CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 gennaio 2026
Cassazione n. 01534/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7294/2021 R.G. proposto da : Agenzia delle entrate in persona del Direttore generale, legale rappresentante pro tempore, ex legerappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui è domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12 -ricorrente principale ed opposta- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -opponente e controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio - Roma n. 2554/2020depositata il 07/09/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal co: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La sig.a [OSCURATO:PERSONA] era stata dipendente di istituto bancario, tra l’atro incaricato per la riscossione di tributi locali ed a tale specifico settore era stata adibita, donde aderiva al fondo di solidarietà per dipendenti del comparto riscossione, ricevendo assegni integrativi supplementari, per i quali richiedeva ed otteneva il rimborso delle maggiori trattenute fiscali, in ragione del regime di tassazione separata cui dovevano essere sottoposti. Tuttavia, l’Erario, dopo aver rimborsato la maggiore trattenuta, ne richiedeva la restituzione alla luce di rivalutazione della fattispecie, cui resisteva la contribuente avversando la conseguente cartella esattoriale ed ottenendo ragione in entrambi i gradi di merito. Ricorreva per cassazione l’Agenzia delle entrate con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, affidandosi ad unico motivo, cui replica la parte contribuente, spiegando tempestivo controricorso. La controversia era chiamata all’adunanza del 19 ottobre 2022, avanti la Sez. VI-5 di questa Suprema Corte di legittimità, ove il giudizio era sospeso fino al 23 gennaio 2023, in ragione di istanza di parte contribuente che intendeva valersi della procedura di definizione agevolata di cui alla l. n. 130/2022. Sennonché l’istanza di definizione era rigettata dall’Ufficio con provvedimento opposto dalla parte contribuente, cui ha replicato con tempestivo controricorso il Patrono erariale. In prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha depositato memoria illustrativa delle proprie ragioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Dev’essere esaminata con priorità l’impugnazione del diniego di definizione agevolata, il cui accoglimento è capace di assorbire in sé ogni ulteriore profilo della controversia. 1.1. Questa Corte ha più volte affermato, sia pure con riferimento a definizioni agevolate previste da precedenti norme condonistiche che «in tema di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, è ammesso ricorso immediato per cassazione contro il provvedimento di diniego della relativa domanda ove riferita a controversie pendenti in fase di legittimità, atteso che l'art. 16 della I. n. 289 del 2002 e l'art. 39 del d.l. n. 98 del 2011, conv. nella l. n. 111 del 2011, attribuiscono la relativa competenza, con pienezza di sindacato, all'organo giurisdizionale dinanzi al quale pende la lite» (Cass.n. 31049 del 2018; Cass. 24/12/2020, n. 29509 con riferimento alla disciplina condonistica prevista nell’art. 6 d.l. 119/2018). In questo senso, l’opposizione al diniego di definizione agevolata è ritualmente radicata e può essere scrutinata. 1.2. L’opposizione al diniego è argomentata sull’assunto che l’art. 5, l. n. 130/2022 ha espunto ogni riferimento all’atto impositivo dalla definizione di lite pendente, dovendosi guardare alle precedenti discipline agevolative solo al fine della quantificazione del valore della controversia, ma non per altri profili. Chiaro sarebbe l’intento del legislatore nell’ampliare la possibilità di definizione in tutti i casi in cui vi sia lite pendente di natura tributaria, a prescindere dall’innesco della controversia, sia atto impositivo, impo-esattivo, diniego di rimborso o altro. 1.3. Il motivo è fondato e merita accoglimento. La questione è già stata affrontata e recentemente risolta da questa Suprema Corte di legittimità, affermando che la definizione agevolata ex art. 5 della l. n. 130 del 2022 riguarda tutti i processi pendentiinnanzi alla Corte di cassazione alla data di entrata in vigore della legge, ad eccezione delle ipotesi contemplate dal comma 6, lettere a) e b), in coerenza con la dichiarata finalità deflattiva delle pendenze in sede di legittimità della normativa invocata; ne deriva che, rispetto alla disciplina recata dalle precedenti procedure di definizione agevolata, è venuto meno il presupposto obiettivo della "sussistenza di una controversia avente ad oggetto un atto impositivo" e va, perciò, respinto l'eventuale diniego all'istanza definizione opposto dall'Agenzia delle Entrate per tale ragione (cfr. Cass. T., n. 16091/2025). 1.4. In questo senso, non può essere accolta la pur pregevole argomentazione del Patrono pubblico, ove l’assenza di riferimento all’atto impositivo iniziale non esclude di distinguere fra controversie tributarie e non, tra le seconde delle quali rientrerebbe quella in oggetto, ove attiene alla restituzione di un rimborso. Anche a voler seguire il ragionamento, non si può dimenticare che l’atto alla base della controversia è una cartella ex art. 43 d.P.R. n. 602/1973, cioè lo strumento per la restituzione all’Erario dell’indebito. Ma si deve ricordare che tale cartella attiene al rimborso di maggior imposta trattenuta su assegni integrativi della retribuzione, per i quali si controverteva del regime di tassazione separata o meno. Detto in altri termini, il rapporto sostanziale sottostante al presente giudizio ha natura squisitamente tributaria, poiché riguarda l’aliquota con cui sono incisi gli assegni integrativi dello speciale fondo per i dipendenti del settore della riscossione. Il che riguarda, quindi, la capacità contributiva della sig.a Giglio e la correttezza del regimedi tassazione di quota parte del suo stipendio. Ne consegue che si è di fronte ad una pretesa impositiva dello Stato, attraverso la ripetizione di somme (tributaria) in un primo tempo rimborsate. Ne consegue che la controversia in oggetto rientra pienamente nell’alveo circoscritto dall’art. 5 della l. n. 130/2022 e può essere definita con procedura agevolata. 1.5. Le spese del presente giudizio di opposizione possono essere compensate, in ragione del momento del consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale di riferimento e del peculiare caso attinente al recupero di indebito rimborso di maggior trattenuta fiscale, sul regime della tassazione separata di un assegno integrativo speciale. 2. Per l’effetto dell’accoglimento dell’opposizione al diniego di definizione agevolata, il giudizio deve ritenersi estinto e non vi è più luogo ad esaminare il ricorso per cassazione rgn. 7294/2021. P.Q.M La Corte accoglie l’opposizione al diniego di definizione agevolata della controversia e, per l’effetto, dichiara estinto il ricors