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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2024

Cassazione n. 18699/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che CASALE Liberata - imputata del delitto di illecita introduzione di hashish all'interno di un istituto penitenziario ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 30/05/2023, con cui la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Napoli, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; ritenuto che la doglianza sia reiterativa e comunque manifestamente infondata, avendo la Corte d'Appello adeguatamente motivato l'esclusione dell'ipotesi lieve valorizzando il cospicuo dato poderale nonché le modalità e il contesto della condotta (la CASALE era entrata nell'istituto penitenziario per un colloquio con il proprio fratello detenuto, occultando nel cavo vaginale tre involucri contenenti un quantitativo di stupefacente pari a 766 dosi singole medie); ritenuto che il motivo di ricorso si risolva in una panoramica delle pronunce giurisprudenziali, senza alcuna effettiva confutazione del percorso argomentativo della Corte territoriale, che peraltro appare d& tutto immune da censure deducibili in questa sede; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in a, il 23 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che CASALE Liberata - imputata del delitto di illecita introduzione di hashish all'interno di un istituto penitenziario ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 30/05/2023, con cui la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Napoli, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; ritenuto che la doglianza sia reiterativa e comunque manifestamente infondata, avendo la Corte d'Appello adeguatamente motivato l'esclusione dell'ipotesi lieve valorizzando il cospicuo dato poderale nonché le modalità e il contesto della condotta (la CASALE era entrata nell'istituto penitenziario per un colloquio con il proprio fratello detenuto, occultando nel cavo vaginale tre involucri contenenti un quantitativo di stupefacente pari a 766 dosi singole medie); ritenuto che il motivo di ricorso si risolva in una panoramica delle pronunce giurisprudenziali, senza alcuna effettiva confutazione del percorso argomentativo della Corte territoriale, che peraltro appare d& tutto immune da censure deducibili in questa sede; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in a, il 23 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18699/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris