CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 giugno 2026
Cassazione n. 19746/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] INumero registro generale 3565/2024Numero sezionale 1962/2026Numero di raccolta generale 19746/2026Data pubblicazione 14/06/2026SERVIZI [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.- intimata -avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1595/2023,pubblicata in data 20 luglio 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29maggio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello:1. [OSCURATO:PERSONA]Angelo e [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione adecreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Siena su istanza di [OSCURATO:SOCIETA]., con il quale si intimava il pagamento dellasomma di euro 149.882,63 per canoni scaduti ed interessi di morarelativi a contratto di leasing immobiliare, eccependo, tra l’altro,l’intervenuta prescrizione decennale del credito azionato.Il Tribunale adito dichiarò improcedibile la proposta opposizione permancato esperimento del procedimento di mediazione, ai sensi dell’art.5 d.lgs. n. 28/2010.2. La Corte d’appello di Firenze, pronunciando sui distinti appelliproposti dai soccombenti, previa riunione degli stessi, li ha rigettati.Ritenendo in premessa non estensibile al leasing immobiliare lacondizione di procedibilità di cui all’art. 5 d.lgs. n. 28/2010, la Corteterritoriale ha disatteso l’eccezione di prescrizione decennale, reiteratadagli appellanti ─ i quali avevano indicato quale dies a quo la messain mora risalente all’agosto 2008, reputando tardiva la diffida del 25settembre 2018, con cui era stata invocata la clausola risolutivaespressa contenuta nel contratto di leasing ─ rilevando che il termineiniziava a decorrere dalla scadenza dell’ultima rata, configurando ilpagamento dei ratei un’obbligazione unica.Numero registro generale 3565/2024Numero sezionale 1962/2026Numero di raccolta generale 19746/2026Data pubblicazione 14/06/20263. [OSCURATO:PERSONA]Angelo e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazionedella suddetta decisione, con un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.4. I ricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’unico motivo di ricorso è così rubricato: ‹‹Sulla non correttaqualificazione del contratto di leasing – Legge 124/2017 – artt. 1526c.c. – art. 2935 e 2946 c.c. (violazione e falsa applicazione di norme didiritto ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)››.Nel censurare la sentenza impugnata per avere respinto la sollevataeccezione di prescrizione, i ricorrenti evidenziano che il contratto dileasing, stipulato in data 1° luglio 2008, si è risolto, per inadempimentodi parte utilizzatrice, in conseguenza del mancato pagamento deicanoni già a partire da quello relativo al mese di agosto 2008 e che laconcedente, previa diffida del novembre 2018, aveva notificato decretoingiuntivo soltanto in data 12 dicembre 2018. Considerato che, anorma dell’art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dalgiorno in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dal 3 agosto 2008,e ai sensi dell’art. 2946 c.c. il diritto si estingue con il decorso deltermine prescrizionale decennale, sostengono che, nel caso in esame,il credito avrebbe dovuto dichiararsi prescritto, essendo il diritto allarestituzione delle somme non pagate sorto nel momento in cui ilcontratto si è sciolto di diritto (agosto 2008).Osservano pure come, a seguito del mancato pagamento deicanoni, [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] abbia notificato all’utilizzatrice,in data 13 novembre 2008, raccomandata diretta ad ottenere ilpagamento dei canoni insoluti, “sottendendo dunque disinteresse alproseguimento del rapporto contrattuale”; la raccomandata dovevaconsiderarsi come dichiarazione della concedente di volersi avvaleredella clausola risolutiva espressa e, quindi, del diritto potestativo alloNumero registro generale 3565/2024Numero sezionale 1962/2026Numero di raccolta generale 19746/2026Data pubblicazione 14/06/2026scioglimento del contratto, con la conseguenza che al momento dellarichiesta di decreto ingiuntivo (novembre 2018) il diritto, già sorto adagosto 2008, era già prescritto.2. La censura è infondata.2.1. La questione centrale prospettata con il motivo di ricorso èquella della individuazione del dies a quo del termine di prescrizione.Occorre rammentare che, qualora il corrispettivo contrattuale siasolo apparentemente periodico, nel senso che consista in unaprestazione unitaria che la parte è tenuta ad eseguire per intero, purse l'esecuzione possa essere frazionata nel tempo, il termine diprescrizione è quello decennale, applicabile in genere alle azionicontrattuali, ed in particolare alle azioni di adempimento o diresponsabilità (cfr., quanto a due fattispecie in tema di mutuo, Cass.,sez. 2, 30/8/2002 n. 12707; Cass., sez. 3, 29/1/1999 n. 802).È agevole rilevare che nel contratto di leasing la prestazione delconcedente ha sempre e comunque per oggetto un finanziamento, dicui è prevista la restituzione per intero, con l'aggiunta degli interessi edegli utili di impresa. Si tratti di leasing traslativo o di leasing digodimento, l'operazione contrattuale concordata presuppone e richiedeche comunque l'utilizzatore debba restituire, entro il termine stabilito,l'intera somma concordata con il concedente - cioè l'importo delfinanziamento, le spese di contrattazione, gli interessisull'anticipazione, gli utili di impresa - pur se l'esecuzione dellaprestazione sia suddivisa in più soluzioni, dilazionate nel tempo.I canoni di leasing non sono, dunque, prestazioni destinate amaturare con il passare del tempo, in diretta correlazione con ilprotrarsi del godimento dell'utilizzatore. È dilazionata nel tempo solol'esigibilità delle singole rate, ma la prestazione che l'utilizzatore siimpegna ad eseguire è concepita e concordata dalle parti comeprestazione unitaria.Numero registro generale 3565/2024Numero sezionale 1962/2026Numero di raccolta generale 19746/2026Data pubblicazione 14/06/2026Il contratto di leasing presenta, pertanto, caratteristiche tali per cuisi risolve sostanzialmente in una operazione di prestito finanziariofinalizzata all'acquisto del bene, con conseguente obbligazione unica dipagamento del prezzo e dei relativi interessi, frazionata in più rateaventi periodica scadenza; deriva da ciò l'applicabilità della normadell'art. 2946 c.c., con riferimento alla sorte capitale e agli interessi(cfr. S.U. 7/1/1993, n. 65).2.2. In questa chiave va, dunque, esaminato e risolto il problemadi disciplina, ivi incluso quello della prescrizione del diritto delconcedente al pagamento, diritto che, come già detto, pur con riguardoalle singole rate, è da ritenere soggetto alla prescrizione decennale,nonché quello concernente la decorrenza di detta prescrizione.Muovendo, invero, dalla ricostruzione che in ipotesi di locazionefinanziaria la prestazione che l’utilizzatore si impegna ad eseguire èconcepita come prestazione unitaria, non può che ritenersi che laprescrizione inizi a decorrere, analogamente a quanto previsto per icontratti di finanziamento, dalla scadenza dell’ultimo canone odell’ultima rata o, se antecedente, dalla data di risoluzione del contratto(Cass., sez. 3, 10/2/2023 n. 4232; Cass., sez. 3, 30/1/2008 n. 2086).2.3. Ebbene, il contratto di leasing in esame, sottoscritto in data 3luglio 2008, prevedendo 215 canoni mensili, aveva scadenza il 2settembre 2027 ed è stato risolto solo nel settembre 2018, avendo laCorte d’appello accertato che la lettera di messa in mora dell’agosto2008 concerneva la sola richiesta di pagamento del canone a quelladata scaduto e non riguardava, invece, l’intero rapporto contrattuale,di cui è stata invocata la risoluzione solo nel 2018 con la diffida del 25settembre 2018.Il decreto ingiuntivo, poi opposto dagli odierni ricorrenti, è statoportato alla notifica in data 20 giugno 2018 ed è pervenuto aldestinatario [OSCURATO:PERSONA]Angelo il 3 luglio 2018, onde non può ritenersi cheNumero registro generale 3565/2024Numero sezionale 1962/2026Numero di raccolta generale 19746/2026Data pubblicazione 14/06/2026a tale ultima data il credito azionato fosse già prescritto.3. Il ricorso, in conclusione, va rigettato.Le spese del giudizio di cassazione, in ragione della novità dellaquestione affrontata, vanno integralmente compensate tra le parti.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si dàparte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma1-bis, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso e compensa le spese.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte deiricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, il 29 maggio 2026.IL PRESIDENTEChiara Graziosi