CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 maggio 2022
Cassazione n. 23610/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da P.G. presso la Corte di appello di Trieste nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Monfalcone avverso la sentenza del 30/06/2021 del Tribunale di Gorizia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio; letta la memoria inviata dal difensore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Gorizia ha prosciolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di oltraggio di cui all'art. 341-bis cod. pen., commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], avendo ritenuto il reato estinto in conseguenza del risarcimento del danno intervenuto nel corso del giudizio di primo grado. 2. Ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste, deducendo violazione di legge, in relazione all'art. 341-bis, comma terzo, cod. pen.. Prescindendo dal quantum del risarcimento, il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che l'effetto estintivo potesse derivare dal risarcimento avvenuto nel corso del giudizio, avendo fatto riferimento a pronunce di legittimità riferite al diverso caso della condanna per oltraggio conseguente alla riqualificazione della fattispecie, essendo per contro consolidato un orientamento cifforme nel caso di originaria imputazione di oltraggio, in cui, a giustificazione della necessità di un risarcimento anteriore al giudizio, viene dato rilievo alla finalità deflattiva della prevista causa di estinzione del reato. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'annullamento con rinvio. 4. Ha depositato una memoria il difensore dell'imputato, con la quale si chiede il rigetto del ricorso. 5. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, la cui operatività è stata successivamente prorogata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il Tribunale ha pronunciato sentenza di proscioglimento, dando rilievo al risarcimento del danno intervenuto nel corso del giudizio. Si tratta di valutazione che si pone in contrasto con il chiaro dettato dell'art. 341-bis, comma terzo, cod. pen., in base al quale il risarcimento deve intervenire prima del giudizio, formula che corrisponde a quella prevista dall'art. 62, comma primo n. 6 cod. pen. e che deve ritenersi riferibile alla fase che introduce il confronto dialettico tra le parti, destinato a sfociare nella sentenza, coincidente con quella dell'ammissione del rito abbreviato o dell'apertura del dibattimento (sul punto, con riguardo all'ipotesi di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., Sez. 2 3, n. 15750 del 16/01/2020, S., Rv. 279270; con riguardo al giudizio ordinario, Sez. 3, n. 18937 del 19/01/2016, S., Rv. 266579). In relazione al delitto di oltraggio, è stato, in particolare, sottolineato come l'esigenza che il risarcimento intervenga prima del giudizio sia legata anche alla finalità deflattiva della causa estintiva, che non può dipendere da una valutazione opportunistica, maturata all'esito del dibattimento (Sez. 6, n. 50996 del 12/09/2019, Caresana, Rv. 277443). 3. Alla violazione di legge segue l'annullamento della sentenza impugnata, che, a fronte di un ricorso da qualificarsi per saltum, impone il rinvio alla Corte di appello di Trieste ai sensi dell'art. 569 comma 4, cod. proc. pen. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Trieste. Così deciso il 05/05/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]