CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 gennaio 2025
Cassazione n. 30213/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA](VB) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoriadel Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendorigettarsi il ricorso; letta la memoria del difensoredel ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha con- cluso per l’annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Torino dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile di bancarotta fraudolenta distrattivain relazione ai capi 1.5 e 1.7dell’imputazione, ovvero per la distrazione di euro 3.633.593,89 ai danni della fallita [OSCURATO:SOCIETA]e a favore della [OSCURATO:SOCIETA] s .p. a . e della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nonché di euro 630.000,00 a favore della MAD s .r.l. per saldare posizioni debitorie di terzi precedenti al 20 luglio 2010, riconducibili a HOLDING dell’ARREDO s .p. a . e [OSCURATO:SOCIETA]. s .p. a . : tanto non nel contestato ruolo di amministratore di fatto della fallita, bensì di concorrente esterno, quale «collaboratore esterno di [OSCURATO:SOCIETA].»e « socio di [OSCURATO:SOCIETA]» . In particolare, la contestazione inerisce il drenaggio di risorse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a vantaggio di [OSCURATO:SOCIETA]., «al fine di consentire a quest’ultima di accedere alla procedura di concordato preventivo». Riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, l'imputato è stato condannato alla pena di due anni e due mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Contestualmente, il Tribunale ha assoltoil [OSCURATO:PERSONA] dai restanti fatti di bancarotta a lui ascritti per non aver commesso il fatto, e lo ha dichiara to inabilitato a esercitare un'impresa commerciale e incapace di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di cinque anni. Secondo la sentenza di primo grado, la [OSCURATO:SOCIETA] s .p. a . , attiva nel la gestione di spazi pubblicitarisin dal 1994, con la stipula, il 20 luglio 2010, di due distinti contratti di affitto d’azienda con [OSCURATO:SOCIETA]. (riferibile a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:SOCIETA]. (riferibile al solo [OSCURATO:PERSONA]), si era dedicata al commercio al dettaglio di mobili di fascia bassa (gestendo i marchi "AIAZZONE" ed "ESSELUNGA"), marginalizzando l'attività pubblicitaria. Tali contratti specificavano che [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. versavano in una situazione di difficoltà finanziaria e che l'intento delle parti era salvaguardare l'avviamento di queste società e i posti di lavoro. Inizialmente, i debiti anteriori al 1° agosto 2010 rimanevano a carico delle società affittanti, e il magazzino sarebbe stato pagato dallaPANMEDIA s.p.a. a consumo. Nell'ottobre 2010,tuttavia, [OSCURATO:SOCIETA]. si era obbligata a estinguere i debiti per ordini anteriori al 1° agosto 2010 e ad assumere un impegno irrevocabile all'acquisto dei rami d’azienda di [OSCURATO:SOCIETA]. (per € 22.250.000,00) e di [OSCURATO:SOCIETA].(per € 31.200.000 ,00 ). Il Tribunale ha rilevato che, al momento di queste operazioni, la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. era, a sua volta, in forte crisi finanziaria, avendo eroso il capitale sociale già dal 31 dicembre 2009, una condizione che era stata celata dall'amministratore [OSCURATO:PERSONA] tramite artifici contabili. In definitiva, secondo il Tribunale, in più occasioni [OSCURATO:SOCIETA]., «al fine di garantire il buon esito del concordato preventivo», aveva «trasferito somme di denaro a [OSCURATO:SOCIETA]» o aveva adempiuto, «direttamente o per il tramite della società [OSCURATO:PERSONA], debiti di quest’ultima»: operazioni dall’evidente natura distrattiva. Tanto, per il consulente tecnico del Pubblico Ministero (che aveva parlato di scelta gestionale «devastante» per [OSCURATO:SOCIETA].) ed il curatore fallimentare aveva fatto precipitare la già grave situazione economica dellaPANMEDIA s.p.a. 3. Su gravame dell'imputato, con sentenza del 23 gennaio 2025, la Corte d’Appello di Torino, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in due anni e un mese di reclusione, escludendo l'aggravante dei plurimi fatti di bancarotta. Per il resto, la sentenza impugnata è stata integralmente confermata. 3.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha propo sto ricorso per Cassazione. 3.1. Col primo motivo deduce vizi motivazionali e violazioni di legge in relazione alla sussistenza della responsabilità penale. La Corte d'appelloavrebbe operato una ricostruzione storica parziale, in contrasto con la sentenza di primo grado e con quanto statuito dal Tribunale delle Imprese, fornendo una motivazione apparente e contraddittori a, solo apparentemente conforme a quella di primo grado, presentando, le sentenze di merito, due ricostruzioni dei fatti incompatibili. Si contestasia l' elemento oggettivo del reato , sia il ruolo di concorrente esterno dell'imputato, inizialmente accusato di essere amministratore di fatto della fallita: tanto in assenza di elementi fattuali e giuridici idonei, essendo, peraltro, lo stesso statoassolto dalle ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale e da tutte le residue ipotesi di bancarotta distrattiva. Si assume che, anziché distrattivi, i pagamenti contestati rientravano nel "progetto industriale" e nel l’ interesse della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. , basandosi sull'articolo 5 dell'atto integrativo del contratto di affitto d’azienda, che prevedeva la possibilità della stessa di compensarei canoni d'affitto dovuti con il pagamento dei debiti dellelocatrici anterior i al 20 luglio 2010. Si sarebbe trattato, insomma, di «investimenti sorretti da un interesse proprio e diretto della [OSCURATO:SOCIETA].». Si critica il fatto che la Corte d'appello abbia ritenuto le disposizioni finanziarie prive di utilità economica per la contestuale mancata compensazione con i canoni di affitto dovuti dalla fallita alle locatrici, atteso che il contratto prevedeva unamera "facoltà" di compensa zione , rimanendo primario l'obiettivo comune di salvaguardarele aziende. La condanna sarebbe in contrasto con la valutazione del Tribunale delle Imprese, secondo cui, il fatto che [OSCURATO:SOCIETA]. si fosse fatta carico di ingenti debiti altruinon provava l’esistenza di un "disegno concordato fra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per distrarre sistematicamente le risorse di [OSCURATO:SOCIETA]". Similmente, si assume che la sentenza di primo grado non avesse affermato esservi prova di un'operazione dolosamente preordinata a scaricare le passività su [OSCURATO:SOCIETA]. Si rileva che la Corte d'appello, a sostegno della "consapevolezza" del Borsanodi pregiudicare le ragioni della fallita, si sarebbe basata su dichiarazioni rese dalGallo sul "[OSCURATO:PERSONA] 24 Ore", laddove, anche ammesso che tanto fosse noto al ricorrente, ciò non rivelava lo stato di decozione di [OSCURATO:SOCIETA]. , bensì l'imponenza del progetto industriale. Si sostiene, per contro,che la conoscenza dello stato di dissesto della fallita era stata "abilmente celata" da artifici contabili, rendendo impossibile per il [OSCURATO:PERSONA] averne contezza. Si contestano, ancora,il dolo e il concorso nel reato , non essendo provati l’esistenza di un "originario disegno complessivo" e di un "previo accordo" tra [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per favorire [OSCURATO:SOCIETA]. a discapito di [OSCURATO:SOCIETA].: affermazione, peraltro,in contrasto con quella per cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva "suggerito modifiche contrattuali peggiorative per [OSCURATO:SOCIETA] e favorevoli per la sua società" ([OSCURATO:SOCIETA].),condotta contraddittoria con l’assunto pactum sceleris. Si richiamano i principi giurisprudenziali sul concorso dell'estraneo nel reato proprio di bancarotta, sottolineando che è richiesto un "consapevole contributo morale o materiale" che sia "efficiente per la produzione dell'evento" e un'attività "agevolativa o comunque decisiva": il solo beneficio tratto dall'operazione non sarebbe di per sé sufficiente per attribuire la responsabilità concorsuale all’estraneo, sia per l'assenza di condotta attiva, sia per la mancanza del requisito psicologico (come rimarcato dalla sentenza del Tribunale delle Imprese, in carenza del concorso attivo delBorsano rispetto alle condotte addebitate a [OSCURATO:PERSONA]). 3.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta l'erronea applicazione dell’art. 219, comma 1 , r.d. 267/1942 e la mancanza di motivazione circa l’ aggravante della «rilevante gravità del danno patrimoniale». La sentenza d'appello si sarebbe limitataa enunciare il quantumdelle somme distratte (2,5 milioni di euro) e l'entità complessiva del passivo fallimentare (43 milioni di euro), senza motivazione specificae approfonditasul la gravità del danno patito dai creditori, come richiesto dall'art. 219 r.d. 267/1942, fattispecie di danno e non di pericolo. Si sostiene che la società [OSCURATO:SOCIETA]. fosse già "decotta" ben prima dei contratti in esame , sicché gli interessi dei creditori erano già pregiudicati al momento delle assunte distrazioni. Lacondanna dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta documentale e, dunque, per aver reso "impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari", rendeva evidente che non si potessero ricostruire con certezza anche le condotte distrattive. Si aggiunge che il quantumdella distrazione dovrebbe essere bilanciato con i 170.000,00 euro di canone d'affitto mensile e col valore del magazzino mobili (pari a 32 milioni di euro) venduto da [OSCURATO:SOCIETA]., operazioni che rientravano nel progetto commerciale e nell'interesse della fallita. 4. [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria, ha evidenziato vi fosse la prova che il ricorrente, di concerto con l'amministratore della fallita, abbia agito nella consapevolezza di frodare i creditori della [OSCURATO:SOCIETA]., società già in grave difficoltà con un passivo di 43 milioni di euro. Ha ritenuto provata anche l’aggravante, data l'entità del danno patrimoniale causato (oltre 2,5 milioni distratti su un passivo di 43 milioni). Si evidenzia come, a fronte di ciò, parte ricorrente chieda unanon ammissibile rilettura delle prove. 5. Con memoria di replica, presentata, per l'imputato, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], si insiste nel chiesto annullamento della sentenza d'appello, ribadendo che l'operazione commerciale in esame fosse legittima e senza finalità fraudolente. Si torna a sostenere, in estrema sintesi, la marcata contraddizione tra la sentenza d'appello, da un lato,e quella di primo grado e del Tribunale delle Imprese, dall’altro, le quali ultime avevano accertato l'esistenza di un progetto imprenditoriale reale e l'assenza di un disegno distrattivoe d ell a consapevolezza delBorsano sullo stato di decozione di [OSCURATO:SOCIETA]. Si ribadisce che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito senza alcun dolo, essendo stato riconosciuto estraneo all'amministrazione di fatto della fallita , venendo assolto dalla bancarotta documentale, sicché doveva considerarsi vittima di un inganno contabile. In merito all'aggravante contestata, si sottolinea l'impossibilità di una precisa ricognizione del danno dovuta alla preesistente decozione societaria (non nota al [OSCURATO:PERSONA]) e all'impedimento di ricostruzione del patrimonio,da parte dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Viene anche evidenziata una discrepanza nella quantificazione del presunto danno. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, per alcuni profili, inammissibile. 2.In tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell’intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156-02; confronta, negli stessi termini, Sez. 5, n. 26501 del 31/03/2021, Rv. 281555-01). La prova dell'elemento soggettivo dell'extraneus ben può essere ricavata dalle obbiettive caratteristiche della transazione commerciale, come la natura dell'atto distrattivo o il prezzo di acquisto (così, in motivazione, nuovamente Sez. 5, n. 26501 del 31/03/2021, Rv. 281555; nei medesimi termini, da ultimo, Sez. 5, n. 21001 del 23/5/2025, non massimata). Tanto è stato accertato, con motivazione esente da vizi, dai giudici di merito. Nella specie, secondo la sentenza di primo grado, i pagamenti a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. erano privi di giustificazione e posti in essere “in assenza di significativi rapporti commerciali diretti”, volti a coprire debiti di queste due società verso i fornitori di mobili: si trattava, cioè, di un “ingente scarico di debiti” su [OSCURATO:SOCIETA]., con beneficio per le dette [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].,in vista dei loro concordati preventivi. I pagamenti a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. per almeno € 630.000,00 miravano – sempre a dire dei giudici di merito – a saldare i "debiti anteriori ai contratti di affitto di azienda del 20.07.2010" che erano di competenza delle società affittanti ([OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. ) , come confermato da alcune email e dall'ammissione dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (p. 11 sentenza di primo grado). La natura distrattiva di queste operazioni è stata definita "evidente", una scelta gestionale "devastante" per la fallita , addirittura un "suicidio imprenditoriale" (sempre p. 11 sentenza di primo grado). La sentenza d’appello ha integralmente confermato la "sussistenza materiale delle condotte distrattive" ai capi 1.5 e 1.7, accertate nella loro obiettività dall'esame dei conti correnti e della contabilità e ha ribadito la "certa e indubbia natura distrattiva dei trasferimenti", che hanno causato un "consistente depauperamento delle risorse della fallita" senza "alcuna valida ragione e senza alcuna compensazione o conguaglio" (p. 5 sentenza d’appello). Anche il giudice d’appello ha rilevato, poi, che i pagamenti a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. saldavano "debiti pregressi all’affitto di azienda, estranei alla gestione [OSCURATO:SOCIETA] e riconducibili esclusivamente alla menzionata [OSCURATO:SOCIETA].": come reso palese da alcune email, tra cui quella del 27/8/2010, in cui [OSCURATO:PERSONA], figlio dell'imputato, confermava l’accordo in virtù del quale [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe pagato anche i debiti anteriori ai contratti di affitto d’azienda, “come da accordi” presi col padre(p.7 sentenza d’appello), non avendo, peraltro, la fallita, sino a quel momento, alcun rapporto con la beneficiaria dei pagamenti(p. 5 sentenza d’appello). La sentenza d’appello rimarca, poi, la sproporzione tra i versamenti a [OSCURATO:SOCIETA]. (per oltre 2 milioni di euro in cinque mesi) e il canone mensile (di 170.000,00 euro)a carico della [OSCURATO:SOCIETA]., nonché le causali contabili delle erogazioni, indicate come "finanziamenti" o "per concordato [OSCURATO:SOCIETA]." , che ne confermavano la natura ingiustificata. Ed ancora, si sottolineacome il primo versamento a favore di B . S . s.p.a. , di 480.000,00euro, fosse avvenuto il 2/8/2010, prima dell'emissione di qualsiasi fattura da parte di quest’ultima: ciò che confermava la non attinenza col canone dovuto.Il quale, peraltro, non risultava – sempre a dire del giudice d’appello – in alcun modo oggetto di compensazioneneppure successiva ai pagamenti : sicché la clausola contrattuale che permetteva la detta compensazione, di fatto, non aveva mai operato. Il consapevole concorso nel detto depauperamento da parte del ricorrente è stato desunto dai dettimolteplici elementi e , in primis , dal l'oggettivo trasferimento di somme ingenti senza giustificazione, con “esclusivo vantaggio” per lo stesso imputato e “detrimento dei creditori della fallita”. Si evidenziano,ancora, il legame imprenditoriale delBorsano con il [OSCURATO:PERSONA] e la comune finalità di salvare [OSCURATO:SOCIETA]. a scapito di [OSCURATO:SOCIETA]., le conoscenze del [OSCURATO:PERSONA], il suo ruolo di diretto beneficiario delle distrazioni. Si rammenta che il [OSCURATO:PERSONA] fosse “socio e responsabile al 50% di [OSCURATO:SOCIETA]., società in stato di insolvenza all’epoca dei fatti di cui si discute tanto da essere ammessa ad un concordato preventivo nell’ottobre 2010 e da essere dichiarata fallita nel marzo 2011, poco più tardi delle elargizioni di cui si discute” (p. 6 sentenza d’appello). I giudici di secondo grado rimarcano, ancora, come, pur in presenza dibilanci artefatti, eracomunque "notorio e pubblico" che [OSCURATO:SOCIETA]. non avesse le risorse finanziarie per onorare i canoni di locazione o rilevare l'attività di [OSCURATO:SOCIETA]., come dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA] in un articolo su "[OSCURATO:PERSONA] 24 Ore".Ed evidenziano che l'imputato, quale "imprenditore di lungo corso" con "precedenti specifici" (anche per bancarotta), era certamente "capace di cogliere agevolmente segni di dissesto o di squilibrio economico e finanziario" e si eracertamente "rappresentato di aver posto a rischio le garanzie patrimoniali dei creditori"della [OSCURATO:SOCIETA]., dando un contributo attivo alle operazioni, forn endo documentazione, da ndo suggerimenti, anche su modifiche contrattuali peggiorative per la stessa fallita.In tal senso si menzionano vari elementi e diverse email, tra cui quella del 6/10/2010, “in cui l'odierno imputato suggeriva, in termini piuttosto perentori, modifiche ai contratti di affitto d’azienda per favorire l'ammissione al concordato di [OSCURATO:SOCIETA]., comunicazioni cui seguiva l’effettivo invio dei documenti modificativi, in senso peggiorativo per [OSCURATO:SOCIETA], dei contratti di affitto d’azienda”: circostanza ritenuta, in modo del tuttologico, ancora una volta, “sintomatica della strumentalizzazione della fallita in favore della società del Borsanoe dell’influenza che quest’ultimo era in grado di esercitare su [OSCURATO:PERSONA]” (p. 7 sentenza d’appello). La sentenza di primo grado e quella d’appello, per nulla contrastanti tra loro, hanno illustrato esaurientemente non solo le ragioni per le quali le operazioni fossero da ritenere distrattive, ma anche perché dovesse ritenersi il concorso del ricorrente: tantocon motivazioni immun i di vizi di logici, da travisamenti o carenze e certamente conformiai detti principi di diritto. 3. Infondata è pure la censura circa l’insussistenza dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità. La stessa, come noto, va commisurata, anzitutto, al valore complessivo dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale (in tal senso Sez. 5, n. 49642 del 02/10/2009, Rv. 245822-01 e Sez. 1, n. 28009 del 10/04/2024, Rv. 286675-01), anche se non rappresenti una frazione rilevante del passivo, ed inoltre al danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, deve essere di entità altrettanto grave (Sez. 5 n. 48203 del 10/07/2017, Rv. 271274-01; Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000, Rv. 217403-01): quindi, evidentemente, a quale sia il reale pregiudizio determinatosi in concreto per le ragioni creditorie. Tuttavia, la detta aggravante (la cui portata sanzionatoria risulta, comunque, “sterilizzata” dal giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche) è stata correttamente ritenuta sulla base delle dette coordinate in diritto. Secondo il giudice d’appello, infatti, la stessa sussiste “in ragione del valore complessivo delle somme distratte a precipuo vantaggio della società [OSCURATO:SOCIETA]. riferibile all’odierno imputato (pari ad oltre 2 milioni e mezzo di euro), del nocumento arrecato ai creditori sociali (in larga parte insoddisfatti), dell’entità del passivo fallimentare (pari ad oltre 43 milioni di euro, in larga misura rappresentati da debiti verso banche, erario, Inps e dipendenti) e dell’attivo realizzabile (pari a poco più di 2 milioni di euro)”: in siffatta situazione si è ritenuto ricorresse “certamente un rilevante pregiudizio per la massa dei creditori direttamente attribuibile alle azioni di spoliazione riferibili al [OSCURATO:PERSONA]” (p. 11 sentenza d’appello), evidentemente privati di somme considerevoli. Trattasi, si ripete, di motivazione in linea con i principi di diritto sopra ricordati e certamente esente da vizi motivazionali di sorta, laddove evidenzia il rilevante pregiudizio occorso al ceto creditorio, in ragione delle distrazioni in esame. 4. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,alla declaratoria di rigett