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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 2021

Cassazione n. 38325/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Venezia confermava la sentenza con cui il tribunale di Venezia, in data 26.11.2012, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, n. 7), 61, n. 7), c.p., in rubrica ascrittogli, avente ad oggetto un semirimorchio e un carico di tubi in ferro del valore commerciale di euro 30.000,00, di cui l'imputato si era impadronito, sottraendo il mezzo dal parcheggio della ditta proprietaria, la "Tiveron", accessibile ai terzi.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione, in ordine: 1) alla inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale; 2) alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 61, n. 7) e 625, co. 1, n. 7, c.p., a suo avviso non configurabili

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni.

4. Inammissibile appaiono tutti i motivi di ricorso, in quanto fondati su rilievi del tutto generici e di natura fattuale.

Invero il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in questa sede di legittimità è precluso il percorso argomentativo su cui si regge la proposta impugnazione, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

Come affermato, peraltro, dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, in tema di aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 cod. pen., la "ratio" dell'aggravamento della pena non è correlata alla natura - pubblica o privata - del luogo ove si trova la "cosa", ma alla condizione di esposizione di essa alla "pubblica fede", che ricorre anche se la cosa si trovi in luogo privato cui, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere (cfr. Cass., Sez. 2, n. 29171 del 08/09/2020, Rv. 279774).

E nel caso in esame, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, "il semirimorchio era parcheggiato davanti alla ditta omonima sulla pubblica via per mancanza di spazio all'interno del piazzale" dove era allocata la sede della ditta in questione.

Con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7), c.p., premesso che nel caso in esame, conformemente all'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, nel capo di imputazione è stata esplicitata la rilevante gravità del danno, proprio per consentire l'esercizio del connesso diritto di difesa (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 43920 del 16/07/2015, Rv. 265211), il valore commerciale dei beni sottratti, come ha evidenziato la corte territoriale, è stato fissato, dalla teste Tiveron, che lo stesso imputato indica come dipendente amministrativa della ditta vittima del furto, dunque fonte particolarmente attendibile, nella misura di circa 30.000,00, euro, senza che sul punto il ricorrente abbia articolato censure difensive, se non in termini assolutamente generici, in grado di contestare una tale valutazione.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma lì 8.6.2021.

Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Venezia confermava la sentenza con cui il tribunale di Venezia, in data 26.11.2012, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, n. 7), 61, n. 7), c.p., in rubrica ascrittogli, avente ad oggetto un semirimorchio e un carico di tubi in ferro del valore commerciale di euro 30.000,00, di cui l'imputato si era impadronito, sottraendo il mezzo dal parcheggio della ditta proprietaria, la "Tiveron", accessibile ai terzi. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione, in ordine: 1) alla inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale; 2) alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 61, n. 7) e 625, co. 1, n. 7, c.p., a suo avviso non configurabili 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni. 4. Inammissibile appaiono tutti i motivi di ricorso, in quanto fondati su rilievi del tutto generici e di natura fattuale. Invero il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in questa sede di legittimità è precluso il percorso argomentativo su cui si regge la proposta impugnazione, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Come affermato, peraltro, dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, in tema di aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 cod. pen., la "ratio" dell'aggravamento della pena non è correlata alla natura - pubblica o privata - del luogo ove si trova la "cosa", ma alla condizione di esposizione di essa alla "pubblica fede", che ricorre anche se la cosa si trovi in luogo privato cui, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere (cfr. Cass., Sez. 2, n. 29171 del 08/09/2020, Rv. 279774). E nel caso in esame, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, "il semirimorchio era parcheggiato davanti alla ditta omonima sulla pubblica via per mancanza di spazio all'interno del piazzale" dove era allocata la sede della ditta in questione. Con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7), c.p., premesso che nel caso in esame, conformemente all'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, nel capo di imputazione è stata esplicitata la rilevante gravità del danno, proprio per consentire l'esercizio del connesso diritto di difesa (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 43920 del 16/07/2015, Rv. 265211), il valore commerciale dei beni sottratti, come ha evidenziato la corte territoriale, è stato fissato, dalla teste Tiveron, che lo stesso imputato indica come dipendente amministrativa della ditta vittima del furto, dunque fonte particolarmente attendibile, nella misura di circa 30.000,00, euro, senza che sul punto il ricorrente abbia articolato censure difensive, se non in termini assolutamente generici, in grado di contestare una tale valutazione. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma lì 8.6.2021. Il
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