CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 settembre 2022
Cassazione n. 35172/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 27493-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pt., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), nella qualità di ex soci della [OSCURATO:SOCIETA]., rapp.ti e dif.si , in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale sono dom.ti ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 3728/5/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della REGIONE SICILIANA, sez. st. di CATANIA, depositata il 22/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ex soci della [OSCURATO:SOCIETA]., società cancellata dal registro delle imprese, un avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese per II.DD. ed I.V.A. relativamente all'anno di imposta 2008, conseguenti partecipazione della società ad operazioni inesistenti per l'attività di commercializzazione all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi; che i contribuenti impugnarono detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Catania che, con sentenza n. 5212/2016, accolse il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Regione Siciliana, sez. st. di Catania, la quale, con sentenza n. 3728/5/2021, depositata il 22/04/2021 rigettò il gravame osservando come "dalla documentazione prodotta si evince, in effetti, la effettiva effettuazione della prestazione di racclta agrumi espletata in vari fondi agricoli, di cui al contratto di fornitura e alle fatture contestate risultanti regolarmente pagate, non rilevando la circostanza che la cooperativa svolgesse attività di somministrazione di manodopera senza averne i requisiti di legge... Le irregolarità riguardano, quindi, esclusivamente l'attività della cooperativa, senza incidere sulla Ric. 2021 n. 27493 sez. Sesta civile - T - ud. 13-10-2022 -2- effettività oggettiva o soggettiva del rapporto commerciale intercorso tra le parti" (cfr. sentenza impugnata, terzo e quarto cpv.); che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si sono costituiti con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione e falsa applicazione dell'art. 39 del DPR 600/73, in combinato disposto con gli artt. 1, 19 e 54 del DPR n. 633/19 degli artt. 2697, 2727 e 2729 cc oltre al d.Lgs. n. 276/2003", per non avere la C.T.R. ritenuto le operazioni sottese alle riprese operate nei confronti dei contribuenti inesistenti, quantomeno sotto il profilo soggettivo, per essere risultata la società cooperativa che effettuò le operazioni di raccolta degli agrumi priva di organizzazione ed operante quale "abusiva" agenzia di somministrazione di lavoro (cfr. ricorso, p. 11); che parte controricorrente ha, tuttavia, depositato telematicamente (in data 26-27.9.2022) istanza di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della I. n. 130 del 2022; che (a) non essendo la presente controversia ricompresa, in linea astratta, tra quelle, contemplate dall'art. 5, comma 6, della medesima I. n. 130 (per le quali è esclusa, in nuce, l'operatività della definizione agevolata in commento) e (b) rientrando essa, al contrario, tra quelle di cui al comma 2 della medesima previsione la causa va sospesa ex art. 5, comma 10, e rinviata a nuovo ruolo innanzi alla sezione ordinaria; Ric. 2021 n. 27493 sez. Sesta civile - T - ud. 13-10-2022 -3- P.Q.M. La Corte sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 e rinvia nuovo ruolo innanzi alla sezione ordinaria tributaria. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d