CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 24751/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 della Corte di appello di Napoli letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Decidendo in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza emessa il 27/11/2012 all'esito di giudizio abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di S.M.C.V. nei confronti [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Napoli ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di sequestro di persona perché estinto per prescrizione e per l'effetto, esclusa la recidiva e con la riduzione per il rito, ha rideterminato la pena per il reato di rapina in anni 4 e mesi 8 di reclusione e 934 euro di multa oltre pena accessoria, confermando nel resto la sentenza appellata. Nel prendere atto dei rilievi di questa Corte, i giudici di appello hanno fondato l'affermazione di responsabilità dell'imputato per la rapina aggravata di un autotreno con rimorchio, condotto da [OSCURATO:PERSONA], non solo sulla parola della persona offesa, ritenuta fondamentale per la ricostruzione della dinamica del fatto, ma su altri elementi oggettivi, quali: le conversazioni intercettate il 27 e 29 aprile 2010 sul cellulare dell'imputato, nel corso delle quali concordava di incontrare il Mattiello e il Raucci nelle prime ore del 29 aprile; la presenza del ricorrente alle 4 di quel mattino nelle immediate vicinanze dell'area di servizio di Teano ove fu commessa la rapina, rilevata dalla cella agganciata dal suo cellulare; la presenza dell'autotreno rapinato, rilevata dalla polizia giudiziaria alle ore 6 successive, nel parcheggio di una vicina area di sosta e la contestuale presenza di una Smart, risultata noleggiata dal Raucci e trovata in suo possesso ancora il giorno dopo; l'accertato transito dell'autotreno in entrata al casello di Caianello, prossimo all'area di servizio dove sarebbe stata commessa la rapina, e quello delle autovetture dell'Ofantino e del Raucci; i colloqui intercettati nei giorni successivi alla rapina, in cui il ricorrente faceva espresso riferimento a beni trasportati dal mezzo rapinato; il rinvenimento di beni delle marche indicate durante il colloquio nel corso della perquisizione domiciliare nonché l'ammissione dell'imputato del proprio coinvolgimento nella rapina simulata, in forza di accordo raggiunto, tramite Mattiello, con l'autista, che egli si era limitato ad accompagnare al deposito dove era stata scaricata la merce. Tale versione difensiva è stata respinta dalla Corte di appello in base alle risultanze dei colloqui intercettati, che escludevano il coinvolgimento dell'autista, risultando, invece, detta circostanza un suggerimento dato al ricorrente ed al Raucci da tale Totore, non identificato, per sottrarsi ad ogni responsabilità, accusando di complicità l'innocente autista. La Corte ha, inoltre, giustificato l'inattendibilità del Mattiello e della prova video dallo stesso fornita, evidenziando il contrasto con le dichiarazioni del ricorrente, atteso che il Mattiello sosteneva, invece, che era stato il ricorrente a proporgli l'affare, essendosi accordato con l'autista e che il vero mandante era tale Ivan, non identificato. 2. Propone ricorso il difensore dell'Ofantino, che con unico motivo deduce la nullità della sentenza per violazione di legge e vizi della motivazione, in particolare, per omessa valutazione della memoria difensiva, della quale neppure è dato atto in sentenza. Denuncia la mancanza di motivazione in ordine al provato coinvolgimento dell'autista dell'articolato, ammesso dal ricorrente e risultante dai colloqui intercettati prima e dopo la commissione della rapina. Deduce che dai colloqui precedenti alla rapina risulta il coinvolgimento di un altro soggetto, che avrebbe indicato ora e luogo di azione, fornendo, quindi, una segnalazione che poteva (-i--) provenire solo dall'autista del tir; da quelli successivi del 5 maggio 2010 risulta l'esplicito riferimento all'autista, conosciuto dagli interlocutori e ritenuto avvicinabile e raggiungibile. Segnala che la ricostruzione è logica, in quanto il colloquio è successivo all'identificazione del Raucci, che insieme al Mattiello ed a tale Totore si recano dall'autista, parlano con l'autista e ritengono perciò di stare a posto, dimostrando in tal modo il previo accordo, ma di tali elementi, indicati nella memoria prodotta, la Corte di appello non ha tenuto conto, giungendo persino ad ipotizzare che il coinvolgimento dell'autista fosse una scelta strategica, decisa successivamente alla rapina. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi solo formalmente deducibili, in realtà, generici e reiterativi perché diretti a riproporre la tesi alternativa, già vagliata e disattesa in sentenza con motivazione puntuale, non manifestamente illogica né carente, nonostante il mancato riferimento espresso alla memoria depositata. Premesso che l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, potendo solo influire sulla congruità e correttezza della motivazione della sentenza, va escluso che il semplice deposito di una memoria difensiva nel corso del procedimento, il cui contenuto non sia oggetto di specifica confutazione da parte del giudice, determini una nullità, in quanto sanzione non prevista dall'art. 121 cod. proc. pen.. L'omesso esame della stessa può integrare il vizio di motivazione nella misura in cui sia dimostrato che argomenti difensivi rilevanti e decisivi non siano stati valutati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Tropea e altri, Rv. 272542). Non è, quindi, sufficiente il mancato riferimento formale ed espresso alla memoria depositata, occorrendo verificare se i dati esposti ed i temi proposti, ritenuti decisivi nella prospettazione difensiva, siano stati pretermessi. Nel caso di specie, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, non risulta che gli elementi indicati nella memoria e riproposti nel ricorso non siano stati considerati, avuto riguardo ai frequenti e specifici riferimenti contenuti in sentenza alla tesi ed agli elementi prospettati in chiave difensiva, al chiaro riferimento al contenuto decisivo del colloquio tra i correi, riportato in sentenza e interpretato in modo lineare, ma difforme da quello attribuitogli dal ricorrente, nonché alle ragioni della ritenuta inverosimiglianza della prospettazione difensiva, specificamente confutata. Le censure difensive si risolvono, pertanto, nel contestare la mancata condivisione della chiave di lettura proposta, fondata su una ricostruzione di parte, del tutto inconciliabile con quella contenuta in sentenza, ampiamente e logicamente argomentata, peraltro, conforme a quella del primo giudice, ribaltata dal precedente giudice di appello con motivazione censurata da questa Corte perché ritenuta inidonea a disarticolare le argomentazioni poste dal primo giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'Ofantino per i reati di rapina aggravata e sequestro di persona. E agevole rilevare che la difesa del ricorrente ripropone nuovamente la tesi accolta dalla precedente sentenza di appello, annullata da questa Corte, relativa all'esistenza di un accordo truffaldino tra l'autista, l'imputato ed i correi Mattiello e Raucci, separatamente giudicati con rito ordinario e ritenuti responsabili di appropriazione indebita e simulazione di reato. La tesi viene ribadita senza alcun confronto con la sentenza impugnata, che, recependo i rilievi di questa Corte, l'ha ritenuta inattendibile in ragione degli elementi oggettivi, acquisiti a carico dell'Ofantino, in precedenza illustrati, dei contrasti con la versione dei correi e della mancanza di prova del coinvolgimento dell'autista, non emergendo, contrariamente all'assunto difensivo, dalle conversazioni intercettate sia precedenti che successive alla rapina il coinvolgimento dell'autista. La Corte di appello ha ribadito il giudizio di attendibilità del [OSCURATO:PERSONA], già espresso dal primo giudice, sottolineando che questi non era mai stato intercettato né visto insieme agli imputati; ha chiarito che, contrariamente alla prospettazione difensiva, i colloqui precedenti alla rapina avvennero solo tra gli imputati e che è del tutto congetturale la tesi che individua nell'autista la persona non identificata con cui essi stavano prendendo accordi, atteso che il Mattiello aveva indicato in tale Ivan, non identificato, l'ideatore del piano e che dalle indagini è emersa anche un'altra persona non identificata, tale Totore, che aveva dato suggerimenti su come eludere le indagini. Ma, soprattutto, la Corte di appello ha ribadito, richiamando la valutazione già espressa dal primo giudice, che nel dibattimento a carico dei coimputati il [OSCURATO:PERSONA] non aveva affatto riconosciuto Ivan nelle foto estrapolate dal video consegnato dal Mattiello, sicché la tesi della pregressa conoscenza tra i due e dell'accordo sulla simulazione della rapina non aveva trovato alcuna conferma. In modo lineare i giudici spiegano le ragioni della ritenuta inattendibilità della versione postuma del Mattiello, resa solo in dibattimento e del tutto differente dalla precedente, nella quale si era dichiarato estraneo e non interessato alla finta rapina, addirittura propostagli dall'Ofantino. Secondo la versione resa in dibattimento, invece, la proposta era venuta da tale Ivan, del quale non era stato in grado di riferire alcun particolare, che potesse consentirne l'identificazione, mentre arricchiva di particolari la posizione dell'autista, mai menzionato in precedenza, senza, però, saper spiegare le ragioni per le quali l'autista avrebbe violato gli accordi, denunciando che la rapina era avvenuta presso l'area di servizio di Teano e non in una vicina piazzola di sosta, come era stato concordato per non far correre ai correi rischi correlati ad eventuali riprese di sistemi di videosorveglianza presenti nell'area di servizio. Giustificata è anche la ritenuta inaffidabilità del video prodotto in dibattimento dal Mattiello e realizzato nella sua abitazione dove si trovava agli arresti domiciliari con divieto di contratti con terzi, quando aveva ricevuto la visita del misterioso Ivan e registrato il colloquio nel corso del quale commentavano l'erronea valutazione degli inquirenti, ignari della simulazione della rapina. I giudici di merito hanno rimarcato la singolarità delle circostanze indicate, sottolineando l'incredibile lucidità del Mattiello, capace di organizzare repentinamente le riprese e di registrare il colloquio con l'organizzatore del colpo, potenziale coimputato, non identificato né identificabile, che avrebbe ammesso il proprio coinvolgimento nella rapina, recandosi casualmente a casa del correo tratto in arresto; hanno lucidamente osservato che nessun altro partecipe alla rapina aveva parlato della presenza o del ruolo del fantomatico Ivan né vi era traccia di contatti e accordi con l'ideatore del piano nelle fasi precedenti all'esecuzione della rapina; hanno, pertanto, ritenuto che per modalità, tempistica e oggetto, si trattasse di una prova preordinata, appositamente creata dall'interessato per accreditare una diversa ricostruzione dei fatti, non confermata dagli elementi di prova acquisiti dagli inquirenti. A tali valutazioni logiche e coerenti si aggiungono argomentazioni, che smentiscono le ulteriori obiezioni difensive. Oltre a ribadire che l'autista non aveva mai dichiarato di conoscere Ivan o il Matiello, ma solo di aver riconosciuto nelle foto esibitegli il bar di Pompei in cui si era recato qualche volta con il suo datore di lavoro - dove, invece, si sarebbe concordata la finta rapina, secondo la prospettazione del Mattiello -, la sentenza spiega perché disattende la versione del ricorrente, secondo la quale egli si sarebbe limitato ad accompagnare l'autista presso il deposito ove scaricare l'articolato, su richiesta del Mattiello: versione ritenuta illogica e contraddittoria, in quanto l'Ofantino non era stato in grado di spiegare per quale ragione l'autista dovesse essere accompagnato da un estraneo, ma, soprattutto, perché risultava in netto contrasto con la versione iniziale del Mattiello, che indicava nell'Ofantino colui che gli aveva proposto un affare, consistente nell'acquisto di elettrodomestici trasportati da un camion presso l'area di servizio di Teano, dove si era recato, senza però partecipare in alcun modo, tanto da essersi allontanato. Decisiva e definitiva smentita della tesi alternativa riproposta nel ricorso è stata rinvenuta nel colloquio del 5 maggio 2010 tra il ricorrente, il Raucci e tale Totore, dal quale risulta che fu quest'ultimo a suggerire al Raucci, preoccupato di essere stato identificato dagli inquirenti, di sostenere che l'autista si era venduto il camion, quindi, a proporre una tesi difensiva per sottrarsi ad eventuali responsabilità: scelta condivisa dal ricorrente, che conveniva sulla bontà del suggerimento e sulla falsa versione da rendere agli inquirenti, incolpando l'autista di essere loro complice anziché vittima. Il colloquio, riportato in sentenza, non lascia spazio a dubbi né si presta ad interpretazioni alternative, dimostrando in modo inequivoco, come linearmente ritenuto dai giudici di merito, che il coinvolgimento dell'autista rispondeva ad una precisa scelta difensiva concordata tra i complici, trattandosi della preordinata versione da rendere in caso di convocazione da parte degli inquirenti e non della verità. Ne deriva l'assoluta infondatezza della prospettazione difensiva, respinta con ampia, puntuale e logica motivazione, affatto contrastata dal ricorso. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibi