Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 giugno 2025

Cassazione n. 16046/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20044/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in CAPO D'[OSCURATO:PERSONA] AMENDOLA66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n.17/2021 depositata il 12/01/2021. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la non accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; Numero registro generale 20044/2021 Numero sezionale 424/2025 Numero di raccolta generale 16046/2025 Data pubblicazione 16/06/2025 che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che le spese vanno liquidate come da dispositivo, stante la non accettazione della rinuncia da parte del controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 20044/2021 Numero sezionale 424/2025 Numero di raccolta generale 16046/2025 Data pubblicazione 16/06/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20044/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in CAPO D'[OSCURATO:PERSONA] AMENDOLA66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n.17/2021 depositata il 12/01/2021. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la non accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; Numero registro generale 20044/2021 Numero sezionale 424/2025 Numero di raccolta generale 16046/2025 Data pubblicazione 16/06/2025 che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che le spese vanno liquidate come da dispositivo, stante la non accettazione della rinuncia da parte del controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 12/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 20044/2021 Numero sezionale 424/2025 Numero di raccolta generale 16046/2025 Data pubblicazione 16/06/2025
Decreto Cassazione n. 16046/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris