CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08346/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 28742/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC [OSCURATO:EMAIL]) - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ); - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria n. 305/03/2020 depositata in data 05/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente ricorreva avvero l'avviso di accertamento notificatogli che rettificava il valore catastale di un immobile a seguito di procedura DOCFA; la CTP rigettava il ricorso; gravava tal pronuncia di appello il contribuente; la CTR accoglieva l'appello; - l'[OSCURATO:PERSONA] ricorre a questa Corte con atto affidato a un solo motivo; resiste con controricorso il sig. [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: il solo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della L. n. 212 del 2000 in relazione all'art. 1 c. 3 del d.M. n. 701 del 1994 in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto privo di motivazione l'atto impugnato; - ritiene il Collegio che il motivo proposto, nella sua concreta articolazione, sia invero ammissibile, in quanto adeguatamente indirizzato a colpire la ratio decidendi: il giudice dell'appello ha infatti annullato l'atto impugnato in quanto fondato su un generico criterio sintetico/comparativo e in forza di presunte stime eseguite ma non trascritte o allegate ad esso; in sostanza ha quindi ritenuto motivato l'atto impugnato; - venendo quindi al contenuto della censura così proposta, la stessa risulta fondata; - la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che in tema di procedura c.d. DOCFA questa Corte ritiene costantemente, sul punto, (tra le moltissime, vedasi Cass. Civile Ord. Sez. 6 Num. 91 Anno 2021) che in tema di classamento di immobili qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso..(Cass 31809/18- Cass 12777/18). pertanto, il ricorso è accolto; la sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame alla luce dei principi sopra enunciati; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità. Così deciso in Rom