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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 08496/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 6 marzo 2020, depositata in data 31 luglio 2020, la Corte d'appello di Catania, nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione promosso da [OSCURATO:PERSONA], ha così stabilito: "dichiara la fungibilità della pena di anni 2, mesi 6 di reclusione e euro 2.500,00 di multa, giusta sentenza della Corte di Appello di Catania emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Ugo, con efficacia dalla data della sentenza emessa in data 15 marzo 2019, e per fatti commessi a Modica e Ridi in data 21 settembre 2011, prima dell'8 maggio 2012, con i giorni 765 di ingiusta detenzione per i fatti successivi a tale ultima data, sofferti dal [OSCURATO:PERSONA] e per i quali v'è richiesta di indennità e, per l'effetto, rigetta la richiesta.

Compensa integralmente le spese tra le parti ricorrendo giusti motivi".

Il ricorrente, nella domanda di riparazione, lamentava di avere patito un periodo di ingiusta detenzione in carcere, dal 7/6/2014 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], essendo stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare per il reato di cui all'art. 416- bis cod. pen., imputazione da cui era stato assolto in via definitiva dalla Corte d'appello di Catania.

Il giudice della riparazione ha negato l'indennizzo, applicando l'istituto della fungibilità in relazione alla condanna pronunciata a carico del ricorrente dalla Corte d'appello di Catania, in data 15/3/2019, per un reato successivamente dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte di Cassazione.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l'interessato, a mezzo di difensore, il quale ha articolato i seguenti motivi di ricorso.

I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 314 cod. pen. e 657 cod. proc. pen.

La motivazione offerta dai giudici di merito sarebbe fondata su un duplice errore, in fatto e diritto: a) non esisterebbe agli atti una sentenza esecutiva di condanna del ricorrente alla pena di anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 2500 di multa; b) non esisterebbe in atti altra sentenza di condanna del ricorrente alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione.

Invero tale ultima sentenza, ancorché estranea al presente giudizio, è stata annullata senza rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione, con decisione del 12 dicembre 2019 e, pertanto, non è esecutiva.

In conseguenza di ciò, argomenta la difesa, il periodo di privazione della libertà sofferta ingiustamente dal ricorrente, nella forma più grave, pari a giorni 765 di detenzione, non potrebbe essere interessato dalla fungibilità con le condanne citate nell'ordinanza.La difesa aggiunge che i giudici della riparazione sarebbero incorsi in una erronea interpretazione ed applicazione dell'istituto previsto dal!' art. 314 cod. proc. pen., avendo dichiarato operativa ex lege la fungibilità.

Sostiene la difesa che ciò competerebbe al giudice dell'esecuzione, mentre, nell'ambito del giudizio di riparazione, sarebbe necessaria !a richiesta della parte.

Aggiunge che la precedente condanna emessa dalla Corte d'appello di Catania, successivamente annullata senza rinvio, prevedeva anche il beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. I! P.G. presso la Corte di Cassazione, con articolata requisitoria scritta ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Il Ministero resistente ha concluso per il rigetto del ricorso.

La difesa ha depositato tempestiva memoria in cui, riportandosi ai motivi di ricorso, ha insistito per il loro accoglimento.

4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti e termini di seguito precisati.

In primis è d'uopo rilevare come l'interpretazione proposta dal difensore, in base alla quale non sarebbe consentito a! giudice della riparazione fare ricorso all'istituto della fungibilità sia erronea.

Ed invero, questa Corte, in plurime pronunce, ha affermato come, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice della riparazione debba verificare, anche d'ufficio, l'eventuale computo o cornputabilità ex art. 657 cod. proc. pen. del periodo di detenzione cautelare, oggetto del procedimento attivato ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., nella determinazione di una pena definitiva che l'interessato deve scontare posto che, ai fini della determinazione della pena da eseguire, vanno computati anche i periodi di custodia cautelare relativi ad altri fatti, per i quali il condannato abbia già ottenuto il riconoscimento del diritto alla riparazione.

La ratio dell'orientamento discende dalla necessità di evitare il proliferare di procedimenti ed il riconoscimento di un indennizzo non dovuto che costringerebbe !o Stato all'esercizio di un'azione di accertamento negativo o di indebito arricchimento (cfr. ex multís Sez. 4, n. 41307 del 02/10/2019, Rv. 277357 - 01).

Deve aggiungersi come, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, al giudice della riparazione debbano riconoscersi anche poteri officiosi ai fini della decisione da assumere, tenuto conto del carattere pubblico del rapporto e della ratio solidaristica sottesa all'istituto (si veda, ex multís, Sez. 4 n. 46468 del 14/09/2018, Rv. 274353 - 01, secondo cui, pur essendo onere dell'interessato, secondo i principi civilistici, dimostrare i fatti posti a base della domanda, e cioè la sofferta custodia cautelare e la sopravvenuta assoluzione, deve tuttavia ritenersi, avuto anche riguardo al fondamento solidaristico dell'istituto in questione, che il giudice avvalendosi dei poteri istruttori d'ufficio, abbia il potere- dovere di acquisire i documenti ritenuti necessari ai fini della decisione, sempre che gli stessi siano conosciuti o conoscibili dalle parti).

Al riguardo si è precisato che il procedimento per la riparazione della ingiusta detenzione, sebbene ispirato ai principi generali del processo civile, attiene ad un rapporto obbligatorio regolato dal diritto pubblico: da ciò consegue la possibilità per il giudice di deliberare sulla scorta di atti non prodotti dalle parti, alla cui conoscenza può pervenire anche attraverso la richiesta di copie o informazioni alla pubblica amministrazione ed alla stessa amministrazione della giustizia.

Tale potere di acquisizione può esercitarsi anche al fine di verificare, d'ufficio o su richiesta della parte pubblica, se ostino all'accoglimento della domanda fattori preclusivi all'indennizzo (ex multis Sez. 4, n. 4377 del 10/12/2002, dep. 30/01/2003, Rv. 226062 - 01)".

La giurisprudenza di questa Corte ammette parimenti che il giudice della riparazione possa, ai fini del riconoscimento o del diniego al diritto all'indennizzo, valutare la sussistenza di pretese punitive che non si siano tradotte in pene da espiare, posto che l'art. 314, comma 4, cod,proc.pen. stabilisce testualmente che "il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena", il che rende manifesta la volontà legislativa di disconoscere la meritevolezza dell'indennizzo per quelle pene oggetto di condanna da eseguirsi (cfr. Sez. 1, n. 311 del 12/01/1999 Cc. (dep. 22/03/1999 ) Rv. 212874 - 01:"In tema di riparazione per la ingiusta detenzione, l'art. 314 comma 2 cod. proc. pen., riconosce il relativo diritto al condannato che, nel corso del processo, sia stato sottoposto a custodia cautelare, solo quando risulti accertato che il provvedimento restrittivo è stato emesso, ovvero mantenuto, senza che ricorressero i presupposti di cui agli articoli 273 e 280 cod. proc. pen., mentre il comma 4 esclude che la riparazione sia dovuta per quella parte di custodia cautelare che risulti computata ai fini della determinazione della pena concretamente inflitta.).

5. Tutto ciò premesso occorre osservare come, nel caso di specie, osti all'affermata fungibilità la circostanza che la pronuncia di condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 256 dslgs 152/2006, emessa dalla Corte d'appello di Catania il 15/3/2019, sia stata annullata per prescrizione dalla Corte di Cassazione.

In seguito alla declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione è venuta meno la pretesa punitiva dello Stato, pertanto, la pena illo tempore inflitta, la quale non dovrà essere eseguita, non è valutabile ai fini dell'applicazione dell'istituto della fungibilità (si veda, sia pure in relazione al diverso caso della pane indultata Sez. 1, n. 43231 del 09/02/2018, Rv. 274396 - 01:"La disciplina della fungibilità per custodia cautelare o pena espiata senza titolo, di cui all'art. 657, comma 3, cod. proc. pen., non si applica con riferimento a pena dichiarata estinta per indulto).

Del tutto irrilevante è poi la circostanza che alla, data del marzo 2019, il reato di cui [OSCURATO:PERSONA] rispondeva non fosse ancora estinto per prescrizione, essedo comunque pendente l'impugnazione.

6. Da quanto precede deve pervenirsi all'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d'appello di Catania cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese dì questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Catania cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 marzo 2020, depositata in data 31 luglio 2020, la Corte d'appello di Catania, nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione promosso da [OSCURATO:PERSONA], ha così stabilito: "dichiara la fungibilità della pena di anni 2, mesi 6 di reclusione e euro 2.500,00 di multa, giusta sentenza della Corte di Appello di Catania emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Ugo, con efficacia dalla data della sentenza emessa in data 15 marzo 2019, e per fatti commessi a Modica e Ridi in data 21 settembre 2011, prima dell'8 maggio 2012, con i giorni 765 di ingiusta detenzione per i fatti successivi a tale ultima data, sofferti dal [OSCURATO:PERSONA] e per i quali v'è richiesta di indennità e, per l'effetto, rigetta la richiesta. Compensa integralmente le spese tra le parti ricorrendo giusti motivi". Il ricorrente, nella domanda di riparazione, lamentava di avere patito un periodo di ingiusta detenzione in carcere, dal 7/6/2014 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], essendo stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare per il reato di cui all'art. 416- bis cod. pen., imputazione da cui era stato assolto in via definitiva dalla Corte d'appello di Catania. Il giudice della riparazione ha negato l'indennizzo, applicando l'istituto della fungibilità in relazione alla condanna pronunciata a carico del ricorrente dalla Corte d'appello di Catania, in data 15/3/2019, per un reato successivamente dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte di Cassazione. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l'interessato, a mezzo di difensore, il quale ha articolato i seguenti motivi di ricorso. I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 314 cod. pen. e 657 cod. proc. pen. La motivazione offerta dai giudici di merito sarebbe fondata su un duplice errore, in fatto e diritto: a) non esisterebbe agli atti una sentenza esecutiva di condanna del ricorrente alla pena di anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 2500 di multa; b) non esisterebbe in atti altra sentenza di condanna del ricorrente alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione. Invero tale ultima sentenza, ancorché estranea al presente giudizio, è stata annullata senza rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione, con decisione del 12 dicembre 2019 e, pertanto, non è esecutiva. In conseguenza di ciò, argomenta la difesa, il periodo di privazione della libertà sofferta ingiustamente dal ricorrente, nella forma più grave, pari a giorni 765 di detenzione, non potrebbe essere interessato dalla fungibilità con le condanne citate nell'ordinanza.La difesa aggiunge che i giudici della riparazione sarebbero incorsi in una erronea interpretazione ed applicazione dell'istituto previsto dal!' art. 314 cod. proc. pen., avendo dichiarato operativa ex lege la fungibilità. Sostiene la difesa che ciò competerebbe al giudice dell'esecuzione, mentre, nell'ambito del giudizio di riparazione, sarebbe necessaria !a richiesta della parte. Aggiunge che la precedente condanna emessa dalla Corte d'appello di Catania, successivamente annullata senza rinvio, prevedeva anche il beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. I! P.G. presso la Corte di Cassazione, con articolata requisitoria scritta ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Il Ministero resistente ha concluso per il rigetto del ricorso. La difesa ha depositato tempestiva memoria in cui, riportandosi ai motivi di ricorso, ha insistito per il loro accoglimento. 4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti e termini di seguito precisati. In primis è d'uopo rilevare come l'interpretazione proposta dal difensore, in base alla quale non sarebbe consentito a! giudice della riparazione fare ricorso all'istituto della fungibilità sia erronea. Ed invero, questa Corte, in plurime pronunce, ha affermato come, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice della riparazione debba verificare, anche d'ufficio, l'eventuale computo o cornputabilità ex art. 657 cod. proc. pen. del periodo di detenzione cautelare, oggetto del procedimento attivato ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., nella determinazione di una pena definitiva che l'interessato deve scontare posto che, ai fini della determinazione della pena da eseguire, vanno computati anche i periodi di custodia cautelare relativi ad altri fatti, per i quali il condannato abbia già ottenuto il riconoscimento del diritto alla riparazione. La ratio dell'orientamento discende dalla necessità di evitare il proliferare di procedimenti ed il riconoscimento di un indennizzo non dovuto che costringerebbe !o Stato all'esercizio di un'azione di accertamento negativo o di indebito arricchimento (cfr. ex multís Sez. 4, n. 41307 del 02/10/2019, Rv. 277357 - 01). Deve aggiungersi come, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, al giudice della riparazione debbano riconoscersi anche poteri officiosi ai fini della decisione da assumere, tenuto conto del carattere pubblico del rapporto e della ratio solidaristica sottesa all'istituto (si veda, ex multís, Sez. 4 n. 46468 del 14/09/2018, Rv. 274353 - 01, secondo cui, pur essendo onere dell'interessato, secondo i principi civilistici, dimostrare i fatti posti a base della domanda, e cioè la sofferta custodia cautelare e la sopravvenuta assoluzione, deve tuttavia ritenersi, avuto anche riguardo al fondamento solidaristico dell'istituto in questione, che il giudice avvalendosi dei poteri istruttori d'ufficio, abbia il potere- dovere di acquisire i documenti ritenuti necessari ai fini della decisione, sempre che gli stessi siano conosciuti o conoscibili dalle parti). Al riguardo si è precisato che il procedimento per la riparazione della ingiusta detenzione, sebbene ispirato ai principi generali del processo civile, attiene ad un rapporto obbligatorio regolato dal diritto pubblico: da ciò consegue la possibilità per il giudice di deliberare sulla scorta di atti non prodotti dalle parti, alla cui conoscenza può pervenire anche attraverso la richiesta di copie o informazioni alla pubblica amministrazione ed alla stessa amministrazione della giustizia. Tale potere di acquisizione può esercitarsi anche al fine di verificare, d'ufficio o su richiesta della parte pubblica, se ostino all'accoglimento della domanda fattori preclusivi all'indennizzo (ex multis Sez. 4, n. 4377 del 10/12/2002, dep. 30/01/2003, Rv. 226062 - 01)". La giurisprudenza di questa Corte ammette parimenti che il giudice della riparazione possa, ai fini del riconoscimento o del diniego al diritto all'indennizzo, valutare la sussistenza di pretese punitive che non si siano tradotte in pene da espiare, posto che l'art. 314, comma 4, cod,proc.pen. stabilisce testualmente che "il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena", il che rende manifesta la volontà legislativa di disconoscere la meritevolezza dell'indennizzo per quelle pene oggetto di condanna da eseguirsi (cfr. Sez. 1, n. 311 del 12/01/1999 Cc. (dep. 22/03/1999 ) Rv. 212874 - 01:"In tema di riparazione per la ingiusta detenzione, l'art. 314 comma 2 cod. proc. pen., riconosce il relativo diritto al condannato che, nel corso del processo, sia stato sottoposto a custodia cautelare, solo quando risulti accertato che il provvedimento restrittivo è stato emesso, ovvero mantenuto, senza che ricorressero i presupposti di cui agli articoli 273 e 280 cod. proc. pen., mentre il comma 4 esclude che la riparazione sia dovuta per quella parte di custodia cautelare che risulti computata ai fini della determinazione della pena concretamente inflitta.). 5. Tutto ciò premesso occorre osservare come, nel caso di specie, osti all'affermata fungibilità la circostanza che la pronuncia di condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 256 dslgs 152/2006, emessa dalla Corte d'appello di Catania il 15/3/2019, sia stata annullata per prescrizione dalla Corte di Cassazione. In seguito alla declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione è venuta meno la pretesa punitiva dello Stato, pertanto, la pena illo tempore inflitta, la quale non dovrà essere eseguita, non è valutabile ai fini dell'applicazione dell'istituto della fungibilità (si veda, sia pure in relazione al diverso caso della pane indultata Sez. 1, n. 43231 del 09/02/2018, Rv. 274396 - 01:"La disciplina della fungibilità per custodia cautelare o pena espiata senza titolo, di cui all'art. 657, comma 3, cod. proc. pen., non si applica con riferimento a pena dichiarata estinta per indulto). Del tutto irrilevante è poi la circostanza che alla, data del marzo 2019, il reato di cui [OSCURATO:PERSONA] rispondeva non fosse ancora estinto per prescrizione, essedo comunque pendente l'impugnazione. 6. Da quanto precede deve pervenirsi all'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d'appello di Catania cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese dì questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Catania cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]
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