CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 maggio 2026
Cassazione n. 12211/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti e ricorrenti in via incidentaleavverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n.641/2020 depositata il 10/11/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] Pisa1. La CTR del Veneto, con la sentenza n. 641/7/2020, depositata in data10/11/2020 e non notificata, confermava la sentenza di primo grado in forzaNumero registro generale 13039/2021Numero sezionale 1208/2026Numero di raccolta generale 12211/2026Data pubblicazione 01/05/2026della quale era stato accolto il ricorso proposto dai contribuenti AndreaCardazzo e [OSCURATO:PERSONA], con conseguente annullamento dell’avviso direttifica di rendita catastale, dichiarata con modello DOCFA, relativo ad unaunità immobiliare sita in Venezia, sede dell’albergo Mori d’Oriente.1.1 Secondo quanto è dato desumere dalla sentenza impugnata, la CTR,pur rilevando l’erroneità della decisione di primo grado in forza della qualel’avviso era stato annullato per difetto di contraddittorio, riteneva cheandasse confermata la statuizione di accoglimento del ricorso in quantol'atto impositivo era viziato, in relazione all'art. 7 l. 212/2000 e 3 l.241/1990, in ragione di una motivazione del tutto generica ed apodittica. Igiudici di appello osservavano, in particolare, che lo stesso era basato sullamera considerazione dei valori medi e dei prezzi dell'affitto delle camererisultanti delle pubblicazioni in Internet senza alcuna considerazione dellaspecificità dei locali e dei luoghi e senza tener conto del fatto che le offertenon esprimevano l'effettività e i prezzi praticati indipendenza in diversesituazioni in cui l'hotel metteva a disposizione le proprie camere, precisandoche l'avviso era privo di ogni concreto riscontro sul piano istruttoriomotivazionale ed, in tal senso, riteneva che l'atto risultava viziato per viziodi motivazione.2. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad ununico motivo.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso e “ricorsoincidentale” in forza del quale hanno reiterato tutte le eccezioni diillegittimità dell’atto impositivo non prese in esame dai giudici territoriali.CONSIDERATO CHE1. Con un unico motivo di ricorso l’ufficio denuncia, ex art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/1990,dell’art. 7 l. 212/2020 e del d.m. 19 aprile 1994 n. 701.Ad avviso parte di parte ricorrente la CTR non avrebbe tenuto conto dell’iterche aveva portato alla rettifica oggetto di impugnazione e, in particolare,Numero registro generale 13039/2021Numero sezionale 1208/2026Numero di raccolta generale 12211/2026Data pubblicazione 01/05/2026che essa era conseguente alla proposta di rendita avanzata dalla partecontribuente (mediante procedura DOCFA) senza, dunque, disattendere glielementi di fatto proposti da quest’ultima. In ragione di ciò, secondo quantoprevisto dalle norme richiamate e quanto statuito dalla giurisprudenza dilegittimità, l’avviso impugnato non era affetto dal vizio di omessamotivazione rilevato dai giudici di merito.2. Il motivo è fondato.2.1. Va premesso che, come più volte chiarito da questa Corte,l’accertamento catastale è sufficientemente motivato con la meraindicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando la discrasia trarendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sulvalore economico dei beni classati, e solo quando l’Ufficio compie unadivergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente lamotivazione dell’accertamento deve essere più approfondita perché l’Ufficiodeve indicare le differenze tra quanto dichiarato nel c.d. DOCFA e quantoaccertato (cfr. Cass., tra le tante, Cass. nn. 2777 del 2018; 12497 del 2016;8344 del 2015).2.2. È stato costantemente evidenziato che gli indicati termini di riscontrodell'obbligo di motivazione dell'atto di classamento, adottato in esito allaprocedura DOCFA, debbono ritenersi inadeguati (solo) a fronte diun’immutazione della proposta formulata dalla parte (con la dichiarazionedi accatastamento), immutazione rilevante - ai fini dell'assolvimentodell'obbligo di motivazione - qualora incentrata sugli «elementi di fatto» didetta proposta, non anche qualora (ad elementi di fatto immutati) la diversavalutazione della rendita catastale (così come nella fattispecie) consegua«da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico deibeni» (cfr., ex plurimis, Cass n. 23674 del 2020; Cass. n. 29373 del 2019;Cass. n. 13778 del 2019; Cass. n. 31809 del 2018; Cass. n. 12777 del2018; Cass. n. 12497 del 2016; Cass. n. 8344 del 2015; Cass. n. 23237 del2014).Numero registro generale 13039/2021Numero sezionale 1208/2026Numero di raccolta generale 12211/2026Data pubblicazione 01/05/20262.3. Tanto osservato sul piano dei principi, non può non rilevarsi come laCTR non si sia uniformata a tali coordinate ermeneutiche in quanto haritenuto non sufficientemente motivato l’atto in questione non valutando, inconcreto, se la nuova rendita dell’immobile era stata basata sugli stessielementi di fatto indicati dal contribuente e non disattesi dall’Ufficio e se ladiscrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivava in concreto dauna valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre non eraintervenuta una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dalcontribuente.3. Il ricorso va, dunque, accolto mentre, come peraltro, prospettato dallamedesima parte controricorrente, le eccezioni reiterate in seno al “ricorsoincidentale” devono intendersi assorbite riguardando questioni, afferentialla legittimità dell’atto impositivo, che dovranno essere esaminate in sededi giudizio di rinvio.4. In conclusione sulla scorta delle considerazioni che precedono, inaccoglimento del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, lasentenza va, dunque, cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Veneto in diversa composizione, anche per le spese delpresente giudizio. P.Q.MLa Corte, accoglie il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale; cassala sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Veneto, in diversa composizione, cui rimette anche laliquidazione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 10 febbraio 2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])