CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47138/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2019 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] GOTTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 500 euro di ammenda, inflitta per il reato di cui all'art. 660 cod. pen., per avere, per petulanza o altro biasimevole motivo, recato molestia a [OSCURATO:PERSONA] in luogo pubblico o aperto al pubblico e segnatamente: a) per averlo insultato con insistenza e guardato «con fare cattivo», con condotte ripetute, quando lo incontrava per la strada; b) per avere riferito a [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell'immobile condotto in locazione da Dumitrascu, presso il negozio di autoricambi dello stesso, luogo aperto al pubblico, che la persona offesa era pericolosa, che deteneva droga in casa, inducendo Lattarulo a invitare Dumitrascu a lasciare la casa di sua proprietà e quest'ultimo ad abbandonarla; fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] (ME), sino al [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 191, 512 e 512-bis cod. proc. pen., per avere il Giudice disposto, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la lettura della querela e delle sommarie informazioni testimoniali rese dalla persona offesa, ritenendo «non possibile l'esame dibattimentale», nonostante l'opposizione della difesa. Tuttavia, l'acquisizione e utilizzazione di tali atti sarebbe illegittima, atteso che non sarebbe stato precisato se la lettura degli atti e la successiva acquisizione sia stata disposta ai sensi dell'art. 512 o 512-bis cod. proc. pen.; che nessuna documentazione comproverebbe siffatta impossibilità, essendosi i Carabinieri della Stazione di [OSCURATO:PERSONA] limitati a stilare un mero verbale di vane ricerche e non avendo i contatti telefonici con il Consolato della Romania a Catania consentito di acquisire informazioni rilevanti; e che, anzi, la persona offesa avrebbe ricevuto regolare notifica del decreto di citazione diretta a giudizio, attestata dal verbale d'udienza del 12/3/2019, mancando di comparire dinnanzi al Tribunale per l'udienza fissata. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e il travisamento della prova in relazione alla responsabilità dell'imputato, affermata a partire dalla sola testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], il cui racconto sarebbe, invero, carente di elementi certi in ordine alla condotta di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, mentre il teste non avrebbe dichiarato, a dibattimento, di avere riconosciuto l'imputato, la sentenza avrebbe concluso, contraddittoriamente, che nessun dubbio sussistesse in ordine alla riconducibilità all'odierno imputato della condotta contestata, proprio alla luce del racconto di Lattarulo. La motivazione sarebbe viziata anche da travisamento della prova, posto che dalla lettura delle trascrizioni integrali della sua deposizione, nel corso della quale il teste avrebbe affermato di non avere visto altre volte [OSCURATO:PERSONA], di non conoscerne il nome e di non saperlo riconoscere. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, giustificati attraverso l'adozione di mere clausole di stile. 3. In data 23/8/2021 la difesa dell'imputato ha depositato una memoria con la quale ha dedotto che, con il primo motivo, non si sarebbe lamentato alcun vizio della motivazione, né alcuna violazione del diritto alla prova in giudizio abbreviato non condizionato, quanto l'inosservanza degli artt. 191, 512 e 512- bis cod. proc. pen., di norme processuali stabilite a pena di nullità. Quanto, poi, al terzo motivo, la denunciata illogicità e contraddittorietà di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale non sarebbe stato colmato dall'impianto motivazionale, in ogni caso inidoneo a superare il motivo proposto e disatteso. Infine, con il secondo motivo si sarebbero eccepiti plurimi profili di contraddittorietà e/o illogicità manifesta della motivazione risultanti dal testo della sentenza con evidente travisamento della prova, stante la palese e incontrovertibile difformità tra le informazioni assunte in dibattimento e i risultati che il Giudice di merito ne avrebbe inopinatamente tratto. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione ai sensi dell'art. 157 cod. pen., avuto riguardo al tempo trascorso, al titolo del reato e al fatto che il ricorso non è inammissibile. 2. Invero, per quanto concerne il primo motivo di ricorso, va evidenziato che dal tenore della sentenza parrebbe che il verbale della querela sia stato acquisito ai sensi dell'art. 512, comma 1, cod. proc. pen., a mente del quale «il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso della udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione». Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., l'irreperibilità del testimone integra il presupposto della sopravvenuta impossibilità di assunzione della prova in dibattimento solo nel caso di effettiva impossibilità di notificare la citazione a comparire in giudizio, ovvero quando risulti impossibile assicurare la presenza del teste in udienza, a seguito dell'infruttuoso esperimento di tutti gli adempimenti a tal fine imposti dalla legge (Sez. 6, n. 50994 del 26/3/2019, D., Rv. 278195 - 01). 3. Nel caso ()i specie, tuttavia, a prescindere dal fatto che il decreto di citazione era stato inizialmente notificato aila persona offesa, come attestato dal verbale d'udienza del 12/3/2019, sicché la stessa parrebbe essersi consapevolmente sottratta alla possibilità di esame da parte dell'accusato, può ragionevolmente escludersi che si sia proceduto a verificare, con particolare accuratezza, il luogo ove il querelante dimorava, essendosi il primo Giudice limitato ad acquisire un verbale di vane ricerche e una nota verbale dal consolato di Romania a Catania (che si era rifiutato di fornire informazioni utili). Né potrebbe opinarsi che il fatto ascritto a [OSCURATO:PERSONA] sia stato provato aliunde, in particolare grazie alla deposizione di [OSCURATO:PERSONA], atteso che la stessa riguardava, in ogni caso, solo un segmento delle condotte descritte nell'imputazione e non anche quelle relative agli insulti insistenti e agli sguardi «cattivi», rispetto alle quali gli unici elementi a carico erano costituiti proprio dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono e considerato che, per le ragioni anzidette, non può ritenersi che il ricorso sia inammissibile, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in data 8/9/2021 [OSCURATO:PERSONA] igliere estensore Il Presidente