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Cassazione n. 14852/2023

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ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 26125-2022 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da ll’[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte dei conti– Sezione giurisdizionale centrale di appellon. 201 del 2022, depositata il 2 7 aprile 2022; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alleparti il 7 aprile 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito .

Roma, lì 26magg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 26125-2022 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da ll’[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte dei conti– Sezione giurisdizionale centrale di appellon. 201 del 2022, depositata il 2 7 aprile 2022; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alleparti il 7 aprile 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito . Roma, lì 26magg
Sentenza Cassazione n. 14852/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris