CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 13886/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Cizza, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché: LoriaSaverio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità dieredi di [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti incidentali adesivi e ricorrenti incidentali -Numero registro generale 18088/2022Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 13886/2026Data pubblicazione 13/05/2026e nei confronti diLoria [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Cizza, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente su ricorso incidentale -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 12/2022depositata il 05/01/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RoccoLoria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (nella loro qualità di eredidi [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] e la moglie [OSCURATO:PERSONA] citavanoinnanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo che lo stessovenisse condannato al rilascio del terreno sito nel Comune di Caccuri,censito nel catasto al foglio 58, p.lla 18, di cui gli attori eranocomproprietari, i primi sei per averlo ereditato da [OSCURATO:PERSONA] e gliultimi due (rispettivamente, fratello e cognata di [OSCURATO:PERSONA]) peraverlo acquistato, in comproprietà con lo stesso [OSCURATO:PERSONA], conEsponevano gli attori che il suddetto terreno era detenuto dalconvenuto [OSCURATO:PERSONA], fratello di Saverio e Antonio, senzaconsenso e autorizzazione dei proprietari.Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva, in sedericonvenzionale, l’accertamento dell’acquisto per usucapione delterreno identificato dalla p.lla 18 del foglio 58, ma anche delle p.lle34, 41/a (ex 25) e 30 dello stesso foglio.Il Tribunale di Crotone rigettava la domanda attorea e accoglievaquella riconvenzionale del convenuto, riconoscendo l’acquisto perusucapione da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle p.lle 18, 30, 32Numero registro generale 18088/2022Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 13886/2026Data pubblicazione 13/05/2026(quest’ultima corretta in sede di discussione finale in luogo della p.lla34) e 41/A, originariamente intestate anche alle parti convenute.2. Avverso tale decisione hanno proposto appello FranceschinaRao, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla Corted’Appello di Catanzaro.Nella comparsa di costituzione e risposta in appello, VincenzoLoria evidenziava un errore formale nella identificazione di una delleparticelle, così come indicata nella domanda riconvenzionale,successivamente riportata nella motivazione e nel dispositivo dellasentenza del giudice di prime cure: esponeva l’appellato che laparticella n. 30 (già frazionata nelle p.lle n. 392, 393, 394 e 395) erastata identificata come censita nel foglio di mappa 58 anziché, comesarebbe stato corretto, nel mappale 59.Nel corso del giudizio di seconde cure, in data 29.03.2021depositavano formale atto di intervento Francesco, Caterina, Fina,Rosina, [OSCURATO:PERSONA] nella loro asserita qualità di proprietari esclusividella p.lla n. 30 foglio 58, rispetto alla quale il Tribunale di Crotone,con sentenza n. 108/2017, in accoglimento della domandariconvenzionale, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] proprietario dellamedesima particella per intervenuta usucapione, senza chiamare incausa gli intervenienti. Chiedevano, pertanto, gli intervenienti ladeclaratoria di nullità della sentenza di prime cure, gravemente lesivadel diritto di proprietà degli stessi poiché emessa in violazione delcontraddittorio necessario.La Corte d’Appello di Catanzaro ha rigettato il gravame propostoe ha confermato la sentenza di primo grado.A sostegno della decisione, la Corte territoriale:Numero registro generale 18088/2022Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 13886/2026Data pubblicazione 13/05/2026- qualificava l’originaria domanda come di rivendicazione, non dirilascio, atteso che le parti avevano dedotto l’inesistenza diqualunque rapporto con il convenuto;- non riteneva provato l’acquisto a titolo originario da parte deicomproprietari o dei loro danti causa, essendo stati dedotti asostegno della domanda di rivendicazione solo i titoli di acquisto dellaproprietà (atto di vendita del 26.08.1978 e successione ereditaria);- riconosceva, invece, l’acquisto per usucapione del terreno incausa da parte del convenuto, avendo egli utilizzato il terreno per lasemina e per allevarvi il bestiame di sua proprietà, ristrutturato eampliato una casa colonica, realizzato i ricoveri per gli animali senzache mai alcuno avesse contestato il suo possesso o il suo agire, avevarecintato tutto il fondo ai fini dell’uso del terreno come se egli fosseil proprietario e con l’intenzione di escludere altri dal possesso edall’uso del bene. Attività atte a dimostrare la volontà di VincenzoLoria di atteggiarsi quale proprietario del fondo;- non recepiva l’eccezione sollevata dall’appellato di difetto diidentificazione della particella, non risultando mosse specifichecontestazioni circa la rispondenza dei dati, all’atto della precisazionedelle conclusioni e della discussione della causa in primo grado,nemmeno in eventuali aspetti rilevanti per la decisione, né, inmancanza di una produzione tempestiva di documenti eventualmenteutili in primo grado e senza la prova di fatti che la avessero impedita,possono essere ammissibili e utilizzabili altri documenti in appello.3. La sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro è impugnatainnanzi a questa Corte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di litisconsorti necessaripretermessi.Numero registro generale 18088/2022Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 13886/2026Data pubblicazione 13/05/2026Il ricorso per cassazione è articolato in due motivi e illustrato damemoria.[OSCURATO:PERSONA] con controricorso.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], LoriaPasquale, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (nella loro qualità dieredi di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorsoe ricorso incidentale articolato in quattro motivi illustrati da memoria,contrastato dal controricorso di [OSCURATO:PERSONA].All’esito della camera di consiglio del 29.04.2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, si osserva che nell’esordio il controricorsodegli eredi di Saverio e [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA], faproprio il ricorso principale, nella parte in cui «[…] la Corte di appellodi Catanzaro, nell'emettere la sentenza oggetto dell'odiernogravame, ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di nullità dellasentenza di primo grado sollevata con l'intervento degli odierniricorrenti, non esaminandola sotto nessun profilo per comeprospettata, alla luce della loro qualità di legittimi interventori, inquanto proprietari della res oggetto della declaratoria di usucapione»(v. controricorso pag. 8, righi 7-13). Pertanto, l’atto deve esserediversamente qualificato come ricorso incidentale adesivo: «Nelgiudizio di cassazione, il controricorso che non sia volto a"contraddire" il ricorso, ma anzi ad aderire a taluna delle censure inesso contenute, è qualificabile come ricorso incidentale di tipoadesivo, ed è sufficiente che, per la sua proposizione, sia statorispettato il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., non trovandoNumero registro generale 18088/2022Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 13886/2026Data pubblicazione 13/05/2026applicazione per il ricorrente adesivo l'art. 334 c.p.c.» (per tutte, direcente: Sez. L, n. 6154 del 07/03/2024, Rv. 670349 - 01).I. RICORSO PRINCIPALE.2. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c. Iricorrenti principali contestano un vizio di omessa pronuncia da partedel giudice d'appello poiché la Corte non avrebbe esaminatol'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, sollevataformalmente tramite atto di intervento. I ricorrenti lamentano laviolazione del dovere di pronuncia in quanto l'eccezione era stataformulata in modo chiaro, rituale e autonomo e la circostanza che laCorte non si sia espressa sul punto non può essere interpretata comeesame implicito della questione.3. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 101 c.p.c. e 102 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1,nn. 3) e 4) c.p.c. I ricorrenti lamentano l’avere la Corte d’Appelloignorato la loro costituzione in giudizio quali legittimi interventori inquanto proprietari della p.lla n. 30 fg. 58, pur essendo intervenuticome litisconsorti necessari pretermessi (proprietari non coinvolti inprimo grado) e avendo chiesto la nullità della sentenza di primogrado. Omissione di pronuncia che vìola il principio del contraddittorio(art. 101 c.p.c.), e comporta la nullità dell’intero giudizio e deiprovvedimenti successivi. In presenza di litisconsorzio necessario(art. 102 c.p.c.), infatti, il processo non può svolgersi validamentesenza tutte le parti: la sentenza resa senza di esse è radicalmenteinvalida (inutiliter data), inefficace per tutti e non idonea a formaregiudicato.4. I due motivi posso essere scrutinati congiuntamente, e sonofondati per le ragioni che seguono.Numero registro generale 18088/2022Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 13886/2026Data pubblicazione 13/05/2026L’atto di intervento volontario versato in atti dagli odierniricorrenti – cui questa Corte direttamente accede in ragione dellanatura processuale del vizio fatto valere – è qualificabile comeintervento litisconsortile ex art. 344 c.p.c., consentito in fase diappello (nelle modalità previste dagli artt. 267, 268 c.p.c.) dasoggetti «che potrebbero proporre opposizione a norma dell'articolo404» nei confronti dell’odierno controricorrente [OSCURATO:PERSONA], alquale il giudice di seconde cure ha riconosciuto l’avvenuto acquistoper usucapione della particella in contestazione.Come anticipato in parte narrativa, il giudice di seconde cure harigettato l’eccezione sollevata nell’atto di costituzione in appello daVincenzo [OSCURATO:PERSONA], relativa all’identificazione della p.lla n. 30 comeinsistente sul foglio 59 anziché 58; ha rigettato, altresì, l’acquisizionedi nuove prove in appello attinenti all’eccezione suddetta, nonessendovi allegazione di fatti che avessero impedito la produzionetempestiva di documenti eventualmente utili in primo grado (v.sentenza p. 9, 5°-6° capoverso).Così decidendo, il secondo giudice ha, dunque, confermato lapronuncia di prime cure, che aveva trasferito per usucapione laproprietà – tra le altre – della p.lla 30 del foglio 58. Particella che iricorrenti affermano in questa sede essere di loro proprietà.Sussiste, dunque, la legittimazione ad agire dei ricorrenti e,quindi, rileva il Collegio un’omissione di pronuncia ex art. 112 c.p.c.in merito alla fondatezza della richiesta di intervento in appello daparte degli odierni ricorrenti, proclamatisi litisconsorti necessaripretermessi.La sentenza merita di essere cassata, spettando al giudice delrinvio l’accertamento della titolarità della particella in contestazione(n. 30, foglio 58) in capo ai ricorrenti e, nel caso di esito positivo,Numero registro generale 18088/2022Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 13886/2026Data pubblicazione 13/05/2026l’annullamento del giudizio, con rinvio del procedimento al giudice diprimo grado ai fini dell’integrazione del contraddittorio, ex art. 354c.p.c.II. RICORSO INCIDENTALE.5. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 111 Cost. e art. 132, comma 1, n. 4) c.p.c., nonchédell’azione di rivendica ex art. 948 c.c. e degli artt. 1158 c.c. inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. La Corte d’Appello haerrato nella parte in cui ha ritenuto non raggiunta la probatiodiabolica, poiché i documenti richiesti (in particolare: atto notarile ditrasferimento del terreno in comproprietà ai rivendicanti, del26.08.1978, dichiarazione di successione; ricevute di pagamento ditasse e tributi) sono stati forniti dalle parti. In ogni caso, l’onereprobatorio incombente sui rivendicanti era stato attenuato dalladomanda riconvenzionale di usucapione spiegata dal convenuto che– senza contestare il diritto degli attori – aveva opposto il suo dirittodi proprietà invocando un possesso ad usucapionem iniziatosuccessivamente al perfezionarsi dell’acquisto ad opera degli attori inrivendica.6. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 1141, 1144 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3)c.p.c.; difetto di prova in ordine all’interversione del possesso, inrelazione all’art. 360 comma 1, n. 5) e art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.I ricorrenti incidentali contestano la sussistenza del connotatodell'esclusività del possesso necessaria al perfezionarsi dellafattispecie acquisitiva a favore del resistente. Inoltre, l’attività daquesti svolta sul terreno è indice di un’ipotesi di semplice tolleranzada parte dei legittimi (com)proprietari, benché protrattasi per moltianni.Numero registro generale 18088/2022Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 13886/2026Data pubblicazione 13/05/20267. Con il terzo motivo si deduce nullità della sentenza e delprocedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116c.p.c., in riferimento all’art. 111 Cost. per mancata ammissione dellaprova testimoniale richiesta in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3)c.p.c. Lamentano i ricorrenti che la Corte d’Appello aveva respinto lerichieste istruttorie delle parti attrici poiché ritenute rinunciate,essendo le stesse state rigettate anche dal giudice di primo grado,avrebbero dovuto essere riproposte al momento della precisazionedelle conclusioni. Tuttavia, a giudizio dei ricorrenti incidentali, dagliin sede di precisazione delle conclusioni, nonché riproposte in senoalla comparsa conclusionale. Inoltre, i capitoli di prova richiestiapparivano specifici e circostanziati e per la loro finalità dimostrativadella idoneità ad essere accolti.8. Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 111 Cost. e art. 132, comma 1 n. 4) c.p.c. in relazioneall’art. 2697 c.c. ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. per travisamentodella prova e per omessa valutazione di un fatto decisivo dellacontroversia che è stato oggetto di discussione tra le parti, conconseguente omessa/apparente motivazione in ordine al compendioistruttorio. I ricorrenti incidentali lamentano la mancata valutazioneda parte della Corte d’Appello della dichiarazione del teste SaverioBitonti, testimonianza considerata non dirimente per la causa senzache da tale motivazione sia consentito comprendere l’iter logicoseguito dalla corte.9. Avendo il Collegio accolto il ricorso principale, il ricorsoincidentale va dichiarato assorbito. P.Q.MNumero registro generale 18088/2022Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 13886/2026Data pubblicazione 13/05/2026La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso principale,dichiara assorbito il ricorso incidentale;cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto, erinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione, chedeciderà anche sulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 29 aprile 2026.Il PresidenteMauro Mocci