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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29377/2023

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a seguente ORDINAN2A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di BAREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 26 gennaio 2022, in riforma della sentenza del 14 giugno 2019 con la quale il Tribunale di Foggia aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen., ha condannato l'imputato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 500,00 di multa.

Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si decucono la violazione dell'art. 43 cod. pen. e dell'art. 192 cod. proc. pen. e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato sono articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti ed aspecifici in quanto privi di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito.

Rilevato che i giudici di appello, con motivazione priva di illogicità e conforme alle prove raccolte, hanno ritenuto la sussistenza del reato di cui all'art. 648 cod. pen. in considerazione della natura del bene ricettato e del fatto che l'imputato non è riuscito a fornire una giustificazione plziiusibile in ordine alla provenienza di quanto rinvenuto nella sua disponibilità (pago. 3 e 4 della sentenza di appello).

Osservato che l'ultimo motivo, con il quale si deduce l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato in quanto, alla luce del combinato disposto degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., il termine decennale della prescrizione non era ancora maturato al momento della deliberazione della sentenza impugnata.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.NI.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINAN2A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di BAREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 26 gennaio 2022, in riforma della sentenza del 14 giugno 2019 con la quale il Tribunale di Foggia aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen., ha condannato l'imputato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 500,00 di multa. Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si decucono la violazione dell'art. 43 cod. pen. e dell'art. 192 cod. proc. pen. e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato sono articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti ed aspecifici in quanto privi di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito. Rilevato che i giudici di appello, con motivazione priva di illogicità e conforme alle prove raccolte, hanno ritenuto la sussistenza del reato di cui all'art. 648 cod. pen. in considerazione della natura del bene ricettato e del fatto che l'imputato non è riuscito a fornire una giustificazione plziiusibile in ordine alla provenienza di quanto rinvenuto nella sua disponibilità (pago. 3 e 4 della sentenza di appello). Osservato che l'ultimo motivo, con il quale si deduce l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato in quanto, alla luce del combinato disposto degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., il termine decennale della prescrizione non era ancora maturato al momento della deliberazione della sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.NI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i
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