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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16004/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si assume che l'allontanamento dall'abitazione fosse determinato dallo stato di necessità 1è riproduttivo di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte di appellorche ha rilevato come il ricorrente non avesse con sé, né avesse mostrato all'atto del controllo - avvenuto a significativa distanza dal luogo di detenzione e dall'ospedale in compagnia di altri soggetti con indosso sostanza stupefacente - la certificazione medica che deponesse per la sussistenza della dedotta causa di giustificazione; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo/ con cui si censura la ritenuta recidiva in ordine alla quale la Corte di appello ha reso congrua motivazione nella parte in cui, al fine di confermare l'accresciuta pericolosità sociale, ha messo in risalto, non solo il recente precedente penale relativo a plurimi reati (resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e rifiuto di fornire le proprie generalità), ma anche quelli per reati gravi, nonché la concreta espiazione di pene detentive che non avevano, evidentemente, avuto alcuna conseguenza sulla spinta criminale, come in concreto dimostrato dalla specifica modalità attraverso cui era stato realizzato il reato di evasione accertato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si assume che l'allontanamento dall'abitazione fosse determinato dallo stato di necessità 1è riproduttivo di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte di appellorche ha rilevato come il ricorrente non avesse con sé, né avesse mostrato all'atto del controllo - avvenuto a significativa distanza dal luogo di detenzione e dall'ospedale in compagnia di altri soggetti con indosso sostanza stupefacente - la certificazione medica che deponesse per la sussistenza della dedotta causa di giustificazione; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo/ con cui si censura la ritenuta recidiva in ordine alla quale la Corte di appello ha reso congrua motivazione nella parte in cui, al fine di confermare l'accresciuta pericolosità sociale, ha messo in risalto, non solo il recente precedente penale relativo a plurimi reati (resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e rifiuto di fornire le proprie generalità), ma anche quelli per reati gravi, nonché la concreta espiazione di pene detentive che non avevano, evidentemente, avuto alcuna conseguenza sulla spinta criminale, come in concreto dimostrato dalla specifica modalità attraverso cui era stato realizzato il reato di evasione accertato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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