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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 ottobre 2026

Cassazione n. 26018/2026

Testo disponibile della fonte

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ntroAgenzia delle Entrate e Riscossione, come legalmente rappresentata;[OSCURATO:PERSONA], come legalmente rappresentata,-intimate-Ministero Della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore,rappresentato ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato-resistente-avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma pronunciata nel procedimenton. 44730/2024, con n. cronologico 12973/2025, depositata il 13/11/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26521/2025Numero sezionale 1837/2026Numero di raccolta generale 26018/2026Data pubblicazione 01/10/2026Nicola Staniscia, rappresentato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], aveva propostodinanzi al Tribunale di Roma opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art.615, comma 1, c.p.c., avverso la cartella di pagamento n.09720240234696333000, di € 3.065,88, emessa dall’Agenzia delleEntrate-Riscossione su richiesta di [OSCURATO:SOCIETA].

La cartellariguardava il recupero di sanzioni processuali in favore della Cassa delleAmmende (€ 3.000,00) e di spese processuali in misura fissa (€ 60,00).L’opponente aveva dedotto la irritualità della notificazione della cartella inviolazione dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000 per difetto di motivazione eomessa allegazione dell’atto presupposto nonché la violazione dell’art. 97c.p.c.

Si erano costituite in giudizio sia l’Agenzia delle Entrate-Riscossione,sia [OSCURATO:SOCIETA]., instando per il rigetto dell’opposizione.Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 13 marzo 2025, il Giudice aditoaveva rilevato d’ufficio la questione circa la propria competenza per valoree aveva autorizzato la chiamata in causa del Ministero della Giustizia,richiesta da ADER, differendo a tal fine l’udienza di comparizione rispetto alla quale decorrono i nuovi termini di cui all’art.171 terc.p.c. .

Sostituita detta udienza con lo scambio di note scritte (art. 127-ter c.p.c.), il Tribunale, con ordinanza depositata il 13 novembre 2025,qualificata l’opposizione come proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avevadichiarato l’incompetenza per valore del Tribunale in favore del Giudice diPace di Roma.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento di competenza, fondato su duemotivi.[OSCURATO:SOCIETA]. sono rimaste intimate; il Ministerodella Giustizia non ha depositato controricorso chiedendo, con successivoNumero registro generale 26521/2025Numero sezionale 1837/2026Numero di raccolta generale 26018/2026Data pubblicazione 01/10/2026La Procura Generale ha concluso per l’accoglimento del primo motivodi ricorso, rilevando l’assorbimento del secondo motivo da considerarecomunque infondato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è stato notificato ad ADER e ad [OSCURATO:SOCIETA]presso l’Avvocatura Generale dello Stato ad un indirizzo PEC errato, manon è necessario ordinare la rinnovazione all’indirizzo corretto, poiché ilricorso è stato comunque notificato anche presso gli avvocati cheassistevano gli Enti nel giudizio di merito (al Ministero della Giustizia lanotifica risulta effettuata all’Avvocatura Generale dello Stato, all’indirizzoPEC corretto).2.

Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta l’illegittimitàdella pronuncia di incompetenza per valore, sollevata d’ufficio dalTribunale di Roma, perché la cartella, opposta ai sensi degli art.615 e 617c.p.c., trova fonte in spese processuali e condanna alle spese alla cassaammende la cui cognizione è devoluta unicamente, in via funzionale, alTribunale di Roma.2.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’inammissibilità pertardività della pronuncia di incompetenza per valore da parte delTribunale.

Secondo il ricorrente, tenuto conto che l’udienza dicomparizione era stata rinviata dal 15.5.2025 al 6.11.2025, con loscioglimento della riserva assunta il 6.11.2025 il Tribunale di Romaavrebbe dovuto statuire nel merito e non valutare l’eccezione diincompetenza tardivamente sollevata dalle controparti con la memoria exart.171 ter c.p.c.; pure il rilievo officioso della questione sarebbe statoinammissibile perché tardivo, ai sensi dell’art.38 c.p.c.3.

Il secondo motivo di ricorso per cassazione attiene ad un profiloprocessuale pregiudiziale e deve pertanto essere esaminato per primo.Il motivo è infondato.Numero registro generale 26521/2025Numero sezionale 1837/2026Numero di raccolta generale 26018/2026Data pubblicazione 01/10/2026Deve essere disattesa l’eccezione di tardività del rilievo d’ufficiodell’incompetenza per valore -le stesse considerazioni varrebbero per ilrilievo dell’incompetenza per materia-, formulata sulla base del nuovotesto dell’art. 38 c.p.c., come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. a),d.lgs. n. 164/2024, secondo il quale L’incompetenza per materia,quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28sono rilevate d’ufficio con il decreto previsto dall’articolo 171-bis o, neiprocedimenti ai quali non si applica l’articolo 171-bis, non oltre la primaudienza : la barriera preclusiva al rilievo officioso dell’incompetenza pervalore -per materia e per territorio, ex art.28 c.p.c.- è perciò fissata exlege al decreto col quale il Giudice compie le verifiche preliminari.

Nel casodi specie, come sopra esposto, la questione era stata rilevata con ildecreto previsto dall’art. 171-bis c.p.c. pronunciato in data 13.3.2025 -cheaveva differito l’udienza di comparizione al 6.11.2025 per permettere lachiamata in causa del Ministero della Giustizia nel rispetto dei termini dicomparizione di cui all’art.163 bis c.p.c., ma aveva, appunto, prima rilevato che va sottoposta alle parti la questione rilevabile d’ufficio dellaincompetenza per valore -.

Con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunaleha perciò deciso la questione di competenza che aveva già rilevato inprecedenza, col provvedimento a ciò deputato ex lege: la questione erastata pertanto correttamente sottoposto alle parti, con rispetto delprincipio del contraddittorio idoneamente stimolato.Appare di conseguenza superfluo verificare la tempestività o meno delrilievo di parte dell’eccezione di incompetenza -per valore o per materiache sia-.4.

Il primo motivo di ricorso, riguardante il merito della contestazionedella pronuncia di incompetenza, è invece fondato.L’ordinanza impugnata si limita a rilevare che si tratta di opposizioneall’esecuzione di valore pari a € 3.065,88 ed a dichiarare l’incompetenzaper valore del Tribunale in favore del Giudice di Pace, senza considerare laNumero registro generale 26521/2025Numero sezionale 1837/2026Numero di raccolta generale 26018/2026Data pubblicazione 01/10/2026natura delle pretese creditorie portate dalla cartella opposta, senzaaffrontare compiutamente la questione anche ai sensi dell’art.10 e 104c.p.c. e senza adeguata verifica del profilo anche della competenza permateria.Dalla documentazione in atti risulta che la pretesa creditoria concernesanzioni processuali da devolvere alla cassa delle ammende (€ 3.000,00)e spese del processo penale in misura fissa (€ 60,00).

Si tratta dunque dispese di giustizia, il cui recupero coattivo è disciplinato dal d.p.r. n. 115del 2002 (artt. 205 e 227-ter).La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, con ordinanzan.9607/2026 ha di recente ritenuto applicabile anche alla materia direcupero delle spese di giustizia il principio di diritto enucleabile dallapronuncia di legittimità n. 10395 del 2016, che si riferisce alle speseriguardanti compensi per patrocinio a spese dello Stato e all'art. 15,comma 2, d.lgs. n. 150/2011.

Il principio di diritto richiamato stabilisceche la controversia di opposizione all’esecuzione diretta a contestarel’esistenza del titolo esecutivo, che venga introdotta contro una cartellaesattoriale emessa […] su richiesta di iscrizione a ruolo, pervenuta […] daun ufficio giudiziario […] spetta nel merito alla competenza per materia deltribunale e non può, nemmeno ratione valoris, spettare mai al giudice dipace, in quanto il giudizio sul merito della pretesa ipoteticamente posta inesecuzione rientrerebbe nella competenza per materia del tribunale .Questo principio, benché formulato appunto con riferimento alla diversafattispecie dei compensi per patrocinio a spese dello Stato e all'art. 15,comma 2, d.lgs. n. 150/2011, è stato ritenuto -nell’ordinanzan.9607/2026- riposare su una ratio tale da poter essere estesaanalogicamente anche al caso di specie, con la conseguenza che, inmateria di recupero di spese di giustizia, la cognizione della pretesacreditoria sottostante al titolo esecutivo è attribuita, ratione materiae, altribunale.

Ne consegue che -in linea, anche in quella sede, con leNumero registro generale 26521/2025Numero sezionale 1837/2026Numero di raccolta generale 26018/2026Data pubblicazione 01/10/2026conclusioni convergenti della Procura Generale- l’opposizioneall’esecuzione, la quale investe l’an della pretesa e dunque involge lamedesima materia, non può essere radicata dinanzi al giudice di pace. …Viceversa, non entra in gioco la competenza residuale del tribunale inmateria di imposte e tasse ai sensi dell’art. 9, comma 2, c.p.c.

Infatti, lespese di giustizia sono crediti pubblicistici di natura non tributaria . (cfr.ancora, in motivazione, Cass. sez. 2, n.9607/2026).La presenza di un criterio di competenza per materia, pur individuatoanalogicamente in via giurisprudenziale in applicazione dell’orientamentointerpretativo esplicitato in Cass. n.9607/2026, esclude il criterio dicompetenza per valore invece considerato nel provvedimento impugnato.In ogni caso, alla conclusione della sussistenza della competenza adecidere del Tribunale di Roma nella fattispecie concreta si arriverebbecomunque, anche senza il ricorso all’interpretazione analogica sopraprospettata, in base ai principi che regolano la competenza per valore.Pure se non fosse infatti condivisa (in linea con altra pronuncia dellaCorte di Cassazione, sez.3, n.18618/2026) la ritenuta applicazioneanalogica al caso di specie del principio di diritto fissato nella pronunciadella Corte di Cassazione n.10395/2016, la competenza del Tribunale diRoma si riscontrerebbe univocamente attraverso la valorizzazione deglielementi di fatto acquisiti, emergenti anche dal ricorso ma non evidenziatidal ricorrente nell’esplicitazione del motivo di critica, valorizzazionelegittima in questa sede tenuto conto della materia trattata: «In tema diregolamento di competenza, avendo la relativa istanza la funzione diinvestire la Corte di cassazione del potere di individuare definitivamente ilgiudice competente, onde evitare che la sua designazione siaulteriormente posta in discussione nell’ambito della stessa controversia, ipoteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, della S.C. possonoesplicarsi in relazione ad ogni elemento utile acquisito al processo sino aquel momento, senza essere limitati dal contenuto della sentenzaNumero registro generale 26521/2025Numero sezionale 1837/2026Numero di raccolta generale 26018/2026Data pubblicazione 01/10/2026impugnata né dalle difese delle parti, e possono conseguentementeriguardare anche questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito eche non abbiano costituito oggetto del ricorso per regolamento dicompetenza.» (Cass. n. 32276/2025).

Perciò, «l’esame della Corte dicassazione si estende anche a profili diversi da quelli esaminatinell’ordinanza impugnata, potendo comprendere ogni elemento utile fino aquel momento acquisito al processo, senza alcun vincolo di qualificazione,ragione o prospettazione che del rapporto dedotto in causa abbia fattol’attore con l’atto introduttivo» (Cass. n. 25232/2014).L’opposizione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] si fonda non solo suldisposto dell’art.615 c.p.c. (che sembra essere la sola norma presa ariferimento dal Tribunale di Roma nel provvedimento impugnato) ma sudue distinti motivi: il primo - violazione dell’art. 7 L. 212/2000 permancata notifica di atti antecedenti alla cartella di pagamento opposta-comporta la qualificazione dell’azione come opposizione agli atti esecutiviex art. 617 c.p.c., perché con esso non si contesta, nell’an o nel quantum,il diritto di agire in executivis dell’agente della riscossione, bensì laregolarità del procedimento che ha condotto all’emissione della cartella; ilsecondo - violazione art. 97 c.p.c. per mancata corrispondenza tral’importo liquidato nel provvedimento giudiziale e quanto richiesto nellacartella di pagamento – investe, invece, propriamente il diritto diprocedere a esecuzione forzata di [OSCURATO:SOCIETA]. e rientranell’ambito dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.Secondo la giurisprudenza della Corte, «Qualora nei confronti dellastessa parte siano proposte più domande, anche solo soggettivamenteconnesse, alcune rientranti nella competenza per valore del giudice dipace, altre in quella per materia del tribunale, l’organo giudiziariosuperiore è competente a conoscere dell’intera controversia» (Cass. n.16355/2010 ha stabilito che, nel caso di cumulo soggettivo traun’opposizione agli atti esecutivi, di competenza ratione materiae delNumero registro generale 26521/2025Numero sezionale 1837/2026Numero di raccolta generale 26018/2026Data pubblicazione 01/10/2026Tribunale, ed un’opposizione all’esecuzione, di competenza ratione valorisdel Giudice di Pace, sussiste la competenza del Tribunale su tutte ledomande, in applicazione delle norme di cui all’art. 10, secondo comma, eall’art. 104, c.p.c.; nello stesso senso è la giurisprudenza successiva -cfr.,ancora, Cass. n. 1722/2017).

Il cumulo soggettivo tra l’opposizione aglil’opposizione all’esecuzione, di competenza ratione valoris del Giudice diPace si è verificato, per quanto sopra detto, anche nel caso di specie e ciòcomporterebbe comunque la dichiarazione di competenza per materia delTribunale di Roma.5.

In conclusione, la Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenzaa decidere della controversia del Tribunale di Roma, dinanzi al qualerimette le parti con termine di legge per la riassunzione.

Spese al merito.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza a decidere lacontroversia in capo al Tribunale di Roma, dinanzi al quale rimette le particon termine di legge per la riassunzione.Spese al merito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/09/2026.Il PresidenteAntonio Scarpa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntroAgenzia delle Entrate e Riscossione, come legalmente rappresentata;[OSCURATO:PERSONA], come legalmente rappresentata,-intimate-Ministero Della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore,rappresentato ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato-resistente-avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma pronunciata nel procedimenton. 44730/2024, con n. cronologico 12973/2025, depositata il 13/11/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26521/2025Numero sezionale 1837/2026Numero di raccolta generale 26018/2026Data pubblicazione 01/10/2026Nicola Staniscia, rappresentato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], aveva propostodinanzi al Tribunale di Roma opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art.615, comma 1, c.p.c., avverso la cartella di pagamento n.09720240234696333000, di € 3.065,88, emessa dall’Agenzia delleEntrate-Riscossione su richiesta di [OSCURATO:SOCIETA]. La cartellariguardava il recupero di sanzioni processuali in favore della Cassa delleAmmende (€ 3.000,00) e di spese processuali in misura fissa (€ 60,00).L’opponente aveva dedotto la irritualità della notificazione della cartella inviolazione dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000 per difetto di motivazione eomessa allegazione dell’atto presupposto nonché la violazione dell’art. 97c.p.c. Si erano costituite in giudizio sia l’Agenzia delle Entrate-Riscossione,sia [OSCURATO:SOCIETA]., instando per il rigetto dell’opposizione.Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 13 marzo 2025, il Giudice aditoaveva rilevato d’ufficio la questione circa la propria competenza per valoree aveva autorizzato la chiamata in causa del Ministero della Giustizia,richiesta da ADER, differendo a tal fine l’udienza di comparizione rispetto alla quale decorrono i nuovi termini di cui all’art.171 terc.p.c. . Sostituita detta udienza con lo scambio di note scritte (art. 127-ter c.p.c.), il Tribunale, con ordinanza depositata il 13 novembre 2025,qualificata l’opposizione come proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avevadichiarato l’incompetenza per valore del Tribunale in favore del Giudice diPace di Roma.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento di competenza, fondato su duemotivi.[OSCURATO:SOCIETA]. sono rimaste intimate; il Ministerodella Giustizia non ha depositato controricorso chiedendo, con successivoNumero registro generale 26521/2025Numero sezionale 1837/2026Numero di raccolta generale 26018/2026Data pubblicazione 01/10/2026La Procura Generale ha concluso per l’accoglimento del primo motivodi ricorso, rilevando l’assorbimento del secondo motivo da considerarecomunque infondato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è stato notificato ad ADER e ad [OSCURATO:SOCIETA]presso l’Avvocatura Generale dello Stato ad un indirizzo PEC errato, manon è necessario ordinare la rinnovazione all’indirizzo corretto, poiché ilricorso è stato comunque notificato anche presso gli avvocati cheassistevano gli Enti nel giudizio di merito (al Ministero della Giustizia lanotifica risulta effettuata all’Avvocatura Generale dello Stato, all’indirizzoPEC corretto).2. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta l’illegittimitàdella pronuncia di incompetenza per valore, sollevata d’ufficio dalTribunale di Roma, perché la cartella, opposta ai sensi degli art.615 e 617c.p.c., trova fonte in spese processuali e condanna alle spese alla cassaammende la cui cognizione è devoluta unicamente, in via funzionale, alTribunale di Roma.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’inammissibilità pertardività della pronuncia di incompetenza per valore da parte delTribunale. Secondo il ricorrente, tenuto conto che l’udienza dicomparizione era stata rinviata dal 15.5.2025 al 6.11.2025, con loscioglimento della riserva assunta il 6.11.2025 il Tribunale di Romaavrebbe dovuto statuire nel merito e non valutare l’eccezione diincompetenza tardivamente sollevata dalle controparti con la memoria exart.171 ter c.p.c.; pure il rilievo officioso della questione sarebbe statoinammissibile perché tardivo, ai sensi dell’art.38 c.p.c.3. Il secondo motivo di ricorso per cassazione attiene ad un profiloprocessuale pregiudiziale e deve pertanto essere esaminato per primo.Il motivo è infondato.Numero registro generale 26521/2025Numero sezionale 1837/2026Numero di raccolta generale 26018/2026Data pubblicazione 01/10/2026Deve essere disattesa l’eccezione di tardività del rilievo d’ufficiodell’incompetenza per valore -le stesse considerazioni varrebbero per ilrilievo dell’incompetenza per materia-, formulata sulla base del nuovotesto dell’art. 38 c.p.c., come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. a),d.lgs. n. 164/2024, secondo il quale L’incompetenza per materia,quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28sono rilevate d’ufficio con il decreto previsto dall’articolo 171-bis o, neiprocedimenti ai quali non si applica l’articolo 171-bis, non oltre la primaudienza : la barriera preclusiva al rilievo officioso dell’incompetenza pervalore -per materia e per territorio, ex art.28 c.p.c.- è perciò fissata exlege al decreto col quale il Giudice compie le verifiche preliminari. Nel casodi specie, come sopra esposto, la questione era stata rilevata con ildecreto previsto dall’art. 171-bis c.p.c. pronunciato in data 13.3.2025 -cheaveva differito l’udienza di comparizione al 6.11.2025 per permettere lachiamata in causa del Ministero della Giustizia nel rispetto dei termini dicomparizione di cui all’art.163 bis c.p.c., ma aveva, appunto, prima rilevato che va sottoposta alle parti la questione rilevabile d’ufficio dellaincompetenza per valore -. Con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunaleha perciò deciso la questione di competenza che aveva già rilevato inprecedenza, col provvedimento a ciò deputato ex lege: la questione erastata pertanto correttamente sottoposto alle parti, con rispetto delprincipio del contraddittorio idoneamente stimolato.Appare di conseguenza superfluo verificare la tempestività o meno delrilievo di parte dell’eccezione di incompetenza -per valore o per materiache sia-.4. Il primo motivo di ricorso, riguardante il merito della contestazionedella pronuncia di incompetenza, è invece fondato.L’ordinanza impugnata si limita a rilevare che si tratta di opposizioneall’esecuzione di valore pari a € 3.065,88 ed a dichiarare l’incompetenzaper valore del Tribunale in favore del Giudice di Pace, senza considerare laNumero registro generale 26521/2025Numero sezionale 1837/2026Numero di raccolta generale 26018/2026Data pubblicazione 01/10/2026natura delle pretese creditorie portate dalla cartella opposta, senzaaffrontare compiutamente la questione anche ai sensi dell’art.10 e 104c.p.c. e senza adeguata verifica del profilo anche della competenza permateria.Dalla documentazione in atti risulta che la pretesa creditoria concernesanzioni processuali da devolvere alla cassa delle ammende (€ 3.000,00)e spese del processo penale in misura fissa (€ 60,00). Si tratta dunque dispese di giustizia, il cui recupero coattivo è disciplinato dal d.p.r. n. 115del 2002 (artt. 205 e 227-ter).La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, con ordinanzan.9607/2026 ha di recente ritenuto applicabile anche alla materia direcupero delle spese di giustizia il principio di diritto enucleabile dallapronuncia di legittimità n. 10395 del 2016, che si riferisce alle speseriguardanti compensi per patrocinio a spese dello Stato e all'art. 15,comma 2, d.lgs. n. 150/2011. Il principio di diritto richiamato stabilisceche la controversia di opposizione all’esecuzione diretta a contestarel’esistenza del titolo esecutivo, che venga introdotta contro una cartellaesattoriale emessa […] su richiesta di iscrizione a ruolo, pervenuta […] daun ufficio giudiziario […] spetta nel merito alla competenza per materia deltribunale e non può, nemmeno ratione valoris, spettare mai al giudice dipace, in quanto il giudizio sul merito della pretesa ipoteticamente posta inesecuzione rientrerebbe nella competenza per materia del tribunale .Questo principio, benché formulato appunto con riferimento alla diversafattispecie dei compensi per patrocinio a spese dello Stato e all'art. 15,comma 2, d.lgs. n. 150/2011, è stato ritenuto -nell’ordinanzan.9607/2026- riposare su una ratio tale da poter essere estesaanalogicamente anche al caso di specie, con la conseguenza che, inmateria di recupero di spese di giustizia, la cognizione della pretesacreditoria sottostante al titolo esecutivo è attribuita, ratione materiae, altribunale. Ne consegue che -in linea, anche in quella sede, con leNumero registro generale 26521/2025Numero sezionale 1837/2026Numero di raccolta generale 26018/2026Data pubblicazione 01/10/2026conclusioni convergenti della Procura Generale- l’opposizioneall’esecuzione, la quale investe l’an della pretesa e dunque involge lamedesima materia, non può essere radicata dinanzi al giudice di pace. …Viceversa, non entra in gioco la competenza residuale del tribunale inmateria di imposte e tasse ai sensi dell’art. 9, comma 2, c.p.c. Infatti, lespese di giustizia sono crediti pubblicistici di natura non tributaria . (cfr.ancora, in motivazione, Cass. sez. 2, n.9607/2026).La presenza di un criterio di competenza per materia, pur individuatoanalogicamente in via giurisprudenziale in applicazione dell’orientamentointerpretativo esplicitato in Cass. n.9607/2026, esclude il criterio dicompetenza per valore invece considerato nel provvedimento impugnato.In ogni caso, alla conclusione della sussistenza della competenza adecidere del Tribunale di Roma nella fattispecie concreta si arriverebbecomunque, anche senza il ricorso all’interpretazione analogica sopraprospettata, in base ai principi che regolano la competenza per valore.Pure se non fosse infatti condivisa (in linea con altra pronuncia dellaCorte di Cassazione, sez.3, n.18618/2026) la ritenuta applicazioneanalogica al caso di specie del principio di diritto fissato nella pronunciadella Corte di Cassazione n.10395/2016, la competenza del Tribunale diRoma si riscontrerebbe univocamente attraverso la valorizzazione deglielementi di fatto acquisiti, emergenti anche dal ricorso ma non evidenziatidal ricorrente nell’esplicitazione del motivo di critica, valorizzazionelegittima in questa sede tenuto conto della materia trattata: «In tema diregolamento di competenza, avendo la relativa istanza la funzione diinvestire la Corte di cassazione del potere di individuare definitivamente ilgiudice competente, onde evitare che la sua designazione siaulteriormente posta in discussione nell’ambito della stessa controversia, ipoteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, della S.C. possonoesplicarsi in relazione ad ogni elemento utile acquisito al processo sino aquel momento, senza essere limitati dal contenuto della sentenzaNumero registro generale 26521/2025Numero sezionale 1837/2026Numero di raccolta generale 26018/2026Data pubblicazione 01/10/2026impugnata né dalle difese delle parti, e possono conseguentementeriguardare anche questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito eche non abbiano costituito oggetto del ricorso per regolamento dicompetenza.» (Cass. n. 32276/2025). Perciò, «l’esame della Corte dicassazione si estende anche a profili diversi da quelli esaminatinell’ordinanza impugnata, potendo comprendere ogni elemento utile fino aquel momento acquisito al processo, senza alcun vincolo di qualificazione,ragione o prospettazione che del rapporto dedotto in causa abbia fattol’attore con l’atto introduttivo» (Cass. n. 25232/2014).L’opposizione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] si fonda non solo suldisposto dell’art.615 c.p.c. (che sembra essere la sola norma presa ariferimento dal Tribunale di Roma nel provvedimento impugnato) ma sudue distinti motivi: il primo - violazione dell’art. 7 L. 212/2000 permancata notifica di atti antecedenti alla cartella di pagamento opposta-comporta la qualificazione dell’azione come opposizione agli atti esecutiviex art. 617 c.p.c., perché con esso non si contesta, nell’an o nel quantum,il diritto di agire in executivis dell’agente della riscossione, bensì laregolarità del procedimento che ha condotto all’emissione della cartella; ilsecondo - violazione art. 97 c.p.c. per mancata corrispondenza tral’importo liquidato nel provvedimento giudiziale e quanto richiesto nellacartella di pagamento – investe, invece, propriamente il diritto diprocedere a esecuzione forzata di [OSCURATO:SOCIETA]. e rientranell’ambito dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.Secondo la giurisprudenza della Corte, «Qualora nei confronti dellastessa parte siano proposte più domande, anche solo soggettivamenteconnesse, alcune rientranti nella competenza per valore del giudice dipace, altre in quella per materia del tribunale, l’organo giudiziariosuperiore è competente a conoscere dell’intera controversia» (Cass. n.16355/2010 ha stabilito che, nel caso di cumulo soggettivo traun’opposizione agli atti esecutivi, di competenza ratione materiae delNumero registro generale 26521/2025Numero sezionale 1837/2026Numero di raccolta generale 26018/2026Data pubblicazione 01/10/2026Tribunale, ed un’opposizione all’esecuzione, di competenza ratione valorisdel Giudice di Pace, sussiste la competenza del Tribunale su tutte ledomande, in applicazione delle norme di cui all’art. 10, secondo comma, eall’art. 104, c.p.c.; nello stesso senso è la giurisprudenza successiva -cfr.,ancora, Cass. n. 1722/2017). Il cumulo soggettivo tra l’opposizione aglil’opposizione all’esecuzione, di competenza ratione valoris del Giudice diPace si è verificato, per quanto sopra detto, anche nel caso di specie e ciòcomporterebbe comunque la dichiarazione di competenza per materia delTribunale di Roma.5. In conclusione, la Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenzaa decidere della controversia del Tribunale di Roma, dinanzi al qualerimette le parti con termine di legge per la riassunzione. Spese al merito. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza a decidere lacontroversia in capo al Tribunale di Roma, dinanzi al quale rimette le particon termine di legge per la riassunzione.Spese al merito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/09/2026.Il PresidenteAntonio Scarpa
Sentenza Cassazione n. 26018/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris