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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 novembre 2024

Cassazione n. 45108/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Roma ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2 e 223, comma 2, n.2 L.F. (fatto commesso in Roma il 6 aprile 2017); - che l'atto di impugnativa consta di due motivi, di cui il secondo a più censure; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che deduce travisamento delle prove in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputata, è generico per aspecificità, non confrontandosi, men che meno in maniera critica, con la ratio decidendi della sentenza impugnata sul punto: ossia che, accertato il ruolo di liquidatrice formale della Vicazzaro (di età avanzata e nominata a ridosso del fallimento) non vi era ragione per mettere fondatamente in dubbio la conclusione cui era giunto il Tribunale, che cioè l'amministratrice di fatto della società fallita fosse l'imputata ricorrente (a nulla rilevando la mancanza di una formale convocazione da parte del Curatore fallimentare, avendo ella avuto comunque conoscenza della procedura fallimentare perché destinataria della notifica dell'istanza di fallimento), cui pertanto andavano ascritte sia le carenze documentali societarie riscontrate, sia la causazione del dissesto per effetto della prosecuzione dell'attività sociale nonostante la massiccia esposizione debitoria soprattutto nei confronti dell'Erario, frutto di una sistematica omissione del pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, espressione di una scelta gestionale/imprenditoriale, precedente e successiva alla nomina della Vicazzaro (vedasi pagg. 7 - 9 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, nella parte in cui censura l'operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere generico - perché replica senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello-, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 10 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha integrato la motivazione in merito alla determinazione della pena), e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (vedasi pag. 10 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale, evidenziata la mancanza di elementi di segno positivo atti a giustificare il riconoscimento del beneficio richiesto, ha valorizzato ai fini del diniego l'esistenza di un precedente penale specifico e recente, nell'anno 2019, a carico dell'imputata); - che lo stesso motivo, nella parte in cui contesta il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena in favore dell'imputata, non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che, dall'incontestata sintesi dei motivi di appello e dall'atto di appello presentato in data 11 aprile 2023, non risulta che la deducente avesse formulato specifica doglianza al riguardo, né che ne avesse formulato specifica richiesta formulando le proprie conclusioni in sede di giudizio cartolare, di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. pen.; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Roma ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2 e 223, comma 2, n.2 L.F. (fatto commesso in Roma il 6 aprile 2017); - che l'atto di impugnativa consta di due motivi, di cui il secondo a più censure; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che deduce travisamento delle prove in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputata, è generico per aspecificità, non confrontandosi, men che meno in maniera critica, con la ratio decidendi della sentenza impugnata sul punto: ossia che, accertato il ruolo di liquidatrice formale della Vicazzaro (di età avanzata e nominata a ridosso del fallimento) non vi era ragione per mettere fondatamente in dubbio la conclusione cui era giunto il Tribunale, che cioè l'amministratrice di fatto della società fallita fosse l'imputata ricorrente (a nulla rilevando la mancanza di una formale convocazione da parte del Curatore fallimentare, avendo ella avuto comunque conoscenza della procedura fallimentare perché destinataria della notifica dell'istanza di fallimento), cui pertanto andavano ascritte sia le carenze documentali societarie riscontrate, sia la causazione del dissesto per effetto della prosecuzione dell'attività sociale nonostante la massiccia esposizione debitoria soprattutto nei confronti dell'Erario, frutto di una sistematica omissione del pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, espressione di una scelta gestionale/imprenditoriale, precedente e successiva alla nomina della Vicazzaro (vedasi pagg. 7 - 9 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, nella parte in cui censura l'operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere generico - perché replica senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello-, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 10 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha integrato la motivazione in merito alla determinazione della pena), e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (vedasi pag. 10 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale, evidenziata la mancanza di elementi di segno positivo atti a giustificare il riconoscimento del beneficio richiesto, ha valorizzato ai fini del diniego l'esistenza di un precedente penale specifico e recente, nell'anno 2019, a carico dell'imputata); - che lo stesso motivo, nella parte in cui contesta il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena in favore dell'imputata, non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che, dall'incontestata sintesi dei motivi di appello e dall'atto di appello presentato in data 11 aprile 2023, non risulta che la deducente avesse formulato specifica doglianza al riguardo, né che ne avesse formulato specifica richiesta formulando le proprie conclusioni in sede di giudizio cartolare, di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. pen.; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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