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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02901/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7103/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.

F . : BLLBR N 33 P1 3G337 N ), già tito la re dell’im pres a individuale "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]" (P.lVA: 00539990101), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] d el foro d i Ge n ova (C.F .: SVTMRC7 1 A16D969Z) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in [OSCURATO:PERSONA] me nico Fiasel l a n. 6 / 19 ; -ricorrente - contro Comune di Genova ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Genova, alla V ia Garibaldi n. 9 , rappresentato e difeso, come da procura in cale al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]( C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Genova e elettivamente domiciliato presso di lei in Genova, alla Avviso pagamento [OSCURATO:PERSONA] n. 9, sede della civica Avvocatura; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 529 /1 / 20 20 emessa dalla CTR della Liguria il 07/08/2020 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. L’impresa individuale autodemolizioni Sestri di [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Genovaavverso un avviso di pagamento in materia di Tari relativo all’anno 2018.

2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso, ritenendo che la questione fosse stata già decisa con sentenza n. 279 del 2019 passata in giudicato della medesima CTP, che aveva respinto il ricorso del Bellicchi avverso una nota del Comune di Genova avente ad oggetto la richiesta di detassazione totale delle aree adibite alla produzione di rifiuti speciali non assimilati.

3. Sull’appello della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] della Liguria rigettava il gravame, ritenendo che, pur essendo la sentenza impugnata fondata sull’erroneo presupposto che si fosse formato un giudicato esterno sulla debenza del tributo, la notifica tramite pec dell’atto originariamente impugnato fosse valida e l’ente locale avesse, semmai, adottato, per l’area destinata a parcheggio, una interpretazione più favorevole per il contribuente, applicando alla stessa la riduzione forfetaria del 50%.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] (già titolare dell’impresa individuale “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”) sulla base di un unico motivo.

Il Comune di Genova ha resistito con controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

In prossimità della camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.Ritenuto indiritto

1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la motivazione apparente in ordine al secondo ed al terzo motivo d’appello, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR omesso di rendere una motivazione sui detti motivi.

1.1. Il motivo è infondato.

Preliminarmente, va evidenziato che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi.

Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti, come nel caso di specie, l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte (o, come nella fattispecie, in ordine a motivi di appello), non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., con riguardo all'art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Sez.

U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013; conf.

Sez. 1, Sentenza n. 24553 del 31/10/2013 e Sez. 2, Ordinanza n. 10862 del 07/05/2018).

Nel caso di specie, il ricorrente, per quanto abbia denunciato erroneamente l’apparenza della motivazione della sentenza impugnata, ha altresì lamentato un error in procedendo ed invocato la nullità della sentenza.

Invero, in osservanza del principio di autosufficienza, il contribuente ha trascritto le censure formulate con l’atto d’appello, tra le quali la seconda e la terza si riferivano, rispettivamente, all’erroneità e all’ingiustizia della sentenza sotto il profilo del mancato riconoscimento del diritto all’esenzione prevista dall’art. 1, comma 649, l. n. 147/2013 ed all’erroneità della stessa con riferimento all’omessa motivazione in ordine alle ragioni poste a sostegno della scelta di procedere ad una riduzione tariffaria forfetaria (anziché integrale).

Ciò debitamente premesso, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.

Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto -non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (cfr., fra le tante, Sez. 2, Ordinanza n. 12652 del 25/06/2020).

Orbene, in ordine ai detti profili la CTR si è, sia pure implicitamente, pronunciata, avendo affermato che l’ente locale aveva, semmai, adottato, per l’area destinata a parcheggio (nonostante la stessa fosse a pieno titolo produttiva di rifiuti urbani o assimilabili agli urbani) una interpretazione più favorevole per il contribuente, ritenendo che rientrasse nell’ipotesi di cui all’art. 17, comma 3, del vigente regolamento Tari ed applicando alla stessa la riduzione forfetaria del 50%.

2. Alla luce di quanto precede, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità , che liquida in complessivi euro 1.900,00per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%dei compensi e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7103/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C. F . : BLLBR N 33 P1 3G337 N ), già tito la re dell’im pres a individuale "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]" (P.lVA: 00539990101), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] d el foro d i Ge n ova (C.F .: SVTMRC7 1 A16D969Z) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in [OSCURATO:PERSONA] me nico Fiasel l a n. 6 / 19 ; -ricorrente - contro Comune di Genova ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Genova, alla V ia Garibaldi n. 9 , rappresentato e difeso, come da procura in cale al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]( C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Genova e elettivamente domiciliato presso di lei in Genova, alla Avviso pagamento [OSCURATO:PERSONA] n. 9, sede della civica Avvocatura; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 529 /1 / 20 20 emessa dalla CTR della Liguria il 07/08/2020 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. L’impresa individuale autodemolizioni Sestri di [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Genovaavverso un avviso di pagamento in materia di Tari relativo all’anno 2018. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso, ritenendo che la questione fosse stata già decisa con sentenza n. 279 del 2019 passata in giudicato della medesima CTP, che aveva respinto il ricorso del Bellicchi avverso una nota del Comune di Genova avente ad oggetto la richiesta di detassazione totale delle aree adibite alla produzione di rifiuti speciali non assimilati. 3. Sull’appello della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] della Liguria rigettava il gravame, ritenendo che, pur essendo la sentenza impugnata fondata sull’erroneo presupposto che si fosse formato un giudicato esterno sulla debenza del tributo, la notifica tramite pec dell’atto originariamente impugnato fosse valida e l’ente locale avesse, semmai, adottato, per l’area destinata a parcheggio, una interpretazione più favorevole per il contribuente, applicando alla stessa la riduzione forfetaria del 50%. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] (già titolare dell’impresa individuale “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”) sulla base di un unico motivo. Il Comune di Genova ha resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. In prossimità della camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.Ritenuto indiritto 1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la motivazione apparente in ordine al secondo ed al terzo motivo d’appello, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR omesso di rendere una motivazione sui detti motivi. 1.1. Il motivo è infondato. Preliminarmente, va evidenziato che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti, come nel caso di specie, l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte (o, come nella fattispecie, in ordine a motivi di appello), non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., con riguardo all'art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013; conf. Sez. 1, Sentenza n. 24553 del 31/10/2013 e Sez. 2, Ordinanza n. 10862 del 07/05/2018). Nel caso di specie, il ricorrente, per quanto abbia denunciato erroneamente l’apparenza della motivazione della sentenza impugnata, ha altresì lamentato un error in procedendo ed invocato la nullità della sentenza. Invero, in osservanza del principio di autosufficienza, il contribuente ha trascritto le censure formulate con l’atto d’appello, tra le quali la seconda e la terza si riferivano, rispettivamente, all’erroneità e all’ingiustizia della sentenza sotto il profilo del mancato riconoscimento del diritto all’esenzione prevista dall’art. 1, comma 649, l. n. 147/2013 ed all’erroneità della stessa con riferimento all’omessa motivazione in ordine alle ragioni poste a sostegno della scelta di procedere ad una riduzione tariffaria forfetaria (anziché integrale). Ciò debitamente premesso, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto -non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (cfr., fra le tante, Sez. 2, Ordinanza n. 12652 del 25/06/2020). Orbene, in ordine ai detti profili la CTR si è, sia pure implicitamente, pronunciata, avendo affermato che l’ente locale aveva, semmai, adottato, per l’area destinata a parcheggio (nonostante la stessa fosse a pieno titolo produttiva di rifiuti urbani o assimilabili agli urbani) una interpretazione più favorevole per il contribuente, ritenendo che rientrasse nell’ipotesi di cui all’art. 17, comma 3, del vigente regolamento Tari ed applicando alla stessa la riduzione forfetaria del 50%. 2. Alla luce di quanto precede, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità , che liquida in complessivi euro 1.900,00per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%dei compensi e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricor
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