CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 settembre 2025
Cassazione n. 41585/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 990/2025 [OSCURATO:PERSONA] UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 13991/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Napoli nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonché sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] A.V. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza del 25/09/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e delle società ricorrenti nonché di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, si è riportato ai motivi di impugnazione presentati per le dette parti private ricorrenti e ha insistito per l'accoglimento di essi; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 41585/2025 Roma, lì, 29/12/2025 che, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento di essi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 settembre 2025 la Corte di appello di Napoli (per quanto ancora rileva): - ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perché il fatto non sussiste, dalle imputazioni di riciclaggio (artt. 81, comma 2, 648-bis cod. pen.; rispettivamente, capi L1, L2, L3, L4, L5, L6; capi N2 e N3), revocando le confische disposte in relazione ad essi; ed ha parimenti assolto la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dall’illecito amministrativo a quest’ultima ascritto in relazione al riciclaggio di cui al capo L6, revocando la confisca disposta nei suoi confronti; - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di omessa dichiarazione (art. 5 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, di cui ai capi C., D., E., F.), perché estinti per intervenuta prescrizione, rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio e limitando la confisca in relazione ai reati di cui ai capi E. e F. alle sole somme di denaro; - ha confermato la pronuncia di primo grado, nella parte in cui aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di associazione per delinquere (art. 416, comma 2, cod. pen. capo A.), occultamento di documenti contabili (art. 10 d. lgs. n. 74 del 2000; capi G. e H.), nonché per i delitti aggravati di bancarotta fraudolenta per distrazione, documentale e da operazioni dolose (artt. 216, 219, 223 legge fall. – capo I.), con la contestata recidiva specifica, reiterata e nel quinquennio, e con le pene accessorie e le misure di sicurezza personali e reali; nonché nella parte in cui aveva affermato la responsabilità di A.M. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., AV [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per gli illeciti amministrativi da reato alle stesse ascritti (art. 24-ter, comma 2, d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione all’art. 416 cod. pen. – capo A.), applicando le sanzioni pecuniare e disponendo la confisca in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA] e dei medesimi enti. 2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, i difensori di [OSCURATO:PERSONA] (con unico atto) e i difensori di A.M. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., AV [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (pure con il medesimo atto), per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Il Procuratore generale distrettuale ha articolato tre motivi. 2.1.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 110 e 648-bis cod. pen., 5 e 11 d. lgs. n. 74 del 2000 in relazione alle pronunce liberatorie in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di riciclaggio nonché nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., anche con riguardo alla revoca delle confische. A. Quanto ai capi L1, L2, L3, ascritti a [OSCURATO:PERSONA], il delitto di riciclaggio sarebbe stato escluso poiché i reati presupposti (ex art. 5 d. lgs. n. 74 del 2000) non erano ancora stati commessi allorché sono state poste in essere le operazioni bancarie in imputazione, dato che i medesimi reati tributari si consumano quando è spirato il termine ultimo per la presentazione della dichiarazioni fiscale e, dunque, fino a quel momento, il denaro non può qualificarsi illecito profitto di essi; e ciò quantunque anche dopo il decorso del termine di legge (compresa la proroga ope legis di 90 giorni) tali dichiarazioni non siano mai state presentate. Ad avviso della [OSCURATO:PERSONA] pubblica ricorrente: - l’accertamento del delitto di riciclaggio non richiede l’esatta individuazione della tipologia del delitto presupposto ma è sufficiente la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute, che nella specie ricorrerebbe alla luce della sistematica commissione di frodi fiscali da parte di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi familiari (usi a svuotare le casse della società debitrici dell’Erario e a costituire ulteriori compagini che avrebbero evaso i tributi negli anni successivi); - in ogni caso, anche qualora le somme oggetto delle operazioni di conto corrente compiute da [OSCURATO:PERSONA] (ma lo stesso è a dirsi per [OSCURATO:PERSONA]) non «provenissero da quei reati tributari non ancora formalmente consumati, seppure certamente preventivati», data la serialità delle condotte sarebbe «logicamente ipotizzabile» che il denaro provenisse «da altre evasioni fiscali precedenti», tenuto conto che l’onere probatorio da soddisfare per il reato presupposto non ne richiede l’esatta individuazione o l’accertamento giudiziale, essendo sufficiente che esso risulti «almeno astrattamente configurabile» sulla scorta degli elementi acquisiti (nella specie gli esiti delle indagini patrimoniali); - sotto il profilo temporale, la fattispecie di riciclaggio (a differenza del favoreggiamento reale) non richiederebbe «la rigida anteriorità del reato presupposto» ma soltanto che «le condotte delittuose abbiano tratto origine da condotte delittuose commesse da terzi», come emerso inequivocabilmente nella specie (in cui è certo che le somme movimentate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] provenissero dalle evasioni fiscali dei genitori); e «nei reati- presupposto a consumazione prolungata» è possibile che le operazioni di occultamento e trasferimento da parte dei «terzi riciclatori comincino dopo le iniziali condotte fraudolente, ma prima della definitiva consumazione», altrimenti diverrebbe impossibile punire il «riciclaggio di matrice tributaria» (cfr. Sez. 2, n. 23396 del 21/06/2005, Simonelli, Rv. 231884 - 01; Sez. 2, n. 49427 del 17/11/2009, Iametti, Rv. 246469 - 01); - sarebbe, comunque, evidente che le operazioni di riciclaggio sono avvenute in modo «diluito e progressivo», tanto che le condotte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono proseguite dopo lo spirare del termine di presentazione delle dichiarazioni fiscali; dunque «a nulla varrebbe obiettare l’eventuale anteriorità dei segmenti iniziali delle condotte di incasso dei fondi»; - sul piano sistematico, l’art. 11 d. lgs. 74 del 2000 che (come chiarito dalla giurisprudenza: cfr. Sez. 5, n. 7916 del 10/01/2007, Cutillo, Rv. 236053 - 01) punisce la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, a differenza della disciplina previgente (che condizionava la rilevanza penale all’avvenuta effettuazione di accessi, ispezioni, verifiche o alla preventiva notificazione di inviti, richieste o atti di accertamento), richiede soltanto che l’atto simulato di alienazione o gli altri atti fraudolenti siano idonei ad impedire il soddisfacimento (totale o parziale) del fisco, così avanzando la linea della tutela penale e punendo con celerità le condotte di occultamento poste in essere dagli evasori; pertanto, sarebbe «del tutto assurdo» ritenere non punibili le più insidiose condotte di riciclaggio qualora inizino prima della scadenza dei termini per le dichiarazioni tributarie e dei conseguenti controlli fiscali; - sarebbe palese la violazione del principio, posto da Sez. 2, n. 8793 del 14/02/2024, Ejokpaezi, Rv. 286052 – 01, secondo cui «integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi abbia attivato, anche anteriormente alla perpetrazione del delitto presupposto di frode informatica, un conto corrente al fine di ostacolare l'accertamento della delittuosa provenienza delle somme da altri ricavate, a condizione che l'agente sia inconsapevole delle modalità di consumazione del delitto presupposto, produttivo dell'illecito profitto»; difatti, tale argomento varrebbe a fortiori per la sistematica predisposizione di conti correnti ed operazioni, quale quelle in imputazione, per oltre dieci anni, per occultare la provenienza illecita delle frodi fiscali dei genitori; - l’asserita anteriorità dei fatti contestati sub specie di riciclaggio (ai capi L1, L2, L3, L5) a [OSCURATO:PERSONA], rispetto ai reati fiscali presupposti, sarebbe frutto di una errata lettura dell’editto accusatorio e di una erronea applicazione dell’art. 648-bis cod. pen., poiché il capo L avrebbe una struttura unitaria e si articolerebbe poi attraverso specificazioni successive (contraddistinte dalle cifre), descrivendo una complessiva operazione di riciclaggio di euro 4.248.908 dipanatasi per più anni, a partire dal reato tributario presupposto commesso da [OSCURATO:PERSONA] e consumato del 2004. B. [OSCURATO:SOCIETA] di merito avrebbe escluso le ipotesi di riciclaggio contestate a [OSCURATO:PERSONA] ai capi L4, L5, L6, affermando il concorso dell’imputato nei reati tributari presupposti commessi dai genitori e dallo zio (ossia quelli descritti ai capi D, E, F) e fondandolo erroneamente: sul fatto che il primo abbia messo costantemente a disposizione dei congiunti il proprio conto corrente per il deposito del denaro da sottrarre al fisco, tanto da essere partecipe dell’associazione per delinquere a tutti ascritta e da offrire un contributo che ha rafforzato il proposti criminoso di costoro (richiamando Sez. 2, n. 8793/2024, cit.); e sull’assunto che il terzo potrebbe concorrere anche nei reati propri, come l’omessa dichiarazione dei redditi. Tale statuizione sarebbe stata resa in violazione di legge, atteso che: - [OSCURATO:PERSONA], aprendo il conto corrente ed operandovi (o consentendo che altri vi operassero) avrebbe posto in essere un’azione tipica diretta a ostacolare la provenienza delittuosa delle somme e a permettere agli autori del reato presupposto di godere del profitto conseguito; dunque, non sarebbe sufficiente la previa accensione del rapporto bancario per qualificarlo come concorrente, occorrendo invece la precisa conoscenza da parte sua, che nella specie non ricorrerebbe, dell’utilizzabilità del conto per specifici episodi di evasione fiscale (cfr. Sez. 2, n. 19125 del 26/04/2023, Baldi, Rv. 284653 – 01: «integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, senza aver concorso nel delitto presupposto, metta a disposizione il proprio conto corrente per ostacolare l'accertamento della delittuosa provenienza delle somme da altri ricavate mediante frode informatica, consentendone il versamento su di esso e provvedendo, di seguito, al loro incasso»); - il concorso del terzo nei reati propri sarebbe possibile solo da parte di un gestore di fatto o di un socio di fatto, qualità non attribuibile a [OSCURATO:PERSONA], fermo restando che il suo agire può essere valorizzato come contributo all’attività dell’associazione per delinquere (come, in effetti, ritenuto dalla sentenza impugnata). Infine, il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nei reati fiscali presupposti dovrebbe essere escluso per «mancanza di prov[a]», poiché le dichiarazioni di «taluni clienti» e le intercettazioni in atti sarebbero al più dimostrative di un rapporto di lavoro occasionale intrattenuto dall’imputato con le società di famiglia. C. Con riguardo ai delitti di riciclaggio contestati ad [OSCURATO:PERSONA] ai capi N2 e N3 varrebbero le medesime considerazioni svolte per il fratello [OSCURATO:PERSONA], poiché la Corte di appello sarebbe pervenuta a una statuizione liberatoria nell’erroneo presupposto del suo concorso nei delitti presupposto, sempre perché l’imputato avrebbe concordato l’utilizzo del proprio conto corrente, ovvero in ragione della mancata consumazione dei reati fiscali, non considerando neppure in ordine ad [OSCURATO:PERSONA] la complessiva operazione di riciclaggio descritta al capo N, dell’importo unitario di euro 4.213.805; e non considerando che gli unici elementi probatori che deporrebbero per il concorso nei reati (le dichiarazioni di alcuni clienti e fornitori nonché le intercettazioni) dimostrerebbero solo un rapporto di lavoro occasionale. 2.1.2. Con il secondo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione, anche per il travisamento della prova, deducendo che la Corte di merito avrebbe attribuito a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il concorso nei reati tributari commessi dai congiunti per il tramite di un percorso argomentativo contraddittorio e manifestamente illogico (che ha valorizzato il loro ruolo di partecipi all’associazione a delinquere su base familiare, il lungo lasso di tempo in cui hanno posto in essere, periodicamente, le operazioni bancarie, ivi comprese più operazioni di retrocessione della provvista e l’emissione di assegni circolari; la messa a loro disposizione del conto corrente del padre) che avrebbe confuso gli elementi probatori posti a fondamento della responsabilità per il delitto associativo con quelli relativi ai reati tributari ascritto solo ai genitori e allo zio. [OSCURATO:PERSONA] pubblica ricorrente ha nuovamente dedotto la mancanza di prova del concorso degli imputati, che non potrebbe trarsi dalle dichiarazioni e dalle intercettazioni in atti, inidonee a tal fine (segnatamente ad attribuire a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la gestione di fatto delle società) e atte solo a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro occasionale e la consapevolezza dell’attività svolta dai congiunti. [OSCURATO:SOCIETA] di appello avrebbe pure travisato la prova in quanto dagli elementi acquisiti emergerebbe che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero svolto compiti meramente esecutivi delle decisioni familiari (soprattutto del padre) e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] – interrogato dal Pubblico ministero – si sarebbe detto estraneo alla gestione (cfr. p. 62 sentenza impugnata). Tali dati, idonei a disarticolare l’iter della decisione, sarebbero stati ignorati senza indicarne le ragioni. 2.1.3. Con il terzo motivo, richiamando le argomentazioni già esposte, sono state censurate: - la pronuncia liberatoria resa in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per l’illecito derivante dal delitto di riciclaggio contestato a [OSCURATO:PERSONA] al capo L6, e la conseguente revoca della confisca dell’immobile sito in Ischia (di proprietà dell’ente); - la revoca delle confische disposta in relazione all’assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi L1, L2, L3, L4, L5, N2, N3 (evidenziando l’interesse a impugnare anche nel caso di prescrizione di essi). 2.2. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati diciotto motivi (dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). 2.2.1. Con il primo motivo, come anticipato già nella premessa del ricorso, è stata denunciata la nullità della sentenza che non avrebbe in alcun modo esaminato l’atto di appello proposto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (depositato il 6 marzo 2018 e messo a disposizione della Corte di appello anche per la ricostruzione del fascicolo il 30 novembre 2023, i cui motivi sono elencati nel ricorso), limitandosi ad esaminare l’atto di impugnazione presentato dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], quantunque le doglianze sollevate con essi non siano sovrapponibili. Difatti, nella sentenza impugnata si indica quale unico atto di appello per l’imputato quest’ultimo (cfr. pp. 29-30) e si assume – nel dichiarare la prescrizione dei reati tributari – che non fossero oggetto di impugnazione (cfr. p. 41), quantunque l’atto presentato dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avesse attinto, tra l’altro, le statuizioni di condanna relative ad essi (con richiami agli elementi di prova acqusiti e, in particolare, alle consulenze tecniche di parte). 2.2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la nullità derivata della sentenza, in ragione della nullità dell’udienza preliminare, già denunciata in quella sede e ribadita dalla difesa innanzi al Tribunale e con l’atto di appello. L’udienza preliminare sarebbe stata rinviata senza chiarire se l’[OSCURATO:PERSONA] fosse assente o contumace, dunque egli avrebbe avuto diritto alla notifica del provvedimento di rinvio (come i successivi differimenti); il Giudice di primo grado avrebbe reso una motivazione erronea e contradditoria; e la Corte di merito non avrebbe esaminato la censura. 2.2.3. Con il terzo motivo sono stati dedotti la violazione degli artt. 216, 219, 223 legge fall. e il vizio di motivazione, anche rispetto ai motivi di gravame, in ordine alla sussistenza dell’elemento materiale e dell’elemento soggettivo dei fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale relative alla E.N. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] territoriale, in contrasto con i princìpi posti dalla giurisprudenza, avrebbe individuato gli indici della qualifica di amministratore di fatto della società fallita di [OSCURATO:PERSONA] nelle sue dichiarazioni innanzi al G.i.p., a dispetto del generico tenore confessorio di esse, da riferirsi esclusivamente ai fatti attribuiti ai figli (che peraltro sono stati assolti) e non alla gestione di fatto dell'ente; piuttosto, in senso contrario all'esercizio dei poteri gestori nella fallita deporrebbe la circostanza che essa (di cui era amministratore di diritto il fratello del ricorrente) aveva svolto la propria attività commerciale contestualmente alla A.V. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di cui, invece, era amministratore [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:SOCIETA] territoriale avrebbe disatteso le censure avanzate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (con il secondo motivo del suo atto di appello) minimizzando in maniera contraddittoria le testimonianze rese dai clienti (affermando che costoro avevano intrattenuto rapporti commerciali con la sola A.V. [OSCURATO:PERSONA] e non con la E.N. carni e, tuttavia, ritenendo che in concreto vi fosse un'unica società operante) e comunque non considerando le testimonianze dei clienti della fallita (valorizzando invece dichiarazioni prive di valore probatorio), costando in sostanza che nessuno dei testi indicati in sentenza ebbe a ricondurre la fallita a [OSCURATO:PERSONA]. Ancora la motivazione sarebbe contraddittoria anche nella parte in cui: ha affermato che i prelievi in contanti dai conti correnti della fallita siano confluiti nella cassa della A.V. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e non anche impiegati per pagare i fornitori, dato in contrasto con le prove (tanto che nessun fornitore, ad eccezione di una società spagnola, si è insinuato al passivo del fallimento); ed ha affermato il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nella bancarotta distrattiva. La sentenza impugnata, al riguardo, conterrebbe considerazioni assertive, laddove la prova del fatto richiederebbe l’accertamento o l’indicazione dei beni aziendali non rinvenuti o di cui si ignori la destinazione. Peraltro, nonostante la distinzione tra le ipotesi di bancarotta fraudolenta e quelle di bancarotta semplice si fondi sull’elemento soggettivo, difetterebbe la motivazione sul punto a fronte di uno specifico motivo di appello. Inoltre, i reati tributari erano gli unici delitti-fine del sodalizio criminoso in imputazione, il che escluderebbe il dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale, potendo al più venire in rilievo il solo reato di cui all’art. 10 d. lgs. n. 74 del 2000 (in contestazione al capo G.), che assorbirebbe tutto il disvalore delle condotte, dato il rapporto di specialità bilaterale tra le due incriminazioni (tanto che l’unico creditore insoddisfatto era l’Erario, ad eccezione di un fornitore straniero che vantava una pretesa limitata relativa a una partita di merce difforme da quella ordinata). 2.2.4. Con il quarto motivo è stata prospettata la violazione dell’art. 216 legge fall. in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale, potendosi nella specie ravvisare al più la bancarotta documentale semplice. [OSCURATO:SOCIETA] di appello non avrebbe specificato quali scritture siano risultate mancanti o irregolari al punto da rendere impossibile la ricostruzione della patrimonio e del movimento degli affari, non considerando la consegna alla curatela, da parte dell’imputato, di tutta la documentazione fattagli pervenire dal professionista già incaricato della tenuta delle scritture (il che dimostrerebbe che [OSCURATO:PERSONA] poteva essere consapevole solo della tenuta confusa di esse ma non che ne sarebbe derivata l’impossibilità di ricostruire la situazione aziendale), tenuto conto pure del ruolo di amministratore di fatto che gli è stato attribuito, ruolo che peraltro escludeva che egli fosse obbligato a consegnare i documenti contabili. La lacuna motivazionale sul punto non potrebbe neppure essere colmata tramite la sentenza di primo grado. E, anche in relazione ai motivi di appello, essa non darebbe adeguatamente conto della sussistenza del prescritto dolo specifico, che non può trarsi dalla sussistenza dell’elemento materiale. 2.2.5. Con il quinto motivo sono stati prospettati la violazione dell’art. 416 cod. pen. e il vizio di motivazione, ad avviso della difesa pure apparente rispetto alle doglianze mosse con il gravame, in ordine alla sussistenza del delitto associativo e alla responsabilità per esso di [OSCURATO:PERSONA] (con ruolo apicale nella societas). Sarebbero state acriticamente recepite le motivazioni del primo Giudice, fondando la decisione sulle congetture degli investigatori. Invero: - difetterebbe un programma indeterminato di delitto, essendosi agito al solo scopo «precario» di recare beneficio alle diverse società coinvolte a danno della concorrenza (impiegando una leva finanziaria temporanea fino agli inevitabili accertamenti dell’Agenzia delle entrate), nonché la lesione dell’ordine pubblico, che «comporta la sua percezione verso l’esterno»; - ciascuno dei soggetti cui è stata attribuita la qualità di sodali ha operato in seno alla propria compagine societaria, senza essere consapevole (neppure in termini di dolo eventuale) «della visuale di insieme» di [OSCURATO:PERSONA] in cui si collocava la realizzazione dei fatti di reato; - gli elementi raccolti non consentirebbero di ritenere provata l’associazione per delinquere, in ossequio ai canoni chiariti dalla giurisprudenza di legittimità, potendosi al più ritenere che gli imputati – imprenditori nel medesimo settore e legati da vincoli familiari (ex se non dimostrativi del reato associativo) abbiano perpetrato in concorso più reati fiscali, non constando un accordo criminoso stabile né una struttura funzionale alla commissione degli illeciti, non potendosi attribuire il ruolo di partecipe per lo svolgimento di mansioni meramente esecutive (tanto che l’informativa della Guardia di finanza ha ricondotto unicamente a [OSCURATO:PERSONA] e al cognato [OSCURATO:PERSONA] la gestione unitaria delle società; sotto tale profilo vi sarebbe una contraddizione tra la sentenza di primo grado e quella di appello in ordine al potere di gestione dei conti correnti in capo agli imputati); mancherebbe il numero minimo di tre partecipi, anche a voler considerare [OSCURATO:PERSONA] (mancando la dimostrazione di un corrispettivo versato ai familiari, la partecipazione agli utili dell’associazione, l’autonomia gestionale della moglie e dei figli di [OSCURATO:PERSONA]), non potendosi valorizzare neppure sotto il profilo soggettivo le deleghe a operare sui conti correnti (che non escludono il ruolo di meri esecutori materiali dei congiunti di [OSCURATO:PERSONA]). Dall’annullamento in parte qua della sentenza impugnata deriverebbe pure la correlativa revoca delle statuizioni di confisca. 2.2.6. Con il sesto motivo sono stati denunciati la nullità della sentenza e il vizio di motivazione, in relazione ai capi C, D, E, F, G, H, I, per l’omesso apprezzamento dei motivi contenuti nell’atto di appello presentato dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], nonché per l’omessa declaratoria della prescrizione. Le doglianze non considerate sarebbero decisive rispetto a tutte le imputazioni e alle confische (e alla possibilità di disporle a fronte della prescrizione dei reati); peraltro, il ricorrente sarebbe stato erroneamente indicato come gestore di fatto di società amministrate da altri e scambiato per il cugino omonimo; e sarebbe più corretta una pronuncia liberatoria pure a fronte della prescrizione (il cui termine è stato erroneamente indicato nel 26 ottobre 2024). In particolare, con il terzo motivo del detto atto di appello si contestava la condivisione, da parte del Tribunale, della quantificazione delle imposte evase compiuta dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza (sulla scorta dei dati contenuti nel supporto informatico consegnato dal consulente della società, contenente tutti i registri tenuti, che non sono stati considerati equivalenti ai registri cartacei ma idonei a compiere l’accertamento delle imposte evase, tanto che ne è seguita l’emissione del relativo avviso di accertamento), richiamando anche quanto rassegnato dal consulente di parte dott. [OSCURATO:PERSONA] (segnatamente, a proposito del margine di redditività delle società e in difetto di un’effettiva spiegazione dei criteri e dei parametri impiegati ed anzi impiegando criteri erronei come indicato nel motivo di appello trascritto nel corpo del ricorso, rispetto ai quali sarebbe stata resa già dal primo Giudice una motivazione apparente). 2.2.7. Con il settimo motivo è stata dedotta la violazione del principio della condanna oltre ogni ragionevole dubbio. [OSCURATO:SOCIETA] di appello avrebbe argomentato in maniera insufficiente e contraddittoria, non confutando adeguatamente l’alternativa ipotesi ricostruttiva contenuta nell’atto di appello ignorato né quella avanzata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla qualità di gestore di fatto della fallita, attribuita al ricorrente. La sentenza impugnata si incentrerebbe sulla confessione di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a escludere solo la responsabilità dei figli (non anche del cognato) e riferita alle operazioni sui conti correnti (rappresentato dai testimoni); e i rapporti con i congiunti sarebbero giustificati proprio dal rapporto di parentela o affinità e non necessariamente dal vincolo associativo. Nel resto, il motivo in esame ha prospettato il medesimo ordine di censure già esposte nel sesto motivo, nella parte in cui vi è trascritto l’atto di appello di cui si è denunciata l’omessa valutazione; e ha richiamato, oltre alla consulenza redatta dal dott. [OSCURATO:PERSONA], anche quella redatta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] (in allegato). 2.2.8. Con l’ottavo motivo sono stati dedotti la nullità della sentenza e il vizio di motivazione (anche per la violazione del principio del ragionevole dubbio) rispetto al reato di cui al capo C., ossia l’omessa dichiarazione fiscale della VI.AM. [OSCURATO:PERSONA], di cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato ritenuto responsabile come amministratore di fatto e «concorrente morale nella gestione», essenzialmente valorizzando solo talune dichiarazioni testimoniali (non attribuendo rilievo a quelle che hanno attribuito un ruolo attivo al «cugino-cognato» [OSCURATO:PERSONA], riportato la «presenza operativa» del cugino [OSCURATO:PERSONA] e dato conto di un’attività meramente occasionale ed esecutiva dell’imputato che non può integrare una gestione di fatto «fra parenti»). 2.2.9. Con il nono motivo si è assunta la nullità della sentenza, in relazione al delitto di cui al capo C., poiché la Corte di appello avrebbe erroneamente escluso che fossero state sollevate censure sull’an del reato e all’ammontare dell’imposta evasa (cfr. p. 23 della sentenza impugnata), omettendo la valutazione – da compiersi pure in presenza di cause di estinzione del reato (prescrizione e morte del reo) – dell’atto di appello presentato dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e quello presentato dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA]. La determinazione dell’imposta evasa sarebbe stata erronea poiché ha incluso nell’IVA a debito l’imposta sugli acquisti intracomunitari e, ai fini delle imposte dirette, non ha riconosciuto i costi sostenuti. La motivazione sarebbe pertanto apparente e contraddittoria. 2.2.10. Con il decimo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza con riguardo al capo D. (omessa dichiarazione, relativa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di cui [OSCURATO:PERSONA] era amministratore di diritto): la Corte di appello avrebbe affermato il difetto di censure al riguardo (cfr. p. 23 della sentenza impugnata), ignorando l’atto di appello presentato dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e, comunque, in violazione dell’obbligo di motivazione. 2.2.11. Con l’undicesimo motivo sono stati prospettati la nullità della sentenza e il vizio di motivazione in relazione alle imputazioni di cui ai capi E. (omessa presentazione della dichiarazione) e G. (occultamento dei documenti contabili) relative alla EN [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.: la Corte di appello si sarebbe limitata a richiamare, in sostanza, in maniera apodittica la motivazione della sentenza di primo grado, fondata su atti (il processo verbale di contestazione stilato dal Nucleo di Polizia Tributaria di Napoli, a mancata mancata comunicazione di acquisti infracomunitari e l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate) che non proverebbero la qualità di amministratore di fatto del ricorrente di una società che ha operato per tre anni; ed anzi sarebbero state ignorate le dichiarazioni dei clienti che hanno riferito di aver avuto rapporti con [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.12. Con il dodicesimo motivo sono stati assunti la nullità della sentenza e il vizio di motivazione rispetto ai capi F e H, relativi alla AV [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto amministratore di fatto. La trattazione unitaria svolta dalla Corte di appello si fonderebbe nuovamente sugli atti della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle entrate; e non avrebbe argomentato sull’atto di appello che aveva dedotto l’erroneo calcolo dell’imposta evasa (a causa dell’applicazione dell’aliquota del 20%, e non del 10%, per gli anni 2007 e 2008; e dell’inclusione delle operazion passiva ai fini della determinazione della base imponibile) anche alla luce delle consulenze di parte (che censuravano gli avvisi di accertamento). 2.2.13. Con il tredicesimo motivo sono stati assunti la nullità della sentenza e il vizio di motivazione rispetto ai reati di occultamento delle scritture contabili di cui ai capi H e G. Sarebbero stati ignorati i motivi di gravame, non ricorrerebbe il ruolo di gestore di fatto di [OSCURATO:PERSONA], difetterebbero l’elemento oggettivo (poiché l’attività delle società sarebbe stata ricostruita) e soggettivo (dato che il consulente fiscale ha consegnato il supporto informatico contenente tutti registi e non consterebbe alcuna attività ostruzionistica finalizzato all’occultamento). Comunque sarebbe maturato il termine di prescrizione prima della decisione di appello. 2.2.14. Con il quattordicesimo motivo sono stati denunciati la nullità della sentenza e il vizio di motivazione in ordine al bilanciamento delle circostanze e all’esclusione della recidiva, fondata dalla Corte territoriale (cfr. p. 42 della sentenza impugnata) sul difetto di doglianze relative alle aggravanti (e segnatamente alla recidiva), nonostante con l’atto di appello non esaminato si fosse chiesta la concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza (in considerazione del comportamento processuale del ricorrente; cfr. p. 20 atto di appello) e l’esclusione della recidiva. La difesa ha evidenziato la decisività della censura rispetto sia alla determinazione della pena sia alla prescrizione dei reati (dichiarata per i computati, così determinandosi una «ingiustizia sostanziale» verso [OSCURATO:PERSONA], che non avrebbe espresso una maggiore capacità criminale rispetto ai primi). 2.2.15. Con il quindicesimo motivo è stata denunciata la violazione degli artt. 99, 157 e 161 cod. pen., in quanto: - la Corte di appello, in violazione del divieto di bis in idem, avrebbe computato la recidiva sia ex art. 155 sia ex art. 161 citt.; - per la recidiva specifica reiterata non rileverebbe la sentenza di applicazione della pena del 25 febbraio 2005, poiché si sarebbe verificata ope legis l’estinzione ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen. del reato per il decorso di cinque anni senza la commissione di un altro reato che sia stata accertata con sentenza definitiva; dunque, la recidiva non sarebbe qualificata bensì semplice e ne conseguirebbe la prescrizione di tutti i reati ascritti al ricorrente, pur tenendo conto delle sospensioni. Al riguardo la difesa ha rappresentato che, in ragione dell’assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dall’imputazione di cui al capo N3-bis (avente ad oggetto fatti del febbraio 2014), il delitto di cui al capo A si sarebbe consumato nel febbraio 2011 (come nell’originaria contestazione). 2.2.16. Con il sedicesimo motivo sono stati dedotti la violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in quanto la Corte di merito non avrebbe «individuato validi argomenti ostativi» al mancato riconoscimento della attenuanti generiche e all’irrogazione di una pena più mite: in particolare, avrebbe ribadito quanto esposto dal Giudice di primo grado in ordine all’irrilevanza a tal fine dell’ammissione degli addebiti, ma non avrebbe considerando che la condotta collaborativa invocata in sede di gravame era il consenso all’acquisizione degli atti (di cui dà conto la stessa sentenza impugnata); la finalità utilitaristica della confessione non sarebbe incompatibile con un sincero ravvedimento, la sentenza valuterebbe la personalità del ricorrente ma le considerazioni svolte non giustificherebbero il trattamento sanzionatorio determinato dalle aggravanti a fronte del proscioglimento dei concorrenti nei medesimi reati, del comportamento processuale e in costanza di misura cautelare, del tempo risalente dei precedenti. 2.2.17. Con il diciassettesimo motivo sono stati denunciati la nullità della sentenza, «anche in relazione all’art. 6» Carta EDU e il vizio di motivazione in ragione dell’omessa valutazione della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale al fine di integrare le lacune emerse in primo grado, «soprattutto in relazione alle situazioni tributarie» che avrebbero incidenza sulla decisione (risultando determinante l’escussione dei consulenti di parte dott. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), tenuto conto pure che la sentenza impugnata negato del attenuanti generiche anche perché non risulta che l’imputato abbia risarcito i danni. La difesa ha trascritto una parte del motivo di appello con cui aveva avanzato detta richiesta. 2.2.18. Con il diciottesimo motivo sono state dedotte la violazione della legge penale e il vizio di motivazione nonché la nullità della sentenza in ordine alla disposta confisca di denaro. [OSCURATO:SOCIETA] di appello ha affermato che la confisca del denaro, bene fungibile, è sempre diretta; tuttavia, non si tratterebbe di una motivazione adeguata rispetto alla qualificazione come profitto di reato di tutte le somme giacenti su conto corrente; e non si sarebbe rispettato il principio di proporzionalità per adeguare la confisca alla reale capacità patrimoniale dell’imputato e ai «criteri di ripartizione». La difesa si è riportata «ai motivi, su temi comuni», presentati dai coimputati. 2.3. Nell’interesse di A.M. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., AV [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sono stati formulati cinque motivi (dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] P. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). 2.3.1 Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione degli artt. 5, commi 1 e 2, 24-ter, comma 2, d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità da reato degli enti in ragione della commissione di illeciti nell’interesse o a vantaggio di essi. Nella specie, come contestato nell’editto accusatorio, sarebbe stata ritenuta una sistematica evasione fiscale, mediante l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, perpetrata costituendo di anno in anno una nuova società (per lo svolgimento della medesima attività di commercio all’ingrosso di carni) e la cessazione di quella già operante, con il prelievo integrale da parte dei membri della famiglia [OSCURATO:PERSONA] dei ricavi, a proprio vantaggio e in danno delle società (quasi sempre prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione e, come prospettato nei motivi di appello articolati dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], prima ancora che le somme potessero dirsi frutto dei reati tributari), rimaste impossidenti e gravate da ingenti debiti nei confronti dell’Erario. La motivazione conforme dei Giudici di merito, secondo cui i reati tributari sarebbero stati commessi nell’interesse del contribuente, ossia la società, sarebbe contraddittoria e manifestamente illogica rispetto a quanto acclarato, oltre che apparente. 2.3.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti la violazione degli artt. 2 e 24-ter d. lgs. n. 231 del 2001 e il vizio di motivazione poiché: - la responsabilità degli enti è stata affermata in relazione al delitto associativo di cui all’art. 416 cod. pen., finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di delitti tributari, fallimentari e di riciclaggio; - i reati tributari sono stati inclusi nell’art. 24-ter cit. soltanto dal 2019, i reati fallimentari non vi sono inclusi, i reati di riciclaggio (inclusi dal 2007) sono stati contestati solo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (figli di [OSCURATO:PERSONA], che non hanno mai avuto funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli enti) e per essi vi è stata assoluzione o declaratoria di estinzione per prescrizione; - dunque, il reato associativo non potrebbe costituire da solo, né in astratto né in concreto, quale mero contenitore di illeciti irrilevanti, la base per la contestazione dell’illecito di cui all’art. 24-ter cit., come si trarrebbe dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 3635 del 20/12/2013 – dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA].re Spa, Rv. 257789 – 01; Sez. 3, n. 11390 del 21/01/2024, Palumbo, Rv. 286050 – 01, in motivazione). 2.3.3. Con il terzo motivo è stata prospettata la violazione dell’art. 19 d. lgs. n. 231 del 2001, deducendo che dovrebbe pervenirsi alla revoca della confisca, sia nel caso di accoglimento dei motivi precedenti sia nel caso di rigetto, poiché nessuno dei reati fine dell’associazione per delinquere in contestazione sarebbe ricompreso tra quelli indicati agli artt. 24 s. dello stesso decreto, nei termini già chiariti da Sez. 6, n. 3634/2014 cit. secondo cui la rilevanza delle fattispecie in discorso non può essere indirettamente recuperata, ai fini della individuazione del profitto confiscabile, per il loro carattere di delitti scopo del reato associativo contestato. 2.3.4. Con il quarto motivo sono stati denunciati la violazione dell’art. 416-bis cod. pen. e il vizio di motivazione poiché: - la contestazione è stata elevata per la partecipazione di tutte le persone fisiche e tutte le società (ad eccezione dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) a un’associazione finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti tributari, fallimentari e di riciclaggio; - [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] sono stati assolti da talune imputazioni di riciclaggio poiché concorrenti nei reati tributari; e nei loro confronti è stata emessa sentenza di non doversi procedere per la prescrizione delle rimanenti ipotesi di riciclaggio, nel presupposto del difetto di una prova evidente della loro innocenza, che tuttavia derivava proprio dal ruolo di concorrenti nei reati presupposti a loro attribuito; tanto più che, in loro favore, vi era la confessione di [OSCURATO:PERSONA], che ha ammesso di aver posto in essere in prima persona le operazioni bancarie oggetto di incriminazione (accompagnandoli presso gli istituti bancari o falsificandone la firma, come emerge dalla consulenza grafica in atti); dunque, si sarebbero dovuti escludere i delitti di riciclaggio dai reati fine dell’associazione; - i reati fallimentari riguardavano la sola E.N. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il cui fallimento è stato determinato dall’iniziativa di un unico fornitore (a seguito di una controversia per la qualità della merce); e ciò non poteva costituire oggetto di un piano criminoso predeterminato, dato che tutti gli altri fornitori, nell’arco di dieci anni, sono stati soddisfatti; - residuerebbero, quali reati fine, solo le omissioni della dichiarazioni dei redditi. Tuttavia, quest’ultimo reato, ancorché reiterato, non richiederebbe alcuna organizzazione, poiché si consuma con la mera inerzia dell’amministratore di diritto dell’ente, che esclude la necessità di una fattiva collaborazione di terzi e, comunque, di una organizzazione pur rudimentale che non può esser confusa, come hanno fatto i Giudici di merito, con l’organizzazione aziendale funzionale allo svolgimento dell’attività lecita delle società (segnatamente, della base operativa della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), non essendo dato comprendere in che termini le «strutture sociali» (ossia le celle frigorifere e i mezzi di lavorazione) possano avere supportato la condotta meramente omissiva in cui si sostanzia il reato tributario. Inoltre, difetterebbe l’accordo per commettere una serie indeterminata di reati, visto che esso avrebbe al più potuto riguardare reati di evasione fiscale ben determinati nella loro successiva verificazione, ossia ogni anno secondo le rispettive scadenze; laddove gli altri, reati, in particolare quelli fallimentari, non erano preordinati né voluti ma temuti (dato che i formali amministratori delle società erano persone appartenenti allo stesso nucleo familiare). 2.3.5. Con il quinto motivo è stato prospettato il vizio di motivazione in relazione alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio innanzi al G.i.p., erroneamente ritenute una «confessione totale»: quantunque esse abbiano un contenuto generico, ed anzi laconico, sono state valorizzate sia per affermare la sussistenza di tutti i reati in contestazione, compreso quello associativo, anche a carico dei soggetti (in particolare, i figli) da lui scagionati. 3. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato presentato un motivo nuovo, con cui si è dedotta la violazione della legge penale: l’ablazione del denaro disposta nei confronti dell’imputato in relazione ai reati di cui ai capi E e F, di cui è stata dichiarata l’estinzione per prescrizione, sarebbe stata confermata poiché la Corte di appello ha qualificato la confisca come obbligatoria e diretta (prendendo le mosse dai princìpi espressi da Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437 - 01 e fondando la decisione sulla fungibilità del denaro e sull’automatica confusione di esso con le altre disponibilità economiche dell’autore del reato), senza accertare la sussistenza del nesso di pertinenzialità tra la somma oggetto di ablazione e il reato commesso. Tale piano argomentativo deve essere riconsiderato alla luce della mutata esegesi giurisprudenziale (cfr. Sez. U, n. 13783 del 26/11/2024 – dep. 2025, Massini, Rv. 287756 - 02; Sez. 6, n. 25200 del 09/07/2025, Rossi, Rv. 288488 - 01) secondo cui, al fine di qualificare come diretta l’ablazione di una somma di denaro è necessario verificare che la stessa provenga dal delitto e che, pertanto, sussista la prova del nesso di pertinenzialità tra denaro e profitto del reato, profilo che non sarebbe stato esaminato dalla sentenza impugnata. 4. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], ha presentato una memoria a confutazione di quanto dedotto nel ricorso del Procuratore generale di Napoli. In particolare, in ordine alla denunciata violazione dell’art. 648-bis cod. pen., si è evidenziato che: - le argomentazioni spese dalla [OSCURATO:PERSONA] pubblica – sulla scorta del principio secondo cui l’accertamento del reato previsto dall’art. 648-bis cod. pen. non richiede la individuazione dell’esatta tipologia del delitto presupposto – sarebbero inconferenti poiché il capo di imputazione ha descritto analiticamente le operazioni rispetto alle quali à stata elevata la contestazione; - la condanna per un fatto diverso determinerebbe la nullità della sentenza ai sensi degli artt. 521, comma 2, e 522 cod. proc. pen.; - il richiamo dell’incriminazione posta dall’art. 11 d. lgs. n. 74 del 2000 atterrebbe, per l’appunto, ad altro reato ed anzi deporrebbe per l’erronea contestazione del delitto di riciclaggio, pur in presenza di tale fattispecie; - il computo delle somme oggetto materiale del contestato riciclaggio, compiuto dalla [OSCURATO:PERSONA] pubblica ricorrente, non comprenderebbe solo l’imposta evasa ma tutti i ricavi derivanti dall’attività di commercio legittimamente svolta dagli imputati. A proposito del concorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel reato presupposto di evasione fiscale e dell’esclusione del reato di riciclaggio, si è rappresentata la congruità e logicità dell’iter argomentativo espresso dalla Corte territoriale (alla luce degli elementi emersi) e la circostanza (emersa alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e dei direttori di Banca ove venivano svolte le operazioni) che i due quasi sempre operavano in compagnia del genitore; e si è dedotto che la prova della sussistenza dei reati in contestazione incombe sul pubblico ministero e, comunque, sul punto il ricorso avrebbe irritualmente sollecitato una diversa valutazione di merito. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso del Procuratore generale, riportandosi agli scritti difensivi depositati anche nell’interesse delle altre parti, in particolare alla memoria redatta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha depositato documentazione, ivi compresa quella già richiamata a sostegno del proprio ricorso, chiedendone l’accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del Procuratore generale è nel complesso infondato. Nei termini di seguito esposti sono fondati: il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente all’omessa pronuncia sulle censure contenute nell’atto di appello presentato dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] relative ai capi G) ed H) ed alla recidiva nonché in ordine confisca; i ricorsi di AV [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., A.M. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], nel resto, è nel complesso infondata 2. I motivi di impugnazione del Procuratore generale posso non essere trattati congiuntamente. Essi hanno ad oggetto le statuizioni liberatorie in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di riciclaggio nonché nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., anche con riguardo alla revoca delle confische. [OSCURATO:SOCIETA] territoriale, per quel che qui rileva, ha giustificato la decisione secondo un duplice piano argomentativo. Da una parte, ha escluso la sussistenza del riciclaggio poiché i reati tributari presupposti non erano ancora stati commessi allorché sono state poste in essere le operazioni bancarie in imputazione (capi L1, L2, L3, ascritti a [OSCURATO:PERSONA]); dall’altra, ritenendo – quantomeno in termini dubitativi – il concorso dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] nei reati tributari presupposti commessi dai congiunti (capi L4, L5, L6 contestati a [OSCURATO:PERSONA]; capi N2 e N3 contestati ad [OSCURATO:PERSONA]; e, per vero, anche per i capi L1, L2 e L3 cit., cui la sentenza impugnata ha comunque esteso tale piano argomentativo, pur ritenendo dirimente il primo: cfr. spec. p. 86 e p. 90 s.). Di conseguenza il Giudice di secondo grado ha assolto l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dall’illecito ad essa ascritto in relazione al riciclaggio di cui al capo L6. Dall’assoluzione la Corte di appello ha fatto derivare la revoca in parte qua delle confische, ivi compresa quella disposta nei confronti di quest’ultima società. 2.1. Non vi è dubbio che, ai sensi dell’art. 648-bis cod. pen., del delitto di riciclaggio si possa rispondere «fuori dei casi di concorso nel reato» da cui provengono il denaro, i beni o le altre utilità che costituiscono oggetto di sostituzione, trasferimento o del compimento di altre operazioni, in modo da ostacolarne l'identificazione della loro delittuosa (cfr. Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259587 - 01). Nella specie, l’asserto relativo al concorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei reati presupposto dei fatti di riciclaggio a loro contestato è stato fondato su più elementi, cui il Giudice distrettuale ha attribuito convergenza: in particolare, sono stati valorizzati, per [OSCURATO:PERSONA], la partecipazione alla gestione delle società di famiglia (cui inerivano i delitti tributari), richiamando quanto rassegnato dai testimoni e quanto emerso dalle conversazioni captate; e per entrambi gli imputati la costante e consapevole messa a disposizione (del padre, della madre e dello zio coimputati) dei conti correnti a loro intestati per il deposito delle somme sottratte al fisco, l’impiego delle somme in maniera concordata e idonea a dissimularne ulteriormente la provenienza (utilizzandole come provvista per assegni circolari e, quanto a [OSCURATO:PERSONA], partecipando all’operazione volta ad attribuire alla nonna l’origine dell’ingente importo di euro 800.000, da cui è stato tratta la provvista per l’acquisto di un immobile a Ischia da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.). Tanto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che concorrenti morali negli illeciti in discorso, sono stati ritenuti dalla Corte di merito pure partecipi dell’associazione per delinquere finalizzata anche alla commissione di essi. Si tratta di un piano argomentativo non manifestamente illogico che il ricorso del Procuratore generale distrettuale ha censurato in maniera irrituale, affidandosi ad asserti generici – senza denunciare in maniera sufficientemente specifica il travisamento della prova (non giovando neppure ex se il richiamo della negazione dei propri poteri gestori da parte di [OSCURATO:PERSONA], in sede di interrogatorio da parte del Pubblico ministero, rispetto al più ampio coacervo di elementi su cui si è fondata la motivazione) – che hanno finito col perorare in questa sede un alternativo apprezzamento di merito (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01). 2.2. Fermo quanto appena esposto, è comunque infondata la prospettazione della [OSCURATO:PERSONA] pubblica ricorrente rispetto all’esclusione da parte della Corte territoriale dei delitti di riciclaggio di cui ai capi L1, L2, L3, poiché i reati presupposto (ex art. 5 d. lgs. n. 74 del 2000) non erano ancora stati commessi quando sono state poste in essere le operazioni bancarie in imputazione. L'art. 648-bis, comma 1, cod. pen. incrimina la condotta di chi – come esposto – «fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa» (così il testo applicabile ratione temporis, anteriore al d. lgs. 8 novembre 2021, n. 195 che ha soppresso le parole «non colposo»). Il riciclaggio, dunque, presuppone la commissione di un altro reato (il c.d. "delitto presupposto") che deve essere effettivamente avvenuto e deve cronologicamente precedere il momento consumativo del reato di riciclaggio (cfr. Sez. 5, n. 31 del 12/11/2020 – dep. 2021, Ginatta, Rv. 280169 -01; Sez. 2, n. 23052 del 23/04/2015, Bagnoli, Rv. 264040 - 01). Il ricorso non muove puntuali censure all’anteriorità delle operazioni in imputazione, volte a ostacolare la provenienza delittuosa del denaro, rispetto alla consumazione degli illeciti tributari che costituirebbero i reati presupposto. Piuttosto, si limita a prospettare una lettura unitaria dell’editto accusatorio (in particolare del capo L) a dispetto della descrizione puntuale (ai punti L1 e s.) delle distinte operazioni (bancarie e, quanto al punto L6, anche il già richiamato acquisto immobiliare) e della specifica ed espressa correlazione di esse con specifici fatti di cui all’art. 5 d. lgs. n. 74 del 2000, tuttavia non ancora consumati nel momento in cui le operazioni hanno avuto luogo. Il che rende inconducenti, proprio a fronte della specifica indicazione nell’editto accusatorio dei fatti che avrebbero integrati i reati presupposti, i richiami giurisprudenziali contenuti nel ricorso, e anzitutto il riferimento al principio secondo cui l’accertamento del delitto di riciclaggio non richiede l’esatta individuazione della tipologia del reato presupposto o alla serialità degli illeciti tributari; così come il generico asserto secondo cui operazioni di riciclaggio sarebbero avvenute in modo «diluito e progressivo», proseguendo dopo lo spirare del termine di presentazione delle dichiarazioni fiscali. Infine, non potrebbe condurre a una diversa conclusione neppure il richiamo del principio posto da Sez. 2, n. 8793/2024, cit. («integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi abbia attivato, anche anteriormente alla perpetrazione del delitto presupposto di frode informatica, un conto corrente al fine di ostacolare l'accertamento della delittuosa provenienza delle somme da altri ricavate, a condizione che l'agente sia inconsapevole delle modalità di consumazione del delitto presupposto, produttivo dell'illecito profitto»), per la dirimente considerazione che esso attiene al caso in cui l'agente sia inconsapevole delle modalità di consumazione del delitto presupposto, produttivo dell'illecito profitto e non sia concorrente (neppure morale) in esso, inconsapevolezza che con motivazione congrua e logica, qui non compiutamente censura, la Corte di appello ha escluso sia per [OSCURATO:PERSONA] sia per [OSCURATO:PERSONA], espressamente qualificati come concorrenti morali nei delitti tributari. L’infondatezza nel complesso delle censure relative ai delitti di riciclaggio conduce a disattendere, senza che occorra dilungarsi, la prospettazione della [OSCURATO:PERSONA] pubblica ricorrente rispetto alla revoca delle confische disposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i delitti in discorso; nonché rispetto alla statuizione liberatoria in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l’illecito derivante dal delitto di riciclaggio contestato a [OSCURATO:PERSONA] al capo L6, e alla revoca della confisca dell’immobile sito in Ischia (di proprietà dell’ente). 3. Venendo ai motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve muoversi dall’esame del secondo, con cui si denunciata una nullità poiché l’udienza preliminare sarebbe stata rinviata e all’imputato non sarebbe stato notificato il provvedimento che l’ha differita (quantunque non si fosse chiarito se egli era assente o contumace), dunque egli avrebbe avuto diritto alla notifica del provvedimento di rinvio (e i successivi differimenti). Il motivo è inammissibile. Fermo restando che è irrituale la prospettazione di un vizio di motivazione con riguardo al vizio processuale dedotto (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 05; Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391 - 01; Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01), la censura difetta della specifica allegazione del fatto processuale da cui deriverebbe la nullità (cfr. Sez. 5, n. 1915 del 18/11/2010 - dep. 2011, Durantini, Rv. 249048 - 01; Sez. 5, n. 600 del 17/12/2008 - dep. 2009, Cavallaro, Rv. 242551 - 01) poiché non indica neppure la data dell’udienza preliminare cui si riferisce né è puntuale nel far riferimento ai «successivi rinvii», non valendo in senso contrario il mero rimando agli allegati al ricorso. 4. Il primo, il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono, il decimo, l’undicesimo, il dodicesimo e il tredicesimo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] possono essere esaminati congiuntamente. Risulta in effetti che non è stato esaminato l’atto di appello proposto il 6 marzo 2018 dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. l’annotazione della Cancelleria del Tribunale di Napoli alla sentenza di primo grado e l’attestazione in calce allo stesso atto di impugnazione). Dunque, nella parte in cui esso non deve considerarsi inammissibile (non potendo, pertanto, costituire una effettiva censura alla sentenza di primo grado) ovvero le doglianze in esso articolate non hanno trovato compiuta risposta nella sentenza impugnata, il ricorso non è manifestamente infondato con riguardo agli illeciti tributari, con ciò che ne consegue in termini di prescrizione. Inoltre, il ricorso è fondato in ordine all’omessa pronuncia sulla chiesta esclusione della recidiva in contestazione. 4.1. In particolare, dell’atto di appello in discorso erano inammissibili, e tale inammissibilità va qui rilevata (cfr. art. 591, comma 4, cod. proc. pen.): - il primo motivo, che conteneva asserti privi di specificità in ordine a tutti i reati di cui il Tribunale aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile, compiendo un generico rimando al compendio probatorio (oltre che la genericissima prospettazione di una questione di legittimità costituzionale dell’art. 585 cod. proc. pen., su cui non occorre immorare); - il quarto motivo, relativo ai reati fallimentari (anche rispetto al ruolo di amministratore di fatto) e alla confisca; - il quinto motivo inerente alla nullità dell’udienza preliminare, rispetto al quale è comunque dirimente quanto già esposto con riguardo al secondo motivo di ricorso; - il sesto motivo che nel richiedere la rinnovazione dell’istruttoria, non ha indicato in alcun modo le ragioni a sostegno della richiesta, indicando solo le circostanze su cui escutere i testi. Come si esporrà oltre, possono dirsi disattese in maniera adeguata dalla sentenza impugnata le allegazioni contenute nel secondo motivo dell’appello in discorso, inerenti alla sussistenza del reato associativo (con cui si è assunta la sussistenza di meri rapporti familiari tra gli imputati) e al ruolo ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] nella compagine criminale. 4.2. Non è, invece, manifestamente infondata la prospettazione difensiva rispetto ai reati tributari di cui ai capi C., D, E., F., G., H., in ordine ai quali si contestava la determinazione delle modalità di computo dei tributi evasi per il tramite del riferimento alla consulenza redatta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] e, rispetto alle contestazioni elevate sub specie dell’art. 10 d. lgs. n. 74 del 2000, si deduceva l’insussistenza del fatto in ragione della consegna di documentazione da parte dello stesso imputato (di cui si contestava pure il ruolo di amministratore di fatto). Difatti, la sentenza impugnata non ha argomentato su tale ordine di censure, assumendo che al riguardo non vi fosse alcuna contestazione (cfr. p. 28), rinviando dunque a quanto esposto nella sentenza di primo grado. Ebbene, già la Corte di appello ha dichiarato estinti per prescrizione i reati capi C., D, E., F., revocando in parte qua le confische disposte dal primo giudice. La non manifesta infondatezza della censura in esame non consente in questa sede una statuizione liberatoria ex art. 129, comma 2, cod. proc. (i cui presupposti non sono stati neppure dedotti, essendosi assunto solo che sarebbe stata più corretta una pronuncia liberatoria a fronte della prescrizione) né di disporre un annullamento con rinvio (cfr. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 - 01, secondo cui «in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva», il cui dictum non è inciso da Corte cost., 5 aprile 2022 n. 111, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 568, comma 4, cod., proc. pen., limitatamente all'ipotesi – che qui non ricorre – di inammissibilità per carenza di interesse ad impugnare, ritenuta dalla giurisprudenza in ordine al ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato). Qui deve rilevarsi la sopravvenuta estinzione per prescrizione pure degli illeciti di cui ai capi G. e H., commessi il 19 maggio 2009, che – anche considerando la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. proc. pen. (su cui vedi appena oltre) – è pari a 13 anni, 10 mesi e 20 giorni (artt. 157, 161 cod. pen., tenuto conto della pena edittale massima di 5 anni di reclusione, applicabile ratione temporis, e dell’introduzione solo successiva dell’art. 17, comma 1-bis d. lgs. n. 74 del 2000) e tenuto conto della sospensione (per 568 giorni, come correttamente indicato nella sentenza impugnata, anche considerando ulteriori 28 giorni per il differimento dell’udienza del 29 settembre 2015 al 27 ottobre 2015, su richiesta delle parti) è già spirato. Da ciò consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione a [OSCURATO:PERSONA] limitatamente a detti reati, per i quali pure non ricorrono i presupposti (non dedotti) di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Parimenti, non consentono di pronunciarsi ai sensi di quest’ultima norma le censure, relative ai reati prescritti, contenute nei motivi ottavo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo, su cui non occorre immorare. È, invece, nel resto inammissibile il settimo motivo di ricorso che – nel denunciare la violazione del principio della condanna oltre ogni ragionevole dubbio – nella parte in cui non ha ribadito quanto esposto nel sesto motivo, contiene asserti del tutto generici e versati in fatto, in particolare rispetto all’alternativa ipotesi ricostruttiva avanzata dalla difesa in ordine alla qualità di gestore di fatto della fallita, attribuita a [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente: la difesa, senza neppure dedurre il travisamento della prova, ha prospettato una diversa lettura delle vicenda e delle dichiarazioni confessorie del ricorrente, volta a valorizzare i legami familiari al fine di escludere il delitto associativo. Infine, in relazione all’ulteriore censura – contenuta nel nono motivo – secondo cui la Corte di appello avrebbe omesso la valutazione – dell’atto di appello presentato dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il coimputato [OSCURATO:PERSONA], basti osservare il difetto di interesse di [OSCURATO:PERSONA] al riguardo, oltre per vero al difetto di ius postulandi dei difensori di quest’ultimo. 4.4. Con il settimo motivo dell’appello presentato dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per quel che qui rileva, era stata chiesta l’esclusione della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, non soltanto prospettando che non possa tenersi conto della pronuncia di applicazione della pena in data 25 febbraio 2005 (irrevocabile il 22 febbraio 2006), in forza del disposto dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., ma a monte poiché questo sarebbe comunque l’unico precedente concretamente dimostrativo della maggiore pericolosità del ricorrente. Sul punto, non può ravvisarsi una compiuta disamina da parte della Corte territoriale che, come esposto, non consta aver avuto riguardo all’atto di appello in discorso, tanto da aver affermato che nella specie non era stata avanzata la detta richiesta di esclusione della recidiva (cfr. p. 42); e ne ha confermato peraltro la sussistenza sulla scorta delle pregresse condanne di [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 – 01). La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata con rinvio, in relazione ad [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla recidiva. 5. Il diciassettesimo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Ribadito quanto poco sopra rilevato in ordine alla genericità della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale contenuta nell’atto di appello proposto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], qui deve aggiungersi che anche il motivo di ricorso sconta un’analoga genericità poiché si limita a trascrivere le circostanze che, ad avviso della difesa, avrebbero dovuto costituire oggetto dell’esame dei testi indicati, senza correlarle in alcun modo alla motivazione della sentenza, se non per il tramite di un altrettanto generico riferimento al risarcimento dei danni (al fine di ottenere la concessione delle circostanze attenuanti generiche). 6. Il terzo e il quarto motivo di ricorso, inerenti ai delitti di bancarotta, possono essere trattati congiuntamente. Essi sono inammissibili poiché reiterano il medesimo ordine di doglianze già disattese dalla Corte territoriale nonché manifestamente infondati; il quarto motivo, poi, contiene censure inedite. Quanto al ruolo amministratore di fatto, in capo a [OSCURATO:PERSONA], anche della fallita EN [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la Corte di merito ha reso una motivazione congrua e logica, atta peraltro a disattendere anche le allegazioni contenute nell’atto di appello non esaminato dal Giudice di secondo grado. In particolare, essa è incentrata sull’effettiva sussistenza di un’unica attività economica (nel settore del commercio delle carni) posta in essere, nel medesimo luogo e con i medesimi beni strumentali, da parte di [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai suoi familiari (dopo l’arresto del primo, nel 2004 e la condanna per il reato previsto dall’art. 8 d. lgs. n. 74 del 2000), nonostante periodicamente mutasse la compagine sociale che la esercitava. Pur dando conto delle deposizioni dei soggetti che hanno riferito di non essersi relazionati con il ricorrente (chiarendo, tuttavia, che costoro non avevano intrattenuto rapporti con la fallita), la Corte territoriale ha attribuito centralità non soltanto alle dichiarazioni confessorie dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (di cui si è evidenziata la genericità) quanto al coacervo di elementi, sia di fonte dichiarativa (tra cui le dichiarazioni del direttore della filiale bancaria, che ha attributo allo stesso [OSCURATO:PERSONA] la sistematica gestione delle operazioni bancarie degli enti, pur in assenza di una carica formale; le dichiarazioni dei fornitori che hanno intrattenuto con lui rapporti, quale amministratore degli enti in discorso, compresa la fallita) sia tratti dalle conversazioni intercettate; sia infine facendo riferimento alla destinazione delle attività sottratte alla fallita. Rispetto a tale iter non sono state sollevate compiute censure di legittimità, perorando un diverso apprezzamento di merito. Ciò è a dirsi a fortiori rispetto all’elemento oggettivo dei reati, sui cui il ricorso contiene censure patentemente versate in fatto e prive di specificità e, nel quarto motivo, a proposito della mancata specificazione delle scritture mancanti o irregolari, non oggetto di prospettazione con l’atto di appello e perciò inedite (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bandì, Rv. 277637 – 01: «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza»; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]; cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto), oltre che generiche. Il che esime dal dilungarsi oltre al riguardo. Con riguardo infine all’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, la Corte di merito – oltre a ribadire, in conformità alla giurisprudenza, la configurabilità del concorso tra il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, e quello di occultamento e distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 (cfr. Sez. 5, n. 11049 del 13/11/2017 – dep. 2018, Ghelli, Rv. 272839 – 01) – ha disatteso le doglianze difensiva relative al difetto del prescritto dolo specifico per l’ipotesi in contestazione, richiamando quanto esposto nella sentenza di primo grado: quest’ultima ha indicato con chiarezza gli indici valorizzati a tal fine e, in particolare, la strumentalità della sottrazione delle scritture rispetto al perseguimento di un ingiusto profitto anche per il ricorrente e a recare pregiudizio ai creditori della società, tenuto conto del totale depauperamento di essa (commesso tramite le condotte distrattive, cui si è accompagnata pure la bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose) e, dunque, della finalità di non consentire in alcun modo la ricostruzione della situazione patrimoniale dell’ente. Dunque, non è stata affatto omessa la motivazione, che non è manifestamente illogica ed anzi conformemente al diritto ha indicato gli indici di fraudolenza della condotta (cfr. di recente Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022 - dep. 2023, Occhiuzzi, Rv. 283983 - 01), e la difesa ha qui sollevato, anche sul punto, censure di merito. 7. Il quinto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] – relativo al delitto di cui all’art. 416 cod. pen. – è nel complesso infondato. Anche a proposito del delitto associativo la sentenza impugnata, in maniera del tutto congrua e conforme al diritto (Cfr. per tutte Sez. 2, n. 20451 del 03/04/2013, Ciaramitaro, Rv. 256054 – 01: «ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune»), ha dato conto dell’esistenza degli elementi di una vera e propria societas scelerum, sia pure tra familiari, e del ruolo apicale di [OSCURATO:PERSONA]: al riguardo sono stati valorizzati non solo l’ampio arco di tempo in cui i reati fine hanno avuto luogo, dimostrativo di un programma criminoso comune e indeterminato tra più di tre soggetti (inclusi anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ma anche i moduli operativi caratterizzati da una ripartizione dei compiti, oltre che dall’impiego di una struttura individuata non solo negli schermi societari (ossia nelle società che negli anni si sono succedute per svolgere l’unica attività di impresa) ma anche nei plurimi conti correnti intestati ai congiunti di [OSCURATO:PERSONA] dove fare confluire le somme da sottrarre all’Erario. Né è convincente l’asserto secondo cui la struttura societaria era funzionale allo svolgimento dell’attività lecita nel settore delle carni: le persone giuridiche e l’unica struttura operativa che esse hanno impiegato – nei termini chiariti dai Giudici di merito – erano mezzo necessario per raccogliere le somme da sottrarre alla pretesa tributaria che, pur compiendo anche attività lecita, sono state strumentalizzate a fini illeciti (cfr. Sez. 6, n. 10886 del 28/11/2013 – dep. 2014, Grasso, Rv. 259493 – 01), unitamente ai conti correnti intestati in particolare ai figli del ricorrente: correttamente, allora, è stata ravvisata nella specie, secondo il richiamato piano argomentativo, un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Nel resto, anche il motivo in esame si affida a una prospettazione in fatto, inidonea a muovere censure di legittimità. 8. Alla luce di quanto già ritenuto sull’omessa disamina del motivo di appello volto a ottenere l’esclusione della recidiva (cfr. retro, par. 4), i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] relativi al trattamento sanzionatorio (il quattordicesimo, il quindicesimo, il sedicesimo e il diciassettesimo) rimangono assorbiti, fermo quanto si dirà appena oltre a proposito delle censure relative alla confisca. 9. Il diciottesimo motivo di ricorso e il motivo nuovo presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono fondati nei termini che si chiariscono. [OSCURATO:SOCIETA] di appello ha confermato le statuizioni ablative in relazione ai reati per cui ha confermato l’affermazione di responsabilità dell’imputato, laddove si tratti di confische disposte in via diretta, in particolare confermando le statuizioni ablative delle somme di denaro in relazione alle quali ha dichiarato la prescrizione, ossia i capi C., D., E., F., rispetto ai quali ha revocato le sole confische di beni diversi dal denaro (cfr. p. 44; p. 107 s.). Le statuizioni ablative si sono espressamente fondate sul presupposto che la confisca del denaro deve sempre ritenersi diretta, senza dare conto della quota di arricchimento del ricorrente (p. 107 s.). Come correttamente dedotto dalla difesa, alla decisione di appello è sopravvenuta Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024 – dep. 2025, Massini, Rv. 287756 – 02, la quale ha chiarito che «la confisca di somme di danaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, mentre, qualora tale nesso di pertinenzialità non sussista, la stessa deve essere considerata come confisca per equivalente, non potendosi far discendere la qualificazione dell'ablazione dalla natura del bene che ne costituisce l'oggetto»; e che «in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali» (ivi, 287756 – 01). Si impone, allora, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in relazione ad [OSCURATO:PERSONA] anche con riguardo alla confisca disposta nei suoi confronti. 10. I primi due motivi di ricorso di A.M. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., AV [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sono fondati, nei termini di seguito esposti, rimanendo assorbite le rimanenti censure. In effetti, come già condivisibilmente affermato, in tema di responsabilità da reato degli enti, allorché si proceda per il delitto di associazione per delinquere e per reati non previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, la rilevanza di questi ultimi non può essere indirettamente recuperata, ai fini della individuazione del profitto confiscabile, per il loro carattere di delitti scopo del reato associativo contestato (Sez. 6, n. 3635 del 20/12/2013 – dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA].re Spam, Rv. 257789 – 01). Nel caso in esame la responsabilità degli enti è stata affermata ex art. 24- ter d. lgs. n. 231 del 2001 in relazione al delitto di cui all’art. 416 cod. pen., finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di delitti tributari, inclusi nel catalogo di cui al medesimo decreto successivamente ai fatti in contestazione (cfr. art. 25-quinquiesdecies, inserito dal decreto leggo n. 26 ottobre 2019, conv. con modif. dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157), di reati fallimentari, che non vi sono inclusi; nonché per i reati di riciclaggio per cui vi è stata assoluzione (di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Inoltre, deve ribadirsi che, «in tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il profitto del reato oggetto della confisca di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 231 del 2001 si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto» (Sez. U, n. 26654/2008, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 239924 – 01; cfr. pure Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261114 – 01); ed esso «si identifica non soltanto con i beni appresi per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma anche con ogni altra utilità che sia conseguenza, anche indiretta o mediata, dell'attività criminosa» (Sez. U, n. 26654/2008, [OSCURATO:PERSONA], cit., oltre che a Sez. U, n. 41936 del 25/10/2005, Muci, Rv. 232164 e Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258647), poiché il profitto del reato (distinto dal prodotto e dal prezzo) «va individuato in qualsiasi "vantaggio economico" che costituisca un "beneficio aggiunto di tipo patrimoniale" [ed] abbia una "diretta derivazione causale"», stretta, dalla commissione dell'illecito, non dovendo attribuirsi all’espressione «il significato di "utile netto" o di "reddito", indicando essa, invece, un beneficio aggiunto di natura economica» (Sez. U, n. 38343/2014, Espenhahn, cit.; cfr. pure Sez. U, n. 13783/2024, cit.). Nel caso in esame è lo stesso accertamento compiuto dai Giudici di merito ad aver individuato negli enti lo strumento impiegato da [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi sodali (ossia i familiari coimputati) per commettere illeciti a proprio vantaggio, lasciando le società gravate da ingenti debiti tributari: deve, pertanto, escludersi non solo che il reato associativo sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio degli enti (art. 5 d. lgs. n. 231 del 2001) ma anche che il reato presupposto possa aver determinato qualsivoglia beneficio in favore delle società. Si impone, dunque, l’annullamento senza rinvio in parte qua della sentenza impugnata. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alla A.V. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., alla A.M. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. perché il fatto loro contestato non sussiste. Annulla senza rinvio la sentenza in relazione ad [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai capi G) ed H), per essere i reati estinti per prescrizione. Annulla la medesima sentenza in relazione ad [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla recidiva ed alla confisca con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nel resto e rigetta il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli. Così deciso il 23/09/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]