Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 luglio 2022

Cassazione n. 43089/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'Avvocatura generale dello Stato (in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]), per il Ministero dell'Economia e della Finanze, nel senso dell'inammissibilità o, in subordine, del rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Messina, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita in ragione della riduzione della pena inflitta, per un totale di 360 giorni, per la liberazione anticipata concessa con provvedimento del magistrato di sorveglianza depositato il 10 marzo 2019.

2. Avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo complesso, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quali si deducono violazioni di legge (in particolare dell'art. 314 cod. proc. pen. e degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ.) nonché vizi motivazionali.

Si evidenzia che, in ragione della pena risultante da provvedimento di cumulo ed in considerazione dell'applicato indulto e dei precedenti periodi di liberazione anticipata, alla data del 1° febbraio 2019, come da documentazione del Ministero, la posizione giuridica del richiedente recava quale fine pena il 2 dicembre 2019.

Detratti i 360 giorni di liberazione anticipata concessi dal magistrato di sorveglianza con provvedimento depositato il 1° marzo 2019 ed in ragione del conseguente nuovo fine pena, il ricorrente avrebbe dunque espiato una maggiore pena detentiva (rispetto a quella risultante all'esito della concessione della detta liberazione anticipata).

A fonte delle argomentazioni di cui innanzi, il giudice della riparazione avrebbe errato nel ritenere insussistenti i presupposti per l'equo indennizzo muovendo dalla considerazione di un fine pena previsto per il 10 marzo 2020, invece non corrispondente al reale fine pena, e dalla intervenuta concessione, con unico provvedimento del 10 marzo 2019, di 360 giorni di liberazione anticipata relativa a più semestri.

3. Sono state depositate conclusioni dalla Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso, oltre che dall'Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha sollecitato una

12. dichiarazione d'inammissibilità del ricorso ovvero, in subordine, il rigetto delle doglianze.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. La questione fulcro delle censure di cui ai detti motivi inerisce alla sussumibilità nell'astratta previsione dell'art. 314, cod. proc. pen., in termini di ingiusta detenzione derivante da vicende successive alla condanna, dell'ipotesi in cui la detenzione sia risultata maggiore rispetto a quella determinata all'esito della concessione della liberazione anticipata.

2.1. Sul punto deve richiamarsi la recente Sez. 4, n. 30403 del 05/07/2022, Egharevba, non massimata, che, argomentando anche da interventi della Consulta e da decisioni della Corte E.D.U., ha ricostruito gli approdi di legittimità in tema di vicende successive alla condanna, con particolare riferimento proprio alla concessione della liberazione anticipata (in quella fattispecie, diversamente che nella presenta, dedotta come concessa con provvedimento intempestivo).

La Suprema Corte, in sintesi, ha evidenziato che il criterio interpretativo al quale la giurisprudenza di legittimità attualmente fa concorde riferimento, condiviso dal Collegio, impone di riconoscere il diritto alla riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, purché sussista un errore dell'autorità procedente, e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato causa o concausa dell'errore il quale, per definizione, non può mai rinvenirsi nell'esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale e che va invece ricercato nelle eventuali violazioni di legge.

Proprio in applicazione del detto principio esplicitato da Sez. 4 n. 57203 del 21/09/2017, Paraschiva, Rv. 271689 (che argomenta anche da Corte E.D.U., sentenza 24 marzo 2015, ricorso n. 39824/07, in causa Messina c.

Italia), la successiva Sez. 4, n. 25092 del 25/05/2021, brio, Rv. 281735-01, ha ritenuto non configurabile un errore dell'autorità procedente in relazione alla detenzione sofferta in esecuzione della pena inflitta con una sentenza irrevocabile, per la quale era stato successivamente concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Nella specie la sentenza da ultimo citata ha ribadito che l'errore dell'Autorità procedente non può derivare dall'esercizio di un potere discrezionale, essendo configurabile soltanto nei casi di violazioni di legge, per poi escluderlo nella fattispecie di cui innanzi.

In essa, difatti, la detenzione patita è stata ritenuta conseguenza della conclusione dell'iter procedimentale avviato in sede esecutiva e che ha determinato, a seguito di valutazione discrezionale, il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena (cfr., Sez. 4, n. 25092/2021, Iorio, cit., in motivazione, che richiama anche le decisioni della Corte E.D.U.: Grava c.

Italia, ricorso n. 43522/98, § 43, 10 luglio 2003; Pilla c.

Italia, ricorso n. 64088/00, § 41, 2 marzo 2006; [OSCURATO:PERSONA] c.

Turchia, ricorso n. 16110/03, § 35, 17 giugno 2008, e [OSCURATO:PERSONA] c.

Spagna, Grande Camera, ricorso n. 42750/09, 21 ottobre 2013; sul punto si veda, da ultimo, sempre con riferimento a fattispecie caratterizzata dal riconoscimento in fase esecutiva del vincolo della continuazione, Sez. 4, n. 37234 del 28/09/2022, Pansera, in motivazione).

Si inseriscono nel solco interpretativo di cui innanzi (senza pretese di esaustività), anche Sez. 4, n. 9721 del 01/12/2021, dep. 2022, Sica, Rv. 282857, e a Sez. 4, n. 44978 del 04/11/2021, Venturi, Rv. 282247.

La prima delle due decisioni ha concretamente applicato il principio in fattispecie relativa al periodo di detenzione ingiustamente sofferto da un soggetto condannato per il delitto di peculato a seguito della ritenuta inammissibilità dell'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali fondata sull'erronea applicazione retroattiva della disciplina ostativa alle misure alternative alla detenzione (introdotta dall'art. 1, comma 6, lett. b) della

I. n. 3 del 2019).

La seconda sentenza, con riferimento a fattispecie relativa a detenzione sofferta per un reato coperto da indulto e per un reato depenalizzato, ha annullando con rinvio l'ordinanza che aveva escluso il diritto all'indennizzo, ravvisando una condotta gravemente colposa nel ritardo dell'instante nell'eccepire l'abolitio criminis e l'intervenuto indulto, senza però attribuire rilievo all'omessa rilevazione delle medesime evenienze da parte dell'Autorità giudiziaria Parimenti, Sez. 4, n. 17118 del 14/01/2021, Marinkovic, Rv. 281151, ha applicato il principio in fattispecie caratterizzata da esecuzione delle pene applicate con due sentenze di patteggiamento, per gli stessi fatti, e di successivo accoglimento dell'istanza proposta al giudice dell'esecuzione di revoca della sentenza che aveva applicato la pena più grave, e ha ritenuto ingiusto e non addebitabile all'imputato il periodo di detenzione subita dopo la presentazione di tale istanza (per recentissime applicazioni del principio si vedano altresì, da ultimo, anche Sez. 4, n. 28385 del 05/07/2022, Somogyi, in motivazione, e Sez. 4, n. 28452 del 30/06/2022, Ciafrei, in motivazione).

Deve infine ritenersi sostanzialmente aderente all'orientamento in questa sede condivido anche Sez. 4, n. 50453 del 03/12/2019, Nikolina, RV. 277905.

La sentenza in esame ha richiamato il diverso orientamento (come detto da ritenersi attualmente superato) per cui il diritto alla riparazione non è configurabile ove la mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione (il riferimento esplicito è a Sez. 4, 40949/2015, D'Aguì, cit.).

Tale richiamo è stato però esplicitamente relazionato con la più volte citata sentenza «Paraschiva» del 2017, e quindi con i riletti interventi della Consulta oltre che delle decisioni della Corte E.D.U.

La Suprema Corte ha difatti finito nella specie con il negare l'applicabilità dell'art. 314 cod. proc. pen. in forza dell'insussistenza di un errore dell'autorità (in termini di violazione di legge).

Trattavasi difatti di detenzione patita in custodia cautelare in carcere in eccesso sulla pena da espiare quale effetto fisiologico della concessine della liberazione anticipata.

All'esito dell'elaborazione di cui innanzi, Sez. 4, n. 30403 del 2022, Egharevba, cit., ha verificato, alla luce del relativo procedimento di sorveglianza nonché degli approdi della Consulta e del diritto sovranazionale, le condizioni di sussumibilità nell'astratta previsione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., letto nei termini di cui innanzi, della fattispecie caratterizzata dalla maggiore durata della detenzione, rispetto a quella determinata all'esito della concessione della liberazione anticipata, in ipotesi di adozione del provvedimento da parte del magistrato di sorveglianza oltre i previsti termini.

Se ne è dedotto, con argomentazioni che in questa sede si richiamano, che ciò che rileverà ai fini dell'operatività nella specie dell'art. 314 cod. proc. pen., in luogo della mera adozione del provvedimento oltre i termini, sarà la concreta inerzia dell'Autorità rispetto all'istanza di concessione della liberazione anticipata tale da tradursi, sostanzialmente, in denegata giustizia e quindi in ingiusta detenzione.

Sarà dunque suscettibile di rilevare l'adozione del provvedimento, oltre i termini, in situazione caratterizzata dall'inerzia nell'espletamento della necessaria attività istruttoria ovvero l'adozione del provvedimento, sempre oltre i termini, nonostante il decorso di un tempo, dalla conclusione dell'attività istruttoria, ragionevole ai fini della ponderata valutazione sottesa all'apprezzamento discrezionale e in considerazione della complessità dell'istruttoria rapportata alle circostanze del caso.

2.2. Ciò che maggiormente rileva nella presente fattispecie e che, come chiarito dalla citata sentenza «Egharevba», rimane ferma la necessità di verificare, da parte del giudice della riparazione, la sussistenza dell'elemento negativo dalla fattispecie, cioè l'insussistenza della causa ostativa caratterizzata dalla condotta dolosa o gravemente colposa del richiedente, in nesso sinergico con l'inerzia dell'Autorità.

Valutazione anch'essa da condurre in considerazione delle particolarità della fattispecie.

Il riferimento è, in particolare alla condotta tenuta dallo stesso instante, ricompresa l'attività difensiva in suo favore svolta, rispetto a eventuali sollecitazioni promananti dall'attività istruttoria e, ancor prima, alla tempestività della richiesta, rispetto ad ogni singolo periodo di liberazione anticipata oggetto di essa, e all'eventuale mancanza di solleciti aventi ad oggetto l'adozione del provvedimento richiesto (tanto prima quanto dopo il concretizzarsi, in astratto, del superamento del periodo di detenzione rispetto a quello risultante dalla liberazione poi concessa).

2.3. Ne consegue il principio di diritto per cui: «In materia di riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 cod. proc. pen. inerente a vicende successive alla condanna e connesse alla concessione della liberazione anticipata, la tempestività della richiesta del beneficio dev'essere valutata, ai fini dell'accertamento in merito alla condotta ostativa del richiedente, rispetto a ogni singolo periodo di liberazione anticipata».

2.4. Orbene, la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio di cui innanzi.

In fattispecie neanche dedotta dal ricorrente come caratterizzata dall'adozione tardiva del provvedimento da parte del magistrato di sorveglianza, il giudice di merito ha sostanzialmente chiarito che il periodo di detenzione scontato in eccesso rispetto a quello derivante dal computo di ben 360 giorni di liberazione anticipata è derivato dalla condotta gravemente colposa del richiedente, valutata con riferimento alle peculiarità del procedimento di liberazione anticipata.

Premesso che, come già evidenziato, non è stata dedotta da [OSCURATO:PERSONA] una irragionevole inerzia del magistrato di sorveglianza, la concessione di 360 giorni di liberazione anticipata con un unico provvedimento, considerata la maturazione semestrale di quarantacinque giorni, evidenzia l'intempestività della richiesta, dovendosi essa difatti valutare rispetto a ogni singolo periodo di liberazione anticipata.

3. In conclusione, al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ma non anche alla rifusione di quelle sostenute dal Ministero resistente, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a cagione della sua genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente nonché di qualsivoglia riferimento specifico ai fatti oggetto del presente giudizio (sul punto si vedano, con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibili alla presente Sez. 15/09/2022, n. 41351, Budrini, non massimata, e Sez. 4, n. 41352 del 15/09/2022, Pepe, non massimata; si veda altresì, con argomentazioni che, mutatis mutandis, rilevano anche nella presente fattispecie, Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], RV. 222264; in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile ma con argomentazioni rilevanti anche nella presente fattispecie si vedano altresì: Sez.

U, n. 5466 del 28/01/04, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27978 del 24/03/2021, G., Rv. 281713; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834; Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277152).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'Avvocatura generale dello Stato (in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]), per il Ministero dell'Economia e della Finanze, nel senso dell'inammissibilità o, in subordine, del rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Messina, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita in ragione della riduzione della pena inflitta, per un totale di 360 giorni, per la liberazione anticipata concessa con provvedimento del magistrato di sorveglianza depositato il 10 marzo 2019. 2. Avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo complesso, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quali si deducono violazioni di legge (in particolare dell'art. 314 cod. proc. pen. e degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ.) nonché vizi motivazionali. Si evidenzia che, in ragione della pena risultante da provvedimento di cumulo ed in considerazione dell'applicato indulto e dei precedenti periodi di liberazione anticipata, alla data del 1° febbraio 2019, come da documentazione del Ministero, la posizione giuridica del richiedente recava quale fine pena il 2 dicembre 2019. Detratti i 360 giorni di liberazione anticipata concessi dal magistrato di sorveglianza con provvedimento depositato il 1° marzo 2019 ed in ragione del conseguente nuovo fine pena, il ricorrente avrebbe dunque espiato una maggiore pena detentiva (rispetto a quella risultante all'esito della concessione della detta liberazione anticipata). A fonte delle argomentazioni di cui innanzi, il giudice della riparazione avrebbe errato nel ritenere insussistenti i presupposti per l'equo indennizzo muovendo dalla considerazione di un fine pena previsto per il 10 marzo 2020, invece non corrispondente al reale fine pena, e dalla intervenuta concessione, con unico provvedimento del 10 marzo 2019, di 360 giorni di liberazione anticipata relativa a più semestri. 3. Sono state depositate conclusioni dalla Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso, oltre che dall'Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha sollecitato una 12. dichiarazione d'inammissibilità del ricorso ovvero, in subordine, il rigetto delle doglianze.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La questione fulcro delle censure di cui ai detti motivi inerisce alla sussumibilità nell'astratta previsione dell'art. 314, cod. proc. pen., in termini di ingiusta detenzione derivante da vicende successive alla condanna, dell'ipotesi in cui la detenzione sia risultata maggiore rispetto a quella determinata all'esito della concessione della liberazione anticipata. 2.1. Sul punto deve richiamarsi la recente Sez. 4, n. 30403 del 05/07/2022, Egharevba, non massimata, che, argomentando anche da interventi della Consulta e da decisioni della Corte E.D.U., ha ricostruito gli approdi di legittimità in tema di vicende successive alla condanna, con particolare riferimento proprio alla concessione della liberazione anticipata (in quella fattispecie, diversamente che nella presenta, dedotta come concessa con provvedimento intempestivo). La Suprema Corte, in sintesi, ha evidenziato che il criterio interpretativo al quale la giurisprudenza di legittimità attualmente fa concorde riferimento, condiviso dal Collegio, impone di riconoscere il diritto alla riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, purché sussista un errore dell'autorità procedente, e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato causa o concausa dell'errore il quale, per definizione, non può mai rinvenirsi nell'esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale e che va invece ricercato nelle eventuali violazioni di legge. Proprio in applicazione del detto principio esplicitato da Sez. 4 n. 57203 del 21/09/2017, Paraschiva, Rv. 271689 (che argomenta anche da Corte E.D.U., sentenza 24 marzo 2015, ricorso n. 39824/07, in causa Messina c. Italia), la successiva Sez. 4, n. 25092 del 25/05/2021, brio, Rv. 281735-01, ha ritenuto non configurabile un errore dell'autorità procedente in relazione alla detenzione sofferta in esecuzione della pena inflitta con una sentenza irrevocabile, per la quale era stato successivamente concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. Nella specie la sentenza da ultimo citata ha ribadito che l'errore dell'Autorità procedente non può derivare dall'esercizio di un potere discrezionale, essendo configurabile soltanto nei casi di violazioni di legge, per poi escluderlo nella fattispecie di cui innanzi. In essa, difatti, la detenzione patita è stata ritenuta conseguenza della conclusione dell'iter procedimentale avviato in sede esecutiva e che ha determinato, a seguito di valutazione discrezionale, il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena (cfr., Sez. 4, n. 25092/2021, Iorio, cit., in motivazione, che richiama anche le decisioni della Corte E.D.U.: Grava c. Italia, ricorso n. 43522/98, § 43, 10 luglio 2003; Pilla c. Italia, ricorso n. 64088/00, § 41, 2 marzo 2006; [OSCURATO:PERSONA] c. Turchia, ricorso n. 16110/03, § 35, 17 giugno 2008, e [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna, Grande Camera, ricorso n. 42750/09, 21 ottobre 2013; sul punto si veda, da ultimo, sempre con riferimento a fattispecie caratterizzata dal riconoscimento in fase esecutiva del vincolo della continuazione, Sez. 4, n. 37234 del 28/09/2022, Pansera, in motivazione). Si inseriscono nel solco interpretativo di cui innanzi (senza pretese di esaustività), anche Sez. 4, n. 9721 del 01/12/2021, dep. 2022, Sica, Rv. 282857, e a Sez. 4, n. 44978 del 04/11/2021, Venturi, Rv. 282247. La prima delle due decisioni ha concretamente applicato il principio in fattispecie relativa al periodo di detenzione ingiustamente sofferto da un soggetto condannato per il delitto di peculato a seguito della ritenuta inammissibilità dell'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali fondata sull'erronea applicazione retroattiva della disciplina ostativa alle misure alternative alla detenzione (introdotta dall'art. 1, comma 6, lett. b) della I. n. 3 del 2019). La seconda sentenza, con riferimento a fattispecie relativa a detenzione sofferta per un reato coperto da indulto e per un reato depenalizzato, ha annullando con rinvio l'ordinanza che aveva escluso il diritto all'indennizzo, ravvisando una condotta gravemente colposa nel ritardo dell'instante nell'eccepire l'abolitio criminis e l'intervenuto indulto, senza però attribuire rilievo all'omessa rilevazione delle medesime evenienze da parte dell'Autorità giudiziaria Parimenti, Sez. 4, n. 17118 del 14/01/2021, Marinkovic, Rv. 281151, ha applicato il principio in fattispecie caratterizzata da esecuzione delle pene applicate con due sentenze di patteggiamento, per gli stessi fatti, e di successivo accoglimento dell'istanza proposta al giudice dell'esecuzione di revoca della sentenza che aveva applicato la pena più grave, e ha ritenuto ingiusto e non addebitabile all'imputato il periodo di detenzione subita dopo la presentazione di tale istanza (per recentissime applicazioni del principio si vedano altresì, da ultimo, anche Sez. 4, n. 28385 del 05/07/2022, Somogyi, in motivazione, e Sez. 4, n. 28452 del 30/06/2022, Ciafrei, in motivazione). Deve infine ritenersi sostanzialmente aderente all'orientamento in questa sede condivido anche Sez. 4, n. 50453 del 03/12/2019, Nikolina, RV. 277905. La sentenza in esame ha richiamato il diverso orientamento (come detto da ritenersi attualmente superato) per cui il diritto alla riparazione non è configurabile ove la mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione (il riferimento esplicito è a Sez. 4, 40949/2015, D'Aguì, cit.). Tale richiamo è stato però esplicitamente relazionato con la più volte citata sentenza «Paraschiva» del 2017, e quindi con i riletti interventi della Consulta oltre che delle decisioni della Corte E.D.U. La Suprema Corte ha difatti finito nella specie con il negare l'applicabilità dell'art. 314 cod. proc. pen. in forza dell'insussistenza di un errore dell'autorità (in termini di violazione di legge). Trattavasi difatti di detenzione patita in custodia cautelare in carcere in eccesso sulla pena da espiare quale effetto fisiologico della concessine della liberazione anticipata. All'esito dell'elaborazione di cui innanzi, Sez. 4, n. 30403 del 2022, Egharevba, cit., ha verificato, alla luce del relativo procedimento di sorveglianza nonché degli approdi della Consulta e del diritto sovranazionale, le condizioni di sussumibilità nell'astratta previsione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., letto nei termini di cui innanzi, della fattispecie caratterizzata dalla maggiore durata della detenzione, rispetto a quella determinata all'esito della concessione della liberazione anticipata, in ipotesi di adozione del provvedimento da parte del magistrato di sorveglianza oltre i previsti termini. Se ne è dedotto, con argomentazioni che in questa sede si richiamano, che ciò che rileverà ai fini dell'operatività nella specie dell'art. 314 cod. proc. pen., in luogo della mera adozione del provvedimento oltre i termini, sarà la concreta inerzia dell'Autorità rispetto all'istanza di concessione della liberazione anticipata tale da tradursi, sostanzialmente, in denegata giustizia e quindi in ingiusta detenzione. Sarà dunque suscettibile di rilevare l'adozione del provvedimento, oltre i termini, in situazione caratterizzata dall'inerzia nell'espletamento della necessaria attività istruttoria ovvero l'adozione del provvedimento, sempre oltre i termini, nonostante il decorso di un tempo, dalla conclusione dell'attività istruttoria, ragionevole ai fini della ponderata valutazione sottesa all'apprezzamento discrezionale e in considerazione della complessità dell'istruttoria rapportata alle circostanze del caso. 2.2. Ciò che maggiormente rileva nella presente fattispecie e che, come chiarito dalla citata sentenza «Egharevba», rimane ferma la necessità di verificare, da parte del giudice della riparazione, la sussistenza dell'elemento negativo dalla fattispecie, cioè l'insussistenza della causa ostativa caratterizzata dalla condotta dolosa o gravemente colposa del richiedente, in nesso sinergico con l'inerzia dell'Autorità. Valutazione anch'essa da condurre in considerazione delle particolarità della fattispecie. Il riferimento è, in particolare alla condotta tenuta dallo stesso instante, ricompresa l'attività difensiva in suo favore svolta, rispetto a eventuali sollecitazioni promananti dall'attività istruttoria e, ancor prima, alla tempestività della richiesta, rispetto ad ogni singolo periodo di liberazione anticipata oggetto di essa, e all'eventuale mancanza di solleciti aventi ad oggetto l'adozione del provvedimento richiesto (tanto prima quanto dopo il concretizzarsi, in astratto, del superamento del periodo di detenzione rispetto a quello risultante dalla liberazione poi concessa). 2.3. Ne consegue il principio di diritto per cui: «In materia di riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 cod. proc. pen. inerente a vicende successive alla condanna e connesse alla concessione della liberazione anticipata, la tempestività della richiesta del beneficio dev'essere valutata, ai fini dell'accertamento in merito alla condotta ostativa del richiedente, rispetto a ogni singolo periodo di liberazione anticipata». 2.4. Orbene, la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio di cui innanzi. In fattispecie neanche dedotta dal ricorrente come caratterizzata dall'adozione tardiva del provvedimento da parte del magistrato di sorveglianza, il giudice di merito ha sostanzialmente chiarito che il periodo di detenzione scontato in eccesso rispetto a quello derivante dal computo di ben 360 giorni di liberazione anticipata è derivato dalla condotta gravemente colposa del richiedente, valutata con riferimento alle peculiarità del procedimento di liberazione anticipata. Premesso che, come già evidenziato, non è stata dedotta da [OSCURATO:PERSONA] una irragionevole inerzia del magistrato di sorveglianza, la concessione di 360 giorni di liberazione anticipata con un unico provvedimento, considerata la maturazione semestrale di quarantacinque giorni, evidenzia l'intempestività della richiesta, dovendosi essa difatti valutare rispetto a ogni singolo periodo di liberazione anticipata. 3. In conclusione, al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ma non anche alla rifusione di quelle sostenute dal Ministero resistente, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a cagione della sua genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente nonché di qualsivoglia riferimento specifico ai fatti oggetto del presente giudizio (sul punto si vedano, con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibili alla presente Sez. 15/09/2022, n. 41351, Budrini, non massimata, e Sez. 4, n. 41352 del 15/09/2022, Pepe, non massimata; si veda altresì, con argomentazioni che, mutatis mutandis, rilevano anche nella presente fattispecie, Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], RV. 222264; in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile ma con argomentazioni rilevanti anche nella presente fattispecie si vedano altresì: Sez. U, n. 5466 del 28/01/04, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27978 del 24/03/2021, G., Rv. 281713; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834; Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277152). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna
Sentenza Cassazione n. 43089/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris