CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22293/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DICATANZARO nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo kannullamento senza rinvio delkordinanza impugnata, limitatamente alla mancata indicazione in dispositivo dei doppi benefici e disporre la correzione dell'errore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza, emessa in data 24 novembre 2021 nel procedimento n. 223/2020 R.G. Esec., il Tribunale di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta del pubblico ministero di correzione dell'errore materiale consistito nell'omissione, da parte del Giudice monocratico del medesimo Tribunale, nel testo del dispositivo della sentenza di condanna n. 2285 del 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della concessione dei benefici di legge (sospensione condizionale della pena e non menzione nel Casellario giudiziale), mentre detta doppia concessione dei benefici è stata, invece, indicata in motivazione. Con detto provvedimento qui impugnato, il Tribunale di Catanzaro ha ritenuto di dichiarare inammissibile l'istanza di correzione dell'errore materiale poiché ha considerato che non si trattasse di un'ipotesi di correzione dell'errore materiale, ma di "omissione afferente il dispositivo, emendabile solo in sede di impugnazione". 2. Il Procuratore della Repubblica di Catanzaro ricorre per cassazione affidandosi a un unico motivo. Con detto motivo denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 125, 130 e 665 cod. proc. pen., ritenendo erronea la decisione assunta dal Giudice dell'esecuzione il quale ha, di fatto, rimesso la scelta sull'interpretazione da dare alla sentenza non più impugnabile poiché divenuta irrevocabile. Chiede quindi l'annullamento con rinvio degli atti al Tribunale di Catanzaro citando a supporto Sez. 5, n. 44867 del 14/09/2015, Magri, Rv. 265873, secondo cui "il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, e può essere risolto anche con la valutazione dell'eventuale pregnanza degli elementi, tratti dalla motivazione, significativi della volontà decisoria del giudice (Fattispecie in cui il giudice di appello ha riconosciuto all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, omesso nel dispositivo della sentenza di primo grado e chiaramente enunciato in motivazione)". 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria redatta in forma scritta, in coerenza con la modalità di trattazione prevista dall'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 in assenza di richieste di trattazione orale, ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla mancata indicazione in dispositivo dei doppi benefici e disporre la correzione dell'errore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.2. Questo collegio ritiene di dover dare continuità all'orientamento secondo il quale può farsi ricorso al procedimento di correzione degli errori materiali, prevista dall'art. 130 cod. proc. pen., quando l'intervento correttivo sia imposto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale e intangibile contenuto, perché, in tal caso, la correzione è incapace di incidere sulla decisione assunta e non si risolve in una modificazione essenziale o nella sostituzione di una decisione già presa (Sez. 1, n. 6784 del 25/01/2005, Canalicchio, Rv. 232939). Sulla stessa linea ermeneutica si colloca Sez. 1, n. 42897 del 25/09/2013, Gomma e altro, Rv. 257158, la quale, nell'affermare che non può farsi ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale da parte del giudice dell'esecuzione quando si realizzi un'indebita integrazione del dispositivo della sentenza di merito, che si risolve in una modifica rilevante, essenziale e significativamente innovativa del contenuto della decisione, implicitamente consente di sostenere che a contrario, ove risulti chiaro in motivazione come nel caso in esame che la statuizione ritenuta mancante nel dispositivo sia stata oggetto di un motivato verdetto, la così rilevata omissione possa essere integrata con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen.,( in termini analoghi, vedi anche Sez. 1, n. 3627 del 11/01/2022, Nicosia, Rv. 282497). 3. In definitiva, sulla base delle espresse considerazioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio da svolgersi tenendo conto del sopra espresso principio di diritto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al