trattandosi di attoimpo-esattivo scaturente da controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n.600/1973.Ed infatti, la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiuntocomporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo dimaturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodichee regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previstoper la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivoa quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se ilcontribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione,sicché, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dalfisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato ildiritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non siacontroverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivod'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili (cosìCass. S.U. n. 17757/2016).Più di recente, il principio è stato affinato proprio con particolareriguardo al caso di specie. Si è infatti affermato in tema di imposte suiredditi, la dichiarazione del contribuente, affetta da errori di fatto o di dirittoNumero registro generale 26100/2017Numero sezionale 2562/2026Numero di raccolta generale 6999/2026Data pubblicazione 24/03/2026incidenti sull'obbligazione tributaria, è emendabile con l'impugnazione dellacartella per la iscrizione a ruolo della maggiore pretesa del Fisco a seguitodi controllo automatizzato, indipendentemente dal termine decadenziale dicui all'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 e quale unicasoluzione possibile stante la preclusione di ogni azione di rimborso dopo ilpagamento della stessa cartella, non potendo lo stesso contribuente essereassoggettato ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devonorestare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali della capacitàcontributiva e della oggettiva correttezza dell'azione amministrativa (Cass.V, n. 14238/2022; Cass. T., n. 23093/2024, n. 1651/2026).5. In conclusione il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal terzomotivo, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perchésvolga i necessari accertamenti in fatto, alla luce dei principi sopra indicati. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione,cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/03/2026.Il PresidenteRoberta CRUCITTIP.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione,cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/03/2026.Il PresidenteRoberta CRUCITTI