CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 37103/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] difensore è presente. 3 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 27 novembre 2017, il Tribunale di Trapani dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2) e 7, cod. pen., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. [OSCURATO:PERSONA] era contestato di essersi impossessato del fieno presente nel terreno di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], da cui aveva ricavato numerose balle dopo la trebbiatura, con violenza sulle cose e su cose esposte per necessità alla pubblica fede, La Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2) cod. pen., ha rideterminato in mitius la pena inflitta dal Tribunale. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso (qui riportati in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) I) Violazione di legge in relazione all'art. 940 cod. civ.; inosservanza della legge penale e del principio dell'acquisizione originaria della proprietà mediante specificazione: la Corte di Appello si é limitata ad affermare, quanto alla lamentata omessa applicazione del principio di acquisizione originario della proprietà ai sensi dell' art 940 cod. civ., che le balle "non sono altro che cumuli di erba recisa, non oggetto di alcun processo di trasformazione al di là del biologico decadimento del materiale organico". Avrebbe omesso di rilevare, tuttavia, che l'impegno profuso per la raccolta e la trasformazione, seppure conseguenza del decorso del tempo per la fisiologica decomposizione del prodotto, ha un valore estremamente superiore a quello dell'erba spontaneamente nata. Presupposto indispensabile per la configurazione del reato in contestazione é che la querelante fosse la proprietaria delle balle di fieno oggetto di denuncia, essendo richiesta la sottrazione di cose altrui. Secondo costante giurisprudenza, il requisito dell'altruità é ravvisabile ogni qual volta possa individuarsi un soggetto, diverso dall'agente, il quale sia legato alla res da un'effettiva relazione di interesse. Nel caso di specie nessuna relazione di interesse giuridicamente rilevante sarebbe ravvisabile tra l'odierna persona offesa e le balle di fieno oggetto dell'imputazione: si sarebbe realizzato un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, previsto dal codice civile, che renderebbe non configurabile la fattispecie del furto.II) Violazione di legge con riferimento all'erronea omessa applicazione dell'art. 56 cod. pen.: i giudici dell'appello avrebbero dovuto individuare nei fatti la fattispecie del furto tentato. La condotta contestata non avrebbe mai superato la soglia del tentativo: l'erba tagliata ed assemblata in balle é sempre rimasta nella disponibilità della proprietaria del terreno. III) Violazione di legge con riferimento all'art. 131-bis cod.pen.: ove si ravvisasse nei fatti l'ipotesi del tentativo, dovrebbe trovare applicazione l'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. Tale prospettazione troverebbe fondamento nella valutazione espressa in sentenza dalla stessa Corte di merito, che ha rimarcato come il fatto sia connotato da modesto allarme sociale, tale da richiedere un ridimensionamento della risposta punitiva resa dal primo giudice. IV) Violazione di legge in relazione all'art. 625, comma 1, n. 7) cod. pen.: il terreno di proprietà della persona offesa risulta recintato da una fune d'acciaio che ne impedisce il transito. Tale circostanza avrebbe dovuto indurre i giudici di merito ad escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.7) cod. pen.. L'assenza dell'aggravante, correlata alla intervenuta remissione di querela, imporrebbe una pronuncia di non procedibilità del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é inammissibile. Quanto al primo motivo, in base alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito e di fatto non contestata dal ricorrente, questi si é impossessato del fieno esistente sul terreno di proprietà della persona offesa, mediante mietitura e trebbiatura, ricavandone delle balle. Come ha osservato correttamente la Corte di merito, l'attività di lavorazione seguita all'impossessamento non rileva ai fini della esclusione della fattispecie in contestazione. Il furto, reato istantaneo, si realizza infatti con lo spossessamento della cosa altrui. Il richiamo all'art. 940 cod. civ. é inconferente: la norma invocata, che disciplina uno dei modi di acquisto della proprietà, riguarda l'ipotesi che sia stata operata una trasformazione su materiale appartenente ad altri. Essa tuttavia presuppone una disponibilità lecita del materiale altrui, non già una disponibilità derivante da condotta illecita. Del resto é ius receptum che, ai fini della condotta appropriativa nei reati contro il patrimonio (e, per quanto qui rileva, nel reato di furto), la "cosa mobile" va intesa in senso realistico, dovendosi considerare tali non solo tutte le cose di per sé mobili, cioé quelle che hanno l'attitudine a muoversi da sé medesime o ad essere trasportate da luogo a luogo, ma anche le cose che possono essere nnobilizzate ad opera dello stesso ladro mediante la loro avulsione od enucleazione, o ricorrendo ad analoghe t attività materiali (come accade nell'ampia casistica di furto di alberi o di piante mediante taglio). 2. Venendo al secondo motivo di ricorso, la questione riguardante la configurabilità del tentativo non risulta proposta alla Corte di appello; ed é noto che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt.606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., impone che non possano essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. Tale regola trova il suo fondamento nella necessità di evitare che possa sempre essere dedotto un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non sottoposto al controllo della Corte di appello, in quanto non devoluto ad essa con l'impugnazione (ex multis, Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 7/03/2013, Bonaffini, Rv.256631). Dalla lettura di tali disposizioni in combinato disposto con l'art.609, comma 1, cod. proc. pen., che limita la cognizione di questa Corte ai motivi di ricorso consentiti, si evince l'inammissibilità delle censure che non siano state sottoposte al giudice di appello (Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.235504; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.196414). A parte tale aspetto, in base agli atti disponibili appare evidente che l'impossessamento delle balle formate con il fieno reciso era già in corso al momento dell'intervento delle persone offese, le quali constatavano che alcune di esse venivano caricate su un mezzo dagli operai del Cammarata e che - date le tracce della trebbiatura su un'ampia area del terreno - altre erano certamente già state asportate. E' noto, del resto, che ai fini della consumazione del delitto di furto é sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo, sotto l'autonoma disponibilità dell'agente (ex multis vds. Sez. 4, Sentenza n. 21757 del 30/03/2004, Scipioni, Rv. 229167). 3. Pertanto anche il terzo motivo é manifestamente infondato: l'art. 131 bis cod. pen. non può trovare applicazione con riferimento alla fattispecie del furto consumato aggravato anche da una sola circostanza di cui all'art. 625 cod. pen., ostandovi la cornice edittale di pena prevista, in base alla quale il reato contestato é punito con pena superiore ai 5 anni di reclusione. 4. Anche il quarto motivo, attinente all'aggravante di cui all'art. 625 comma 1, n. 7) non risulta aver formato oggetto di specifica doglianza in sede di appello; con la conseguenza che, anche in questo caso, l'ammissibilità del motivo é esclusa alla luce dell'art. 606, comma 3, cod.proc.pen.; peraltro la mera recinzione con una fune d'acciaio del terreno ove fu commesso il furto non rileva, t atteso che - secondo il costante indirizzo giurisprudenziale applicabile anche al caso di specie - é configurabile l'aggravante della esposizione alla pubblica fede dei beni anche quando l'area in cui si trovano é recintata, nel caso in cui, per la particolare modalità di accesso, essa risulti priva di vigilanza continua (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 51098 del 21/09/2017, Scaturro, Rv. 271602). 5. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro