CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 26455/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania) l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Venezia; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procura generale della Repubblica, in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Venezia, ex art. 634 cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta di revisione proposta con riferimento alla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Mantova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 5 ottobre 2020, confermata, salvo che per l'ammontare della confisca, dalla Corte d'appello di Brescia il 7 febbraio 2022, con sentenza divenuta irrevocabile il 2 dicembre 2022. Trattasi di condanna (anche) per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, accertato in relazione alla fattura n. 30 emessa per operazioni oggettivamente inesistenti il 21 dicembre 2015 dalla società agricola «[OSCURATO:PERSONA] C.». L'istanza di revisione è stata invece presentata ex art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. deducendo l'assunta inconciliabilità tra i fatti posti a fondamento della condanna e quelli stabiliti nella sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 29 settembre 2022, divenuta irrevocabile il 13 febbraio 2023, di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] per insussistenza del fatto dal reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, contestato con riferimento all'emissione della fattura di cui innanzi. 2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su un motivo deducente violazionifdi legge e vizio cumulativo di motivazione, di seguito enunciato nei termini strettamente necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deduce il travalicamento da parte della Corte territoriale del perimetro del giudizio d'inammissibilità per manifesta infondatezza ex art. 634 cod. proc. pen., non essendo state peraltro considerate le istanze istruttorie della difesa. Si sarebbe trattato di manifesta infondatezza comunque dichiarata nonostante l'inconciliabilità dei fatti posti a fondamento delle due sentenze, derivante dall'essere stato [OSCURATO:PERSONA] condannato in forza dell'accertamento della falsità della fattura utilizzata in quanto afferente a operazioni oggettivamente inesistenti ma non ritenute tali dalla sentenza assolutoria dell'emettitore della stessa fattura. 3. La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito evidenziati. 22. Nel processo di revisione, in linea generale, alla prima fase, avente a oggetto la valutazione dell'ammissibilità della relativa istanza e che mira a verificare che essa sia stata proposta nei casi previsti, con l'osservanza delle norme di legge e che non sia manifestamente infondata, segue la seconda. In quest'ultima il giudice è tenuto a procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel contraddittorio proprie del dibattimento, in attuazione dei principi costituzionali del giusto processo. Nel caso previsto dall'articolo 630, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., ai fini dell'accoglimento della richiesta di revisione è necessario accertare che, sulla base della diversa realtà fattuale irrevocabilmente accertata in altra sentenza passata in giudicato, il compendio probatorio sul quale si è basata la sentenza di condanna impugnata sia irrimediabilmente compromesso (ex plurimis, Sez. 4, n. 28654 del 05/07/2024, Bonzagni, non mass.; Sez. 1, n. 31263 del 30/05/2014, Broccoli, Rv. 260238 - 01; Sez. 3, n. 48344 del 19/07/2017, D'Angelo, Rv. 271523 - 01). Il concetto di inconciliabilità di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. dev'essere inteso con riferimento a una oggettiva incompatibilità tra i fatti stabiliti a fondamento delle diverse sentenze, non già alla contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni, non rilevando quindi il mero contrasto di principio tra le decisioni (ex plurimis, Sez. 5, n. 43631 del 05/10/2023, Riva, Rv. 285320 - 01; Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 2833177 - 01; sul punto vds. anche Sez. 6, n. 22283 del 07/02/2024, Zappini, Rv. 286615 - 01). Sicché, per la sequenza normativamente imposta, occorre che gli stessi fatti siano inconciliabili, nel senso per cui la diversa ricostruzione del medesimo fatto deve pervenire ad approdi fra loro alternativi, e che si tratti di fatti fondamentali ai fini della decisione; giacché ove mancasse il requisito della necessaria decisività, la diversa ricostruzione degli stessi fatti non potrebbe mai fungere da elemento «dirompente» rispetto alla «tenuta» intrinseca della decisione oggetto di revisione tanto da porsi a fondamento del proscioglimento del condannato, ex art. 631 cod. proc. pen. (yds. Sez. 4, n. 28654 del 05/07/2024, Bonzagni, cit.). 3. Premesso quanto innanzi, occorre evidenziare, per quanto emergente dall'ordinanza impugnata e di.1 ricorso, che la richiesta di revisione ha avuto a oggetto la condanna (anche) per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, commesso il 27 settembre 2016, per aver [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante di «ROMEX s.r.I.», al fine di evadere l'I.V.A., indicato nella dichiarazione annuale relativa alla detta imposta, presentata per l'anno 2015, 3elementi passivi fittizi, avvalendosi della fattura n. 30 emessa, per operazioni oggettivamente inesistenti, il 21 dicembre 2015 dalla società agricola «[OSCURATO:PERSONA] C.» (per euro 4.189.000,00, di cui 3.800.000,00 di imponibile). La revisione è stata invece chiesta ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in ragione della ritenuta inconciliabilità dei fatti stabiliti a fondamento della condanna, con particolare riferimento all'inesistenza oggettiva delle operazioni di cui alla detta fattura n. 30, con quelli stabiliti nella sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 29 settembre 202, divenuta irrevocabile il 13 febbraio 2023. Con essa [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato assolto per insussistenza del fatto dal reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, contestatogli per aver emesso, in qualità di socio amministratore della società agricola [OSCURATO:PERSONA] C. e al fine di consentire a terzi l'evasione I.V.A., la più volte citata fattura n. 30 del 31 dicembre 2015. avente a oggetto operazioni inesistenti. 4. Passando al merito cassatorio, dall'ordinanza impugnata emerge che la sentenza di condanna si sarebbe fondata sull'accertamento dell'inesistenza oggettiva dell'operazione di cui alla fattura mentre la sentenza assolutoria avrebbe ritenuto non raggiunta la prova della fittizietà del contratto sottostante alla relativa fattura, essendo emersi solo meri indizi in proposito; circostanza, quest'ultima, ritenuta dalla sentenza assolutoria ben differente dall'accertamento della sussistenza oggettiva delle operazioni. Sostanzialmente sulla base di questa premessa, non chiara ed esaustiva quanto alle ragioni dell'assoluzione e al relativo percorso logico-giuridico, la Corte territoriale ha fondato il proprio conseguente giudizio di manifesta infondatezza in considerazione di un determinato contesto fattuale. Quest'ultimo è stato ritenuto rappresentato: a) dall'esistenza della fattura n. 30 del 2015; b) all'importo esorbitante rispetto all'usuale fatturato della società agricola; c) dal mancato pagamento dell'importo fatturato; d) dalla ritenuta mancata esecuzione del contratto (di fornitura di bovini); e) dal sostanziale azzeramento del debito d'[OSCURATO:SOCIETA]. per effetto della contabilizzazione della fattura in oggetto; f) dall'emissione da parte di [OSCURATO:PERSONA] C., il successivo 2 gennaio 2016, della nota di credito per «vendita non avvenuta», registrata da [OSCURATO:SOCIETA]. solo nel settembre 2016, e dalla lettera del 21 settembre 2018 dell'amministratore della citata società a responsabilità limitata di conferma dello scioglimento del vincolo contrattuale per mutuo dissenso. Orbene, l'iter logico-giuridico su cui si è fondata l'ordinanza d'inammissibilità emessa ex art. 634 cod. proc., in ragione dell'apparato argomentativo dell 4sentenza assolutoria, per come analizzato nell'ordinanza impugnata, non consente di percepire le ragioni per cui, per le stesse valutazioni del Giudice della revisione, si sia trattato di istanza manifestamente infondata. Non emerge cioè se si versi in ipotesi di oggettiva incompatibilità tra i fatti stabiliti a fondamento delle diverse sentenze e non di mera contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni, se cioè, come asserito nell'ordinanza impugnata, si versi in ipotesi di diversa ricostruzione del medesimo fatto cui sono seguiti approdi decisori tra loro alternativi ovvero di fatti diversi e inconciliabili. 5. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Trento. P.Q.M