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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:C:2023:604
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CO0416_INF

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 19 luglio 2023 – EDP (Imposta sulla commercializzazione di titoli) (Causa C‑416/22) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta che può essere chiaramente dedotta dalla giurisprudenza – Direttiva 2008/7/CE – Articolo 5, paragrafo 2 – Imposte indirette sulla raccolta di capitali – Imposta di bollo sui servizi di collocamento di obbligazioni, di offerte pubbliche di sottoscrizioni di azioni e di offerte di riacquisto di obbligazioni sul mercato»

1. Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte indirette sulla raccolta di capitali – Direttiva 2008/7 – Operazioni non assoggettate alla fiscalità indiretta – Emissione e immissione in circolazione di obbligazioni o altri titoli negoziabili – Nozione di «formalità ad essi relative» – Servizi di intermediazione finanziaria consistenti nella pubblicazione di offerte di riacquisto o di acquisto di obbligazioni, nel collocamento sul mercato e nella sottoscrizione di nuove obbligazioni e nella sottoscrizione di nuove azioni ai fini di un aumento del capitale sociale – Esclusione [Direttiva del Consiglio 2008/7, art. 5, § 2, b)] (v. punti 28, 29)

2. Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte indirette sulla raccolta di capitali – Direttiva 2008/7 – Operazioni non assoggettate alla fiscalità indiretta – Emissione e immissione in circolazione di azioni o di obbligazioni – Nozione – Servizi di intermediazione finanziaria sul mercato di azioni o di obbligazioni che costituiscono parte integrante di un’operazione globale di raccolta di capitali – Inclusione [Direttiva del Consiglio 2008/7, art. 5, § 2, a) e b)] (v. punti 34, 35)

3. Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte indirette sulla raccolta di capitali – Direttiva 2008/7 – Dazi e imposta sul valore aggiunto – Imposta sui trasferimenti di valori mobiliari – Riacquisto di obbligazioni equivalenti al rimborso di un prestito contratto in forma di emissione di obbligazioni – Inapplicabilità dell’imposta – Acquisto di obbligazioni che non comporta l’estinzione definitiva del debito che esse incorporano – Applicabilità dell’imposta [Direttiva del Consiglio 2008/7, art. 6, § 1, a)] (v. punti 36, 37)

4. Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte indirette sulla raccolta di capitali – Direttiva 2008/7 – Operazioni non assoggettate alla fiscalità indiretta Imposta di bollo sulla remunerazione percepita da un istituto bancario che presta servizi di intermediazione finanziaria sul mercato di titoli negoziabili – Inammissibilità – Ricorso obbligatorio ai servizi di un terzo da parte della società emittente i titoli – Irrilevanza [Direttiva del Consiglio 2008/7, art. 5, § 2, a) e b)] (v. punti 42, 43 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede l’applicazione di un’imposta di bollo sulla remunerazione che una società di capitali versa a diversi istituti bancari ai quali essa ha attribuito servizi di intermediazione finanziaria ai fini, in primo luogo, della pubblicazione di offerte di acquisto o riacquisto di obbligazioni che comportano l’estinzione definitiva del debito che dette obbligazioni rappresentano, in secondo luogo, del collocamento sul mercato e della sottoscrizione di nuove obbligazioni e, in terzo luogo, della sottoscrizione di nuove azioni ai fini di un aumento del suo capitale sociale, indipendentemente dalla questione se le società emittenti i titoli in parola siano obbligate a ricorrere ai servizi di un terzo o abbiano scelto volontariamente di farlo.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CO0416_INF Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 19 luglio 2023 – EDP (Imposta sulla commercializzazione di titoli) (Causa C‑416/22) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta che può essere chiaramente dedotta dalla giurisprudenza – Direttiva 2008/7/CE – Articolo 5, paragrafo 2 – Imposte indirette sulla raccolta di capitali – Imposta di bollo sui servizi di collocamento di obbligazioni, di offerte pubbliche di sottoscrizioni di azioni e di offerte di riacquisto di obbligazioni sul mercato» 1. Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte indirette sulla raccolta di capitali – Direttiva 2008/7 – Operazioni non assoggettate alla fiscalità indiretta – Emissione e immissione in circolazione di obbligazioni o altri titoli negoziabili – Nozione di «formalità ad essi relative» – Servizi di intermediazione finanziaria consistenti nella pubblicazione di offerte di riacquisto o di acquisto di obbligazioni, nel collocamento sul mercato e nella sottoscrizione di nuove obbligazioni e nella sottoscrizione di nuove azioni ai fini di un aumento del capitale sociale – Esclusione [Direttiva del Consiglio 2008/7, art. 5, § 2, b)] (v. punti 28, 29) 2. Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte indirette sulla raccolta di capitali – Direttiva 2008/7 – Operazioni non assoggettate alla fiscalità indiretta – Emissione e immissione in circolazione di azioni o di obbligazioni – Nozione – Servizi di intermediazione finanziaria sul mercato di azioni o di obbligazioni che costituiscono parte integrante di un’operazione globale di raccolta di capitali – Inclusione [Direttiva del Consiglio 2008/7, art. 5, § 2, a) e b)] (v. punti 34, 35) 3. Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte indirette sulla raccolta di capitali – Direttiva 2008/7 – Dazi e imposta sul valore aggiunto – Imposta sui trasferimenti di valori mobiliari – Riacquisto di obbligazioni equivalenti al rimborso di un prestito contratto in forma di emissione di obbligazioni – Inapplicabilità dell’imposta – Acquisto di obbligazioni che non comporta l’estinzione definitiva del debito che esse incorporano – Applicabilità dell’imposta [Direttiva del Consiglio 2008/7, art. 6, § 1, a)] (v. punti 36, 37) 4. Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte indirette sulla raccolta di capitali – Direttiva 2008/7 – Operazioni non assoggettate alla fiscalità indiretta Imposta di bollo sulla remunerazione percepita da un istituto bancario che presta servizi di intermediazione finanziaria sul mercato di titoli negoziabili – Inammissibilità – Ricorso obbligatorio ai servizi di un terzo da parte della società emittente i titoli – Irrilevanza [Direttiva del Consiglio 2008/7, art. 5, § 2, a) e b)] (v. punti 42, 43 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede l’applicazione di un’imposta di bollo sulla remunerazione che una società di capitali versa a diversi istituti bancari ai quali essa ha attribuito servizi di intermediazione finanziaria ai fini, in primo luogo, della pubblicazione di offerte di acquisto o riacquisto di obbligazioni che comportano l’estinzione definitiva del debito che dette obbligazioni rappresentano, in secondo luogo, del collocamento sul mercato e della sottoscrizione di nuove obbligazioni e, in terzo luogo, della sottoscrizione di nuove azioni ai fini di un aumento del suo capitale sociale, indipendentemente dalla questione se le società emittenti i titoli in parola siano obbligate a ricorrere ai servizi di un terzo o abbiano scelto volontariamente di farlo.
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