CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 21159/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in epigrafe con la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Latina, sono state rideterminate le pene accessorie fallimentari, cori conferma dell'affermazione di responsabilità del medesimo per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; Considerato che le doglianze proposte con l'unico motivo in riferimento all'affermazione di responsabilità sono del tutto generiche, non confrontandosi con l'ampia ed articolata motivazione resa nelle conformi sentenze di merito (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore Il Presidente