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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 39259/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 8 Luglio 2019 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Napoli in data 30/10/2013 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione di un assegno di provenienza furtiva.

I giudici di appello, per quello che rileva in questa sede, rigettavano l' eccezione di nullità della sentenza di primo grado per omessa rituale notifica all' imputato del decreto di citazione a giudizio; disattendevano la richiesta di rinnovazione dell' istruttoria dibattimentale mediante l' audizione del teste [OSCURATO:PERSONA] la cui ammissione sarebbe stata erroneamente revocata e confermavano la ricostruzione del giudice di primo grado in ordine ai profili di responsabilità dell' imputato.

2. Contro la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato formulando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità.

La difesa lamenta che la corte di appello, erroneamente, aveva disatteso l'eccezione di nullità formulata, ritenendo valida la notifica effettuata presso il domicilio eletto quale risultante dalla istanza di ammissione a gratuito patrocinio non considerando che la notifica era stata posta in essere ben prima dell'elezione di domicilio, con la conseguenza che la vocatio in ius doveva essere effettuata direttamente all' imputato.

2.2. Con il secondo motivo lamenta, ex art. 606 lett. d) c.p.p., la mancata assunzione di una prova decisiva vale a dire l' audizione del teste [OSCURATO:PERSONA] ( intestatario del conto sul quale era stato tratto l' assegno oggetto dell' odierno procedimento), prova la cui ammissione era stata revocata dal tribunale e ritenuta superflua dalla corte territoriale che non aveva considerato che non era stata acquisita agli atti nemmeno la carta di identità intestata al Puscetti sicchè tale prova appariva determinante al fine di acclarare la riconducibilità all' imputato della condotta contestata.

2.3. Con il terzo motivo rileva vizio di motivazione in ordine all' affermazione di responsabilità dell'imputato.

Assume che se la contestazione era nel senso che il Granata si era precostituito un documento di identità intestato al Puscetti, con una foto del ricorrente, lo stesso doveva essere ritenuto responsabile del reato presupposto di contraffazione della carta di identità sicchè non poteva rispondere del reato di ricettazione dell'assegno in questione che costituiva oggetto di clonazione.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Va, invero, osservato che dall' istanza di ammissione a gratuito patrocinio proposta in data 5 Dicembre 2011 sottoscritta personalmente dall' imputato risulta che lo stesso era perfettamente a conoscenza dell'udienza fissati innanzi al Tribunale per il giorno 28/12/2011 e, peraltro, a fronte della eccezione di una mera "irritualità" della notifica e non già di una "nullità", risulta, secondo quanto è dato desumere dai verbali delle udienze di primo grado, che il difensore di fiducia non ha formulato alcuna eccezione in ordine alla citazione dell' imputato, sicchè deve escludersi il vizio eccepito.

3.2. Il secondo, motivo riguardante il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in secondo grado a mezzo dell'audizione del teste [OSCURATO:PERSONA], è, anch' esso, manifestamente infondato.

In considerazione della presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado e del carattere eccezionale dell'istituto della rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello (per tutte: Cass.., sez. un., 25 marzo 2016, n. 12602, rv. 266820) non appare censurabile la decisione della corte territoriale che ha chiarito le ragioni della superfluità di tale istanza istruttoria, ponendo correttamente l'accento sul fatto che detto teste avrebbe dovuto riferire su circostanze acclarate, vale a dire la sua titolarità del conto corrente su cui era stato tratto l'assegno clonato e sulla contraffazione della sua firma.

Trattasi di motivazione congrua e corretta in diritto tale da resistere alle censure dell'imputato il quale lamenta, in particolare, il fatto che nel corso del giudizio non sarebbe stata acquisita la carta di identità del predetto senza considerare che i giudici di merito hanno accertato il fatto storico relativo all' utilizzo da parte del ricorrente di una carta di identità falsificata intestata al Puccetti ma recante la foto dell'imputato.

3. Il terzo motivo è privo di pregio alcuno.

La censura non tiene conto della circostanza che nella fattispecie in esame il reato presupposto della contestata ricettazione, secondo quanto si evince dal capo di imputazione, è la falsificazione dell'assegno, condotta costituente all' epoca dei fatti (2006) reato.

Sul punto va richiamato l' orientamento pacifico secondo cui in tema di ricettazione, la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, di talché l'eventuale abrogazione, le successive modifiche o la sopravvenuta incompatibilità di tale norma con il diritto comunitario non assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., e la rilevanza del fatto, sotto il profilo in questione, deve essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui è intervenuta la condotta tipica di ricezione della cosa od intromissione affinché altri la ricevano. (Fattispecie in tema di ricettazione di un assegno proveniente da un carnet denunciato smarrito, nella quale la S.C. ha evidenziato l'irrilevanza dell'intervenuta depenalizzazione del reato di cui all'art. 627 cod. pen. per effetto del D.Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016). (Sez. 2, Sentenza n. 20772 del 04/02/2016 Ud. (dep. 19/05/2016) Rv. 267034 - 01.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 8 Luglio 2019 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Napoli in data 30/10/2013 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione di un assegno di provenienza furtiva. I giudici di appello, per quello che rileva in questa sede, rigettavano l' eccezione di nullità della sentenza di primo grado per omessa rituale notifica all' imputato del decreto di citazione a giudizio; disattendevano la richiesta di rinnovazione dell' istruttoria dibattimentale mediante l' audizione del teste [OSCURATO:PERSONA] la cui ammissione sarebbe stata erroneamente revocata e confermavano la ricostruzione del giudice di primo grado in ordine ai profili di responsabilità dell' imputato. 2. Contro la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato formulando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità. La difesa lamenta che la corte di appello, erroneamente, aveva disatteso l'eccezione di nullità formulata, ritenendo valida la notifica effettuata presso il domicilio eletto quale risultante dalla istanza di ammissione a gratuito patrocinio non considerando che la notifica era stata posta in essere ben prima dell'elezione di domicilio, con la conseguenza che la vocatio in ius doveva essere effettuata direttamente all' imputato. 2.2. Con il secondo motivo lamenta, ex art. 606 lett. d) c.p.p., la mancata assunzione di una prova decisiva vale a dire l' audizione del teste [OSCURATO:PERSONA] ( intestatario del conto sul quale era stato tratto l' assegno oggetto dell' odierno procedimento), prova la cui ammissione era stata revocata dal tribunale e ritenuta superflua dalla corte territoriale che non aveva considerato che non era stata acquisita agli atti nemmeno la carta di identità intestata al Puscetti sicchè tale prova appariva determinante al fine di acclarare la riconducibilità all' imputato della condotta contestata. 2.3. Con il terzo motivo rileva vizio di motivazione in ordine all' affermazione di responsabilità dell'imputato. Assume che se la contestazione era nel senso che il Granata si era precostituito un documento di identità intestato al Puscetti, con una foto del ricorrente, lo stesso doveva essere ritenuto responsabile del reato presupposto di contraffazione della carta di identità sicchè non poteva rispondere del reato di ricettazione dell'assegno in questione che costituiva oggetto di clonazione. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Va, invero, osservato che dall' istanza di ammissione a gratuito patrocinio proposta in data 5 Dicembre 2011 sottoscritta personalmente dall' imputato risulta che lo stesso era perfettamente a conoscenza dell'udienza fissati innanzi al Tribunale per il giorno 28/12/2011 e, peraltro, a fronte della eccezione di una mera "irritualità" della notifica e non già di una "nullità", risulta, secondo quanto è dato desumere dai verbali delle udienze di primo grado, che il difensore di fiducia non ha formulato alcuna eccezione in ordine alla citazione dell' imputato, sicchè deve escludersi il vizio eccepito. 3.2. Il secondo, motivo riguardante il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in secondo grado a mezzo dell'audizione del teste [OSCURATO:PERSONA], è, anch' esso, manifestamente infondato. In considerazione della presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado e del carattere eccezionale dell'istituto della rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello (per tutte: Cass.., sez. un., 25 marzo 2016, n. 12602, rv. 266820) non appare censurabile la decisione della corte territoriale che ha chiarito le ragioni della superfluità di tale istanza istruttoria, ponendo correttamente l'accento sul fatto che detto teste avrebbe dovuto riferire su circostanze acclarate, vale a dire la sua titolarità del conto corrente su cui era stato tratto l'assegno clonato e sulla contraffazione della sua firma. Trattasi di motivazione congrua e corretta in diritto tale da resistere alle censure dell'imputato il quale lamenta, in particolare, il fatto che nel corso del giudizio non sarebbe stata acquisita la carta di identità del predetto senza considerare che i giudici di merito hanno accertato il fatto storico relativo all' utilizzo da parte del ricorrente di una carta di identità falsificata intestata al Puccetti ma recante la foto dell'imputato. 3. Il terzo motivo è privo di pregio alcuno. La censura non tiene conto della circostanza che nella fattispecie in esame il reato presupposto della contestata ricettazione, secondo quanto si evince dal capo di imputazione, è la falsificazione dell'assegno, condotta costituente all' epoca dei fatti (2006) reato. Sul punto va richiamato l' orientamento pacifico secondo cui in tema di ricettazione, la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, di talché l'eventuale abrogazione, le successive modifiche o la sopravvenuta incompatibilità di tale norma con il diritto comunitario non assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., e la rilevanza del fatto, sotto il profilo in questione, deve essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui è intervenuta la condotta tipica di ricezione della cosa od intromissione affinché altri la ricevano. (Fattispecie in tema di ricettazione di un assegno proveniente da un carnet denunciato smarrito, nella quale la S.C. ha evidenziato l'irrilevanza dell'intervenuta depenalizzazione del reato di cui all'art. 627 cod. pen. per effetto del D.Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016). (Sez. 2, Sentenza n. 20772 del 04/02/2016 Ud. (dep. 19/05/2016) Rv. 267034 - 01. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in R
Decreto Cassazione n. 39259/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris