Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 maggio 2021

Cassazione n. 34420/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso 23383-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2021 contro 1625 - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - AZIENDA UNITA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]llI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 651/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 07/06/2018 R.G.N. 77/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

RG 23383/18 [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ai sensi degli artt.1, co.48, L.92/12 e 125 c.p.c. al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], premesso di aver prestato lavoro subordinato alle dipendenze della Coop.

Sociale II Bettolino S.C. presso l'Ospedale Civile di Guastalla, facente parte dell'[OSCURATO:PERSONA] del presidio ospedaliero dell'Azienda USL di [OSCURATO:PERSONA], dall1.7.08 al 31.10.16 e che il rapporto di lavoro veniva via via formalizzato con vari contratti a tempo determinato pressoché consecutivi dar 1.7.08 al 31.10.16 e che tali rapporti in realtà dissimulavano un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che doveva dunque qualificarsi quale atto di licenziamento il recesso dall'ultimo rapporto a tempo determìnato, chiedeva in via principale l'applicazione nei confronti del datore di lavoro dell'art.18 S.L., ín subordine della normativa relativa all'illegittimità dei contrattí a termine, in ulteriore subordine che fosse dichiarato il suo diritto alla riassunzione ai sensi dell'art.20 CCNL operai agricoli e florovivaisti.

Nei confronti del committente chiedeva l'applicazione dell'art.29 d.lgs. n.276/03 o comunque dell'art.1676 c.c.

Il Tribunale e la Corte d'appello ritenevano tuttavia che, essendo stato il rapporto di lavoro costituito sotto forma di una serie di contratti a termine successivi, e che ai contratti a termine non si applica l'art.18 S.L, l'intero ricorso doveva essere dichìarato inammissibile.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il lavoratore, affidato a due motivi; resistono la società e l'azienda USL [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

La Procura Generale ha comunicato memoria con cui chiede l'accoglímento del secondo motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt.1, co.48, e 1, co.51, L.92/12; lamenta che il giudice di merito, ove sia richiesta sulla base degli stessi fatti costitutivi in via principale l'applicazione dell'art.18 St e in via subordinata l'applicazione di altra RG 23383/18 normativa, non poteva dichiarare inammissibile il ricorso quanto alla domanda subordinata (art.360, n.4 c.p.c.). 2.- Con secondo subordinato motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell'art.4 del d.lgs. n.150/11, anche in relazione all'art.111 Cost., deducendo che, il giudice di merito cui sia proposto ricorso ai sensi dell'artt.1, co.48, L.92/12 e 125 c.p.c. e ritenga non procedibile la domanda con tale rito processuale, deve disporre la conversione del rito e non dichiarare inammissibile la domanda (art.360, co.1 n.4 c.p.c.). 3.- I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi per ragioni di connessione, sono infondati.

Quanto al primo motivo trattandosi di domanda non riconducibile all'impugnativa di un licenziamento (tale non potendosi ritenere il mancato rinnovo di contratto a termine), tanto meno sanzionabile con l'art. 18 SL, inapplicabile ai contratti a termine; quanto al secondo motivo in quanto trattasi di domanda inerente un tema d'indagine di fatto completamente diverso (accertamento della genetica illegittimità dei contratti a tempo determinato dedotti; l'applicazione dell'art.29 d.lgs. n.276/03 o comunque dell'art.1676 c.c.) e dunque certamente non basati sul medesimo fatto costitutivo dedotto.

Ed invero, non applicandosi al cd.rito Fornero la disciplina di cui agli artt. 426 e 427 c.p.c. (riguardando il passaggio dal 'rito del lavoro' a quello 'ordinario' e viceversa) e neppure quella, di carattere assolutamente generale, di cui all'art.4 del d.lgs. n.150/11 per la ragione che il ridetto 'rito Fornero', nell'ottica di una rigorosa applicazione della novella, già prevede (con norma di carattere evidentemente speciale e di stretta interpretazione) la possibilità di trattare anche controversie "fondate sugli identici fatti costitutivi", purché conducano all'applicazione della cd. tutela reale di cui all'art. 18 S.L., sicché deve escludersi che la richiesta conversione del rito possa trovare ingresso nella specie.

Né, per le ragioni dette, vale richiamare il principio (cfr. ex aliis Cass.n.23682\17) secondo cui la trattazione della controversia, da parte del giudice adito, con un rito diverso da quello previsto dalla legge non determina alcuna nullità del procedimento e della sentenza successivamente emessa.RG 23383/18 Né, infine, ritiene il Collegio che possa seriamente ipotizzarsi una violazione dell'art. 111 Cost., posto che il ricorrente ben avrebbe potuto proporre, quanto meno e sin dopo la pronuncia del Tribunale, l'ordinaria actio nullitatis inerente i contratti a termine in questione, senza alcuna limitazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato (cfr. Cass.

S.U. n. 25034\06).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.200,00 per esborsi, €.5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 5 magio 2021 [OSCURATO:PERSONA]. est.

Il Presidente (dr. [OSCURATO:PERSONA]) (dr.[OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 23383-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2021 contro 1625 - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - AZIENDA UNITA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]llI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 651/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 07/06/2018 R.G.N. 77/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. RG 23383/18 [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ai sensi degli artt.1, co.48, L.92/12 e 125 c.p.c. al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], premesso di aver prestato lavoro subordinato alle dipendenze della Coop. Sociale II Bettolino S.C. presso l'Ospedale Civile di Guastalla, facente parte dell'[OSCURATO:PERSONA] del presidio ospedaliero dell'Azienda USL di [OSCURATO:PERSONA], dall1.7.08 al 31.10.16 e che il rapporto di lavoro veniva via via formalizzato con vari contratti a tempo determinato pressoché consecutivi dar 1.7.08 al 31.10.16 e che tali rapporti in realtà dissimulavano un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che doveva dunque qualificarsi quale atto di licenziamento il recesso dall'ultimo rapporto a tempo determìnato, chiedeva in via principale l'applicazione nei confronti del datore di lavoro dell'art.18 S.L., ín subordine della normativa relativa all'illegittimità dei contrattí a termine, in ulteriore subordine che fosse dichiarato il suo diritto alla riassunzione ai sensi dell'art.20 CCNL operai agricoli e florovivaisti. Nei confronti del committente chiedeva l'applicazione dell'art.29 d.lgs. n.276/03 o comunque dell'art.1676 c.c. Il Tribunale e la Corte d'appello ritenevano tuttavia che, essendo stato il rapporto di lavoro costituito sotto forma di una serie di contratti a termine successivi, e che ai contratti a termine non si applica l'art.18 S.L, l'intero ricorso doveva essere dichìarato inammissibile. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il lavoratore, affidato a due motivi; resistono la società e l'azienda USL [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. La Procura Generale ha comunicato memoria con cui chiede l'accoglímento del secondo motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt.1, co.48, e 1, co.51, L.92/12; lamenta che il giudice di merito, ove sia richiesta sulla base degli stessi fatti costitutivi in via principale l'applicazione dell'art.18 St e in via subordinata l'applicazione di altra RG 23383/18 normativa, non poteva dichiarare inammissibile il ricorso quanto alla domanda subordinata (art.360, n.4 c.p.c.). 2.- Con secondo subordinato motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell'art.4 del d.lgs. n.150/11, anche in relazione all'art.111 Cost., deducendo che, il giudice di merito cui sia proposto ricorso ai sensi dell'artt.1, co.48, L.92/12 e 125 c.p.c. e ritenga non procedibile la domanda con tale rito processuale, deve disporre la conversione del rito e non dichiarare inammissibile la domanda (art.360, co.1 n.4 c.p.c.). 3.- I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi per ragioni di connessione, sono infondati. Quanto al primo motivo trattandosi di domanda non riconducibile all'impugnativa di un licenziamento (tale non potendosi ritenere il mancato rinnovo di contratto a termine), tanto meno sanzionabile con l'art. 18 SL, inapplicabile ai contratti a termine; quanto al secondo motivo in quanto trattasi di domanda inerente un tema d'indagine di fatto completamente diverso (accertamento della genetica illegittimità dei contratti a tempo determinato dedotti; l'applicazione dell'art.29 d.lgs. n.276/03 o comunque dell'art.1676 c.c.) e dunque certamente non basati sul medesimo fatto costitutivo dedotto. Ed invero, non applicandosi al cd.rito Fornero la disciplina di cui agli artt. 426 e 427 c.p.c. (riguardando il passaggio dal 'rito del lavoro' a quello 'ordinario' e viceversa) e neppure quella, di carattere assolutamente generale, di cui all'art.4 del d.lgs. n.150/11 per la ragione che il ridetto 'rito Fornero', nell'ottica di una rigorosa applicazione della novella, già prevede (con norma di carattere evidentemente speciale e di stretta interpretazione) la possibilità di trattare anche controversie "fondate sugli identici fatti costitutivi", purché conducano all'applicazione della cd. tutela reale di cui all'art. 18 S.L., sicché deve escludersi che la richiesta conversione del rito possa trovare ingresso nella specie. Né, per le ragioni dette, vale richiamare il principio (cfr. ex aliis Cass.n.23682\17) secondo cui la trattazione della controversia, da parte del giudice adito, con un rito diverso da quello previsto dalla legge non determina alcuna nullità del procedimento e della sentenza successivamente emessa.RG 23383/18 Né, infine, ritiene il Collegio che possa seriamente ipotizzarsi una violazione dell'art. 111 Cost., posto che il ricorrente ben avrebbe potuto proporre, quanto meno e sin dopo la pronuncia del Tribunale, l'ordinaria actio nullitatis inerente i contratti a termine in questione, senza alcuna limitazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato (cfr. Cass. S.U. n. 25034\06). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.200,00 per esborsi, €.5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 5 magio 2021 [OSCURATO:PERSONA]. est. Il Presidente (dr. [OSCURATO:PERSONA]) (dr.[OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].
Sentenza Cassazione n. 34420/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris