CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 09831/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentato e difeso ope legisdall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;– resistente –avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di MACERATA depositata il16/06/2021;Numero registro generale 19319/2021Numero sezionale 964/2026Numero di raccolta generale 9831/2026Data pubblicazione 16/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione averso il decretocon il quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale diMacerata aveva liquidato il compenso maturato per losvolgimento dell’attività di perito per conto della stessa Procuranell’ambito di un procedimento penale.Disposta la comparizione delle parti, il Tribunale di Macerata conordinanza del 16 giugno 2021 ha dichiarato il ricorso inopposizione inammissibile.Dopo avere rilevato che parte necessaria del giudizio era ilMinistero della Giustizia, in quanto soggetto destinato a farsicarico dei compensi dovuti al consulente o al perito nominato dalPM, ha ricordato che nel giudizio di opposizione sono partinecessarie anche gli eventuali indagati o imputati già individuati,in quanto il Ministero è solo tenuto ad anticipare le spese, cheverranno alla fine a gravare su soggetti indagati o imputati incaso di eventuale condanna.Nella specie, però, il ricorso in opposizione era stato notificato alsolo PM, che non è il legittimato passivo dell’azione di pagamentoe che anzi è lo stesso soggetto che ha emesso il provvedimentoimpugnato.Ciò non permetteva quindi di disporre l’integrazione delcontraddittorio nei confronti del Ministero o degli altri soggettiparti necessarie, in quanto tale provvedimento presuppone chealmeno una delle parti sia stata evocata in giudizio.Ric. 2021 n. 19319 sez. S2 - ad. 15-04-2026 -2-Numero registro generale 19319/2021Numero sezionale 964/2026Numero di raccolta generale 9831/2026Data pubblicazione 16/04/2026Né poteva trovare applicazione il disposto di cui all’art. 4 dellalegge n. 260/1958, che presuppone errori di identificazioneall’interno dello Stato amministrazione, onde addivenire allasanatoria dell’errore stesso, laddove nella fattispecie l’unicosoggetto evocato in giudizio era l’autorità giurisdizionale cheaveva adottato il provvedimento oggetto di opposizione.2. Per la cassazione di tale ordinanza propone ricorso Fantini UgoMaria sulla base di due motivi.Il Ministero della Giustizia resiste ai soli fini dell’eventualediscussione orale.La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata nonha svolto difese in questa fase.3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 170 TUSG e dell’art. 4 della legge n.260/1958, per non avere disposto il Tribunale l’integrazione delcontraddittorio nei confronti del Ministero della Giustizia, ovverola rinnovazione della notifica.Infatti, si evidenzia che il citato art. 170 individua anche ilPubblico Ministero tra le parti processuali legittimate a proporreopposizione, con la conseguenza che l’evocazione in giudizio diquesti in sede di opposizione era sufficiente a consentirel’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dellaGiustizia.Inoltre, l’art. 4 della legge n. 260/1958, secondo l’interpretazioneche è ormai affermata in sede di legittimità, si applica non soloagli errori di individuazione delle amministrazioni dello Stato maanche a quelli che incidono su distinte soggettività giuridiche oRic. 2021 n. 19319 sez. S2 - ad. 15-04-2026 -3-Numero registro generale 19319/2021Numero sezionale 964/2026Numero di raccolta generale 9831/2026Data pubblicazione 16/04/2026addirittura su enti diversi, sempre che operi il patrociniodell’Avvocatura dello Stato.Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 170 TUSG per non avere il Tribunale tenutoconto del fatto che la norma prevede il PM come parte delprocedimento di opposizione, sicché una volta coinvolto nelrelativo giudizio, la sua presenza avrebbe permesso di disporrel’integrazione del contraddittorio anche nei confronti delMinistero.4. I motivi, che per la loro connessione possono esserecongiuntamente esaminati, sono fondati.Ritiene il Collegio di dover dare continuità ai principi affermati direcente da Cass. n. 5996/2020, emessa in relazione ad ungiudizio di opposizione che del pari concerneva la liquidazione deicompensi di un ausiliario del PM, operata dallo stesso PM.Anche in quella ipotesi, l’opposizione era stata avanzata dal soloausiliario e nei confronti del solo PM, il quale essendo peròrisultato soccombente in sede di opposizione, ha proposto ricorsoper cassazione lamentando la mancata integrazione delcontraddittorio nei riguardi delle altre parti necessarie.Questa Corte, nell’accogliere il ricorso del PM, ha ricordato chepoiché il decreto opposto riguardava i compensi svolti dalresistente nella fase delle indagini penali su incarico del Pubblicoministero, ciascuno dei soggetti legittimati all'opposizionerivestiva la qualità di litisconsorte necessario, essendo legittimatoanche ad impugnare la decisione (Cass. 9102/2018; Cass.2176/2013; in motivazione, Cass. S.U. 8516/2012; Cass.24786/2010), a prescindere dal fatto che l'organo di accusa fosseRic. 2021 n. 19319 sez. S2 - ad. 15-04-2026 -4-Numero registro generale 19319/2021Numero sezionale 964/2026Numero di raccolta generale 9831/2026Data pubblicazione 16/04/2026spontaneamente intervenuto anziché essere evocatodirettamente in causa. Non poteva condurre a soluzione contrarial'arresto a sezioni unite n. 8516/2012, volto, in realtà, a dirimereil dubbio se parte necessaria del giudizio sia anche lo Stato e,precisamente, il Ministero della Giustizia, tenuto a sopportare ildebito, o solo le parti processuali del giudizio di opposizione, chel'art. 170, D.P.R. 115/2002 individua anche nel Pubblico Ministero(cfr. sentenza n. 8516/2012, pag. 9, 12 e 13).Per quanto riguarda l'organo di accusa, le Sezioni unite hannoprecisato che la partecipazione necessaria al giudizio diquest'ultimo non si giustifica solo rispetto alle liquidazioniconcernenti attività svolte nei giudizi civili cui il Pubblico Ministeronon abbia partecipato (cfr. sentenza, pag. 12), non anche neigiudizi penali e, a fortiori, quando la liquidazione riguardi incarichiconferiti dallo stesso organo di accusa.Di tali principi ha già fatto puntuale applicazione questa Corte dilegittimità (cfr. sentenza n. 2176/2013 che, rilevato che il ricorsonon era stato proposto verso il Ministero della Giustizia, haritenuto di poter sanare il vizio di notifica proprio in virtùdell'avvenuta evocazione in causa del Pubblico Ministero,principio che suppone il riconoscimento in capo a quest'ultimodella qualità di parte necessaria).Il principio della qualità di parte necessaria del Pubblico Ministeroè stato nuovamente ribadito da questa Corte che ha affermatoche nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione delcompenso del consulente del pubblico ministero, quest'ultimo èparte necessaria, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, in quantotitolare del potere di proporre opposizione (Cass. n. 3443/2026).Ric. 2021 n. 19319 sez. S2 - ad. 15-04-2026 -5-Numero registro generale 19319/2021Numero sezionale 964/2026Numero di raccolta generale 9831/2026Data pubblicazione 16/04/20265. La soluzione del giudice di merito, nel caso in esame, risulta incontrasto con i principi esposti, e ciò impone la cassazione delladecisione gravata con rinvio al Tribunale di Macerata, in personadi diverso magistrato che, previa integrazione del contraddittorionei confronti del Ministero della Giustizia e delle altre eventualiparti necessarie, provvederà alla decisione della controversia,nonché alla liquidazione anche delle spese del presente giudizio.Accoglie il ricorso e cassa l’ordinanza impugnata, con rinvio,anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Maceratain persona di diverso magistrato.Così deciso nella camera di consiglio del 15 aprile 2026Il PresidenteRic. 2021 n. 19319 sez. S2 - ad. 15-04-2026 -6-