CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 ottobre 2022
Cassazione n. 32971/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 30-11-2022 del G.U.P. del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni cel Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dotte [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 novembre 2022, il G.U.P. del Tribunale di Torino applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata e condizionalmente sospesa di anni 1 e mesi 5 di reclusione, in ordine ai reati di cui agli art. 216 - 223 del R.D. 267 del 1942 (capo A), 217 - 224 del R.D. n. 267 del 1942 (capo B), e a tre episodi (capi C, D ed E) del reato ex art. 10 ter del d. Igs. n. 74 del 2000, episodi questi ultimi commessi il 27 dicembre degli anni 2014, 2015 e 2016. Con la medesima sentenza, inoltre, veniva disposta, ai sensi dell'art. 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, la confisca, diretta o anche per equivalente, del denaro e dei beni nella disponibilità dell'imputato, sino all'ammontare di euro 1.154.118. 2. Avverso la sentenza del Tribunale piemontese, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa contesta la statuizione sulla confisca, sotto il duplice profilo dell'erronea applicazione dell'art. 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000 e del vizio di motivazione, osservando che la misura ablatoria esulava dall'accordo delle parti e non poteva comunque essere disposta, atteso che il presupposto oggettivo del reato contestato è il mancato versamento dell'Iva risultante dalla dichiarazione annuale, mentre il requisito della confisca è l'ammontare del profitto che tale omissione ha generato, non coincidendo gli ambiti applicativi delle rispettive norme di riferimento, nel senso che il profitto del reato non è l'Iva non versata, ma l'Iva acquisita con il pagamento delle fatture e indebitamente trattenuta; nel caso di specie, non essendo state pagate dall'imprenditore le fatture da cui scaturiva l'Iva, è mancato lo stesso profitto del reato, a ciò aggiungendosi che il giudice del patteggiamento ha omesso di valutare la consulenza tecnica del dr. [OSCURATO:PERSONA], da cui è emersa l'assenza del profitto del reato di omesso versamento Iva, posto che nella disponibilità contabile e bancaria dell'imputato non sono affatto confluite somme di denaro in pagamento delle fatture, tanto è vero che la società del dr. [OSCURATO:PERSONA] è fallita, non essendovi stato dunque, da parte dell'imputato, alcun mancato introito dell'Iva che si sarebbe dovuta versare all'Erario. 2.1. Con memoria trasmessa il 22 marzo 2023, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], nel replicare alla requisitoria del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso, evidenziando che l'eccezione sull'assenza del profitto del reato di cui all'art. 10 ter del d. Igs. n. 74 del 2000 non costituisce questione nuova, posto che, all'udienza del 4 ottobre 2022, la difesa aveva avanzato istanza di dissequestro del denaro, dopo che in precedenza aveva già depositato la consulenza del dr. Rotta, volta a dimostrato il mancato pagamento delle fatture e, di conseguenza, la non configurabilità del profitto del reato de quo.Tale questione non è stata affrontata dal G.U.P., che si è limitato a sottolineare l'obbligatorietà della confisca, senza affrontare il diverso tema della sussistenza, nel caso di specie, del profitto del reato, inteso come risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. In via preliminare, occorre premettere che non costituisce un vizio della decisione oggetto di ricorso la circostanza che il G.U.P., con la sentenza di patteggiamento, abbia disposto la confisca del profitto del reato di cui all'art. 10 ter del d. Igs. n. 74 del 2000 in assenza dell'accordo delle parti, dovendosi richiamare sul punto la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 6047 del 27/09/2016, dep. 2017, Rv. 268829 e Sez. 3, n. 44445 del 09/10/2013, Rv. 257616), secondo cui la confisca per equivalente del profitto del reato va obbligatoriamente disposta, anche con la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., pur laddove essa non abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti, attesa la sua natura di vera e propria sanzione, non commisurata alla gravità della condotta né alla colpevolezza dell'autore, ma diretta a privare quest'ultimo del beneficio economico tratto dall'illecito, anche di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto principale dell'attività criminosa. 2. Ciò premesso, deve osservarsi che la statuizione del G.U.P. sulla confisca, oltre che consentita in punto di rito, risulta anche legittima nel merito. Il giudice del patteggiamento, infatti, nel disattendere implicitamente l'istanza di revoca del sequestro preventivo avanzata dalla difesa dell'imputato, ha disposto la confisca, sia in forma diretta che per equivalente, delle somme di denaro costituenti il profitto del reato, per un ammontare pari a euro 1.154.118, importo scaturente dalla somma del profitto indicato in ciascuna delle tre imputazioni ex art. 10 ter per cui si è proceduto (ossia 382.266 euro per il capo C, riferito all'anno di imposta 2014, 519.033 euro per il capo D, riferito all'anno di imposta 2015 e 252.819 euro per il capo E, riferito all'anno di imposta 2016). Nel giustificare tale decisione, il G.U.P. ha evidenziato che il profitto del reato contestato andava individuato nel risparmio di spesa conseguente alla violazione, ovvero nell'imposta sul valore aggiunto che si sarebbe dovuta versare sulla scorta delle dichiarazioni annuali relative agli anni di imposta in contestazione. 2.1. Orbene, l'impostazione seguita nella sentenza impugnata è corretta, avendo questa Corte più volte affermato al riguardo (cfr. Sez. 3, n. 17535 del 06/02/2019, Rv. 275445, Sez. 3, n. 1657 del 27/09/2018, dep. .2019, Rv. 275474 e Sez. 3, n. 28047 del 20/01/2017, Rv. 270429) che, in tema di reati tributari, il profitto dei delitti consistenti nell'evasione dell'imposta per mezzo di omessa, infedele o fraudolenta dichiarazione o, come nel caso di specie, di omesso versamento, che può essere oggetto di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, con l'ulteriore precisazione che il profitto non comprende invece anche le sanzioni (di cui infatti nel caso di specie non si è tenuto conto) dovute a seguito dell'accertamento del debito, che rappresentano il costo del reato, derivante dalla sua commissione. L'obiezione difensiva (che invero era stata rappresentata al G.U.P., per cui la questione devoluta in questa sede non può essere considerata nuova), secondo cui nella vicenda in esame non vi sarebbe profitto confiscabile perché sarebbero state pagate all'imprenditore le fatture da cui scaturiva l'imposta sul valore aggiunto, non può essere ritenuta pertinente, posto che, per la determinazione del profitto, nel reato di cui all'art. 10 ter del d. Igs. n. 74 del 2000, occorre fare riferimento, come avvenuto nel caso di specie, all'importo dell'iva indicata come dovuta nella dichiarazione annuale, a prescindere dalle vicende riguardanti le singole operazioni sottostanti al computo complessivo dell'imposta, avendo in proposito questa Corte chiarito (cfr. Sez. 3, n. 41070 del 27/06/2019, Rv. 277939) che, in tema di reato di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 10 ter del d. Igs. n. 74 del 2000, l'emissione della fattura, se antecedente al pagamento del corrispettivo delle prestazioni effettuate, espone il contribuente, per sua scelta, all'obbligo di versare comunque la relativa imposta, poiché l'obbligo di indicazione nella dichiarazione e di versamento della relativa imposta non deriva dall'effettiva riscossione di tale corrispettivo. Dunque, non essendovi motivo di differenziare la nozione di profitto rispetto al giudizio sulla configurabilità del reato e a quello sull'applicazione della confisca, deve ritenersi che il reato contestato è stato correttamente ritenuto sussistente (prima ancora che dal giudice, dalle stesse parti che hanno concordato la relativa pena) e che, quanto alla determinazione del profitto nell'ottica della confisca, il G.U.P. ha fatto legittimamente riferimento agli importi riportati dal contribuente nelle dichiarazioni annuali relativi agli anni di imposta 2015, 2016 e 2017, non assumendo rilievo, anche ai fini della confisca, i mancati pagamenti delle fatture in ordine alle quali è stata calcolata l'imposta indicata nelle dichiarazioni annuali. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato quindi inammissibile, con onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissioilità", si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes