CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40421/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2019 del TRIBUNALE di TREVISOgo avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Treviso ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., la pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati in rubrica ascrittigli, unificati sotto il vincolo della continuazione. 2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Venezia, lamentando violazione di legge, in quanto, da un lato, il giudice di merito, pur individuando nel reato di cui all'art. 497 bis, co. 2, c.p., il reato più grave, ha determinato la pena- base in anni 2 di reclusione, inferiore al minimo edittale previsto per tale fattispecie; dall'altro, ha operato la riduzione prevista per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla pena determinata all'esito dell'aumento operato a titolo di continuazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, innanzitutto perché proposto tardivamente. Ed invero, come si evince dagli atti, la sentenza oggetto di ricorso è stata pronunciata, ai sensi dell'art. 544, co. 1, c.p.p., con motivazione contestuale in data 4.4.2019 e comunicata all'ufficio del procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Venezia, a mezzo SICP, il 9.4.2019. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 585, co. 1, lett. a), e co. 2, lett. d), il termine per proporre impugnazione, pari a quindici giorni, decorrente dalla data della suddetta comunicazione, scadeva il 24.4.2019, laddove il ricorso del pubblico ministero risale all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e risulta pervenuto, con missiva di trasmissione del 9.5.2019, presso la cancelleria di questa Corte in data 14.5.2019. Risulta, pertanto, integrata la causa generale di inammissibilità dell'impugnazione prevista dall'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso del procuratore generale. Così deciso in Roma il 1