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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 gennaio 2025

Cassazione n. 10213/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.5573/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, n. 269, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t. dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] domiciliata ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 1461/2020depositata il 23/12/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel 2015, su ricorso della Casa di [OSCURATO:PERSONA].

Dott. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora innanzi, per brevità, “Casa di Cura”), il Tribunale di Salerno, con d.i. n. 2970/2015, ingiungeva alla ALS Salerno il pagamento, in favore della ricorrente, di Euro 2.291.687,33, oltre interessi moratori, a titolo di differenza del corrispettivo delle prestazioni inerenti l’anno 2013 eseguite dalla ricorrente, la quale aveva già detratto gli importi per somme esigibili in precedenza ed oggetto di pagamento e/o separata e pregressa azione giudiziale.

A fondamento della propria pretesa, la Casa di Cura deduceva che tale credito (documentato dalle note dell’ASL Salerno consistenti nelle verifiche con procedura regionale di controllo SDO delle prestazioni eseguite e dalle fatture) atteneva alla remunerazione delle prestazioni inerenti il volume prestazionale connesso all’assorbimento e alla attivazione di 40 posti letto per acuti dismessi dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di Battipaglia ed attribuiti alla esponente a seguito di aggiudicazione dell’[OSCURATO:PERSONA] promossa con delibera n. 430 del 05.05.2011 dell’ASL Salerno.

Osservava, inoltre, che, in conseguenza della aggiudicazione, la Casa di Cura era stata obbligata al totale assorbimento con contratto a tempo indeterminato di 30 unità di personale che risultavano occupate presso la Casa di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, l’ASL Salerno proponeva opposizione, eccependo: a) il difetto di giurisdizione del Giudice adito; b) la nullità del contratto poiché non redatto in forma scritta; c) il superamento del tetto di spesa.

Con la sentenza n. 655/2019, il Tribunale di Salerno, rigettava l’opposizione osservando che, oltre che per la vicinitas al fatto da provare, era onere ex art. 2697 c.c. della Asl provare il superamento del tetto di spesa fissato per il 2013 - quale fatto impeditivo dell’esigibilità del credito - e che tale prova non era stata fornita: anzi, la stessa Asl aveva prodotto un documento interno dal quale risultavano le somme costituenti il tetto di spesa che era stato assegnato alla casa di [OSCURATO:PERSONA] per le prestazioni relative ai 40 posti letto riallocate presso la Casa di [OSCURATO:PERSONA] e che, pertanto, dovevano aggiungersi - rivalutate in ragione della classe A (in luogo che C) della Casa di [OSCURATO:PERSONA] - all’originario tetto di spesa fissato (ante riallocazione) per quest’ultima.

2. Con la sentenza n. 1461/2020, la Corte d’Appello di Salerno in accoglieva l’appello della ASL e in riforma della sentenza impugnata revocava il decreto ingiuntivo e condannava la Casa di Cura al pagamento delle spese del giudizio di entrambi i gradi del giudizio.

3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi illustrati da memoria. 3.1.L’ASL Salerno resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4.1.Con il primo motivo, la Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. denunzia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 4, r.d. n. 2440/1923 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).

La ricorrente deduce l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’Appello ha riformato la decisione di primo grado, qualificando la delibera di aggiudicazione come un mero atto interno, privo di efficacia vincolante inter partes in assenza della stipula di un contratto in forma scritta.

Secondo la ricorrente, tale conclusione risulta infondata, in quanto né il bando né la delibera di aggiudicazione prevedono l’obbligo di una successiva stipulazione contrattuale.

Inoltre, non potrebbe ritenersi sussistente alcuna indeterminatezza riguardo alle prestazioni oggetto dell’affidamento, alla loro remunerazione o al tetto di spesa, trattandosi di una mera riallocazione di posti letto e del relativo personale dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA] alla Casa di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. p. 13 del ricorso).

A ulteriore conferma di tale impostazione, si evidenzia che, in situazioni analoghe, il verbale di assegnazione è stato ritenuto sufficiente per ottenere dalla Regione il pagamento delle prestazioni riallocate, utilizzando il tetto di spesa originariamente previsto per la struttura decaduta (cfr. p. 13 del ricorso).

4.2. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente si duole, la violazione del d.ls. n. 502/1992, della legge n. 449/1997, della legge n. 549/1995, della legge n. 662/1996, degli artt. 1322 e 1372 c.c., nonché la falsa applicazione dell’art. 1432 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).

La ricorrente deduce l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha negato all’aggiudicazione e alla successiva riallocazione dei 40 posti letto ex Venosa la natura e l’efficacia di contratto, escludendone la qualificazione come “fonte aggiuntiva, rispetto a quella storica, di obbligazioni” (cfr. pp. 13 e 14 del ricorso).

Censura, inoltre, la statuizione della Corte d’Appello secondo cui, con riferimento all’esercizio 2013, il contratto del 14 novembre 2013 non potrebbe giustificare le prestazioni erogate in sostituzione della Casa di [OSCURATO:PERSONA], in quanto l’aggiudicazione rappresenterebbe la fonte dell’obbligazione di pagamento in capo all’ASL.

Sotto tale profilo, la ricorrente sostiene che, solo nell’ipotesi in cui si negasse all’aggiudicazione l’efficacia di contratto ai sensi dell’art. 16 del R.D. n. 2440/1923, l’ASL, non avendo fornito prova di aver corrisposto l’intero importo corrispondente al tetto di spesa previsto nel contratto del 14 novembre 2013, risulterebbe comunque tenuta al pagamento delle prestazioni erogate nel 2013, in virtù dello stesso contratto, il quale prevede la remunerazione di tutte le prestazioni rese in quell’anno (cfr. p. 17 del ricorso).

4.3. Con il terzo motivo, la Casa di cura Cobellis denunzia la violazione dell’art. 2697, in relazione all’art. 1218 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).

Deduce l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la struttura sanitaria non avesse contestato l’integrale pagamento, da parte dell’ASL, del tetto massimo di spesa previsto per il 2013, pari a oltre 9,8 milioni di euro, e che avesse sostenuto la necessità di corrispondere le prestazioni ex Venosa in aggiunta a tale importo.

Secondo la ricorrente, tale statuizione deve essere cassata, in quanto la Casa di [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato la mancata remunerazione delle prestazioni ospedaliere, mentre l’ASL, su cui incombeva l’onere probatorio, non ha fornito la prova che il credito azionato riguardasse prestazioni eccedenti il limite già liquidato alla struttura convenzionata, come invece correttamente riconosciuto dal Tribunale (cfr. pp. 18-19 del ricorso).

5.1. Osserva il Collegio come le questioni di diritto sollevate dalla ricorrente attraverso la proposizione dei motivi di doglianza appaiono dotate di particolare rilevanza ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sicché appare opportuno disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo perché venga fissata la relativa trattazione in Pubblica Udienza, alla presenza delle parti e con la partecipazione necessaria del P.G.

P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo , ai fini della relativa trattazione in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.5573/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, n. 269, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t. dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] domiciliata ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 1461/2020depositata il 23/12/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel 2015, su ricorso della Casa di [OSCURATO:PERSONA]. Dott. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora innanzi, per brevità, “Casa di Cura”), il Tribunale di Salerno, con d.i. n. 2970/2015, ingiungeva alla ALS Salerno il pagamento, in favore della ricorrente, di Euro 2.291.687,33, oltre interessi moratori, a titolo di differenza del corrispettivo delle prestazioni inerenti l’anno 2013 eseguite dalla ricorrente, la quale aveva già detratto gli importi per somme esigibili in precedenza ed oggetto di pagamento e/o separata e pregressa azione giudiziale. A fondamento della propria pretesa, la Casa di Cura deduceva che tale credito (documentato dalle note dell’ASL Salerno consistenti nelle verifiche con procedura regionale di controllo SDO delle prestazioni eseguite e dalle fatture) atteneva alla remunerazione delle prestazioni inerenti il volume prestazionale connesso all’assorbimento e alla attivazione di 40 posti letto per acuti dismessi dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di Battipaglia ed attribuiti alla esponente a seguito di aggiudicazione dell’[OSCURATO:PERSONA] promossa con delibera n. 430 del 05.05.2011 dell’ASL Salerno. Osservava, inoltre, che, in conseguenza della aggiudicazione, la Casa di Cura era stata obbligata al totale assorbimento con contratto a tempo indeterminato di 30 unità di personale che risultavano occupate presso la Casa di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, l’ASL Salerno proponeva opposizione, eccependo: a) il difetto di giurisdizione del Giudice adito; b) la nullità del contratto poiché non redatto in forma scritta; c) il superamento del tetto di spesa. Con la sentenza n. 655/2019, il Tribunale di Salerno, rigettava l’opposizione osservando che, oltre che per la vicinitas al fatto da provare, era onere ex art. 2697 c.c. della Asl provare il superamento del tetto di spesa fissato per il 2013 - quale fatto impeditivo dell’esigibilità del credito - e che tale prova non era stata fornita: anzi, la stessa Asl aveva prodotto un documento interno dal quale risultavano le somme costituenti il tetto di spesa che era stato assegnato alla casa di [OSCURATO:PERSONA] per le prestazioni relative ai 40 posti letto riallocate presso la Casa di [OSCURATO:PERSONA] e che, pertanto, dovevano aggiungersi - rivalutate in ragione della classe A (in luogo che C) della Casa di [OSCURATO:PERSONA] - all’originario tetto di spesa fissato (ante riallocazione) per quest’ultima. 2. Con la sentenza n. 1461/2020, la Corte d’Appello di Salerno in accoglieva l’appello della ASL e in riforma della sentenza impugnata revocava il decreto ingiuntivo e condannava la Casa di Cura al pagamento delle spese del giudizio di entrambi i gradi del giudizio. 3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi illustrati da memoria. 3.1.L’ASL Salerno resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4.1.Con il primo motivo, la Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. denunzia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 4, r.d. n. 2440/1923 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). La ricorrente deduce l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’Appello ha riformato la decisione di primo grado, qualificando la delibera di aggiudicazione come un mero atto interno, privo di efficacia vincolante inter partes in assenza della stipula di un contratto in forma scritta. Secondo la ricorrente, tale conclusione risulta infondata, in quanto né il bando né la delibera di aggiudicazione prevedono l’obbligo di una successiva stipulazione contrattuale. Inoltre, non potrebbe ritenersi sussistente alcuna indeterminatezza riguardo alle prestazioni oggetto dell’affidamento, alla loro remunerazione o al tetto di spesa, trattandosi di una mera riallocazione di posti letto e del relativo personale dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA] alla Casa di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. p. 13 del ricorso). A ulteriore conferma di tale impostazione, si evidenzia che, in situazioni analoghe, il verbale di assegnazione è stato ritenuto sufficiente per ottenere dalla Regione il pagamento delle prestazioni riallocate, utilizzando il tetto di spesa originariamente previsto per la struttura decaduta (cfr. p. 13 del ricorso). 4.2. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente si duole, la violazione del d.ls. n. 502/1992, della legge n. 449/1997, della legge n. 549/1995, della legge n. 662/1996, degli artt. 1322 e 1372 c.c., nonché la falsa applicazione dell’art. 1432 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). La ricorrente deduce l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha negato all’aggiudicazione e alla successiva riallocazione dei 40 posti letto ex Venosa la natura e l’efficacia di contratto, escludendone la qualificazione come “fonte aggiuntiva, rispetto a quella storica, di obbligazioni” (cfr. pp. 13 e 14 del ricorso). Censura, inoltre, la statuizione della Corte d’Appello secondo cui, con riferimento all’esercizio 2013, il contratto del 14 novembre 2013 non potrebbe giustificare le prestazioni erogate in sostituzione della Casa di [OSCURATO:PERSONA], in quanto l’aggiudicazione rappresenterebbe la fonte dell’obbligazione di pagamento in capo all’ASL. Sotto tale profilo, la ricorrente sostiene che, solo nell’ipotesi in cui si negasse all’aggiudicazione l’efficacia di contratto ai sensi dell’art. 16 del R.D. n. 2440/1923, l’ASL, non avendo fornito prova di aver corrisposto l’intero importo corrispondente al tetto di spesa previsto nel contratto del 14 novembre 2013, risulterebbe comunque tenuta al pagamento delle prestazioni erogate nel 2013, in virtù dello stesso contratto, il quale prevede la remunerazione di tutte le prestazioni rese in quell’anno (cfr. p. 17 del ricorso). 4.3. Con il terzo motivo, la Casa di cura Cobellis denunzia la violazione dell’art. 2697, in relazione all’art. 1218 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). Deduce l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la struttura sanitaria non avesse contestato l’integrale pagamento, da parte dell’ASL, del tetto massimo di spesa previsto per il 2013, pari a oltre 9,8 milioni di euro, e che avesse sostenuto la necessità di corrispondere le prestazioni ex Venosa in aggiunta a tale importo. Secondo la ricorrente, tale statuizione deve essere cassata, in quanto la Casa di [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato la mancata remunerazione delle prestazioni ospedaliere, mentre l’ASL, su cui incombeva l’onere probatorio, non ha fornito la prova che il credito azionato riguardasse prestazioni eccedenti il limite già liquidato alla struttura convenzionata, come invece correttamente riconosciuto dal Tribunale (cfr. pp. 18-19 del ricorso). 5.1. Osserva il Collegio come le questioni di diritto sollevate dalla ricorrente attraverso la proposizione dei motivi di doglianza appaiono dotate di particolare rilevanza ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sicché appare opportuno disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo perché venga fissata la relativa trattazione in Pubblica Udienza, alla presenza delle parti e con la partecipazione necessaria del P.G. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo , ai fini della relativa trattazione in
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