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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30466/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Bologna il 29 gennaio 2021 ha inte- gralmente confermato la decisione con cui il Tribunale di Ravenna il 13 dicembre 2018, all'esito del giudizio ordinario, ha riconosciuto lo stesso responsabile della violazione dell'art. 186, comma 7, del d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285, fatto com- messo il 28 agosto 2016, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscua- mente violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al mancato ricono- scimento delle circostanze attenuanti generiche richieste con l'atto di appello.

Chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

La riferita doglianza, infatti, è meramente reiterative di tema già posto nell'im- pugnazione di merito e già affrontato e risolto con adeguata, congrua e non illogica motivazione (che si rinviene alla p. 2 della sentenza impugnata), essendosi spie- gato il diniego delle generiche con riferimento ai precedenti penali, anche partico- larmente gravi (tentato omicidio) dell'imputato ed alle modalità della condotta, espressive di trasgressività e di riottosità alle regole della comunità.

Poiché con tale motivazione, in realtà, il ricorrente non si confronta, discende la valutazione in termini di aspecificità della impugnazione.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Bologna il 29 gennaio 2021 ha inte- gralmente confermato la decisione con cui il Tribunale di Ravenna il 13 dicembre 2018, all'esito del giudizio ordinario, ha riconosciuto lo stesso responsabile della violazione dell'art. 186, comma 7, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, fatto com- messo il 28 agosto 2016, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscua- mente violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al mancato ricono- scimento delle circostanze attenuanti generiche richieste con l'atto di appello. Chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La riferita doglianza, infatti, è meramente reiterative di tema già posto nell'im- pugnazione di merito e già affrontato e risolto con adeguata, congrua e non illogica motivazione (che si rinviene alla p. 2 della sentenza impugnata), essendosi spie- gato il diniego delle generiche con riferimento ai precedenti penali, anche partico- larmente gravi (tentato omicidio) dell'imputato ed alle modalità della condotta, espressive di trasgressività e di riottosità alle regole della comunità. Poiché con tale motivazione, in realtà, il ricorrente non si confronta, discende la valutazione in termini di aspecificità della impugnazione. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così d
Sentenza Cassazione n. 30466/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris