CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 giugno 2024
Cassazione n. 24144/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 16298/23 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesidagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] o ; -ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio e dei Ministri pro tempore, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 23 gennaio 2023 n. 452; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 giugno 2024 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: medici specializzandi - spese di soccombenza -liquidazione - criteri.1. Nel 2015 gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’economia, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257. Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive. 2. Con sentenza 1° agosto 2019 n. 15912 il Tribunale di Roma rigettò tutte le domande per intervenuta prescrizione del credito. La sentenza fu appellata dai soccombenti. 3. Con sentenza 23 gennaio 2023 n. 452 la Corte d’appello di Roma rigettòil gravame e condannò gli appellanti alla rifusione delle spese (liquidate in euro 220.000) e al risarcimento del danno per lite temeraria., ex art. 96 c.p.c.. 4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da una parte degli originari ricorrenti, con ricorso fondato su tre motivi, cui le Amministrazioni indicate in epigrafe hanno resistito con controricorso. Con atto del 29.12.2023 il Consigliere delegato all’esame preliminare dei ricorsi ha proposto, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che il ricorso fosse dichiarato inammissibile.5. Gli originari ricorrenti, ad eccezione di quattro ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Proto francesco, [OSCURATO:PERSONA]) hanno chiesto che il ricorso sia comunque deciso. 6. I ricorrenti i quali hanno instato per la decisione del ricorso hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente rileva il C ollegio che quattro degli originari ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), dopo la notifica al loro difensore della proposta di definizione accelerata ex art. 380 bisc.p.c., non risultano avere proposto l’istanza di decisione di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c., né risultano avere conferito al loro difensore la nuova procura richiesta dalla norma appena ricordata. 1.1. Ricorrendo tale ipotesi (giudizio litisconsortile nel quale sia formulata una proposta di definizione accelerata, a fronte della quale soltanto alcuni degli originari ricorrenti domandino la decisione, ex art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.),rileva il Collegio in primo luogo che correttamente non fu pronunciato decreto di estinzione immediato, ex art. 391 c.p.c., rispetto a chi non presentò istanza di decisione. Una simile pronuncia infatti avrebbe avuto per presupposto la separazione delle domande ex art. 103 c.p.c., provvedimento che non solo è di competenza del Collegio, ma sarebbe stato per di più inibito dall’obbligo di riunire e decidere contestualmente le impugnazioni proposte contro la medesima decisione, previsto dall’art. 335 c.p.c.. Il mancato deposito dell’istanza di decisione da parte di alcuni soltanto dei ricorrenti nelle cause litisconsortili, tuttavia,se non consente la separazione delle impugnazioni (e quindi non incide sulla forma della decisione che la Corte deve adottare), produce tuttavia l’effetto estintivo (incide, cioè, sul contenutodella decisione che la Corte deve adottare) in tutti i casi in cui la sentenza, se pronunciata nei confrontidi alcune soltanto dei ricorrenti, non sia per ciò solo inutiliter data: e dunque nel giudizi in cui non vi sia litisconsorzio necessarioanche solo processuale.1.2. Nel caso di specie, tuttavia, tra gli originari 23 ricorrenti non vi era litisconsorzio necessario neppure processuale , ma solo una ipotesi di connessione per il titolo, precisamente per parziale identità di esso, tra le relative domande, ex art. 103c.p.c.. Tutte le domande, infatti, erano fondato sul medesimo fatto costitutivo, rappresentato dalla mancata attuazione, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie 75/362, 75/363 e successive integrazioni [così già Sez. 3, Ordinanza n. 9168 del 4.4.2024; Sez. 3, Ordinanza n. 35571 del 20.12.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 32720 del 24.11.2023, e Sez. 3, Ordinanza n. 19537 del 10.7.2023, in motivazione, § 1.1). Vi era, dunque, una situazione di litisconsorzio facoltativo, vertendosi in un cumulo di pretese risarcitorie per diritti riferibili a ciascuno degli attori, aventi solo, come detto, in comune una parte della fattispecie costitutiva. Da quanto esposto consegue che rispetto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giudizio deve essere dichiarato estinto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 380-bis.1 e 391 c.p.c.. Delle conseguenze di tale pronuncia con riferimento alle spese di liteed alla condanna ex art. 96 c.p.c. pronunciata dal giudice d’appello, per evitare ripetizioni, si dirà più oltre, nell’esaminare il terzo motivo di ricorso. 2. Col primo motivo è censurata la sentenza d’appello nella parte in cui ha confermato la statuizione di prescrizione del diritto fatto valere dagli originari attori. Deducono che erroneamente il giudice di merito ha individuato l’exordium praescriptionisnella data del 27.10.1999. 2.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell'ordinamento interno -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo” (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 – 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 -, Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 -01); princìpi, com’è noto, risalenti alle sentenze nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 -01). 3. Col secondo motivo i ricorrenti chiedono che la questione concernente l’individuazione dell’exordium praescriptionis sia sottoposta alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, aggiungendo che tale istanza era stata formulata in appello, senzache il giudice di merito provvedesse. 3.1. Il motivo è manifestamente infondato sia perché il giudice di merito ha la facoltà, ma non l’obbligo, di disporre il suddetto rinvio; sia perché comunque la suddetta istanza di rimessione è manifestamente irrilevante, per le ragioni tutte già ripetutamente affermate da questa Corte, in centonovantasei fattispecie identiche, anche su ricorsi proposti dal medesimo difensore degli odierni ricorrenti, motivazioni cui si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 3431 del 6/2/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17/08/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 16365 del 08/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 15719 del 17/05/2022). 4. Il terzo motivo contiene due censure, rivolte contro: a) la liquidazione delle spese del giudizio d’appello, ritenuta eccessiva; b) la condanna ex art. 96 c.p.c.. Sotto il primo profilo, i ricorrenti deducono vari errori:-) la corte d’appello ha erroneamente individuato lo scaglione di valore da porre a base del calcolo, sommando il valore delle varie domande invece di fare riferimento alla domanda più elevata; -) la Corte d’appello ha liquidato anche il compenso per la fase istruttoria, mancata in appello; -) la Corte d’appello ha erroneamente applicato la maggiorazione di cui all’art. 4, comma 2, d. m. 55/14, nonostante l’attività dell’Avvocatura Generale “non fosse di pregio”, perché “ripete pedissequamente il contenuto di altre precedenti numerose comparse di costituzione da essa prodotte nel quadro dell’ampio contenzioso in questione, trattandosi sostanzialmente di un copia/incolla di precedenti comparse di costituzione”. Sotto il secondo profilo i ricorrenti deducono che il loro appello non poteva ritenersi proposto con colpa grave, in quanto avente ad oggetto questione controversa in giurisprudenza. 4.1. La censura concernente l’individuazione del valore della causa da porre a base del calcolo delle spese di soccombenza è fondata. Questa Corte infatti, abbandonando il precedente orientamento (cui si era uniformata la proposta di definizione accelerata) ha di recente stabilito, con ampia motivazione, che in caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome. Nella suddetta ipotesi si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda di valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard(sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato (Sez. 3 - , Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024, Rv. 670780 -01).4.1.1. Nel caso di specie, essendo stata rigettata la domanda di tutti gli attori, il valore della causa va stabilito in base al petitumpiù elevato. In primo grado gli attori domandarono la condanna dello Stato italiano al pagamento di euro 11.103,80 per ciascun anno di specializzazione. Diversi attori avevano conseguito una specializzazione all’esito d’un corso di durata quinquennale ( ad es., [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] , che fu rono anche appellanti). Questa fu dunque la domanda più elevata, pari ad euro 55.519. Tuttavia il valore della domanda si determina aggiungendo al capitale gli interessi scaduti prima dell’introduzione del giudizio (art. 10, secondo comma, c.p.c.): e poiché gli attori in primo grado domandarono la condanna dello Stato al pagamento degli “interessi e della rivalutazione monetaria”, e la specializzazioneconseguita da [OSCURATO:PERSONA] si concluse nel 1989 , al valore della domanda (come s’è detto, euro 55.519) si dovevano sommare ventisei anni di interessi e rivalutazione,e dunque: a)euro 76.949,33 a titolo di rivalutazione (coefficiente FOI - ISTAT del 1989 pari a 2,386); b) euro 151.826,85 a titolodi interessi (calcolati al saggio legale vigente de die in diemdal 1989 alla data dell’atto di citazione in primo grado, cioè il 25 agosto 2015). Il valore della domanda più elevata era dunque pari ad euro 55.519 di capitale, più euro 132.468,33di rivalutazione, più euro 151.826,85 di interessi, ovvero euro 339.814,18. 4.1.2. Per una domanda di questo valoreil d.m. 55/14 prevede un compenso massimo per le tre fasi del giudizio di appello di euro 30.179, che maggiorati del 470% ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14 in considerazione del numero di appellanti (32), come meglio si dirà, ascende ad euro 172.020,3. La Corte d’appello pertanto, liquidando la somma di euro 220.000, ha accordato alla parte vittoriosa un compenso eccedente quello massimo tabellare.4.2. La censura concernente la liquidazione del compenso per la “fase istruttoria” è infondata. Questa Corte infatti ha già stabilito ripetutamente che ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento (Sez. 2- , Ordinanza n. 8561 del 27/03/ 2023, Rv. 667505 - 02; Sez. 6- 2, Ordinanza n. 34575 del 16/11/2021, Rv. 662895 - 01 ) . 4.3. Parimenti infondata è la censura di violazione dell’art. 4, comma 2, d.m. 55/14. Questa Corte infatti ha ripetutamente affermato che: a) l'avvocato il quale assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014; b) tale compenso, nel caso in cui le istanze siano diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo; c) tali princìpi si applicano anche all’ipotesi in cui l’avvocato abbia difeso una sola parte contro più appellanti; d) le domande di risarcimento proposte da più medici per tardiva attuazione delle Direttive 75/363 e 75/362 non sono identiche in fatto(Sez. 3- , Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024, Rv. 670780 - 02 ; Sez. 3, Ordinanza n. 16278 del 12/06/2024). 5. La ritenuta erroneità della sentenza impugnata non ne impone la cassazione con rinvio. Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere la causa nel merito, regolando ex novo le spese del giudizio di appello.5.1. Prima di procedere alla liquidazione deve tuttavia tenersi conto del fatto che, come già detto, non vi è coincidenza soggettiva tra: a) coloro che proposero l’appello rimanendo soccombenti; b)coloro che hanno impugnato per cassazione la sentenza d’appello; c) coloro che hanno domandato la decisione del ricorso dopo la proposta di definizione accelerata. La decisione nel merito della causa potrà dunque essere pronunciata, e spiegare i suoi effetti, nei soli confronti di quanti, dopo avere impugnato per cassazione la sentenza d’appello, hanno anche chiesto che il ricorso fosse deciso, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.. Rispetto agli appellanti non ricorrenti per cassazione, ed ai ricorrenti per cassazione che hanno prestato acquiescenza alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. si è invece formato il giudicato sia sulla regolazione delle spese come disposta dal giudice d’appello, sia sulla condanna ex art. 96 c.p.c. pronunciata dal medesimo giudice. 5.2. Quanto agli effetti di tale giudicato, rileva il Collegio che la sentenza d’appello ha pronunciatola condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di lite senza ulteriori precisazioni (così la sentenza d’appello, p. 7). La condanna di un gruppo di soccombenti alla rifusione delle spese di lite, senza ulteriori precisazioni, deve far ritenere che la condanna sia avvenuta pro quota ai sensi del primo comma dell’art. 97 c.p.c.. Ed infatti tale disposizione prevede come regola la liquidazione pro quota, e come eccezione la liquidazione solidale: sicché è solo quest’ultima che esige una statuizione ad hoc. Poiché il giudice d’appello ha quantificato le spese di soccombenza in euro 220.000 per 32 soccombenti, e non ha aggiunto ulteriori precisazioni, per quanto appena detto ha quindi implicitamente ritenuto che ciascuno dei soccombenti fosse tenuto per una quota virile di euro 6.875. Questo dunque è l’importo del debito pro capite sul quale si è formato il giudicato interno per gli appellanti non ricorrenti e per i ricorrenti rispetto ai quali il giudizio di legittimità si è estinto ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).5.3. La spese del giudizio d’appello vanno pertanto determinate come segue: a) assumendo a base di calcolo lo scaglione di valore compreso tra 260.001 e 520.000 euro, per quanto detto al § 4.1.1; b) individuando quale parametro il valore medio di euro 19.160 (applicabile ratione temporis, e cioè prima delle modifiche di cui al d.m. 147/22); c) aumentando il suddetto valore del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo, e del 10% per ciascuno dei soccombenti successivo al 10°, e quindi del 470%. In applicazione dei suddetti criteri le spese del giudizio d’appello ammontano ad euro 109.212, pari ad una quota ideale pro capite di euro 3.412,88rispetto al numero degli allora appellanti (trentadue, come s’è detto). Poiché, tuttavia, soltanto diciannove di essi hanno dapprima proposto, e poi coltivato, il presente ricorso per cassazione, il debito degli odierni ricorrenti (non rinuncianti) va determinato in complessivi euro 3.412,88per19, ovvero euro 64.844,72. Reputa, infine, questa Corte che in considerazione della identità di questioni di diritto poste dagli allora appellanti, al pagamento di tale somma vadano condannati tutti gli odierni ricorrenti in solido, ai sensi dell’art. 97, coma primo, secondo periodo, c.p.c.. 6. La seconda censura proposta col terzo motivo di ricorso, concernente la condanna ex art. 96 c.p.c., è nello stesso tempo inammissibile ed infondata. E’ inammissibile, perché lo stabilire se una certa iniziativa processuale sia o meno da ritenersi “colposa” è un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità , come da tempo viene ribadendo questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 13071 del 08/09/2003, Rv. 566624 -01; Sez. 2, Sentenza n. 73 del 08/01/2003, Rv. 559466 - 01; Sez. L, Sentenza n. 2475 del 03/03/1995, Rv. 490913 - 01, e via risalendo fino alla sentenza capostipite rappresentata da Sez. 1, Sentenza n. 3183 del 24/11/1962, Rv. 254682 -01). La censura è in ogni caso infondata, in quanto solo una pertinace caparbietà, come tale ingiustificabile e colpevole, potrebbe rendere ragione di una iniziativa processuale incurante di princìpi che questa Corte viene ripetendo - vanamente, a quanto pare -dal 2011. 6.1. Nondimeno, fermo il giudizio di grave colpa nella proposizione dell’appello, reputa il Collegio che la riforma del capo di sentenza concernente la liquidazione delle spese travolga, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., il quantum della condanna per lite temeraria pronunciato dalla Corte d’appello, in quanto capo dipendente dalla liquidazione delle spese. Anche in questo caso tuttavia, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere la causa nel merito, liquidando equitativamente il danno di cui all’art. 96, comma primo, c.p.c., nella somma di euro 32.422,36, pari alla metà delle spese di soccombenza del giudizio d’appello. A tale importo vanno condannati gli odierni ricorrenti in solido. 7.Le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate interamente tra le parti, in considerazione del fatto che, pur essendo il ricorso parzialmente fondato, l’esito finale della lite vede vittoriose le Amministrazioniconvenute. 7.1. Non è luogo a provvedere ai sensi dell’art. 380-bis, terzo comma, c.p.c., mercé la difformità della presente decisione rispetto alla proposta di definizione accelerata. P.q.m. (-) dichiara estinto il giudizio di legittimità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; (-) dichiara inammissibile il primo ed il secondo motivo di ricorso; (-) accoglie il terzo motivo di ricorsonei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, così provvede; a) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio delle spese del giudizio d’appello, quantificate in euro 64.844,72, oltre spese prenotate a debito; b) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio ex art. 96, comma primo, c.p.c., della somma di euro 32.422,36, oltre interessi dalla data della sentenza d’a