Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:364
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CC0133
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 15 maggio 2025 (
1
)
Causa C‑133/24
CD Tondela – [OSCURATO:PERSONA], SAD,
[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], SAD,
[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (CA/LPFP),
Académico de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SAD,
[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], SAD,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SAD,
[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SAD,
[OSCURATO:PERSONA] da Covilhã – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lda,
[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], SAD,
[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lda,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SAD,
[OSCURATO:PERSONA] de Mafra – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lda,
[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], SAD,
[OSCURATO:PERSONA] de Paços de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lda,
[OSCURATO:PERSONA] de Penafiel, SA,
[OSCURATO:PERSONA], SAD,
[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lda,
[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], SAD,
[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lda,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SAD,
[OSCURATO:PERSONA] de Famalicão – [OSCURATO:PERSONA], SAD,
[OSCURATO:PERSONA] de Coimbra - [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lda,
[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], SAD,
Marítimo da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SAD,
[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], SAD,
[OSCURATO:PERSONA] do [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SAD,
[OSCURATO:PERSONA] de Portugal – [OSCURATO:PERSONA], SAD,
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SAD
contro
[OSCURATO:PERSONA] da Concorrência
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Tribunale della concorrenza, regolamentazione e vigilanza, Portogallo)]
«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Articolo 101 TFUE – Calcio professionistico – Lega nazionale – Nozioni di “oggetto” e di “effetto” anticoncorrenziali – Pandemia di COVID-19 – Accordo
no poach
– Sentenza Meca-Medina (C‑519/04 P)»
I.
Introduzione
1.
In un certo numero di cause recenti – in particolare, ISU (
2
), [OSCURATO:PERSONA] (
3
), [OSCURATO:PERSONA] (
4
), e FIFA (
5
) – la Corte ha dovuto verificare la compatibilità di talune normative adottate da associazioni sportive internazionali o nazionali con le disposizioni dell’Unione europea in materia di concorrenza e mercato interno.
2.
La presente causa costituisce un naturale sviluppo di tali cause. La controversia nel procedimento principale verte infatti su un accordo
no poach
[accordo di non assumere né sollecitare dipendenti di concorrenti], concluso dalle società calcistiche che giocano nella prima e nella seconda divisione portoghesi, d’intesa con l’associazione calcistica nazionale, durante la pandemia di COVID-19. Al fine di valutare la sua compatibilità con l’articolo 101 TFUE, con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede in sostanza alla Corte di fornire ulteriori indicazioni sulla nozione di restrizione della concorrenza «per oggetto», e sull’ambito di applicazione dei principi derivanti dalla «giurisprudenza
Meca-Medina
» della Corte (
6
).
3.
Altre due domande di pronuncia pregiudiziale sollevano questioni ampiamente simili – quelle nelle cause C‑209/23, RRC [OSCURATO:PERSONA] (
7
), e C‑428/23, ROGON e a. (
8
) – nelle quali presenterò le mie conclusioni in data odierna. Le presenti conclusioni dovrebbero, quindi, essere lette congiuntamente alle altre. Nell’interesse dell’economia giudiziaria, e per aiutare i lettori, cercherò di evitare ripetizioni inutili nelle tre conclusioni e, a tal fine, farò un certo numero di rinvii tra loro.
II.
Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali
4.
[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Lega portoghese di calcio professionistico; in prosieguo: la «LPFP») è un’associazione di diritto privato senza scopo di lucro il cui ruolo è quello di sostenere e disciplinare le attività del calcio professionistico in Portogallo, e i cui soci ordinari sono le società sportive. La LPFP organizza competizioni professionali di calcio maschile, tra cui la [OSCURATO:PERSONA] (Prima Divisione) e la [OSCURATO:PERSONA] (Seconda Divisione).
5.
Nella stagione 2019/2020, la Prima Divisione annoverava 18 squadre e la Seconda Divisione 13 squadre. Nel corso di tale stagione, il 30 gennaio 2020, l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l’insorgere del COVID-19 emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale e, l’11 marzo 2020, pandemia.
6.
Il 12 marzo 2020 il governo portoghese ha annunciato varie misure dirette a contenere il rischio di propagazione del virus. Lo stesso giorno, la LPFP ha deciso e annunciato la sospensione a tempo indeterminato della Prima e della Seconda Divisione, con dieci giornate che dovevano ancora avere luogo.
7.
A causa dell’aggravarsi della situazione, il 18 marzo 2020 le autorità portoghesi hanno dichiarato lo stato di emergenza (successivamente rinnovato fino al 2 maggio 2020).
8.
Il 21 marzo 2020 la LPFP e il Sindicato de [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Sindacato dei calciatori professionisti; in prosieguo: il «SJPF») hanno istituito una commissione di monitoraggio del COVID-19 e hanno avviato negoziati per garantire la sostenibilità della modalità in termini sportivi e finanziari.
9.
Il 7 aprile 2020, la LPFP e il SJPF hanno pubblicato ciascuno un comunicato stampa sullo stato dei loro negoziati. Nel suo comunicato stampa, la LPFP ha indicato, anzitutto, di aver ricevuto il consenso del SJPF su un insieme di misure giuridiche destinate ad essere integrate nel contratto collettivo di lavoro applicabile ai calciatori professionisti (in prosieguo: il «CCT»), compresa la proroga dei contratti di lavoro e dei contratti di prestito o di cessione fino alla fine della stagione sportiva 2019/2020, intesa come la data in cui si sarebbe giocata l’ultima partita ufficiale di tale stagione. La LPFP ha poi precisato che non era stato raggiunto alcun accordo con il SJPF sulle questioni finanziarie in discussione, che includevano la possibilità di concordare una riduzione della retribuzione. Anche il SJPT ha fatto riferimento a tale assenza di accordo nel suo comunicato stampa dello stesso giorno. Infine, la LPFP ha ricordato che, in mancanza di tale accordo, le società rimanevano libere, tra le altre cose, di ricorrere alla disoccupazione temporanea semplificata o di avviare trattative individuali con i loro giocatori.
10.
Lo stesso giorno, la LPFP e le società partecipanti alla Prima Divisione, rappresentate per la maggior parte dai loro rispettivi presidenti, hanno preso parte ad una videoconferenza, a seguito della quale la LPFP ha pubblicato un comunicato stampa intitolato «I presidenti delle società della [Prima Divisione] stabiliscono la regola per le risoluzioni unilaterali». In tale comunicato stampa si annunciava che «nessuna società [avrebbe] assunto un calciatore che [aveva risolto] unilateralmente il suo contratto di lavoro, adducendo difficoltà causate dalla pandemia di COVID-19 o da qualsiasi decisione eccezionale da essa derivante, e in particolare dal prolungamento della stagione sportiva». Il giorno successivo, alcune delle società partecipanti alla Seconda Divisione, hanno pubblicato un comunicato stampa in cui annunciavano la loro intenzione di aderire alla regola concordata dalle società della Prima Divisione.
11.
A livello europeo, il 7 aprile 2020, la Fédération internationale de football association (FIFA), che aveva creato un gruppo di lavoro al fine di fornire una risposta alle questioni normative suscitate dalla pandemia, ha pubblicato il documento intitolato «COVID-19 – [OSCURATO:PERSONA]». In tale documento, la FIFA prevedeva, tra le altre cose, che le federazioni calcistiche nazionali dovessero essere autorizzate a modificare le date delle loro rispettive stagioni nonché quelle dei periodi di tesseramento dei giocatori. La FIFA aveva inoltre proposto che le società e i giocatori fossero incoraggiati a collaborare per raggiungere accordi di dilazione o di riduzione della retribuzione o, in subordine, che gli accordi conclusi tra le società e i giocatori fossero sospesi durante il periodo di sospensione della stagione.
12.
Per quanto riguarda l’applicazione delle norme in materia di concorrenza durante la crisi sanitaria, il 23 marzo 2020, la [OSCURATO:PERSONA] (Rete europea della concorrenza) ha rilasciato una dichiarazione congiunta in cui ammetteva la possibilità che fosse necessaria la cooperazione fra imprese.
13.
Il 23 aprile 2020 il governo portoghese ha pubblicato un decreto-legge recante un insieme di misure eccezionali e temporanee nel settore dello sport, tra le quali figurava l’autorizzazione concessa alle associazioni sportive portoghesi di modificare i loro regolamenti, durante e per la durata della stagione sportiva 2019/2020, al fine di far fronte alle difficoltà causate dalla pandemia di COVID-19. Successivamente, il 30 aprile 2020, le autorità hanno adottato una risoluzione che ha stabilito una strategia per la revoca delle misure di contenimento, che includeva la possibilità di riprendere la stagione 2019/2020 al fine di concludere le competizioni.
14.
Il 4 maggio 2020, la LPFP, il SJPF e l’[OSCURATO:PERSONA] de Treinadores de [OSCURATO:PERSONA] (Associazione nazionale degli allenatori di calcio) hanno concluso un
memorandum
d’intesa sulla durata dei contratti e dei vincoli sportivi. Tale
memorandum
menzionava, tra l’altro, la situazione «atipica ed eccezionale» generata dalla pandemia di COVID-19 e la necessità di tutelare le competizioni nel rispetto dei principi di integrità e di merito sportivo. Il memorandum prevedeva quanto segue: (i) la stagione 2019/2020 sarebbe terminata il giorno successivo all’ultima partita ufficiale delle competizioni e (ii) i contratti sportivi conclusi tra le società e i giocatori destinati a cessare durante la stagione in corso sarebbero stati considerati automaticamente prorogati fino al termine della stagione. I termini del memorandum sono stati successivamente integrati nel CCT.
15.
Il 26 maggio 2020 l’[OSCURATO:PERSONA] da Concorrência (autorità portoghese garante della concorrenza; in prosieguo: l’«AdC») ha adottato una misura cautelare atta a sospendere immediatamente, per un periodo di 90 giorni, l’accordo di non assumere calciatori da altre società della Prima e Seconda Divisione, che risolvessero unilateralmente il loro contratto di lavoro (in prosieguo: l’«accordo»). Il 2 giugno 2020 la LPFP e le società interessate hanno affermato che concordavano con la misura cautelare.
16.
Il 28 aprile 2022 l’AdC ha emesso una decisione definitiva sul caso che ha qualificato l’accordo in questione come anticoncorrenziale per violazione dell’articolo 9 («Accordi, pratiche concordate e decisioni di associazioni di imprese») della legge Lei n.
o
19/2012, de 8 de maio, que aprova o novo regime jurídico da concorrência (Legge n. 19/2012, dell’8 maggio 2012, recante il nuovo quadro giuridico per la disciplina della concorrenza), e dell’articolo 101 TFUE, e ha inflitto sanzioni finanziarie alle imprese coinvolte.
17.
Ventotto di tali imprese hanno impugnato la decisione dell’AdC dinanzi al Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Tribunale della concorrenza, regolamentazione e vigilanza, Portogallo). Nell’ambito di tale procedimento, il giudice nazionale è quindi tenuto a verificare, tra l’altro, se l’accordo (
9
) sia vietato dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Nutrendo dubbi in ordine alla corretta interpretazione di tale disposizione, detto giudice ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«(1)
Se [un accordo come quello di cui trattasi], nelle circostanze descritte nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale, configuri una norma che riguarda lo sport ai sensi della giurisprudenza Meca-Medina (...).
(2)
Se, ai sensi della giurisprudenza derivante dalle sentenze [Wouters e Meca-Medina], una norma derivante [da un accordo come quello di cui trattasi], con le caratteristiche, gli obiettivi e le circostanze individuati nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale, possa ritenersi proporzionata e appropriata e, pertanto, ai sensi all’articolo 165 TFUE, compatibile con l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
(3)
Se l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE osti a un’interpretazione secondo la quale un accordo con le caratteristiche, gli obiettivi e nelle circostanze descritte nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale [come l’accordo di cui trattasi], possa essere qualificato come una restrizione della concorrenza per oggetto, poiché presenta un grado sufficiente di danno alla concorrenza».
18.
Nel presente procedimento hanno presentato osservazioni scritte il LPFP, il CD Tondela – [OSCURATO:PERSONA], SAD, l’Académico de [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], SAD, l’[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], SAD, il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SAD, lo [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SAD, lo [OSCURATO:PERSONA] da Covilhã – [OSCURATO:PERSONA], SAD, l’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SAD, il [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lda., il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SAD, il [OSCURATO:PERSONA] de Mafra – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lda., l’[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], SAD, il [OSCURATO:PERSONA] de Paços de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lda., il [OSCURATO:PERSONA] de Penafiel, SAD, il [OSCURATO:PERSONA], SAD, il [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lda., il [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], SAD, il [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lda., l’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SAD, il [OSCURATO:PERSONA] de Famalicão – [OSCURATO:PERSONA], SAD, il [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], SAD, l’[OSCURATO:PERSONA] de Coimbra – [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lda., il Marítimo da [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA], lo [OSCURATO:PERSONA] de Portugal, lo [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], l’AdC, i governi greco, polacco e portoghese e la Commissione europea. Inoltre, tutti i club summenzionati, il [OSCURATO:PERSONA] do [OSCURATO:PERSONA], il governo portoghese e la Commissione hanno presentato osservazioni orali all’udienza del 13 febbraio 2025.
III.
Analisi
19.
Con le sue tre questioni, il giudice del rinvio chiede se un accordo come l’accordo «
no poach
» con il quale le principali società calcistiche della Prima e Seconda Divisione portoghesi hanno concordato di non ingaggiare calciatori professionisti da altri «club» che abbiano risolto unilateralmente il loro contratto di lavoro per questioni causate dalla pandemia di COVID-19 o da qualsiasi decisione eccezionale dalla stessa derivante, in particolare dal prolungamento della stagione, possa (i) essere qualificato come accordo di associazione di imprese restrittivo della concorrenza «per oggetto», ai fini dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, e (ii) rientrare nell’ambito di applicazione della giurisprudenza
Meca-Medina
.
20.
Inizierò la mia analisi dalla terza questione pregiudiziale (A), prima di passare alla prima e alla seconda questione, che possono essere esaminate congiuntamente (B).
A.
Sulla terza questione
21.
Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte se si debba ritenere che un accordo
no poach
, concluso durante la pandemia di COVID-19 da tutte (o quasi tutte) le società calcistiche che partecipano a una lega nazionale d’intesa con l’associazione calcistica nazionale, avente le caratteristiche menzionate al precedente paragrafo 19, dia luogo a una restrizione «per oggetto» ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
22.
Al fine di rispondere a tale questione, preciserò anzitutto il quadro analitico pertinente (1), prima di soffermarmi sulle specificità della forma dell’accordo di cui trattasi nel procedimento principale (2).
1.
Un quadro analitico piuttosto impreciso finalmente chiarito
23.
L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE vieta accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra [OSCURATO:PERSONA] membri e che abbiano per
oggetto
o per
effetto
di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno.
24.
Solo pochi anni fa, l’avvocato generale Bobek riteneva sorprendente che ben oltre sessanta anni dopo l’entrata in vigore del Trattato di Roma, una nozione chiave di cui all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE fosse ancora incerta e richiedesse pertanto ulteriori chiarimenti da parte dei giudici dell’Unione (
10
). Infatti, è difficilmente contestabile che, almeno fino a tempi recenti, la nozione di «restrizione per oggetto» e la distinzione tra tale nozione e quella di «restrizione per effetto» sono rimasta abbastanza sfuggenti (
11
).
25.
Ciò è tanto più evidente ora, dopo che la Corte – riunita in Grande Sezione – ha fornito, con le sue sentenze nelle cause ISU, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indicazioni chiare al riguardo. Essa lo ha fatto consolidando ampiamente la giurisprudenza (piuttosto ricca) che le sue sezioni avevano prodotto in materia negli anni precedenti. Mi sembra che tre considerazioni principali fossero all’origine di tale giurisprudenza: (i) evitare
formalismi
nella definizione delle restrizioni «per oggetto»; (ii) garantire un’interpretazione
restrittiva
di tale nozione; e (iii) stabilire una
distinzione
chiara tra restrizioni «per oggetto» e restrizioni «per effetto». Definirò nel prosieguo prima la nozione di restrizione «per oggetto» (a), poi spiegherò come tali restrizioni debbano essere stabilite (b) e (c).
a)
Cos’è una restrizione «per oggetto»?
26.
È ormai pacifico che la nozione di «oggetto» anticoncorrenziale deve essere interpretata restrittivamente (
12
). Essa rinvia esclusivamente a determinati tipi di coordinamento tra imprese che rivelano un
grado di danno
per la concorrenza
sufficiente
perché si possa ritenere che l’esame dei loro effetti non sia necessario. In effetti, taluni tipi di coordinamento tra imprese possono essere considerati,
per loro stessa natura
, dannosi per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza (
13
).
27.
L’espressione «grado sufficiente di danno» non dovrebbe, tuttavia, essere intesa come una soglia
quantitativa
(
14
). Come spiegato dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], le restrizioni «per oggetto» comprendono non solo comportamenti collusivi «particolarmente dannosi per la concorrenza, come i cartelli orizzontali che portano alla fissazione dei prezzi, alla limitazione delle capacità produttive o alla ripartizione della clientela», ma anche altri tipi di comportamenti che, «pur senza essere necessariamente altrettanto dannosi per la concorrenza, possono anch’essi essere considerati, in alcuni casi, come aventi un oggetto anticoncorrenziale» (
15
). Ciò vale, tra l’altro, per taluni tipi di accordi orizzontali diversi dai cartelli (
16
), o per taluni tipi di accordi verticali (
17
).
28.
L’espressione «grado sufficiente di danno» dovrebbe, quindi, essere intesa come riferita ad una caratteristica
qualitativa
dell’accordo o di altro tipo di comportamento collusivo. Per costituire una restrizione «per oggetto», l’accordo deve avere una
giustificazione economica
manifestamente anticoncorrenziale. In altri termini, deve essere chiaro che, da un punto di vista economico, la finalità oggettiva dell’accordo è contraria agli interessi sanciti dall’articolo 101 TFUE (
18
). Tale è il motivo per cui, in queste situazioni, le autorità possono ritenere di disporre di informazioni
sufficienti
per decidere che il comportamento di cui trattasi viola l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, senza dover procedere ad un’analisi controfattuale per stabilire i suoi effetti sul mercato (
19
).
29.
La giustificazione economica di un accordo non dovrebbe essere confusa né con la
consapevolezza
di violare le norme in materia di concorrenza, né con l’
intenzione soggettiva
di farlo, da parte delle imprese interessate (
20
). Nessuna di esse costituisce un fattore determinante ai fini dell’accertamento di una violazione dell’articolo 101 TFUE, sebbene, ammesso che siano provate, esse possano naturalmente essere prese in considerazione per valutare la natura anticoncorrenziale dell’accordo (
21
).
30.
Come dimostra la sentenza BIDS, le imprese di cui trattasi possono effettivamente agire per perseguire un obiettivo ultimo che esse percepiscono come legittimo (nel caso di specie, ridurre la sovraccapacità del settore). Tuttavia, anche un’azione che potenzialmente presenta buone intenzioni è irrilevante se l’oggetto e i mezzi della cooperazione concordata a tal fine sono, per loro stessa natura, anticoncorrenziali (nel caso di specie, l’adozione di un meccanismo volto ad incoraggiare il ritiro di concorrenti) (
22
).
31.
Tale interpretazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE riflette in una certa misura, per quanto mi risulta, la scelta iniziale dei redattori del Trattato, che intendevano vietare sia gli accordi conclusi allo
scopo stesso
di restringere la concorrenza (restrizioni «per oggetto»), sia quelli che, sebbene conclusi per
altre ragioni
, avevano nondimeno effetti restrittivi sulla concorrenza (restrizioni «per effetto») (
23
). L’interpretazione attuale si basa, pertanto, su tale approccio iniziale, tenuto conto del fatto evidente che le imprese coinvolte sono generalmente persone giuridiche e che, di conseguenza, non è sempre realistico, e può anche essere abbastanza difficile, indagare sulle loro intenzioni (soggettive).
32.
Inoltre, sebbene le sanzioni che possono essere inflitte dalle autorità ricadano nell’«ambito penale» ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, il diritto della concorrenza dell’Unione si distingue dal nocciolo duro del diritto penale (
24
). Le autorità non devono dimostrare un elemento psicologico del comportamento anticoncorrenziale, ma solo un elemento materiale, per considerare le imprese responsabili delle infrazioni.
b)
Come stabilire una restrizione «per oggetto» (I)
33.
La Corte ha chiarito che, per stabilire se un determinato comportamento costituisca una restrizione «per oggetto», devono essere esaminati tre aspetti: (i) il tenore dell’accordo; (ii) il contesto economico e giuridico in cui esso si colloca e (iii) gli obiettivi da esso perseguiti (
25
).
34.
L’esame del
tenore
dell’accordo, che costituisce, naturalmente, il punto di partenza dell’analisi, riguarda l’oggetto della collaborazione posta in essere dalle imprese coinvolte o, in altri termini, il meccanismo creato da quest’ultime. Come la Corte ha dichiarato, può essere necessario «richiede[re] un esame dei suoi vari aspetti, al fine di determinare se la pratica concordata in questione abbia caratteristiche che permettono di collegarla a una forma di coordinamento tra imprese che deve essere considerato, per sua natura, dannoso per il corretto funzionamento del gioco normale della concorrenza» (
26
). Per semplificare: come funziona questo accordo? Si tratta di un tipo di comportamento che, com’è noto, è tipicamente dannoso?
35.
Quanto al
contesto economico e giuridico
nel quale si inserisce il comportamento di cui trattasi, la Corte dichiara che «occorre prendere in considerazione la natura dei prodotti o dei servizi coinvolti nonché le condizioni reali che caratterizzano la struttura e il funzionamento del settore o dei settori di mercato in questione» (
27
). Sia i fattori economici (ad esempio, l’esistenza di barriere all’ingresso e all’espansione, la concentrazione del mercato, la forza dei concorrenti, il contropotere di fornitori e acquirenti, e così via), sia i fattori giuridici (ad esempio, la normativa applicabile, le norme correlate pubblicate da organismi di autoregolamentazione, l’esistenza di accordi analoghi sul mercato che possono produrre effetti cumulativi, e così via) possono essere pertinenti in tale contesto. Ciò dipende principalmente dalle circostanze del caso specifico.
36.
Ad esempio, è possibile che «solo qualora siano soddisfatte determinate condizioni particolari si possa presumere che talune forme di coordinamento (...) siano dannos[e] per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza» (
28
). Del pari, è possibile che, malgrado il carattere tipicamente dannoso di un dato comportamento, su un determinato mercato non vi sia alcuna concorrenza che può essere ristretta (
29
). In alcuni casi può anche essere necessario esaminare in che modo il mercato rilevante si è evoluto nel tempo per stabilire se una determinata pratica, pur non essendo anticoncorrenziale una volta accertata, ha potuto, in seguito, essere mantenuta al fine di perseguire un obiettivo anticoncorrenziale (
30
).
37.
Per quanto riguarda gli
obiettivi
perseguiti dal comportamento di cui trattasi – ultimo elemento dell’analisi e, per ovvie ragioni, cruciale nel presente contesto – occorre stabilire gli scopi immediati e diretti che detto comportamento mira a raggiungere sotto il profilo della concorrenza (
31
). In altri termini, le autorità dovrebbero cercare di individuare le ragioni economiche primarie della cooperazione tra le imprese in questione (
32
).
38.
Inoltre, come indicato al precedente punto 29, sebbene l’intenzione soggettiva delle parti non costituisca un elemento necessario per determinare il carattere restrittivo per oggetto di un accordo, tale elemento può essere preso in considerazione se del caso. Ad esempio, sarebbe irragionevole non tener conto di documenti interni e di altri elementi di prova che dimostrano che il personale delle parti era consapevole che la legittimità del comportamento in questione era altamente dubbia e ha fornito dichiarazioni estremamente ingannevoli allo scopo di indurre in errore le autorità pubbliche (
33
).
39.
Definito quanto precede, la questione successiva – di natura più pratica – è come queste tre serie di elementi debbano essere effettivamente valutate, al fine di stabilire se un determinato comportamento abbia o meno, per oggetto stesso, la restrizione della concorrenza.
40.
Ancora una volta, ciò dipende dalle specificità di ciascun caso. Mi sembra che, secondo la giurisprudenza recente, sono due le principali linee di analisi che possono essere accolte dalle autorità.
c)
Come stabilire una restrizione «per oggetto» (II)
41.
Una prima e più «tradizionale» linea di analisi è tipicamente seguita quando l’accordo in questione sembra appartenere ad una
categoria
di accordi il cui carattere dannoso è ben noto e generalmente riconosciuto: ad esempio, la fissazione dei prezzi, la limitazione della produzione e la ripartizione del mercato. Infatti, in tali casi, l’
esperienza
– vale a dire l’analisi economica e la prassi amministrativa e giudiziaria passata – conferma che gli accordi sono generalmente anticoncorrenziali (
34
).
42.
Pertanto, qualora l’esame del
contenuto
degli accordi riveli che,
prima facie
, l’accordo costituisce (quella che spesso viene definita) una «restrizione allo scoperto» (
35
), allora l’esame del
contesto giuridico ed economico
, e degli
obiettivi
dell’accordo non deve sempre essere molto dettagliato (
36
). Per confermare il carattere anticoncorrenziale dell’accordo, le autorità devono soltanto verificare che non sussistano circostanze particolari che potrebbero far sorgere dubbi sul presunto carattere dannoso dell’accordo in questione (
37
). In altri termini, le autorità dovrebbero assicurarsi che le informazioni raccolte nell’ambito della loro indagine, comprese quelle portate alla loro attenzione dalle imprese interessate, confermino che anche l’accordo in questione, così come la maggior parte degli accordi della stessa categoria, è intrinsecamente anticoncorrenziale (
38
). Tale tipo di analisi fornisce alle autorità garanti della concorrenza un quadro procedurale chiaro, gestibile e di facile comprensione contro comportamenti manifestamente dannosi, il che consente di risparmiare i costi amministrativi di tali autorità mentre viene ridotto al minimo il rischio di errori (
39
).
43.
Un secondo tipo di analisi riguarda gli accordi per i quali una valutazione
prima facie
«sicura» del loro oggetto non può essere effettuata, ad esempio perché presentano caratteristiche originali significative, o perché sembrano appartenere a una categoria di accordi che non è solitamente problematica. In tali casi, le autorità avranno di norma bisogno di un’analisi più approfondita del contenuto, del contesto e degli obiettivi dell’accordo in questione al fine di stabilire se esso abbia un oggetto anticoncorrenziale. Infatti, la giurisprudenza recente, come nella saga «pay-for delay [pagamento per ritardare]» (
40
), dimostra che un oggetto anticoncorrenziale non è necessariamente escluso dal fatto che non esiste una prassi amministrativa o giudiziaria anteriore riguardante un comportamento analogo.
44.
Tuttavia, anche in tali casi, l’
esperienza
può essere utile per definire l’effettivo oggetto di un accordo a prima vista inoffensivo. La nozione di «esperienza» non può essere intesa in senso stretto e statico. Ciò che conta è che, grazie a metodi ben consolidati di analisi giuridica ed economica, le autorità abbiano una chiara
comprensione
del meccanismo giuridico creato dall’accordo e una
conoscenza
del suo probabile impatto economico sul mercato. È infatti possibile che un accordo, ridotto alla sua essenza, dissimuli, o sia economicamente equivalente a, una restrizione allo scoperto o un’altra pratica il cui carattere dannoso sia ragionevolmente chiaro (
41
).
45.
Inoltre, «esperienza» è una nozione che «si evolve necessariamente nel corso del tempo, alla luce delle maggiori conoscenze ed esperienze acquisite dalle autorità amministrative e giudiziarie competenti, della creazione di strumenti di analisi più sofisticati e dello sviluppo del pensiero economico» (
42
). Tale logica si applica, evidentemente, in entrambi i sensi: l’esperienza può far togliere determinate forme di comportamento dalla «scatola portaoggetti» ma può anche portarne di nuove al suo interno.
46.
È alla luce di tali principi che ora esaminerò le questioni sollevate dall’accordo di cui trattasi nel procedimento principale.
2.
Accordi
no poach
e restrizioni «per oggetto»
47.
Anzitutto, devo ricordare che, nell’ambito del procedimento previsto dall’articolo 267 TFUE, basato su una netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte di giustizia, il ruolo di quest’ultima è limitato all’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione sulle quali essa viene interpellata, nella specie l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Pertanto, non spetta alla Corte di giustizia, bensì al giudice del rinvio valutare in definitiva se, alla luce dell’insieme degli elementi pertinenti che caratterizzano la situazione oggetto del procedimento principale, nonché del contesto economico e giuridico nel quale quest’ultima si colloca, l’accordo abbia come oggetto una restrizione della concorrenza. Tuttavia, la Corte, nel pronunciarsi su un rinvio pregiudiziale, può, in base agli elementi del fascicolo a sua disposizione, fornire precisazioni dirette a guidare il giudice del rinvio nella sua interpretazione, affinché quest’ultimo possa risolvere la controversia (
43
).
48.
Alla luce di quanto precede, cercherò di aiutare la Corte a fornire indicazioni al giudice del rinvio in relazione a due questioni principali: da un lato, se gli accordi
no poach
possano
generalmente
essere considerati intrinsecamente anticoncorrenziali e, dall’altro, se le
circostanze specifiche
che accompagnano la conclusione dell’accordo debbano rivestire importanza ai fini della valutazione.
a)
Una potenziale categoria di restrizioni «per oggetto»?
49.
Posso affermare, fin dall’inizio, che gli accordi
no poach
– accordi con i quali due o più imprese si impegnano a non assumere o sollecitare il personale l’una dell’altra – hanno, quanto meno quando sono conclusi tra concorrenti attuali e potenziali, e a meno che non siano accessori ad una legittima operazione che non è di per sé anticoncorrenziale, tutte le caratteristiche per essere considerati
prima facie
restrittivi della concorrenza «per oggetto».
50.
Anzitutto, un accordo
no poach
può, evidentemente, essere considerato come una forma di ripartizione di una fonte di approvvigionamento (nel caso di specie, la fornitura di manodopera), che è un comportamento espressamente contemplato dall’articolo 101, paragrafo 1, lettera c), TFUE. Inoltre, la prassi recente delle autorità (
44
) e dei giudici (
45
) (sia nell’Unione europea che altrove) nonché la dottrina giuridica ed economica (
46
), sembra fornire indicazioni sufficienti e affidabili per ritenere che gli accordi
no poach
siano generalmente pregiudizievoli al normale funzionamento della concorrenza. Infatti, nella sentenza FIFA, la Corte ha fatto riferimento al comportamento collusivo consistente nel limitare o nel controllare, in taluni settori o su taluni mercati, l’«assunzione di lavoratori di alto livello» come un’eventuale restrizione per oggetto (
47
).
51.
Sono d’accordo. Invece di concorrere per assumere i migliori dipendenti – offrendo salari più elevati e/o migliori condizioni e opportunità di lavoro – le imprese in questione «bloccano» il loro personale, con un «effetto di congelamento» sui termini dei loro contratti. Le imprese più efficienti, che sarebbero incentivate e in grado di assumere il personale che ritengono più adatto alle loro esigenze, non possono farlo quando tale personale è impiegato da una delle altre parti dell’accordo.
52.
Ciò comporta, inevitabilmente, un’assegnazione non ottimale delle risorse umane, una perdita di efficienza e/o di innovazione e, chiaramente, una riduzione degli stipendi del personale. Il mercato dei fattori di produzione (mercato del lavoro) è certamente influenzato negativamente e, di conseguenza, anche il mercato della produzione (prodotti o servizi offerti dalle imprese in questione) può spesso essere influenzato in modo analogo.
53.
Di conseguenza, non ho alcuna difficoltà a concludere – in linea con quanto sostenuto, tra l’altro, dall’AdC, dal governo portoghese e dalla Commissione – che la giustificazione economica della maggior parte degli accordi
no poach
conclusi tra concorrenti è anticoncorrenziale.
54.
Ciò premesso – per le ragioni sopra esposte – la conclusione secondo cui un dato accordo appartiene ad una categoria di accordi tipicamente restrittivi della concorrenza non è in alcun modo la fine dell’analisi. Occorre considerare il tenore, il contesto giuridico ed economico nonché gli obiettivi dell’accordo specifico, al fine di verificare se sussistano circostanze particolari che possano mettere in dubbio il carattere dannoso dell’accordo in questione.
b)
Sulle circostanze specifiche di cui trattasi nel procedimento principale
55.
A mio avviso, nel caso di specie, esistono diversi elementi che sembrano escludere il carattere intrinsecamente anticoncorrenziale dell’accordo.
56.
Dalla decisione di rinvio risulta che le società calcistiche hanno concluso l’accordo, con il sostegno della federazione calcistica nazionale, durante la pandemia di COVID-19, al fine di garantire che la stagione 2019/2020, nonostante l’interruzione e i ritardi, potesse essere completata senza compromettere l’integrità e l’equità del torneo.
57.
Mi sembra abbastanza evidente che, con dieci partite ancora da giocare, in assenza di qualsiasi accordo come quello di cui trattasi, sarebbe stato abbastanza facile per alcune delle squadre falsare il corretto svolgimento del torneo. In particolare, assumendo i migliori giocatori dai loro concorrenti più diretti, tra quelli il cui contratto doveva scadere o era stato risolto unilateralmente, le società più ricche avrebbero potuto rafforzare i loro effettivi e contemporaneamente indebolire tali concorrenti (
48
). Ciò sarebbe stato tanto più probabile in quanto la pandemia aveva colpito piuttosto duramente le finanze delle società calcistiche (
49
) e non è, quindi, impensabile che ciò avrebbe potuto aggravare la differenza di ricchezza tra le diverse società, avendo così un effetto sull’assunzione di nuovi giocatori.
58.
Un evento del genere avrebbe potuto – ritengo – compromettere la credibilità del torneo nel suo insieme agli occhi, tra gli altri, degli sponsor e dei tifosi. Pertanto, la volontà delle società di mantenere in quelle ultime dieci partite le squadre il più possibile simili a come erano nella prima parte della stagione è una misura conforme all’obiettivo diretto a garantire l’integrità e l’equità della competizione sportiva, nella quale i risultati si basano sul merito e non sull’opportunismo. Nella sentenza FIFA, la Corte ha già riconosciuto che «può essere legittimo [per le federazioni calcistiche] cercare di garantire, in una certa misura, la stabilità della composizione degli organici di giocatori che fungono da vivaio alle squadre composte da tali club nel corso di una determinata stagione, ad esempio proscrivendo (...) la risoluzione unilaterale dei contratti di lavoro nel corso della stagione, o addirittura di un determinato anno» (
50
). Mi sembra che una tale constatazione sia,
mutatis mutandis
, pertinente anche nel caso di specie. In pratica, l’accordo in questione mirava a ritardare, per alcuni giocatori, l’apertura della finestra di trasferimento – la quale, per ovvie ragioni, di norma non è aperta in periodi così vicini alla fine del torneo (
51
) – al fine di allinearla alla nuova tempistica del torneo.
59.
A tal riguardo, aggiungo che non mi convince l’affermazione dell’AdC e della Commissione concernente la somiglianza relativa tra le norme esaminate nella sentenza FIFA (
52
), di cui la Corte ha effettivamente constatato l’oggetto anticoncorrenziale, e l’accordo oggetto del presente procedimento. Nella causa FIFA, la normativa era redatta, anzitutto, in «termini estremamente generici e imprecisi che si presta[va]no ad un’attuazione discrezionale, quindi imprevedibile e difficilmente controllabile» (
53
), e ad essere invocati in modo abusivo (
54
). Qualsiasi violazione di tali norme poteva condurre, in modo quasi automatico e sulla base di semplici presunzioni, ad imporre sanzioni drastiche e/o durevoli (
55
), privando il calciatore di «qualsiasi possibilità di partecipare al calcio organizzato» (
56
) ed «[esponendo] il nuovo club al rischio di essere ritenuto responsabile in solido per il pagamento di un’indennità di importo potenzialmente molto elevato» (
57
). In quanto tali, quelle norme producevano una «restrizione generalizzata e drastica della concorrenza transfrontaliera tra club [che si estendeva] da un punto di vista geografico, all’intero territorio dell’Unione e [presentava], sul piano temporale, carattere permanente» (
58
).
60.
Non vedo quali siano le caratteristiche comuni dei due insiemi di misure.
61.
Per di più, l’accordo non aveva un effetto paragonabile a quello prodotto dalla misura esaminata nella causa [OSCURATO:PERSONA]. In tale causa, la Corte ha nuovamente confermato che accordi o decisioni di associazioni di imprese diretti «a compartimentare i mercati secondo le frontiere nazionali, che tendono a ristabilire la compartimentazione o rendono più ardua l’integrazione dei mercati nazionali possono essere tali da impedire il perseguimento dell’obiettivo dei Trattati UE e FUE diretto a realizzare l’integrazione di detti mercati tramite la creazione del mercato interno e devono, per tale motivo, essere qualificati, in linea di principio, quali accordi aventi “
per oggetto
” la restrizione della concorrenza» (
59
). Nessun effetto di tal genere può essere individuato nella presente causa, dal momento che i trasferimenti transfrontalieri non sono stati interessati dall’accordo in nessuno dei due sensi.
62.
Di conseguenza, sebbene l’accordo abbia introdotto talune restrizioni alla capacità concorrenziale delle società per quanto riguarda uno dei fattori di produzione essenziali della loro attività (l’ingaggio di giocatori) (
60
), ritengo che, nelle circostanze eccezionali del caso di specie, e tenendo conto del suo ambito di applicazione limitato, tale accordo difficilmente possa essere considerato intrinsecamente anticoncorrenziale.
63.
In realtà, si potrebbe addirittura sostenere che l’accordo in questione aveva carattere favorevole alla concorrenza. Le leghe sportive non funzionano come mercati di prodotti o servizi ordinari. Il «sogno più ardito» di qualsiasi club che giochi nella lega non è quello di mandare tutti i suoi concorrenti fuori del mercato e diventare un monopolista
de facto
. Ciò è materialmente impossibile ed economicamente irragionevole. Il numero di club è stabile e la loro prestazione sul mercato (con tifosi, sponsor, emittenti, e così via) richiede il mantenimento di un certo livello di competitività all’interno della lega (
61
). Pertanto, da tale punto di vista, non sarebbe irragionevole ritenere che, poiché l’accordo ha contribuito a garantire una struttura concorrenziale adeguata all’interno della lega fino alla fine della stagione, la sua giustificazione economica fosse quella di preservare e rafforzare una sana concorrenza.
64.
Ritengo che il mercato rilevante per l’accordo sia quello del trasferimento di giocatori (la lega stessa non opera come un mercato). Tuttavia, l’interdipendenza tra i due è evidente: se la lega perdesse la sua integrità e competitività, gli interessi dei sostenitori, degli sponsor e delle emittenti probabilmente diminuirebbero, con la conseguenza che anche il mercato dei trasferimenti di giocatori ne risentirebbe poiché ne deriverebbero meno investimenti, comportando una situazione svantaggiosa per entrambe le parti, società e giocatori.
65.
A tal riguardo, invitata in udienza ad esaminare se l’accordo in questione potesse essere considerato, per le ragioni appena esposte, dotato di carattere favorevole alla concorrenza, la Commissione si è limitata a menzionare gli effetti restrittivi
generalmente
prodotti da accordi
no poach
, senza pronunciarsi sulla giustificazione di tale accordo specifico e sul suo contesto reale. Nella sua replica finale all’udienza, la Commissione si è spinta fino ad affermare, in sostanza, che non era necessario esaminare il contesto dato che l’accordo costituiva una restrizione «per oggetto».
66.
Non sono d’accordo. Non solo la giurisprudenza della Corte è costante nel dichiarare che il contesto ha
sempre
importanza (
62
), ma diverse sentenze degli ultimi anni hanno chiarito che – come spiegato al paragrafo 40 di cui sopra – un’«analisi
dettagliata
» del contesto (nonché del contenuto e degli obiettivi) può essere necessaria se le cause non sono semplici (
63
). Così come il contesto può talvolta far sì che un accordo che non rientra in una categoria di accordi tipicamente restrittivi venga ritenuto anticoncorrenziale «per oggetto», prendere in considerazione il contesto può anche avere l’effetto contrario.
67.
Ciò spiega anche perché sia alquanto perplesso dai ripetuti riferimenti, nelle osservazioni orali dell’AdC, del governo portoghese e della Commissione, al passaggio della sentenza [OSCURATO:PERSONA], secondo cui «l’analisi del contesto economico e giuridico [può] limitarsi a quanto risulti strettamente necessario per concludere per la sussistenza di una restrizione della concorrenza per oggetto» (
64
). Essi sembrano interpretare tale passaggio nel senso che consente alle autorità di procedere ad un’analisi sommaria (se non superficiale) del contesto in ogni caso. Si tratta di un’interpretazione manifestamente erronea della sentenza [OSCURATO:PERSONA]. Tali parti pongono l’accento sui termini «limitarsi» e «strettamente», trascurando invece il termine «necessario», ignorando la giurisprudenza menzionata al punto precedente.
68.
Mi sembra che il carattere anticoncorrenziale dell’accordo di cui trattasi nella presente causa sia tutt’altro che semplice. Infatti, il contenuto dell’accordo (il suo ambito di applicazione limitato), il suo contesto (la pandemia di COVID-19) e il suo obiettivo (garantire una conclusione ordinata della stagione) rendono manifestamente necessaria una valutazione più dettagliata e approfondita dell’oggetto (e, se del caso, dell’effetto) anticoncorrenziale dell’accordo.
69.
Infatti, invitato in udienza a spiegare quale fosse, in pratica, il danno causato ai consumatori dall’accordo in questione, l’AdC ha avuto difficoltà a fornire una risposta utile. Tale autorità ha sollevato eventuali questioni relative all’equità o alla correttezza del trattamento riservato ai giocatori. Come è evidente ai paragrafi da 49 a 53 di cui sopra, non sono contrario, in linea di principio, alla presa in considerazione, nell’ambito di un’analisi della concorrenza, delle questioni relative al lavoro e del modo in cui la prassi delle imprese può incidere su tale mercato. Tuttavia, il diritto della concorrenza e il diritto del lavoro perseguono obiettivi diversi e sono disciplinati da principi diversi. Infatti, i contratti di lavoro dei giocatori con le loro società sono generalmente disciplinati dal diritto nazionale (
65
). In alcuni paesi, per determinati sport, esistono anche contratti collettivi dei sindacati. Il diritto dell’Unione – compreso il diritto della concorrenza dell’Unione – è piuttosto deferente verso tali leggi e contratti collettivi nazionali (
66
). Di conseguenza, il modo in cui le questioni di lavoro interagiscono con quelle di concorrenza dovrebbe essere accuratamente spiegato quando un’azione viene proposta ai sensi dell’articolo 101 TFUE per un presunto danno causato ai lavoratori. Nel caso di specie, devo dire che tale interazione non è ancora chiara, così come, di conseguenza, anche la specifica teoria del danno che è alla base della decisione dell’AdC.
70.
Spetta, tuttavia, al giudice nazionale pronunciarsi in ultima istanza su tutte le questioni sopra esaminate, dopo un esame
approfondito
del contenuto, del contesto e degli obiettivi dell’accordo in questione.
71.
Sulla base di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere alla terza questione pregiudiziale che l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che un accordo
no poach
concluso durante la pandemia di COVID-19 da società sportive professionistiche, d’intesa con la loro federazione sportiva nazionale, non è da qualificarsi come restrittivo per oggetto, se la sua reale giustificazione era quella di preservare l’equità e l’integrità della competizione sportiva colpita dalla pandemia.
IV.
Prima e seconda questione
72.
Con la prima e la seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza alla Corte se un accordo come quello di cui trattasi possa rientrare nell’ambito di applicazione della giurisprudenza Meca-Medina e, per tale motivo, essere considerato compatibile con l’articolo 101 TFUE.
73.
Ricordo che tale è l’orientamento giurisprudenziale della Corte che, a partire dalla sentenza Wouters (
67
), è stato poi applicato alle attività legate allo sport prima nella causa Meca-Medina e poi più recentemente richiamato nelle cause ISU, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché in alcune sentenze successive (
68
). La giurisprudenza Meca-Medina chiarisce essenzialmente che gli accordi che limitano la libertà d’azione delle imprese coinvolte non ricadono nel divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE se: (i) sono giustificati dal perseguimento di uno o più obiettivi legittimi di interesse generale che non hanno carattere anticoncorrenziale; (ii) i mezzi specifici utilizzati per perseguire tali obiettivi sono realmente necessari a tal fine; e (iii) anche qualora tali mezzi dimostrino di avere un effetto intrinseco, quanto meno potenziale, di restringere o falsare il gioco della concorrenza, tale effetto intrinseco non va al di là di quanto necessario, in particolare eliminando qualsiasi rapporto concorrenziale.
74.
Nei paragrafi da 21 a 53 delle mie conclusioni nella causa ROGON, ho discusso in dettaglio l’origine, la logica e l’ambito di applicazione di tale giurisprudenza. Nell’interesse dell’economia giudiziaria, rinvio i lettori a tali passaggi. È alla luce delle considerazioni ivi svolte che esaminerò ora l’applicabilità della giurisprudenza Meca-Medina ad un accordo come quello di cui trattasi. Ancora una volta, nonostante ciò la decisione finale al riguardo spetta al giudice nazionale.
75.
Anzitutto, preciso che, se il giudice del rinvio dovesse giungere alla conclusione che l’accordo in questione – contrariamente alla mia valutazione preliminare – è restrittivo della concorrenza per oggetto, tale giurisprudenza non sarebbe applicabile. La mia analisi si basa, quindi, sull’ipotesi che l’esame finale dell’accordo da parte del giudice del rinvio confermi che quest’ultimo non persegue un obiettivo anticoncorrenziale.
76.
Come risulta dal paragrafo 70 di cui sopra, il criterio elaborato dalla Corte nella giurisprudenza Meca-Medina si compone essenzialmente di tre fasi successive dell’analisi che, ancora una volta, non può essere effettuata in astratto ma dovrebbe sempre considerare il comportamento in questione alla luce del suo contesto economico e giuridico (
69
).
77.
In primo luogo, il giudice del rinvio deve stabilire se l’accordo in questione sia giustificato dal perseguimento di uno o più
obiettivi legittimi di interesse generale
di per sé non anticoncorrenziali. Avendo già determinato che un accordo come quello di cui trattasi non aveva un oggetto anticoncorrenziale, restano da verificare i seguenti elementi: se l’obiettivo perseguito fosse meritevole di tutela ai sensi del diritto dell’Unione e se i soggetti che avevano adottato l’accordo fossero legittimati ad agire. La mia valutazione, in via preliminare, è che le due questioni debbano essere risolte in senso affermativo.
78.
Anzitutto, ai sensi dell’articolo 165, paragrafo 2, TFUE, l’Unione riconosce e promuove «l’equità e l’apertura nelle competizioni sportive» (
70
). Infatti, ancor prima dell’introduzione di tale disposizione da parte del Trattato di Lisbona, la Corte aveva espressamente riconosciuto l’interesse generale connesso a tali valori (
71
). La giurisprudenza recente ha confermato inequivocabilmente che «è legittimo assoggettare l’organizzazione e lo svolgimento delle competizioni internazionali di calcio professionistico a regole comuni volte a (...) promuovere, in maniera adeguata ed efficace, l’organizzazione di competizioni sportive fondate sulla parità di opportunità e sul merito» (
72
).
79.
Più precisamente, nella sentenza FIFA, la Corte ha dichiarato che: (i) «l’obiettivo di assicurare la regolarità delle competizioni sportive costituisce un obiettivo legittimo di interesse generale che può essere perseguito da un’associazione sportiva, ad esempio adottando norme che fissano termini per i trasferimenti di giocatori al fine di evitare trasferimenti tardivi in grado di modificare sensibilmente il valore sportivo dell’una o dell’altra squadra nel corso di una competizione e, in tal modo, di rimettere in discussione la comparabilità dei risultati tra le diverse squadre impegnate in tale competizione nonché, di conseguenza, il regolare svolgimento di detta competizione nel suo complesso», e (ii) «garantire il mantenimento di un certo grado di stabilità [nell’organico dei club], e quindi di una certa continuità nei relativi contratti, [deve essere considerato] come uno dei modi possibili di contribuire al perseguimento dell’obiettivo legittimo di interesse generale consistente nel garantire la regolarità delle competizioni di calcio tra club» (
73
).
80.
Inoltre, associazioni sportive nazionali quali la LPFP – che ha aiutato e cooperato con le società che hanno concluso l’accordo controverso – si sono costantemente viste riconoscere sia la «responsabilità di primo piano nel gestire le questioni relative allo sport» godendo a tal fine di una certa libertà «per organizzare e promuovere i loro sport» (
74
), e dello status di interlocutori delle autorità nazionali e dell’UE in materia sportiva (
75
). Ciò è stato espressamente riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte (
76
).
81.
In secondo luogo, il giudice del rinvio deve verificare se i mezzi specifici utilizzati per perseguire l’obiettivo di cui trattasi fossero
realmente necessari
a tal fine. A mio avviso, tale criterio di «necessità» impone al giudice del rinvio di verificare principalmente tre aspetti strettamente connessi, vale a dire se l’accordo (i) fosse stato concluso in risposta ad una
necessità oggettiva
di perseguire l’obiettivo in questione; (ii) rispecchiasse
realmente
l’intento di garantire la realizzazione di tale obiettivo in modo coerente, e (iii) fosse
idoneo
a raggiungere tale obiettivo, nel senso che sembrava idoneo a contribuire in modo significativo al suo raggiungimento.
82.
Anche in questo caso, devo dire che, sulla base delle informazioni del fascicolo, anche queste tre questioni dovrebbero essere probabilmente risolte in senso affermativo. Il carattere eccezionale della pandemia di COVID-19 ha creato un rischio grave che le società non fossero in grado di portare a termine la stagione calcistica 2019-2020 o, quantomeno, che non potessero essere garantite l’integrità e l’equità della parte finale di quest’ultima. Mi sembra difficilmente contestabile che «occorresse fare qualcosa», da parte delle squadre di calcio e delle associazioni calcistiche, per «salvare il salvabile» in circostanze così incerte e inedite.
83.
Come esposto ai paragrafi 57, 58, 63 e 64 di cui sopra, l’accordo in questione sembra essere motivato dal reale desiderio delle società calcistiche e della federazione nazionale di raggiungere una conclusione equa e ordinata della stagione, garantendo che la struttura concorrenziale del torneo rimanesse inalterata.
84.
In tale contesto, vorrei sottolineare che l’espressione «reale necessità», contenuta nel criterio Meca-Medina non può essere interpretata nel senso di «
conditio sine qua non
» affinché l’obiettivo in questione sia raggiunto. Come ho spiegato ai paragrafi da 41 a 45 delle mie conclusioni nella causa ROGON, gli organismi di regolamentazione interessati hanno bisogno necessariamente di una certa libertà nella scelta delle misure che ritengono appropriate per tutelare al meglio gli interessi in gioco. Per fornire solo un esempio, il divieto imposto agli avvocati di esercitare in piena collaborazione con revisori dei conti, di cui trattasi nella causa sfociata nella sentenza Wouters, non può essere considerato assolutamente essenziale e indispensabile per assicurare «la necessaria garanzia di integrità e di esperienza ai consumatori finali dei servizi legali e alla buona amministrazione della giustizia» (
77
). In tale contesto, la parola chiave è «ragionevolezza»: potrebbero le parti interessate ragionevolmente ritenere che la misura in questione contribuisca in modo significativo al raggiungimento dell’obiettivo dichiarato, mentre qualsiasi misura meno restrittiva della concorrenza non sarebbe altrettanto efficace?
85.
Come ho spiegato più dettagliatamente ai paragrafi da 35 a 37 delle mie conclusioni nella causa ROGON, sono consapevole del fatto che il termine «ragionevole», che è presente nella sentenza Wouters, non appare nelle sentenze ISU, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, la Corte ha semplicemente formulato tale nozione in modo diverso, al punto 197 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]. In tale passaggio, essa ha dichiarato che, in sede di controllo della condizione di necessità della misura, i giudici dell’Unione e nazionali dovrebbero verificare se «gli incrementi di efficienza attesi (...) possano essere realizzati mediante misure meno restrittive per la concorrenza», ma che essi non possono valutare le diverse misure disponibili «in termini di opportunità».
86.
Infine, il giudice del rinvio deve verificare se gli effetti dell’accordo
eccedano
quanto è necessario per raggiungere il suo obiettivo, in particolare eliminando qualsiasi concorrenza. Come ho spiegato, l’accordo in questione riguardava solo un parametro sul quale le società si fanno concorrenza (l’ingaggio di nuovi calciatori) – lasciando così intatta la concorrenza tra società per qualsiasi altro aspetto – e solo per alcuni giocatori per un breve periodo. Ciò significa, a mio avviso, che tale accordo non elimina qualsiasi concorrenza dal mercato o dai mercati interessati.
87.
Di conseguenza, sembra esservi una questione principale sulla quale il giudice del rinvio potrebbe dover concentrarsi in tale contesto: se esistevano altre misure che, pur essendo parimenti idonee a raggiungere lo scopo perseguito, erano anch’esse meno restrittive della concorrenza. Si tratta, infatti, di una questione sulla quale il giudice del rinvio è manifestamente nella posizione migliore per statuire, in quanto richiede la presa in considerazione di diversi elementi di diritto e di fatto. Tuttavia, un certo numero di specificità dell’accordo in questione, o del contesto nel quale esso è stato adottato, mi sembra rivestire un’importanza particolare.
88.
In primo luogo, l’accordo di cui trattasi aveva un ambito di applicazione geografico e personale limitato: i giocatori impiegati dalle società calcistiche portoghesi di prima e seconda divisione che erano parti dell’accordo, i cui contratti erano scaduti o erano stati risolti unilateralmente durante la pandemia di COVID-19. Le società restavano libere di assumere, ad esempio, giocatori provenienti da squadre che giocavano al di fuori del Portogallo o da serie portoghesi inferiori. L’accordo aveva inoltre un ambito di applicazione
ratione temporis
piuttosto limitato: esso si applicava solo per il periodo necessario a portare a termine la stagione 2019/2020, e ha cessato di produrre i suoi effetti a partire dal giorno successivo all’ultima partita di tale stagione.
89.
In secondo luogo, date l’urgenza della questione, e l’incertezza e la complessità della situazione, in sede di esame dell’esistenza di misure alternative – che spetta all’AdC indicare – il giudice del rinvio dovrebbe tener conto solo di quelle che erano
ragionevolmente disponibili
e relativamente
semplici nella concezione e nell’attuazione
. Non si trattava, naturalmente, di un periodo nel corso del quale era concepibile produrre studi e relazioni dettagliati, o sperimentare. Dopotutto, non era nemmeno possibile fare riunioni di persona e le piattaforme
online
non erano certamente il mezzo più efficace per avere discussioni lunghe e complesse.
90.
In tale contesto, non trascurerei neppure il fatto che, alcune settimane prima della conclusione dell’accordo, la Rete europea della concorrenza aveva rilasciato una dichiarazione congiunta in cui ammetteva la possibile necessità di una cooperazione fra imprese (
78
). Ciò potrebbe corroborare la tesi secondo cui le società calcistiche e la federazione nazionale potevano
ragionevolmente
ritenere che un certo grado di cooperazione su aspetti sui quali avrebbero altrimenti posto in essere una viva concorrenza fosse necessario in quel periodo, in via eccezionale.
91.
In terzo luogo, l’impatto dell’accordo sull’attività economica dei calciatori coinvolti appare relativamente esiguo. Essi erano liberi di firmare per squadre fuori dal Portogallo in qualsiasi momento, e anche per qualsiasi squadra in Portogallo a partire dal giorno successivo all’ultima partita della stagione. Tenuto conto della raccomandazione della FIFA alle federazioni calcistiche nazionali di modificare le date dei periodi di tesseramento dei giocatori (
79
), mi sembra che i giocatori difficilmente possano sostenere di aver perso importanti opportunità di nuovi contratti a causa dell’accordo. Inoltre, tale accordo non incideva – e ovviamente non poteva incidere – unilateralmente sulla durata legale del contratto dei giocatori in vigore; qualsiasi estensione di quest’ultima (e, se del caso, ogni remunerazione supplementare) doveva essere concordata tra la società e il giocatore interessato. I giocatori erano quindi liberi di negoziare e di rifiutare offerte che ritenevano non attraenti, prendendo invece in considerazione le possibilità offerte da altre leghe calcistiche.
92.
Sebbene l’accordo abbia potuto indurre i giocatori ad accettare offerte inferiori a quelle che avrebbero desiderato, l’alternativa possibile per tali giocatori (il regime temporaneo di disoccupazione adottato dal governo portoghese durante la pandemia) era – a mio avviso – molto meno favorevole per loro a livello finanziario.
93.
Ritengo pertanto, in via preliminare, che l’accordo in questione sia stato concepito in modo da limitare il più possibile l’impatto sulla concorrenza tra le società interessate, e che misure alternative, altrettanto efficaci e meno restrittive, siano difficili da individuare. Tenuto conto anche della posizione espressa dalla Rete europea della concorrenza, si potrebbe sostenere che le società calcistiche e la federazione nazionale potevano, all’epoca, ragionevolmente ritenere la restrizione della concorrenza prodotta dall’accordo controverso necessaria al perseguimento di un obiettivo legittimo di interesse generale e proporzionata a tale obiettivo.
94.
Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere alla prima e alla seconda questione pregiudiziale che l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che un accordo
no poach
come quello di cui trattasi nel procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione della giurisprudenza Meca-Medina a condizione che, in particolare, esso mirasse realmente a garantire l’integrità e l’equità della competizione sportiva, e che fosse necessario e proporzionato a tale obiettivo.
V.
Conclusioni
95.
In conclusione, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Tribunale per la concorrenza, la regolamentazione e il controllo, Portogallo) che
l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE
deve essere interpretato nel senso che un accordo
no poach
concluso durante la pandemia di COVID-19 da società sportive professionistiche, d’intesa con la loro associazione sportiva nazionale,
–
non è da qualificarsi come restrittivo per oggetto, se la sua reale giustificazione era quella di preservare l’equità e l’integrità della competizione sportiva colpita dalla pandemia; e
–
rientra nell’ambito di applicazione della giurisprudenza Meca-Medina, a condizione che, in particolare, esso mirasse realmente a garantire l’integrità e l’equità delle competizioni sportive, e che fosse necessario e proporzionato a tale obiettivo.
(
1
) Lingua originale: l’inglese.
(
2
) Sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (
C‑124/21 P
,
EU:C:2023:1012
) (in prosieguo: la «sentenza ISU»).
(
3
) Sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑333/21
;
EU:C:2023:1011
) (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»).
(
4
) Sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑680/21
,
EU:C:2023:1010
) (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»).
(
5
) Sentenza del 4 ottobre 2024, FIFA (
C‑650/22
,
EU:C:2024:824
) (in prosieguo: la «sentenza FIFA»).
(
6
) In riferimento alla sentenza del 18 luglio 2006, Meca-Medina e Majcen/Commissione (
C‑519/04 P
,
EU:C:2006:492
) (in prosieguo: la «sentenza Meca-Medina»).
(
7
) C-209/23 (in prosieguo: «le conclusioni nella causa RRC [OSCURATO:PERSONA]»).
(
8
) C-428/23 (in prosieguo: «le conclusioni nella causa ROGON»).
(
9
) Nelle questioni pregiudiziali l’accordo è definito come «un accordo concluso, per via telematica sulle piattaforme Zoom o [OSCURATO:PERSONA], il 7 aprile 2020, fra tutte le società di calcio professionistico della [Prima Divisione] cui in seguito, con la medesima modalità, il giorno successivo, abbia aderito la maggioranza delle società sportive di calcio professionistico della [Seconda Divisione] di uno Stato membro, in entrambi i casi con la connivenza dell’associazione che, in tale Stato membro, ha la finalità di garantire e disciplinare le attività calcistiche professionistiche, nel senso di non assumere calciatori professionisti in dette serie i quali risolvessero unilateralmente il loro contratto di lavoro, adducendo questioni sorte in conseguenza della pandemia di COVID-19, o da qualsiasi decisione eccezionale derivante dalla stessa, in particolare dal prolungamento della stagione sportiva».
(
10
) Conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑228/18
,
EU:C:2019:678
, paragrafo
1
) (in prosieguo: le «conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA]»).
(
11
) V., ad esempio, Kovar, J-P., e Kovar, R., «L’objet anticoncurrentiel au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE: Un objet difficile à identifier»,
Concurrences
n. 1-2016, art. N. 77266, pag. 48; e Idot, L., «La distinction restriction de concurrence par objet / restriction de concurrence par effet et l’article 101 TFUE: Un sujet de
disputatio
»,
Concurrences
n. 3-2017, art. N. 93464, pag. 1.
(
12
) V., ad esempio, sentenze dell’11 settembre 2014, CB/Commissione (
C‑67/13 P
,
EU:C:2014:2204
, punto
58
) (in prosieguo: la «sentenza CB»); del 2 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑228/18
,
EU:C:2020:265
, punto
54
) (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»); e del 30 gennaio 2020, Generics (UK) e a. (
C‑307/18
,
EU:C:2020:52
, punto
67
) (in prosieguo: la «sentenza Generics»).
(
13
) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti 161 e 162.
(
14
) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], P., «Restrictions by object under Article 101(1) TFEU: From dark art to administrable Framework»,
Yearbook of [OSCURATO:PERSONA]
, 2024, 00, pagg. da 1 a 37.
(
15
) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti 163 e 164.
(
16
)
Ibid.
(
17
) V., tra l’altro, sentenza del 29 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑211/22
,
EU:C:2023:529
).
(
18
) V., in altri termini, conclusioni dell’avvocata generale Kokott nella causa Generics (UK) e a. (
C‑307/18
,
EU:C:2020:28
, paragrafo
163
) (in prosieguo: le «conclusioni nella causa Generics»).
(
19
) V., in tal senso, sentenza del 25 marzo 2021, Lundbeck/Commissione (
C‑591/16 P
,
EU:C:2021:243
, punti da
139
a
143
) (in prosieguo: la «sentenza Lundbeck»).
(
20
) V. le mie conclusioni nella causa HSBC Holdings e a./Commissione (
C‑883/19 P
,
EU:C:2022:384
, paragrafo
85
).
(
21
) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 167. Vorrei inoltre aggiungere, incidentalmente, che la semplice intenzione di restringere la concorrenza è, di per sé, insufficiente per stabilire una restrizione. Si pensi, ad esempio, ad un accordo manifestamente inidoneo a restringere la concorrenza. V., su tale punto, sentenza CB, punto 54, e conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa CB/Commissione (
C‑67/13 P
,
EU:C:2014:1958
, paragrafo
107
) (in prosieguo: le «conclusioni nella causa CB»).
(
22
) Sentenza del 20 novembre 2008, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑209/07
,
EU:C:2008:643
) (in prosieguo: la «sentenza BIDS»).
(
23
) V., tra l’altro, Frumento, A., «Le regole di concorrernza fra imprese industriali nella Comunità economica europea»,
Rivista Internazionale di Scienze economiche e commerciali
, 1958, n. 1, pag. 10; Joliet, R., «La légalité des clauses de fidélité d’approvisionnement au regard de l’article 85 du Traité de Rome»,
[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]
, 1968, pag. 157; e, più recentemente, e con ulteriori riferimenti, Petit, N., «La rationalisation au long cours de la restriction de concurrence par “objet” dans la jurisprudence de la Cour de Justice de l’[OSCURATO:PERSONA] européenne», AJCA, 2015, pagg. 422 e 423.
(
24
) V. conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa KME Germany e a./Commissione (
C‑272/09 P
,
EU:C:2011:63
, paragrafo
67
), con riferimento alla fondamentale sentenza Jussila della Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza del 23 novembre 2006, Jussila c. Finlandia, CE:ECHR:2006:1123JUD007305301, § 43).
(
25
) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 165.
(
26
) V., ad esempio, sentenza del 29 luglio 2024, Banco BPN/BIC Português e a. (
C‑298/22
,
EU:C:2024:638
, punto
45
e giurisprudenza ivi citata) (in prosieguo: la «sentenza BPN»).
(
27
) V., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 66.
(
28
) V. sentenza BPN, punto 48.
(
29
) V., ad esempio, conclusioni nella causa Generics, paragrafo 57 e giurisprudenza ivi citata. V. altresì, in dottrina, Odudu, O., «The object/effect distinction», in Charbit, N., Ahmad, S., (a cura di),
[OSCURATO:PERSONA] QC (Hon) [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] Box
, Concurrences, 2020, pag. 112 e segg.
(
30
) V. conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa [OSCURATO:PERSONA], paragrafo 61. V. altresì, in dottrina, Dekeyser, K. e a. (a cura di),
Regulation 1/2003 and EU [OSCURATO:PERSONA] – A [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], 2023, pag. 85.
(
31
) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 167.
(
32
) V. sentenza BPN, punto 56.
(
33
) V., in tal senso, sentenza del 6 dicembre 2012, AstraZeneca/Commissione (
C‑457/10 P
,
EU:C:2012:770
, punti da
79
a
99
).
(
34
) V., in particolare, la sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti 76 e 79. V. anche le conclusioni nella causa CB, paragrafo 79; e nella causa [OSCURATO:PERSONA], paragrafi da 65 a 72. Sull’importanza dell’esperienza, in dottrina, v. Bailey, D., «Restrictions of competition by object under Article 101 TFEU»,
[OSCURATO:PERSONA]
, 2012, pagg. da 562 a 566.
(
35
) Con tale termine, mi riferisco a comportamenti che, per le imprese di cui trattasi, non hanno altro interesse economico se non quello di restringere la concorrenza.
(
36
) V., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (
C‑373/14 P
,
EU:C:2016:26
, punto
29
) (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»). Tratterò tale sentenza più avanti, ai paragrafi 66 e 67 delle presenti conclusioni.
(
37
) V. conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA], paragrafi 41 e 48, in cui l’avvocato generale Bobek parlò di un’«analisi in due fasi». In dottrina, Peeperkorn, L., «Defining restrictions “by object”», Concurrences n. 3-2015, art. N. 74812, pagg. 43 e 50, ha fatto riferimento,
mutatis mutandis
, a «due livelli di analisi».
(
38
) V., a riguardo, sentenza del 4 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑403/08 e C‑429/08
,
EU:C:2011:631
, punto
143
).
(
39
) V., in tal senso, conclusioni nella causa CB, paragrafo 53. In dottrina, v., ad esempio, Jones, A., «Left behind by modernisation? Restrictions by object under Article 101(1)»,
[OSCURATO:PERSONA]
, Vol. 6, Ed. 3, 2010, pag. 655.
(
40
) V., segnatamente, sentenze Generics, punto 76; Lundbeck, punti da 129 a 132; e del 27 giugno 2024, Servier e a./Commissione (
C‑201/19 P
,
EU:C:2024:552
, punto
144
). V. altresì conclusioni dell’avvocata generale Kokott nella causa Lundbeck/Commissione (
C‑591/16 P
,
EU:C:2020:428
, paragrafi da
155
a
157
).
(
41
) V., ad esempio, sentenza Generics, punto 77; e conclusioni nella causa Generics, paragrafo 163. V. anche Dekeyser, K., e a. (a cura di), nota 30 di cui sopra, op. cit. pag. 84.
(
42
) Conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA], paragrafo 67.
(
43
) V., tra l’altro, sentenza del 25 gennaio 2024, Em akaunt BG (
C‑438/22
,
EU:C:2024:71
, punto
26
e giurisprudenza ivi citata). V. altresì le mie conclusioni nella causa RRC [OSCURATO:PERSONA], paragrafi da 36 a 38.
(
44
) V. [OSCURATO:PERSONA] of Justice and the [OSCURATO:PERSONA] (Dipartimento di Giustizia e Commissione federale per il commercio degli [OSCURATO:PERSONA] d’America) «[OSCURATO:PERSONA] guidelines for business activities affecting workers», gennaio 2025 (che sostituisce la precedente versione dell’ottobre 2016) e Commissione europea, «[OSCURATO:PERSONA] in labour markets»,
[OSCURATO:PERSONA]
, maggio 2024.
(
45
) V. giurisprudenza citata in Polden, D.J., «No-poach agreements: An overview of US, EU, and national case law», 1
o
febbraio 2024,
e-[OSCURATO:PERSONA]
, art. n. 116824; e in Posner, E.A., e Volpin, C., «No poach agreements: An overview of EU, and national case law», 4 maggio 2023, e-[OSCURATO:PERSONA], art. n. 112194. Per quanto riguarda i giudici dell’Unione, v., ad esempio, recenti conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa FIFA (
C‑650/22
,
EU:C:2024:375
, nota 34) (le conclusioni nella causa FIFA).
(
46
) V., tra l’altro, Hovenkamp, H. e Areeda, P.E.,
[OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]
, paragrafo 352 (ultimo aggiornamento del 9/2024), [OSCURATO:PERSONA], 2024; Posner, E.A., «[OSCURATO:PERSONA] of U.S. antitrust law in labour markets»,
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]
, 2023, Vol. 11, 2 ed. pag. 259 (e i lavori degli economisti citati alla nota 11); e Stutz, R.M., «The evolving antitrust treatment of labor-market restraints: From theory to practice», [OSCURATO:PERSONA], 31 luglio 2018.
(
47
) Punto 129 della sentenza FIFA, che rinvia ai punti 107, 109 e 110 della sentenza [OSCURATO:PERSONA].
(
48
) V., analogamente, sentenza del 13 aprile 2000, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑176/96
,
EU:C:2000:201
, punto
54
) (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»): «Le squadre ammesse a partecipare alle partite di play-off o chiamate a disputare le partite di play-out potrebbero approfittare di trasferimenti tardivi per rafforzare i propri effettivi in vista della fase finale del campionato, o persino in occasione di un unico incontro decisivo».
(
49
) V, ad es., Commissione europea: Direzione generale dell’Istruzione, della gioventù, dello sport e della cultura, ECORYS e SportsEconAustria,
Mapping study on measuring the economic impact of COVID‑19 on the sport sector in the EU – Final report
, Ufficio pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 2020, Sezione 2.3.
(
50
) V. punti 143 e 144 di tale sentenza.
(
51
) V., ancora una volta, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 54: «Trasferimenti tardivi potrebbero modificare sensibilmente il valore sportivo dell’una o dell’altra squadra nel corso del campionato, rimettendo così in discussione la comparabilità dei risultati tra le diverse squadre impegnate in tale campionato e, di conseguenza, il regolare svolgimento del campionato nel suo insieme».
(
52
) Tali norme, contenute nel regolamento FIFA relativo allo status e al trasferimento dei giocatori, riguardavano i rapporti contrattuali tra giocatori e società, vertenti sull’indennizzo, sulle sanzioni sportive e sul rilascio di un certificato di trasferimento internazionale obbligatorio, in una situazione di presunta risoluzione senza giusta causa.
(
53
) Sentenza FIFA, punti 135 e 139.
(
54
)
Ibid
., punto 141.
(
55
) V. conclusioni nella causa FIFA (paragrafo 53).
(
56
) V. punto 136 della sentenza FIFA.
(
57
)
Ibid
., punti 137 e 139.
(
58
)
Ibid
., punti 138 e 140.
(
59
) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti 95 e 96. Il corsivo è mio.
(
60
) V., in tal senso, sentenza FIFA, punto 107, e sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 107.
(
61
) [OSCURATO:PERSONA], conclusioni dell’avvocato generale Lenz nella causa Bosman (
C‑415/93
,
EU:C:1995:293
, paragrafi
227
e
270
) e dell’avvocato generale Rantos nella causa [OSCURATO:PERSONA] (
C‑333/21
,
EU:C:2022:993
, paragrafo
166
). In dottrina, v. ad esempio, Siekmann, R., «The specific of sport: [OSCURATO:PERSONA] exceptions in EU law»,
[OSCURATO:PERSONA]
, 2011, pag. 697.
(
62
) V. giurisprudenza di cui sopra, paragrafi da 33 a 38 delle presenti conclusioni, nonché la giurisprudenza di cui ai paragrafi 23 e 27 delle mie conclusioni nella causa ROGON.
(
63
) V. sentenze Lundbeck, punto 131, e del 27 giugno 2024, Servier e a./Commissione (
C‑201/19 P
,
EU:C:2024:552
, punti
87
,
144
,
277
e
292
). V. anche, in tal senso, sentenza Generics, punti 84 e 85; e conclusioni dell’avvocato generale Wathelet nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (
C‑373/14 P
,
EU:C:2015:427
, paragrafo
74
).
(
64
) Punto 29 di tale sentenza, il corsivo è mio.
(
65
) V., su tale questione, O’Leary, L., «Professional team sports and collective labour law in the [OSCURATO:PERSONA]», in Anderson, J., Parrish, R., e García, B. (a cura di),
[OSCURATO:PERSONA] on EU [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], 2018, pag. 410.
(
66
) V., ad esempio, sentenze del 21 settembre 1999, Albany (
C‑67/96
,
EU:C:1999:430
); e del 4 dicembre 2014, FNV [OSCURATO:PERSONA] en Media (
C‑413/13
,
EU:C:2014:2411
).
(
67
) Sentenza del 19 febbraio 2002, Wouters e a. (
C‑309/99
,
EU:C:2002:98
) (in prosieguo: la «sentenza Wouters»).
(
68
) V. sentenze del 18 gennaio 2024, Lietuvos notarų rūmai e a. (
C‑128/21
,
EU:C:2024:49
, punti da
97
a
105
), e del 25 gennaio 2024, Em akaunt BG (
C‑438/22
,
EU:C:2024:71
, punti da
21
a
35
, e da 42 a 54).
(
69
) V. sentenza Meca-Medina, punto 42.
(
70
) Su tale questione, v. le mie conclusioni nella causa RRC [OSCURATO:PERSONA], paragrafi 32, 33 e 71.
(
71
) V., ad esempio, sentenza Meca-Medina, punto 43.
(
72
) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 144.
(
73
) Punti 100 e 102 della sentenza FIFA.V., altresì, conclusioni nella causa FIFA, paragrafi 61 e 62 e giurisprudenza ivi citata).
(
74
) V., tra l’altro, dichiarazione del Consiglio europeo sulle caratteristiche specifiche dello sport e la sua funzione sociale in Europa, di cui occorre tener conto nell’attuazione delle politiche comuni del dicembre 2000; Commissione europea, [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] bianco sullo sport, COM(2007)0391 definitivo, dell’11 luglio 2007; e Parlamento europeo, risoluzione del 23 novembre 2021 sulla politica dell’UE in materia di sport: valutazione e possibili vie da seguire (2021/2058(INI)) (
GU 2022, C 224, pag. 2
).
(
75
) V., a tal riguardo, risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli [OSCURATO:PERSONA] membri, riuniti in sede di Consiglio, sul piano di lavoro dell’Unione europea per lo sport (1
o
gennaio 2021-30 giugno 2024) (
GU 2020, C 419, pag. 1
).
(
76
) V., ad esempio, sentenza dell’11 aprile 2000, Deliège (
C‑51/96 e C‑191/97
,
EU:C:2000:199
, punti
67
e
68
).
(
77
) Punto 97 della sentenza.
(
78
) V. sopra, paragrafo 12 delle presenti conclusioni. La stessa idea è stata poi espressa dalla Commissione al paragrafo 3 della sua comunicazione - quadro temporaneo per la valutazione delle questioni antitrust connesse alla cooperazione commerciale in risposta alle situazioni di emergenza derivanti dall’attuale emergenza del COVID-19 (
GU 2020, C 116
, pag. I/7), pubblicata solo un giorno dopo la conclusione dell’accordo controverso.
(
79
) V. sopra, paragrafo 11 delle presenti conclusioni.