CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00944/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8565/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale del Vignola n. 5, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale incalce al ricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 1991/10/14, depositata il 9 ottobre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Antieconomicità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1991/10/14 del 09/10/2014 la Commissione tributaria regionale della Puglia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dalla Agenzia dell’entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 10/12/13 della Commissione tributaria provinciale di Bari (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]), avverso un avviso di accertamento a fini IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2004. 1.1. Come si evince anche dalla sentenza della CTR, con l’avviso di accertamento impugnato era stato accertato un maggior reddito d’impresa in ragione di ricavi non contabilizzati, considerati pari ai costi dedotti, e di ulteriori recuperi. 1.2. La CTR motivava il rigetto dell’appello dell’Ufficio evidenziando che: a) con riferimento alla ripresa concernente l’accertamento di maggiori ricavi quanto meno pari ai costi dedotti in relazione ad alcuni contratti di appalto non ultimati, si sottolineava «la totale assenza di documentazione idonea a provare la tesi presuntiva dell’Ufficio appellante»; b) con riferimento agli ulteriori recuperi, non venivano individuate critiche alla sentenza impugnata. 2. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso AE deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’avviso di accertamento notificato dall’ufficio non sia fondato su validi elementi presuntivi, con ciò invertendo l’onere della prova. 1.1. Il motivo è fondato. 1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In tema di accertamento tributario, ove la contabilità risulti formalmente regolare, ma si riveli intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, in applicazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 300 del 1973, l'Amministrazione finanziaria può desumere in via induttiva - sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti - il reddito del contribuente, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, lasciando al contribuente l'onere di fornire la prova contraria mediante la dimostrazione della correttezza delle proprie dichiarazioni» (così, da ultimo, Cass. n. 24578 del 09/08/2022; si vedano, altresì, Cass. n. 21128 del 22/07/2021; Cass. n. 6918 del 20/03/2013). 1.2.1. In proposito è stato, altresì, evidenziato che l'antieconomicità del comportamento del contribuente può desumersi anche da un unico elemento presuntivo, purché preciso e grave (Cass. n. 27552 del 30/10/2018). 1.3. Nel caso di specie, come si evince dall’atto impugnato – trascritto, nella parte rilevante, nel contesto del ricorso ai fini del rispetto del principio di autosufficienza – l’Amministrazione finanziaria ha contestato alla società contribuente il comportamento antieconomico costituito dal sostenere integralmente i costi dei contratti di appalto stipulati e, quindi, non portati a termine per fatti sopravvenuti senza addossarli ai committenti, come pure avrebbe potuto fare (condotta, quest’ultima, già tenuta in altra occasione). 1.4. La superiore contestazione di antieconomicità, fondata su elementi presuntivi circostanziati e gravi, è del tutto idonea a spostare sulla società contribuente l’onere di fornire la prova contraria, differentemente da quanto erroneamente ritenuto dalla CTR, che ha posto a carico di AE un onere probatorio ulteriore non spettante. 2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., motivazione apparente in violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 132 cod. proc. civ., per l’essersi la CTR limitata a fare un acritico rinvio alla sentenza di primo grado con riferimento alle riprese ulteriori. 2.1. Il motivo è fondato. 2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019). 2.3. Nel caso di specie, a fronte di un atto di appello circostanziato con riferimento alle riprese non riconosciute dal giudice di primo grado, la CTR ha rinviato genericamente alla sentenza di primo grado, le cui motivazioni non vengono neppure riportate. 2.4. Trattasi all’evidenza di motivazione apparente che implica la nullità in parte qua della sentenza impugnata. 3. In conclusione il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado