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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02684/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputata per il reato di furto aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale la ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione all'assenza di prove tangibili alla base dell'affermazione di responsabilità - è inammissibile in quanto è costituito da mere doglianze in punto di fatto, particolarmente generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputata per il reato di furto aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale la ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione all'assenza di prove tangibili alla base dell'affermazione di responsabilità - è inammissibile in quanto è costituito da mere doglianze in punto di fatto, particolarmente generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 02684/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris