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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 4 aprile 2022

Cassazione n. 10847/2022

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12593-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - ABRUZZO E MOLISE (GIA' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C O S E N T I N O A N T O N E L L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : e 0 4 2 7 5 9 9 3 8 d 3 1 4 7 7 1 e 9 6 d a 2 5 b 5 9 3 5 9 5 F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 12593/2019 Numero sezionale 425/2021 Numero di raccolta generale 10847/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso il Servizio di Consulenza legale della [OSCURATO:PERSONA] stessa, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrenti - nonché contro F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C O S E N T I N O A N T O N E L L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : e 0 4 2 7 5 9 9 3 8 d 3 1 4 7 7 1 e 9 6 d a 2 5 b 5 9 3 5 9 5 F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 12593/2019 Numero sezionale 425/2021 Numero di raccolta generale 10847/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., REV - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimati - avverso la sentenza n. 582/2019 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 24/01/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale Aggiunto [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2015, a causa del dissesto della Cassa di Risparmio della provincia di [OSCURATO:SOCIETA]. (da ora: CaRiChieti) la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia dette corso al procedimento di risoluzione di tale banca, in conformità alle previsioni del decreto legislativo del 16 novembre 2015 n. 180, attuativo della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, istitutiva di un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

2. Il procedimento di risoluzione fu avviato con provvedimento della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia del 21 novembre 2015, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 22 novembre 2015, e si articolò, in sintesi, nell’azzeramento del capitale, con l’estinzione dei diritti degli azionisti (e degli obbligazionisti subordinati), tra cui l’odierna ricorrente; nella istituzione di un cd. ente-ponte, denominato [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (nel F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : e 0 4 2 7 5 9 9 3 8 d 3 1 4 7 7 1 e 9 6 d a 2 5 b 5 9 3 5 9 5 F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 12593/2019 Numero sezionale 425/2021 Numero di raccolta generale 10847/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 prosieguo, [OSCURATO:SOCIETA]), destinato ad essere venduto ad altri operatori del mercato bancario; nel trasferimento all’ente-ponte dell’azienda della CaRiChieti; nella cessione dei rapporti in sofferenza dall’ente-ponte ad una bad company denominata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; nella liquidazione coatta amministrativa della CaRiChieti, disposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 9 dicembre 2015, e nella revoca dell’autorizzazione alla stessa ad esercitare l’attività bancaria, disposta dalla [OSCURATO:PERSONA] il 14 dicembre 2015; nella designazione, a seguito di procedura negoziata, di [OSCURATO:SOCIETA]. in funzione di “esperto indipendente” incaricato delle valutazioni di cui agli articoli 25, terzo comma, e 88 del decreto legislativo n. 180 del 2015.

3. Con ricorso al TAR Lazio la [OSCURATO:PERSONA] - Abruzzo e Molise (all’epoca [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio della Provincia di [OSCURATO:SOCIETA]) - già azionista della CaRiChieti, che aveva visto azzerare il valore delle proprie azioni a seguito della suddetta procedura di risoluzione - impugnò i suddetti provvedimenti della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 e, rispettivamente, del 22 novembre del 2015 e tutti i consequenziali atti della procedura di risoluzione della CaRiChieti, deducendo l’illegittimità di tale procedura per molteplici vizi, tra cui la violazione di legge, l’eccesso di potere e la violazione degli articoli 73 e 97 della Costituzione e dei principi di proporzionalità e imparzialità.

La ricorrente denunciava l'assertività del menzionato provvedimento della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia del 21 novembre 2015, lamentando l'assenza di plausibili spiegazioni della totale riduzione del valore delle azioni e delle obbligazioni subordinate e deducendo, tra l’altro, l'assenza di prova in ordine all'impossibilità di una soluzione alternativa, anche attraverso l'intervento del F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 12593/2019 Numero sezionale 425/2021 Numero di raccolta generale 10847/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] di Tutela dei Depositi, alla risoluzione della banca.

3.1. Alla domanda demolitoria la [OSCURATO:PERSONA] - Abruzzo e Molise affiancò altresì una domanda risarcitoria, deducendo che i suoi diritti patrimoniali sarebbero stati pregiudicati dall’illegittimo ricorso alla procedura di risoluzione.

Secondo la ricorrente l'adozione di tale procedura avrebbe danneggiato gli azionisti della CaRiChieti, giacché, al contrario, «l’intervento del [OSCURATO:PERSONA] di Tutela dei Depositanti, non costituente aiuto di Stato» avrebbe consentito «la conservazione di un pur minimo valore dei titoli dei risparmiatori, il cui importo avrebbe potuto trovare copertura nel recupero dei crediti deteriorati, deprezzati oltre misura» (pag. 6, primo capoverso, del ricorso).

4. Il TAR Lazio, con la sentenza n. 12890/2016, ha disatteso tutte le domande della [OSCURATO:PERSONA] - Abruzzo e Molise.

5. In epoca successiva alla pronuncia della sentenza del TAR Lazio la procedura di risoluzione della CaRiChieti è giunta a compimento con la vendita della [OSCURATO:SOCIETA]. alla banca [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (UBI [OSCURATO:PERSONA]).

6. L’appello proposto dalla ricorrente avverso la sentenza del TAR Lazio è stato rigettato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 582/2019, che lo ha dichiarato in parte improcedibile, in parte infondato.

7. In primo luogo, il Consiglio di Stato, preso atto che il procedimento di risoluzione della CaRiChieti si era concluso con la vendita della neocostituita [OSCURATO:SOCIETA] ad UBI [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato improcedibile l’appello nella parte in cui esso era volto a censurare la statuizione di infondatezza della domanda di F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 12593/2019 Numero sezionale 425/2021 Numero di raccolta generale 10847/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 annullamento degli atti amministrativi impugnati (cfr. §§ 5-6 della sentenza).

8. Il Consiglio di Stato ha altresì dichiarato infondate le censure relative al rigetto della domanda di risarcimento dei danni sofferti dalla ricorrente a causa della sottoposizione della CaRiChieti al procedimento di risoluzione.

Come già accennato nel § 3.1 che precede, la ricorrente aveva sostenuto che, se invece del procedimento di risoluzione, a suo dire illegittimo, l’azienda bancaria fosse stata ceduta con l’intervento del [OSCURATO:PERSONA] di Tutela dei Depositi, essa non avrebbe subito il danno consistente nell’azzeramento dei diritti degli azionisti (v. §§ 7-7.2 della sentenza gravata).

Il Consiglio di Stato, rigettando la doglianza, ha rilevato che:

8.1. l’immediata cessione dell’intera azienda bancaria ad altro istituto di credito era stata tentata, ma con esito negativo (v. § 8.1 della sentenza impugnata);

8.2. un intervento del [OSCURATO:PERSONA] di Tutela dei Depositi volto ad agevolare la cessione di CaRiChieti non sarebbe stato possibile, essendo tale intervento già stato qualificato come “aiuto di Stato” dalla Commissione Europea con la comunicazione del 23 dicembre 2015 relativa all’analogo intervento precedentemente effettuato per il salvataggio di [OSCURATO:PERSONA] - Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo (v. §§ 8.2-8.5 della sentenza gravata);

8.3. le appellanti non avevano «assolto al benché minimo onere probatorio finanche di allegazione del pregiudizio patrimoniale sofferto (cd. conseguenza)» (v. § 9 della sentenza gravata).

9. Avverso la suddetta sentenza del Consiglio di Stato la [OSCURATO:PERSONA] - Abruzzo e Molise ha proposto ricorso per F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 12593/2019 Numero sezionale 425/2021 Numero di raccolta generale 10847/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 cassazione ai sensi degli artt. 111 Cost., 362 c.p.c. e 110 c.p.a., notificando il gravame alle parti menzionate in epigrafe.

10. [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, [OSCURATO:SOCIETA]. - nonché l'Avvocatura Generale dello Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri e per il Ministero dell'Economia e delle Finanze - hanno depositato controricorso, mentre gli altri intimanti non hanno svolto attività difensiva.

11. La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 12 ottobre 2021 - “cameralizzata” ai sensi dell’articolo 23, comma 8 bis, del decreto-legge n. 137 del 2020 e dell’articolo 7 del decreto- legge n. 105 del 2021 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) - per la quale la ricorrente ha depositato una memoria in data 2.9.2021 e una ulteriore memoria in data 4.10.2021, le contro ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno a propria volta depositato memoria, entrambe in data 5.10.2021, e il Procuratore Generale ha depositato una requisitoria scritta, concludendo per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

12. In via preliminare va scrutinata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo che essa sarebbe «del tutto estranea al presente contenzioso», per non avere preso parte «a nessuno dei procedimenti che hanno portato all'adozione - ad opera delle autorità e degli enti pubblici - degli atti e dei provvedimenti oggetto della sentenza del Consiglio di Stato impugnata» (pag. 3 del controricorso, §1.2.).

La difesa di UBI [OSCURATO:PERSONA] sottolinea altresì come l’impugnazione avversaria sia stata proposta “contro” la [OSCURATO:PERSONA] d'Italia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze e “nei confronti” F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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12.1. L’eccezione va disattesa.

Il fatto che nessuna domanda risarcitoria sia stata proposta nei confronti di UBI [OSCURATO:PERSONA] e che quest’ultima sia rimasta del tutto estranea ai procedimenti amministrativi che hanno condotto alla risoluzione della CaRiChieti, così come il fatto che essa sia rimasta estranea al giudizio davanti al giudice amministrativo definito in secondo grado con la sentenza qui impugnata, non escludono la legittimazione passiva della stessa nel presente giudizio di legittimità.

Tale legittimazione si fonda, infatti, sul rilievo che, nella pendenza del giudizio davanti al Consiglio di Stato, la [OSCURATO:SOCIETA], che in tale giudizio era parte, è stata incorporata da UBI [OSCURATO:PERSONA].

Per effetto di tale fusione per incorporazione UBI [OSCURATO:PERSONA] è succeduta alla [OSCURATO:SOCIETA] ed è in qualità di successore di quest’ultima che essa ha interesse - e legittimazione - a resistere al presente ricorso.

Le ricorrenti, notificando il ricorso per cassazione anche ad UBI [OSCURATO:PERSONA], si sono quindi correttamente attenute al principio, più volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte, che, nella ipotesi che in corso di causa intervenga la fusione per incorporazione di una parte ex art. 2504 bis c.c. (nel testo risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 6 del 2003), la legittimazione attiva e passiva all'impugnazione spetta alla società incorporante cui sono stati trasferiti i diritti e gli obblighi della società incorporata, che prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione facenti capo alla società incorporata (cfr. Cass. 14177/2019; si veda anche, in senso conforme, SSUU 21970/2021).

F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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13. Con l’unico motivo di ricorso viene denunciata «la violazione degli artt. 47 della Carta dei diritti; 49, 88 e 130 del preambolo della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento e del Consiglio del 15.5.14; 107 TFUE; 95 d.lgs. 16.11.15 n. 180» (pag. 42 del ricorso).

Il motivo si articola in due distinte doglianze.

14. La prima doglianza attinge la declaratoria di improcedibilità della domanda demolitoria (rectius: dell’appello avverso la statuizione del TAR Lazio di rigetto di tale domanda), adottata dal Consiglio di Stato sul rilievo della definitiva conclusione del procedimento di risoluzione della CaRiChieti e della già avvenuta cessione della neocostituita [OSCURATO:SOCIETA] ad UBI [OSCURATO:PERSONA] (cfr. § 7 che precede).

La ricorrente sostiene che il Consiglio di Stato, negando l’annullamento degli atti impugnati, sarebbe incorso in eccesso di potere giurisdizionale per cd.

“arretramento”.

15. In particolare, con la suddetta doglianza si denuncia la violazione dell’art. 95 del d.lgs. 180/2015, comma 3, alla cui stregua, si argomenta nel motivo di ricorso, «il giudice amministrativo, a fronte di un provvedimento di risoluzione di un ente creditizio, conserva, a pieno, il potere di sindacato e può giungere al suo annullamento» (pag. 50, § I.1, del ricorso), salva la possibilità di lasciare impregiudicati, a tutela dei terzi, gli atti amministrativi adottati o i negozi posti in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia o dai commissari speciali sulla base del provvedimento annullato.

Secondo la ricorrente, dunque, il Consiglio di Stato avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda di annullamento degli atti impugnati; dichiarando tale domanda improcedibile, invece, esso si sarebbe astenuto dall’esercitare la propria giurisdizione, così violando il Preambolo della Direttiva 2014/59/UE tanto nel punto 88 (che recita: «Ai sensi dell’articolo 47 della Carta, le parti interessate F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Di conseguenza, è opportuno prevedere il diritto di impugnare le decisioni prese dalle autorità di risoluzione»), quanto nel punto 130 (che recita: «La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i diritti, le libertà e i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta, segnatamente il diritto di proprietà, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e i diritti della difesa»).

15.1. Nella prima doglianza del motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] - Abruzzo e Molise denuncia altresì la contraddizione in cui, a suo dire, il Consiglio di Stato sarebbe incorso per avere, da un lato, dichiarato improcedibile la domanda demolitoria e, d’altro lato, conosciuto nel merito della domanda risarcitoria.

Secondo la ricorrente, infatti, la cognizione della domanda risarcitoria postulerebbe «l’annullamento dei provvedimenti impugnati, per cui se la domanda risarcitoria è stata esaminata nel merito, e dunque, considerata procedibile, quella di annullamento avrebbe dovuto essere ritenuta fondata» (pag. 50, § I.2, del ricorso).

16. La seconda doglianza attinge la statuizione di infondatezza della domanda risarcitoria, censurando specificamente l’affermazione dell’impugnata sentenza secondo cui l’intervento del [OSCURATO:PERSONA] di Tutela dei Depositi non sarebbe stato consentito dal diritto dell’Unione europea.

A tal riguardo la ricorrente sottolinea come la riconduzione di tale intervento alla nozione di aiuto di Stato - sostenuta dalla Commissione Europea, nel caso della Cassa di Risparmio di Teramo, con la decisione del 23.12.15, evocata nella sentenza impugnata – sia stata smentita prima dal Tribunale dell’Unione Europea (con la sentenza del 19.3.19) e poi dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea (con la F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Secondo i ricorrenti il Consiglio di Stato sarebbe incorso in un «error in iudicando che, basato su un radicale stravolgimento delle norme europee di riferimento, come interpretate dalla Corte di giustizia, ha prodotto un vuoto di tutela giurisdizionale» (pag. 52 del ricorso, § II.3).

17. La prima doglianza (§§ 14, 15 e 15.1 che precedono) va giudicata inammissibile per difetto di pertinenza alle ragioni della sentenza impugnata, in quanto non coglie la ratio decidendi della stessa.

18. È opportuno, per l'immediata intelligenza della questione, trascrivere il terzo comma dell’art. 95 d.lgs. 180/2015, su cui si fonda la censura della ricorrente: «Quando il giudice lo ritiene necessario per tutelare gli interessi dei terzi in buona fede che hanno acquistato azioni, altre partecipazioni, diritti, attività o passività di un ente sottoposto a risoluzione a seguito del ricorso agli strumenti di risoluzione o dell'esercizio dei poteri di risoluzione, l'annullamento del provvedimento lascia impregiudicati.

Resta fermo il diritto al risarcimento del danno subito e provato, nei limiti stabiliti dalle norme vigenti».

Tale disposizione, com'è è fatto palese dal suo tenore letterale, attribuisce al giudice amministrativo il potere, di tipo costitutivo, di lasciare impregiudicati, a tutela dei terzi di buona fede, gli atti amministrativi adottati o i negozi posti in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia o dai commissari speciali sulla base di un provvedimento che abbia avviato a risoluzione un ente creditizio e che sia stato annullato.

19. Va sottolineato che gli atti, amministrativi e negoziali, che possono essere lasciati «impregiudicati» ai sensi del terzo comma dell’art. 95 del d.lgs. 180/2015 sono quelli «posti in essere … sulla F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Il presupposto di operatività dell’art. 95, terzo comma, d.lgs. 180/2015 è, dunque, l’intervenuto annullamento del provvedimento che abbia disposto la risoluzione dell'ente creditizio.

20. Nella specie, per contro, il provvedimento di avvio della CaRiChieti alla risoluzione non è stato annullato, perché, come già riferito nel § 7 che precede, il Consiglio di Sato ha giudicato improcedibile, ai sensi dell’articolo 34 c.p.a., la domanda di annullamento dell’odierna ricorrente (più precisamente, come già evidenziato nel precedente § 14, l’appello dell’odierna ricorrente avverso la statuizione del TAR Lazio di rigetto della sua domanda di annullamento).

21. Al riguardo il Collegio rileva che il disposto dell’art. 95 d.lgs. 180/2015 opera su un piano diverso, per così dire “a valle”, rispetto all’art. 34 c.p.a..

Ai sensi del terzo comma di quest’ultimo articolo («Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori») quando l’annullamento risulti non più utile per il ricorrente l’azione di annullamento diventa improcedibile in quanto tale e si converte ex lege in azione di accertamento della illegittimità degli atti impugnati (cfr.

Cons.

Stato n. 5324/2017).

La disposizione di cui all’art. 95, co. 3, d.lgs. 180/2015 postula, invece, che il giudice abbia annullato l’atto impugnato - evidentemente ritenendo l’annullamento potenzialmente produttivo F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Cons.

Stato, Sez.

V, n. 376/19 «Allegato il fatto sopravvenuto in giudizio, la verifica della permanenza dell'interesse a ricorrere … spetta al giudice che dovrà effettuarla in maniera rigorosa, concludendo per l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse solamente ove giunga a definire nessuna utilità, neanche morale, ritraibile dal ricorrente dall'accoglimento del ricorso») - e conferisce al giudice stesso il potere di salvare gli atti consequenziali a quello impugnato, ove tale salvezza risulti necessaria per tutelare i terzi di buona fede.

Non sussiste quindi sovrapposizione tra l’art. 95, co. 3, d.lgs. 180/2015 e l’art. 34, co. 3, c.p.a., né specialità del primo rispetto al secondo, in quanto l’articolo 95, co. 3, d.lgs. 180/2015 disciplina una situazione - quella conseguente all’annullamento dell’atto impugnato - che presuppone che il giudice amministrativo non abbia fatto applicazione del disposto dell’articolo 34, co. 3, c.p.a..

22. Sulla scorta di tali premesse, la prima doglianza sviluppata dalla ricorrente va giudicate inammissibile perché il richiamo ivi svolto al disposto dell’art. 95, co. 3, d.lgs. 180/2015 è fuori fuoco: la sentenza impugnata, infatti, ha fatto applicazione, pur senza citarlo espressamente, dell’art. 34, co. 3, c.p.a. ed ha ritenuto - operando una valutazione di fatto che certamente rientra nei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo - che l’ormai avvenuto «assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa della banca in crisi “svuotata”» e la già compiuta «incorporazione dell’”Ente-ponte” nell’UBI» (§

5.1. della sentenza impugnata) avessero sottratto agli azionisti della CaRiChieti qualunque possibilità di ambire alla ricostituzione della banca da loro partecipata e, quindi, qualunque possibilità di ricavare alcuna utilità F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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La declaratoria di improcedibilità della domanda demolitoria ha dunque escluso lo stesso presupposto - l'annullamento del provvedimento di risoluzione dell'ente creditizio - della operatività della disposizione di cui la ricorrente denuncia la pretesa violazione, ossia il terzo comma dell’art. 95 d.lgs. 180/2015.

22.1. Né sussiste la contraddittorietà che la ricorrente pretende di ravvisare nella sentenza impugnata.

Il Consiglio di Stato, infatti, accertata l’improcedibilità della domanda demolitoria, si è pronunciato sulla domanda risarcitoria in puntuale attuazione del principio, richiamato nel precedente § 21, che, quando l’annullamento risulti non più utile per il ricorrente, l’azione di annullamento, divenuta improcedibile in quanto tale, si converte ex lege in azione di accertamento della illegittimità degli atti impugnati.

23. La seconda doglianza è pur essa inammissibile.

Essa, infatti, censura la seconda delle tre affermazioni sulla cui base il Consiglio di Stato ha rigettato la domanda risarcitoria dell’odierna ricorrente, ossia la ratio, sopra riportata nel paragrafo 8.2., fondata sulla ritenuta illegittimità eurounitaria dell’intervento del [OSCURATO:PERSONA] di Tutela dei Depositi.

24. Con l’impugnata argomentazione, infatti, il giudice amministrativo avrebbe violato i limiti esterni della propria giurisdizione in quanto, stravolgendo radicalmente le norme europee di riferimento, come interpretate dal Tribunale dell’Unione europea e dalla Corte di giustizia, avrebbe determinato «un vuoto di tutela giurisdizionale» (pag. 52 del ricorso, § II.3, cfr. § 16 che precede).

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27. La decisione del Consiglio di Stato di rigetto della domanda risarcitoria, tuttavia, non si fonda soltanto sull’assunto della impossibilità giuridica di ricorrere all’intervento del [OSCURATO:PERSONA] di Tutela dei Depositi, vale a dire, in ultima analisi, sulla ritenuta sussistenza del presupposto di legittimità della procedura risolutoria adottata dalle Autorità di vigilanza rappresentato dal non potersi «ragionevolmente prospettare misure alternative» per superare in tempi adeguati la situazione di dissesto o di rischio di dissesto (cfr. art. 17 d.lgs. 180/2015).

Detta decisione risulta altresì ancorata, nella sentenza impugnata, per un verso, al rilievo che l’immediata cessione dell’intera azienda bancaria ad altro istituto di credito era stata tentata senza successo (v. § 8.1 che precede) e, per altro verso, al rilievo che l’odierna ricorrente non aveva offerto alcuna prova del pregiudizio patrimoniale asseritamente sofferto (v. § 8.3 che precede).

28. Ciò posto, il Collegio osserva che l'argomento di cui al paragrafo 8.1 che precede non può considerarsi alla stregua di una autonoma ratio decidendi, in quanto l'inutile tentativo di cessione dell'azienda della CaRiChieti ad altro istituto di credito viene menzionato nella sentenza impugnata senza alcun riferimento al ruolo eventualmente rivestito dal [OSCURATO:PERSONA] di Tutela dei Depositi in detta operazione di cessione.

Tale argomento risulta quindi del tutto scollegato dalla prospettazione delle odierne ricorrenti secondo cui l'illegittimità della procedura risolutoria deriverebbe dal mancato coinvolgimento di detto Fondo; esso, pertanto, si risolve in un’affermazione priva di effettiva portata decisoria e destinata esclusivamente ad offrire una più completa ricostruzione delle vicende di causa.

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29. Per contro, l'argomento di cui al paragrafo 8.3 che precede esprime una ratio decidendi che è autonomamente idonea a sorreggere la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria, perché l’affermazione della mancata prova del c.d. danno conseguenza impedisce l'accoglimento della pretesa risarcitoria a prescindere dall'accertamento - positivo o negativo - della causa dedotta a fondamento di tale domanda, ossia l’illegittimità della procedura amministrativa di risoluzione della CaRiChieti.

30. Deve quindi concludersi che, quand’anche l’argomentazione del Consiglio di Stato in ordine alla illegittimità euorunitaria dell’intervento del [OSCURATO:PERSONA] di Tutela dei Depositi integrasse una ipotesi di stravolgimento radicale delle norme europee di riferimento, ciò non potrebbe comunque portare alla cassazione della sentenza gravata, il cui decisum risulta sorretto da una seconda, autonoma, ratio decidendi - la mancata prova del c.d. danno conseguenza di cui si chiede il risarcimento - non specificamente censurata dalle ricorrenti.

31. Va qui ricordato il principio, assolutamente fermo nella giurisprudenza di legittimità, della inammissibilità del ricorso per cassazione che non attinga tutte le rationes decidendi autonomamente idonee a sorreggere la decisione, giacché l’eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe mai estendersi alle ragioni non impugnate (ex multis: Cass. 14740/2005, Cass.22753/2011, Cass. n. 4293/2016, Cass. 18641/2017, Cass.13880/20).

32. La doglianza in esame è dunque inammissibile in ragione della sua inidoneità, già in astratto, a condurre alla cassazione della sentenza impugnata; donde l’irrilevanza, ai fini del decidere, della F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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33. Il ricorso è dunque inammissibile per l'inammissibilità di entrambe le censure in cui si articola il motivo che lo sostiene.

34. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

35. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, UBI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero dell'Economia e delle Finanze le spese del giudizio di cassazione, che, per le prime tre parti, liquida, per ciascuna, in € 8.200 di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di legge e per la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'Economia e delle Finanze liquida, cumulativamente per entrambi, in € 8.000, oltre spese prenotate a debito e accessori di legge.

Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12593-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - ABRUZZO E MOLISE (GIA' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C O S E N T I N O A N T O N E L L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 0 4 2 7 5 9 9 3 8 d 3 1 4 7 7 1 e 9 6 d a 2 5 b 5 9 3 5 9 5 F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 12593/2019 Numero sezionale 425/2021 Numero di raccolta generale 10847/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso il Servizio di Consulenza legale della [OSCURATO:PERSONA] stessa, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrenti - nonché contro F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C O S E N T I N O A N T O N E L L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 0 4 2 7 5 9 9 3 8 d 3 1 4 7 7 1 e 9 6 d a 2 5 b 5 9 3 5 9 5 F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 12593/2019 Numero sezionale 425/2021 Numero di raccolta generale 10847/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., REV - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimati - avverso la sentenza n. 582/2019 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 24/01/2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale Aggiunto [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2015, a causa del dissesto della Cassa di Risparmio della provincia di [OSCURATO:SOCIETA]. (da ora: CaRiChieti) la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia dette corso al procedimento di risoluzione di tale banca, in conformità alle previsioni del decreto legislativo del 16 novembre 2015 n. 180, attuativo della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, istitutiva di un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. 2. Il procedimento di risoluzione fu avviato con provvedimento della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia del 21 novembre 2015, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 22 novembre 2015, e si articolò, in sintesi, nell’azzeramento del capitale, con l’estinzione dei diritti degli azionisti (e degli obbligazionisti subordinati), tra cui l’odierna ricorrente; nella istituzione di un cd. ente-ponte, denominato [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (nel F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C O S E N T I N O A N T O N E L L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 0 4 2 7 5 9 9 3 8 d 3 1 4 7 7 1 e 9 6 d a 2 5 b 5 9 3 5 9 5 F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 12593/2019 Numero sezionale 425/2021 Numero di raccolta generale 10847/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 prosieguo, [OSCURATO:SOCIETA]), destinato ad essere venduto ad altri operatori del mercato bancario; nel trasferimento all’ente-ponte dell’azienda della CaRiChieti; nella cessione dei rapporti in sofferenza dall’ente-ponte ad una bad company denominata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; nella liquidazione coatta amministrativa della CaRiChieti, disposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 9 dicembre 2015, e nella revoca dell’autorizzazione alla stessa ad esercitare l’attività bancaria, disposta dalla [OSCURATO:PERSONA] il 14 dicembre 2015; nella designazione, a seguito di procedura negoziata, di [OSCURATO:SOCIETA]. in funzione di “esperto indipendente” incaricato delle valutazioni di cui agli articoli 25, terzo comma, e 88 del decreto legislativo n. 180 del 2015. 3. Con ricorso al TAR Lazio la [OSCURATO:PERSONA] - Abruzzo e Molise (all’epoca [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio della Provincia di [OSCURATO:SOCIETA]) - già azionista della CaRiChieti, che aveva visto azzerare il valore delle proprie azioni a seguito della suddetta procedura di risoluzione - impugnò i suddetti provvedimenti della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 e, rispettivamente, del 22 novembre del 2015 e tutti i consequenziali atti della procedura di risoluzione della CaRiChieti, deducendo l’illegittimità di tale procedura per molteplici vizi, tra cui la violazione di legge, l’eccesso di potere e la violazione degli articoli 73 e 97 della Costituzione e dei principi di proporzionalità e imparzialità. La ricorrente denunciava l'assertività del menzionato provvedimento della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia del 21 novembre 2015, lamentando l'assenza di plausibili spiegazioni della totale riduzione del valore delle azioni e delle obbligazioni subordinate e deducendo, tra l’altro, l'assenza di prova in ordine all'impossibilità di una soluzione alternativa, anche attraverso l'intervento del F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C O S E N T I N O A N T O N E L L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 0 4 2 7 5 9 9 3 8 d 3 1 4 7 7 1 e 9 6 d a 2 5 b 5 9 3 5 9 5 F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 12593/2019 Numero sezionale 425/2021 Numero di raccolta generale 10847/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] di Tutela dei Depositi, alla risoluzione della banca. 3.1. Alla domanda demolitoria la [OSCURATO:PERSONA] - Abruzzo e Molise affiancò altresì una domanda risarcitoria, deducendo che i suoi diritti patrimoniali sarebbero stati pregiudicati dall’illegittimo ricorso alla procedura di risoluzione. Secondo la ricorrente l'adozione di tale procedura avrebbe danneggiato gli azionisti della CaRiChieti, giacché, al contrario, «l’intervento del [OSCURATO:PERSONA] di Tutela dei Depositanti, non costituente aiuto di Stato» avrebbe consentito «la conservazione di un pur minimo valore dei titoli dei risparmiatori, il cui importo avrebbe potuto trovare copertura nel recupero dei crediti deteriorati, deprezzati oltre misura» (pag. 6, primo capoverso, del ricorso). 4. Il TAR Lazio, con la sentenza n. 12890/2016, ha disatteso tutte le domande della [OSCURATO:PERSONA] - Abruzzo e Molise. 5. In epoca successiva alla pronuncia della sentenza del TAR Lazio la procedura di risoluzione della CaRiChieti è giunta a compimento con la vendita della [OSCURATO:SOCIETA]. alla banca [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (UBI [OSCURATO:PERSONA]). 6. L’appello proposto dalla ricorrente avverso la sentenza del TAR Lazio è stato rigettato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 582/2019, che lo ha dichiarato in parte improcedibile, in parte infondato. 7. In primo luogo, il Consiglio di Stato, preso atto che il procedimento di risoluzione della CaRiChieti si era concluso con la vendita della neocostituita [OSCURATO:SOCIETA] ad UBI [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato improcedibile l’appello nella parte in cui esso era volto a censurare la statuizione di infondatezza della domanda di F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C O S E N T I N O A N T O N E L L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 0 4 2 7 5 9 9 3 8 d 3 1 4 7 7 1 e 9 6 d a 2 5 b 5 9 3 5 9 5 F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 12593/2019 Numero sezionale 425/2021 Numero di raccolta generale 10847/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 annullamento degli atti amministrativi impugnati (cfr. §§ 5-6 della sentenza). 8. Il Consiglio di Stato ha altresì dichiarato infondate le censure relative al rigetto della domanda di risarcimento dei danni sofferti dalla ricorrente a causa della sottoposizione della CaRiChieti al procedimento di risoluzione. Come già accennato nel § 3.1 che precede, la ricorrente aveva sostenuto che, se invece del procedimento di risoluzione, a suo dire illegittimo, l’azienda bancaria fosse stata ceduta con l’intervento del [OSCURATO:PERSONA] di Tutela dei Depositi, essa non avrebbe subito il danno consistente nell’azzeramento dei diritti degli azionisti (v. §§ 7-7.2 della sentenza gravata). Il Consiglio di Stato, rigettando la doglianza, ha rilevato che: 8.1. l’immediata cessione dell’intera azienda bancaria ad altro istituto di credito era stata tentata, ma con esito negativo (v. § 8.1 della sentenza impugnata); 8.2. un intervento del [OSCURATO:PERSONA] di Tutela dei Depositi volto ad agevolare la cessione di CaRiChieti non sarebbe stato possibile, essendo tale intervento già stato qualificato come “aiuto di Stato” dalla Commissione Europea con la comunicazione del 23 dicembre 2015 relativa all’analogo intervento precedentemente effettuato per il salvataggio di [OSCURATO:PERSONA] - Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo (v. §§ 8.2-8.5 della sentenza gravata); 8.3. le appellanti non avevano «assolto al benché minimo onere probatorio finanche di allegazione del pregiudizio patrimoniale sofferto (cd. conseguenza)» (v. § 9 della sentenza gravata). 9. Avverso la suddetta sentenza del Consiglio di Stato la [OSCURATO:PERSONA] - Abruzzo e Molise ha proposto ricorso per F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C O S E N T I N O A N T O N E L L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 0 4 2 7 5 9 9 3 8 d 3 1 4 7 7 1 e 9 6 d a 2 5 b 5 9 3 5 9 5 F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 12593/2019 Numero sezionale 425/2021 Numero di raccolta generale 10847/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 cassazione ai sensi degli artt. 111 Cost., 362 c.p.c. e 110 c.p.a., notificando il gravame alle parti menzionate in epigrafe. 10. [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, [OSCURATO:SOCIETA]. - nonché l'Avvocatura Generale dello Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri e per il Ministero dell'Economia e delle Finanze - hanno depositato controricorso, mentre gli altri intimanti non hanno svolto attività difensiva. 11. La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 12 ottobre 2021 - “cameralizzata” ai sensi dell’articolo 23, comma 8 bis, del decreto-legge n. 137 del 2020 e dell’articolo 7 del decreto- legge n. 105 del 2021 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) - per la quale la ricorrente ha depositato una memoria in data 2.9.2021 e una ulteriore memoria in data 4.10.2021, le contro ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno a propria volta depositato memoria, entrambe in data 5.10.2021, e il Procuratore Generale ha depositato una requisitoria scritta, concludendo per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 12. In via preliminare va scrutinata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo che essa sarebbe «del tutto estranea al presente contenzioso», per non avere preso parte «a nessuno dei procedimenti che hanno portato all'adozione - ad opera delle autorità e degli enti pubblici - degli atti e dei provvedimenti oggetto della sentenza del Consiglio di Stato impugnata» (pag. 3 del controricorso, §1.2.). La difesa di UBI [OSCURATO:PERSONA] sottolinea altresì come l’impugnazione avversaria sia stata proposta “contro” la [OSCURATO:PERSONA] d'Italia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze e “nei confronti” F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C O S E N T I N O A N T O N E L L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 0 4 2 7 5 9 9 3 8 d 3 1 4 7 7 1 e 9 6 d a 2 5 b 5 9 3 5 9 5 F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 12593/2019 Numero sezionale 425/2021 Numero di raccolta generale 10847/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 di UBI [OSCURATO:PERSONA] ed argomenta che la formula “nei confronti” sarebbe «propria dei giudizi amministrativi e non evocabile in questa sede» (pag. 9 del controricorso, § 1.4.). 12.1. L’eccezione va disattesa. Il fatto che nessuna domanda risarcitoria sia stata proposta nei confronti di UBI [OSCURATO:PERSONA] e che quest’ultima sia rimasta del tutto estranea ai procedimenti amministrativi che hanno condotto alla risoluzione della CaRiChieti, così come il fatto che essa sia rimasta estranea al giudizio davanti al giudice amministrativo definito in secondo grado con la sentenza qui impugnata, non escludono la legittimazione passiva della stessa nel presente giudizio di legittimità. Tale legittimazione si fonda, infatti, sul rilievo che, nella pendenza del giudizio davanti al Consiglio di Stato, la [OSCURATO:SOCIETA], che in tale giudizio era parte, è stata incorporata da UBI [OSCURATO:PERSONA]. Per effetto di tale fusione per incorporazione UBI [OSCURATO:PERSONA] è succeduta alla [OSCURATO:SOCIETA] ed è in qualità di successore di quest’ultima che essa ha interesse - e legittimazione - a resistere al presente ricorso. Le ricorrenti, notificando il ricorso per cassazione anche ad UBI [OSCURATO:PERSONA], si sono quindi correttamente attenute al principio, più volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte, che, nella ipotesi che in corso di causa intervenga la fusione per incorporazione di una parte ex art. 2504 bis c.c. (nel testo risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 6 del 2003), la legittimazione attiva e passiva all'impugnazione spetta alla società incorporante cui sono stati trasferiti i diritti e gli obblighi della società incorporata, che prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione facenti capo alla società incorporata (cfr. Cass. 14177/2019; si veda anche, in senso conforme, SSUU 21970/2021). F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C O S E N T I N O A N T O N E L L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 0 4 2 7 5 9 9 3 8 d 3 1 4 7 7 1 e 9 6 d a 2 5 b 5 9 3 5 9 5 F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 12593/2019 Numero sezionale 425/2021 Numero di raccolta generale 10847/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 13. Con l’unico motivo di ricorso viene denunciata «la violazione degli artt. 47 della Carta dei diritti; 49, 88 e 130 del preambolo della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento e del Consiglio del 15.5.14; 107 TFUE; 95 d.lgs. 16.11.15 n. 180» (pag. 42 del ricorso). Il motivo si articola in due distinte doglianze. 14. La prima doglianza attinge la declaratoria di improcedibilità della domanda demolitoria (rectius: dell’appello avverso la statuizione del TAR Lazio di rigetto di tale domanda), adottata dal Consiglio di Stato sul rilievo della definitiva conclusione del procedimento di risoluzione della CaRiChieti e della già avvenuta cessione della neocostituita [OSCURATO:SOCIETA] ad UBI [OSCURATO:PERSONA] (cfr. § 7 che precede). La ricorrente sostiene che il Consiglio di Stato, negando l’annullamento degli atti impugnati, sarebbe incorso in eccesso di potere giurisdizionale per cd. “arretramento”. 15. In particolare, con la suddetta doglianza si denuncia la violazione dell’art. 95 del d.lgs. 180/2015, comma 3, alla cui stregua, si argomenta nel motivo di ricorso, «il giudice amministrativo, a fronte di un provvedimento di risoluzione di un ente creditizio, conserva, a pieno, il potere di sindacato e può giungere al suo annullamento» (pag. 50, § I.1, del ricorso), salva la possibilità di lasciare impregiudicati, a tutela dei terzi, gli atti amministrativi adottati o i negozi posti in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia o dai commissari speciali sulla base del provvedimento annullato. Secondo la ricorrente, dunque, il Consiglio di Stato avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda di annullamento degli atti impugnati; dichiarando tale domanda improcedibile, invece, esso si sarebbe astenuto dall’esercitare la propria giurisdizione, così violando il Preambolo della Direttiva 2014/59/UE tanto nel punto 88 (che recita: «Ai sensi dell’articolo 47 della Carta, le parti interessate F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C O S E N T I N O A N T O N E L L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 0 4 2 7 5 9 9 3 8 d 3 1 4 7 7 1 e 9 6 d a 2 5 b 5 9 3 5 9 5 F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 12593/2019 Numero sezionale 425/2021 Numero di raccolta generale 10847/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 hanno diritto a un processo imparziale e a mezzi di ricorso efficaci nei confronti delle misure che le riguardano. Di conseguenza, è opportuno prevedere il diritto di impugnare le decisioni prese dalle autorità di risoluzione»), quanto nel punto 130 (che recita: «La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i diritti, le libertà e i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta, segnatamente il diritto di proprietà, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e i diritti della difesa»). 15.1. Nella prima doglianza del motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] - Abruzzo e Molise denuncia altresì la contraddizione in cui, a suo dire, il Consiglio di Stato sarebbe incorso per avere, da un lato, dichiarato improcedibile la domanda demolitoria e, d’altro lato, conosciuto nel merito della domanda risarcitoria. Secondo la ricorrente, infatti, la cognizione della domanda risarcitoria postulerebbe «l’annullamento dei provvedimenti impugnati, per cui se la domanda risarcitoria è stata esaminata nel merito, e dunque, considerata procedibile, quella di annullamento avrebbe dovuto essere ritenuta fondata» (pag. 50, § I.2, del ricorso). 16. La seconda doglianza attinge la statuizione di infondatezza della domanda risarcitoria, censurando specificamente l’affermazione dell’impugnata sentenza secondo cui l’intervento del [OSCURATO:PERSONA] di Tutela dei Depositi non sarebbe stato consentito dal diritto dell’Unione europea. A tal riguardo la ricorrente sottolinea come la riconduzione di tale intervento alla nozione di aiuto di Stato - sostenuta dalla Commissione Europea, nel caso della Cassa di Risparmio di Teramo, con la decisione del 23.12.15, evocata nella sentenza impugnata – sia stata smentita prima dal Tribunale dell’Unione Europea (con la sentenza del 19.3.19) e poi dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea (con la F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C O S E N T I N O A N T O N E L L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 0 4 2 7 5 9 9 3 8 d 3 1 4 7 7 1 e 9 6 d a 2 5 b 5 9 3 5 9 5 F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 12593/2019 Numero sezionale 425/2021 Numero di raccolta generale 10847/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 sentenza del 2.3.21 depositata in questo giudizio nelle forme di cui all’articolo 372 c.p.c.). Secondo i ricorrenti il Consiglio di Stato sarebbe incorso in un «error in iudicando che, basato su un radicale stravolgimento delle norme europee di riferimento, come interpretate dalla Corte di giustizia, ha prodotto un vuoto di tutela giurisdizionale» (pag. 52 del ricorso, § II.3). 17. La prima doglianza (§§ 14, 15 e 15.1 che precedono) va giudicata inammissibile per difetto di pertinenza alle ragioni della sentenza impugnata, in quanto non coglie la ratio decidendi della stessa. 18. È opportuno, per l'immediata intelligenza della questione, trascrivere il terzo comma dell’art. 95 d.lgs. 180/2015, su cui si fonda la censura della ricorrente: «Quando il giudice lo ritiene necessario per tutelare gli interessi dei terzi in buona fede che hanno acquistato azioni, altre partecipazioni, diritti, attività o passività di un ente sottoposto a risoluzione a seguito del ricorso agli strumenti di risoluzione o dell'esercizio dei poteri di risoluzione, l'annullamento del provvedimento lascia impregiudicati. Resta fermo il diritto al risarcimento del danno subito e provato, nei limiti stabiliti dalle norme vigenti». Tale disposizione, com'è è fatto palese dal suo tenore letterale, attribuisce al giudice amministrativo il potere, di tipo costitutivo, di lasciare impregiudicati, a tutela dei terzi di buona fede, gli atti amministrativi adottati o i negozi posti in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia o dai commissari speciali sulla base di un provvedimento che abbia avviato a risoluzione un ente creditizio e che sia stato annullato. 19. Va sottolineato che gli atti, amministrativi e negoziali, che possono essere lasciati «impregiudicati» ai sensi del terzo comma dell’art. 95 del d.lgs. 180/2015 sono quelli «posti in essere … sulla F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C O S E N T I N O A N T O N E L L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 0 4 2 7 5 9 9 3 8 d 3 1 4 7 7 1 e 9 6 d a 2 5 b 5 9 3 5 9 5 F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 12593/2019 Numero sezionale 425/2021 Numero di raccolta generale 10847/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 base del provvedimento annullato»; la “salvezza” di detti atti consequenziali al provvedimento di risoluzione annullato, va evidenziato, non è automatica, ma viene disposta dal giudice sulla base di apprezzamenti di fatto al medesimo demandati («quando il giudice lo ritiene necessario»). Il presupposto di operatività dell’art. 95, terzo comma, d.lgs. 180/2015 è, dunque, l’intervenuto annullamento del provvedimento che abbia disposto la risoluzione dell'ente creditizio. 20. Nella specie, per contro, il provvedimento di avvio della CaRiChieti alla risoluzione non è stato annullato, perché, come già riferito nel § 7 che precede, il Consiglio di Sato ha giudicato improcedibile, ai sensi dell’articolo 34 c.p.a., la domanda di annullamento dell’odierna ricorrente (più precisamente, come già evidenziato nel precedente § 14, l’appello dell’odierna ricorrente avverso la statuizione del TAR Lazio di rigetto della sua domanda di annullamento). 21. Al riguardo il Collegio rileva che il disposto dell’art. 95 d.lgs. 180/2015 opera su un piano diverso, per così dire “a valle”, rispetto all’art. 34 c.p.a.. Ai sensi del terzo comma di quest’ultimo articolo («Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori») quando l’annullamento risulti non più utile per il ricorrente l’azione di annullamento diventa improcedibile in quanto tale e si converte ex lege in azione di accertamento della illegittimità degli atti impugnati (cfr. Cons. Stato n. 5324/2017). La disposizione di cui all’art. 95, co. 3, d.lgs. 180/2015 postula, invece, che il giudice abbia annullato l’atto impugnato - evidentemente ritenendo l’annullamento potenzialmente produttivo F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C O S E N T I N O A N T O N E L L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 0 4 2 7 5 9 9 3 8 d 3 1 4 7 7 1 e 9 6 d a 2 5 b 5 9 3 5 9 5 F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 12593/2019 Numero sezionale 425/2021 Numero di raccolta generale 10847/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 di qualche utilità, almeno morale, per il ricorrente (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 376/19 «Allegato il fatto sopravvenuto in giudizio, la verifica della permanenza dell'interesse a ricorrere … spetta al giudice che dovrà effettuarla in maniera rigorosa, concludendo per l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse solamente ove giunga a definire nessuna utilità, neanche morale, ritraibile dal ricorrente dall'accoglimento del ricorso») - e conferisce al giudice stesso il potere di salvare gli atti consequenziali a quello impugnato, ove tale salvezza risulti necessaria per tutelare i terzi di buona fede. Non sussiste quindi sovrapposizione tra l’art. 95, co. 3, d.lgs. 180/2015 e l’art. 34, co. 3, c.p.a., né specialità del primo rispetto al secondo, in quanto l’articolo 95, co. 3, d.lgs. 180/2015 disciplina una situazione - quella conseguente all’annullamento dell’atto impugnato - che presuppone che il giudice amministrativo non abbia fatto applicazione del disposto dell’articolo 34, co. 3, c.p.a.. 22. Sulla scorta di tali premesse, la prima doglianza sviluppata dalla ricorrente va giudicate inammissibile perché il richiamo ivi svolto al disposto dell’art. 95, co. 3, d.lgs. 180/2015 è fuori fuoco: la sentenza impugnata, infatti, ha fatto applicazione, pur senza citarlo espressamente, dell’art. 34, co. 3, c.p.a. ed ha ritenuto - operando una valutazione di fatto che certamente rientra nei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo - che l’ormai avvenuto «assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa della banca in crisi “svuotata”» e la già compiuta «incorporazione dell’”Ente-ponte” nell’UBI» (§ 5.1. della sentenza impugnata) avessero sottratto agli azionisti della CaRiChieti qualunque possibilità di ambire alla ricostituzione della banca da loro partecipata e, quindi, qualunque possibilità di ricavare alcuna utilità F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C O S E N T I N O A N T O N E L L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 0 4 2 7 5 9 9 3 8 d 3 1 4 7 7 1 e 9 6 d a 2 5 b 5 9 3 5 9 5 F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 12593/2019 Numero sezionale 425/2021 Numero di raccolta generale 10847/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 dall’annullamento degli atti impugnati. La declaratoria di improcedibilità della domanda demolitoria ha dunque escluso lo stesso presupposto - l'annullamento del provvedimento di risoluzione dell'ente creditizio - della operatività della disposizione di cui la ricorrente denuncia la pretesa violazione, ossia il terzo comma dell’art. 95 d.lgs. 180/2015. 22.1. Né sussiste la contraddittorietà che la ricorrente pretende di ravvisare nella sentenza impugnata. Il Consiglio di Stato, infatti, accertata l’improcedibilità della domanda demolitoria, si è pronunciato sulla domanda risarcitoria in puntuale attuazione del principio, richiamato nel precedente § 21, che, quando l’annullamento risulti non più utile per il ricorrente, l’azione di annullamento, divenuta improcedibile in quanto tale, si converte ex lege in azione di accertamento della illegittimità degli atti impugnati. 23. La seconda doglianza è pur essa inammissibile. Essa, infatti, censura la seconda delle tre affermazioni sulla cui base il Consiglio di Stato ha rigettato la domanda risarcitoria dell’odierna ricorrente, ossia la ratio, sopra riportata nel paragrafo 8.2., fondata sulla ritenuta illegittimità eurounitaria dell’intervento del [OSCURATO:PERSONA] di Tutela dei Depositi. 24. Con l’impugnata argomentazione, infatti, il giudice amministrativo avrebbe violato i limiti esterni della propria giurisdizione in quanto, stravolgendo radicalmente le norme europee di riferimento, come interpretate dal Tribunale dell’Unione europea e dalla Corte di giustizia, avrebbe determinato «un vuoto di tutela giurisdizionale» (pag. 52 del ricorso, § II.3, cfr. § 16 che precede). F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C O S E N T I N O A N T O N E L L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 0 4 2 7 5 9 9 3 8 d 3 1 4 7 7 1 e 9 6 d a 2 5 b 5 9 3 5 9 5 F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 12593/2019 Numero sezionale 425/2021 Numero di raccolta generale 10847/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 27. La decisione del Consiglio di Stato di rigetto della domanda risarcitoria, tuttavia, non si fonda soltanto sull’assunto della impossibilità giuridica di ricorrere all’intervento del [OSCURATO:PERSONA] di Tutela dei Depositi, vale a dire, in ultima analisi, sulla ritenuta sussistenza del presupposto di legittimità della procedura risolutoria adottata dalle Autorità di vigilanza rappresentato dal non potersi «ragionevolmente prospettare misure alternative» per superare in tempi adeguati la situazione di dissesto o di rischio di dissesto (cfr. art. 17 d.lgs. 180/2015). Detta decisione risulta altresì ancorata, nella sentenza impugnata, per un verso, al rilievo che l’immediata cessione dell’intera azienda bancaria ad altro istituto di credito era stata tentata senza successo (v. § 8.1 che precede) e, per altro verso, al rilievo che l’odierna ricorrente non aveva offerto alcuna prova del pregiudizio patrimoniale asseritamente sofferto (v. § 8.3 che precede). 28. Ciò posto, il Collegio osserva che l'argomento di cui al paragrafo 8.1 che precede non può considerarsi alla stregua di una autonoma ratio decidendi, in quanto l'inutile tentativo di cessione dell'azienda della CaRiChieti ad altro istituto di credito viene menzionato nella sentenza impugnata senza alcun riferimento al ruolo eventualmente rivestito dal [OSCURATO:PERSONA] di Tutela dei Depositi in detta operazione di cessione. Tale argomento risulta quindi del tutto scollegato dalla prospettazione delle odierne ricorrenti secondo cui l'illegittimità della procedura risolutoria deriverebbe dal mancato coinvolgimento di detto Fondo; esso, pertanto, si risolve in un’affermazione priva di effettiva portata decisoria e destinata esclusivamente ad offrire una più completa ricostruzione delle vicende di causa. F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C O S E N T I N O A N T O N E L L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 0 4 2 7 5 9 9 3 8 d 3 1 4 7 7 1 e 9 6 d a 2 5 b 5 9 3 5 9 5 F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 12593/2019 Numero sezionale 425/2021 Numero di raccolta generale 10847/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 29. Per contro, l'argomento di cui al paragrafo 8.3 che precede esprime una ratio decidendi che è autonomamente idonea a sorreggere la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria, perché l’affermazione della mancata prova del c.d. danno conseguenza impedisce l'accoglimento della pretesa risarcitoria a prescindere dall'accertamento - positivo o negativo - della causa dedotta a fondamento di tale domanda, ossia l’illegittimità della procedura amministrativa di risoluzione della CaRiChieti. 30. Deve quindi concludersi che, quand’anche l’argomentazione del Consiglio di Stato in ordine alla illegittimità euorunitaria dell’intervento del [OSCURATO:PERSONA] di Tutela dei Depositi integrasse una ipotesi di stravolgimento radicale delle norme europee di riferimento, ciò non potrebbe comunque portare alla cassazione della sentenza gravata, il cui decisum risulta sorretto da una seconda, autonoma, ratio decidendi - la mancata prova del c.d. danno conseguenza di cui si chiede il risarcimento - non specificamente censurata dalle ricorrenti. 31. Va qui ricordato il principio, assolutamente fermo nella giurisprudenza di legittimità, della inammissibilità del ricorso per cassazione che non attinga tutte le rationes decidendi autonomamente idonee a sorreggere la decisione, giacché l’eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe mai estendersi alle ragioni non impugnate (ex multis: Cass. 14740/2005, Cass.22753/2011, Cass. n. 4293/2016, Cass. 18641/2017, Cass.13880/20). 32. La doglianza in esame è dunque inammissibile in ragione della sua inidoneità, già in astratto, a condurre alla cassazione della sentenza impugnata; donde l’irrilevanza, ai fini del decidere, della F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C O S E N T I N O A N T O N E L L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 0 4 2 7 5 9 9 3 8 d 3 1 4 7 7 1 e 9 6 d a 2 5 b 5 9 3 5 9 5 F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 12593/2019 Numero sezionale 425/2021 Numero di raccolta generale 10847/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 questione della riconducibilità di tale doglianza al paradigma normativo dei “motivi di giurisdizione”. 33. Il ricorso è dunque inammissibile per l'inammissibilità di entrambe le censure in cui si articola il motivo che lo sostiene. 34. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 35. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, UBI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero dell'Economia e delle Finanze le spese del giudizio di cassazione, che, per le prime tre parti, liquida, per ciascuna, in € 8.200 di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di legge e per la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'Economia e delle Finanze liquida, cumulativamente per entrambi, in € 8.000, oltre spese prenotate a debito e accessori di legge. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto. Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b
Sentenza Cassazione n. 10847/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris