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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 ottobre 1992

Cassazione n. 09365/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/10/1992 avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria con la quale il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], richiamando il motivo dedotto, ha insistito per l'annullamento, senza rinvio o con rinvio, della sentenza impugnata; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo non consentito in quanto generico ed afferente la determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. le pagine 3 e 4); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 febbraio 2026.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/10/1992 avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria con la quale il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], richiamando il motivo dedotto, ha insistito per l'annullamento, senza rinvio o con rinvio, della sentenza impugnata; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo non consentito in quanto generico ed afferente la determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. le pagine 3 e 4); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2026.
Sentenza Cassazione n. 09365/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris