CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35731/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione sul trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato; sia perché è stata irrogata una pena base inferiore alla media edittale e prossima al minimo (all'esito della riduzione per il rito otto mesi di reclusione ed € 1400,00 di multa), per cui in tal caso, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo all'adeguatezza, alla congruità, alla non eccessività, all'equità e simili della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e, così come per gli aumenti e le diminuzioni per le circostanze aggravanti ed attenuanti, l'uso del potere discrezionale del giudice è insindacabile ed è inammissibile il ricorso che tenda ad una nuova valutazione della congruità della pena; sia perché il motivo in esame appare riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito e si articola in coerenti considerazioni delle modalità dell'azione e della personalità dell'imputato rispetto alle quali manca ogni ragionato e puntuale confronto. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il