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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30676/2023

Testo disponibile della fonte

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unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 11013 / 20 19 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t. [OSCURATO:PERSONA],nonché [OSCURATO:PERSONA] in proprio , elettivamente domiciliat i a Roma, in P.[OSCURATO:PERSONA], N. 10, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso - controricorrent i - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 532/1/2018 della Commissione tributaria regionale della Basilicat a , pronunciata il 18 dicembre 201 7 e depositata il 17 ottobre 2018, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che: la pronunzia in epigrafe, resa dal la Commissione tributaria regionale della Basilicata, ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Potenza n. 899 /2/201 6 , con la quale era stata accolta l’impugnazione dell’ASD [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso gli avvisi di accertamento notificati dall’amministrazione finanziariaal sodalizio e agli associati; contali avvisi era stato rettificato il reddito dell ’ente contribuente per gli anni compresi fra il 2010 e il 2012, sul rilievo dell’insussistenza di alcuni dei presupposti per l’accesso al regime agevolativo di cui alla l. 1991, n. 398; la sentenza d’appello è stata impugnata dall’Amministrazione con ricorso per cassazione affidato a due motivi;l’intimata ASD e [OSCURATO:PERSONA] ha nno resistito con controricorso , mentre [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; Considerato che: in via preliminare, va osservato che nel controricorso è segnalata l’intervenuta definizione agevolata della lite, da parte dell’ASD, ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 , conv. con modif. nella l. n. 136/2018;in particolare, la predetta contribuente ha depositato, ai fini predetti, documentazione attestante il versamento della somma dovuta per la prima rata per l’annualitàdi imposta interessata; non risulta, inoltre, che l’ a mministrazione finanziaria abbia notificato un provvedimento di diniego entro il 31 luglio 2020, né alcuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato decreto,né, infine, risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; degli effetti della definizione anticipata da parte dell’associazione possono giovarsi i restanti contribuenti, in forza del disposto di cui all’art. 6, comma 14, del richiamato decreto; ai sensi dell’art. 6,comma 13 , il processo si è dunque estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020e le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; non sussistono i presupposti per la condanna della ricorrente al versamento del c.d.

"doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 .

P.Q.M.

La Corte dichiara estint

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 11013 / 20 19 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t. [OSCURATO:PERSONA],nonché [OSCURATO:PERSONA] in proprio , elettivamente domiciliat i a Roma, in P.[OSCURATO:PERSONA], N. 10, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso - controricorrent i - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 532/1/2018 della Commissione tributaria regionale della Basilicat a , pronunciata il 18 dicembre 201 7 e depositata il 17 ottobre 2018, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: la pronunzia in epigrafe, resa dal la Commissione tributaria regionale della Basilicata, ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Potenza n. 899 /2/201 6 , con la quale era stata accolta l’impugnazione dell’ASD [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso gli avvisi di accertamento notificati dall’amministrazione finanziariaal sodalizio e agli associati; contali avvisi era stato rettificato il reddito dell ’ente contribuente per gli anni compresi fra il 2010 e il 2012, sul rilievo dell’insussistenza di alcuni dei presupposti per l’accesso al regime agevolativo di cui alla l. 1991, n. 398; la sentenza d’appello è stata impugnata dall’Amministrazione con ricorso per cassazione affidato a due motivi;l’intimata ASD e [OSCURATO:PERSONA] ha nno resistito con controricorso , mentre [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; Considerato che: in via preliminare, va osservato che nel controricorso è segnalata l’intervenuta definizione agevolata della lite, da parte dell’ASD, ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 , conv. con modif. nella l. n. 136/2018;in particolare, la predetta contribuente ha depositato, ai fini predetti, documentazione attestante il versamento della somma dovuta per la prima rata per l’annualitàdi imposta interessata; non risulta, inoltre, che l’ a mministrazione finanziaria abbia notificato un provvedimento di diniego entro il 31 luglio 2020, né alcuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato decreto,né, infine, risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; degli effetti della definizione anticipata da parte dell’associazione possono giovarsi i restanti contribuenti, in forza del disposto di cui all’art. 6, comma 14, del richiamato decreto; ai sensi dell’art. 6,comma 13 , il processo si è dunque estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020e le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; non sussistono i presupposti per la condanna della ricorrente al versamento del c.d. "doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 . P.Q.M. La Corte dichiara estint
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