CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14824/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Napoli; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa 1'11 gennaio 2021 la Corte di appello di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione alle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1) e 2) del provvedimento impugnato, ritenendo ostative all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva dei comportamenti criminosi e l'ampiezza dell'arco temporale oggetto di vaglio, rispetto alle quali non assumeva un rilievo unificante la condanna riportata dall'istante per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze irrevocabili presupposte. Tale correlazione, secondo la difesa del ricorrente, era stata svalutata dal Giudice dell'esecuzione napoletano, che aveva omesso di considerare la condanna riportata dal ricorrente per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., pronunciata dalla Corte di appello di Napoli il 12 maggio 2014, divenuta irrevocabile il 17 giugno 2015, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., quale affiliato del [OSCURATO:PERSONA]Brocchetti di Napoli. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. 2. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, più che individuare singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione di merito delle circostanze di fatto che già erano state correttamente vagliate dalla Corte di appello di Napoli. L'ordinanza impugnata, invero, ha correttamente valutato le condotte illecite presupposte, escludendo che i vari reati si connotassero per l'unitarietà del programma sottostante, che non deve essere confusa con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine, resa evidente, nel caso di specie, dalle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si concretizzavano i comportamenti illeciti di Feldi, commessi in un lungo arco temporale. Si consideri, in proposito, che le ipotesi di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee sul piano esecutivo e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione criminosa, tenuto conto delle circostanze di tempo, di luogo e di persona in cui erano state commesse, rispetto alle quali priva di rilievo unificante appare la condanna riportata da [OSCURATO:PERSONA], deliberata dalla Corte di appello di Napoli il 12 maggio 2014, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., per la sua affiliazione al [OSCURATO:PERSONA]Brocchetti di Napoli. D'altra parte, identificare l'unicità del disegno criminoso solo con la propensione del condannato ad agire come esponente del sodalizio - in questo caso camorristico - nel quale gravitava, porterebbe a ricondurre irragionevolmente tutte le condotte illecite del ricorrente alla sfera di operatività della stessa consorteria, senza il compimento di alcuna verifica sulla genesi dei suoi comportamenti criminosi. Né può assumere rilievo in senso contrario, sic et simpliciter, la circostanza che, tra i compiti consortili assegnati a Feldi vi era quello di scortare la moglie di uno degli esponenti di vertice del [OSCURATO:PERSONA], al quale non può attribuirsi alcun rilievo sintomatico nella direzione invocata. La verifica di tali condotte delittuose, dunque, non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi o di mere congetture, essendo necessario acquisire la prova che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo invocato siano stati concepiti nell'ambito di un programma unitario. Tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al "favor rei"» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950-01). Non può, per altro verso, non rilevarsi che nel caso in cui l'applicazione del vincolo della continuazione venga invocata in sede esecutiva con riferimento a una pluralità di reati, collegati a un'organizzazione mafiosa, come nel caso di [OSCURATO:PERSONA], non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato e all'omogeneità delle condotte, ma «occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione» (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569-01). 3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila eur