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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14152/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro1177 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1657/2024 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 17/01/2025 R.G.N. 661/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15568/2025Numero sezionale 1177/2026Data pubblicazione 14/05/20261.

La Corte di Appello di Bari, con la sentenza impugnata, inriforma della pronuncia di primo grado, ha dichiaratol’inammissibilità, per intervenuta decadenza, dell’impugnativadi licenziamento intimato a [OSCURATO:PERSONA] dallaLadisa s.r.l., compensando le spese del doppio grado.2.

La Corte territoriale, in estrema sintesi, ha esaminato ilcompendio documentale e, sulla base di esso, ha ritenuto che lacomunicazione del licenziamento a mezzo mail fosse stataricevuta dal lavoratore in data 2 ottobre 2020, di modo chel’impugnativa del recesso inoltrata dal [OSCURATO:PERSONA] in data 3dicembre 2020 era da considerarsi tardiva rispetto al termine disessanta giorni stabilito dall’art. 6 della l. n. 604/1966.In particolare, la Corte ha accertato che il licenziamento venivacomunicato dalla società mediante mail inviata il 2 ottobre 2020dalla propria casella PEC e pervenuta all’indirizzo di postaelettronica del lavoratore in pari data, tanto da generarericevuta di accettazione depositata in atti; ha quindi consideratoche «nel caso in esame non solo il ricorrente non hadisconosciuto i documenti attestanti l’invio e l’accettazione indata 2 ottobre 2020 della mail in questione ma non ha maidedotto nel giudizio di primo grado di non aver ricevuto in dettadata la mail in oggetto né tantomeno ha indicato una diversadata di ricezione della comunicazione del recesso».La Corte ha poi ritenuto assorbita ogni altra questione relativaal merito del licenziamento.3.

Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso ilsoccombente con tre motivi; ha resistito con controricorsol’intimata società.Numero registro generale 15568/2025Numero sezionale 1177/2026All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riseNruvmaetroo d i iral ccolta generale 14152/2026Data pubblicazione 14/05/2026deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo del ricorso denuncia: «Contraddittoria emanifesta infondatezza nelle motivazioni su risultanzeistruttorie ex art. 1227 c.c., 1° comma»; si eccepisce che «nelcaso di specie, l’atto di recesso è stato trasmesso dalla datricedi lavoro a mezzo pec all’indirizzo mail ordinario del lavoratore;pertanto, non può ritenersi opponibile la data di ricezione delmedesimo al fine di farne decorrere il termine perl’impugnazione».La censura è inammissibile per concorrenti profili.Invero, il ricorso per cassazione deve essere articolato inspecifiche censure riconducibili in maniera immediata edinequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazioneprevisti dall'art. 360, comma 1 c.p.c., sicché, pur senza lanecessaria adozione di formule sacramentali o l'esattaindicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabileche le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, traquelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa (Cass., Sez.Un., n. 32415/2021; tra molte, in precedenza, Cass. n.9228/2016).E’ stato altresì precisato, sempre nella più autorevolecomposizione di questa Corte, che l'oneredi specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4),c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art.360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità dellacensura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentarela violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e diNumero registro generale 15568/2025Numero sezionale 1177/2026raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenuteNu mneroe dlli ara ccolta generale 14152/2026Data pubblicazione 14/05/2026sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare,al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precettonormativo, non potendosi demandare alla Corte il compito diindividuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascendele sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che sipongono in contrasto con essa (Cass., Sez.

Un., n. 23745/2020;conf.

Cass. n. 18998/2021).Infatti, il rispetto del principio di specificità dei motivi del ricorsoper cassazione - da intendere alla luce del canone generale"della strumentalità delle forme processuali" - comporta, fral'altro, l'esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti,illustrative delle dedotte inosservanze di norme o principi didiritto, che precisino come abbia avuto luogo la violazioneascritta alla pronuncia di merito (Cass. n. 23675/2013), inquanto è solo la esposizione delle ragioni di diritto dellaimpugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico,il contenuto della censura (Cass. n. 25044/2013; Cass. n.17739/2011; Cass. n. 7891/2007; Cass. n. 7882/2006; Cass.n. 3941/2002).Il motivo in scrutinio non tiene conto di tali consolidatiinsegnamenti e, da un canto, deduce in rubrica la violazione diuna disposizione codicistica inconferente e, d’altro canto,deduce vizi motivazionali della decisione impugnata al di fuoridei limiti consentiti innanzi a questa Corte.

Inoltre, neanche siconfronta adeguatamente con la ratio decidendi della sentenzaimpugnata – come riportata nello storico della lite - che nonviene adeguatamente confutata con le doglianze contenute nelgravame, rispetto ad una quaestio facti, qual è inevitabilmentela data di ricezione di una comunicazione del recesso, che nonpuò essere oggetto di riesame in questa sede.Numero registro generale 15568/2025Numero sezionale 1177/2026Numero di raccolta generale 14152/20262.

Il secondo motivo denuncia: «Omessa motivazione circa laData pubblicazione 14/05/2026violazione degli obblighi contrattuali da parte della LadisaS.r.l.».Il terzo deduce «Omessa motivazione in ordine alla violazionedi un decreto legislativo», lamentando che il licenziamento erastato comunicato durante il periodo del Covid.I motivi sono entrambi inammissibili.Vengono impugnate statuizioni che non sono state mai resedalla Corte territoriale che, una volta accertata l’inammissibilitàdella domanda di impugnativa del licenziamento per intervenutadecadenza, ha dichiarato assorbita ogni altra questione e taledeclaratoria non viene neanche efficacemente contestata neisuoi presupposti applicativi.3.

In conclusione, il ricorso deve essere complessivamentedichiarato inammissibile, con spese liquidate secondosoccombenza come da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez.

Un., n. 4315/2020).

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilsoccombente al pagamento delle spese liquidate in euroNumero registro generale 15568/20254.500,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge eN umero sezionale 1177/2026Numero di raccolta generale 14152/2026rimborso spese generali nella misura del 15%.Data pubblicazione 14/05/2026Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 10 marzo 2026.La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro1177 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1657/2024 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 17/01/2025 R.G.N. 661/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15568/2025Numero sezionale 1177/2026Data pubblicazione 14/05/20261. La Corte di Appello di Bari, con la sentenza impugnata, inriforma della pronuncia di primo grado, ha dichiaratol’inammissibilità, per intervenuta decadenza, dell’impugnativadi licenziamento intimato a [OSCURATO:PERSONA] dallaLadisa s.r.l., compensando le spese del doppio grado.2. La Corte territoriale, in estrema sintesi, ha esaminato ilcompendio documentale e, sulla base di esso, ha ritenuto che lacomunicazione del licenziamento a mezzo mail fosse stataricevuta dal lavoratore in data 2 ottobre 2020, di modo chel’impugnativa del recesso inoltrata dal [OSCURATO:PERSONA] in data 3dicembre 2020 era da considerarsi tardiva rispetto al termine disessanta giorni stabilito dall’art. 6 della l. n. 604/1966.In particolare, la Corte ha accertato che il licenziamento venivacomunicato dalla società mediante mail inviata il 2 ottobre 2020dalla propria casella PEC e pervenuta all’indirizzo di postaelettronica del lavoratore in pari data, tanto da generarericevuta di accettazione depositata in atti; ha quindi consideratoche «nel caso in esame non solo il ricorrente non hadisconosciuto i documenti attestanti l’invio e l’accettazione indata 2 ottobre 2020 della mail in questione ma non ha maidedotto nel giudizio di primo grado di non aver ricevuto in dettadata la mail in oggetto né tantomeno ha indicato una diversadata di ricezione della comunicazione del recesso».La Corte ha poi ritenuto assorbita ogni altra questione relativaal merito del licenziamento.3. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso ilsoccombente con tre motivi; ha resistito con controricorsol’intimata società.Numero registro generale 15568/2025Numero sezionale 1177/2026All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riseNruvmaetroo d i iral ccolta generale 14152/2026Data pubblicazione 14/05/2026deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo del ricorso denuncia: «Contraddittoria emanifesta infondatezza nelle motivazioni su risultanzeistruttorie ex art. 1227 c.c., 1° comma»; si eccepisce che «nelcaso di specie, l’atto di recesso è stato trasmesso dalla datricedi lavoro a mezzo pec all’indirizzo mail ordinario del lavoratore;pertanto, non può ritenersi opponibile la data di ricezione delmedesimo al fine di farne decorrere il termine perl’impugnazione».La censura è inammissibile per concorrenti profili.Invero, il ricorso per cassazione deve essere articolato inspecifiche censure riconducibili in maniera immediata edinequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazioneprevisti dall'art. 360, comma 1 c.p.c., sicché, pur senza lanecessaria adozione di formule sacramentali o l'esattaindicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabileche le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, traquelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa (Cass., Sez.Un., n. 32415/2021; tra molte, in precedenza, Cass. n.9228/2016).E’ stato altresì precisato, sempre nella più autorevolecomposizione di questa Corte, che l'oneredi specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4),c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art.360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità dellacensura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentarela violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e diNumero registro generale 15568/2025Numero sezionale 1177/2026raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenuteNu mneroe dlli ara ccolta generale 14152/2026Data pubblicazione 14/05/2026sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare,al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precettonormativo, non potendosi demandare alla Corte il compito diindividuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascendele sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che sipongono in contrasto con essa (Cass., Sez. Un., n. 23745/2020;conf. Cass. n. 18998/2021).Infatti, il rispetto del principio di specificità dei motivi del ricorsoper cassazione - da intendere alla luce del canone generale"della strumentalità delle forme processuali" - comporta, fral'altro, l'esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti,illustrative delle dedotte inosservanze di norme o principi didiritto, che precisino come abbia avuto luogo la violazioneascritta alla pronuncia di merito (Cass. n. 23675/2013), inquanto è solo la esposizione delle ragioni di diritto dellaimpugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico,il contenuto della censura (Cass. n. 25044/2013; Cass. n.17739/2011; Cass. n. 7891/2007; Cass. n. 7882/2006; Cass.n. 3941/2002).Il motivo in scrutinio non tiene conto di tali consolidatiinsegnamenti e, da un canto, deduce in rubrica la violazione diuna disposizione codicistica inconferente e, d’altro canto,deduce vizi motivazionali della decisione impugnata al di fuoridei limiti consentiti innanzi a questa Corte. Inoltre, neanche siconfronta adeguatamente con la ratio decidendi della sentenzaimpugnata – come riportata nello storico della lite - che nonviene adeguatamente confutata con le doglianze contenute nelgravame, rispetto ad una quaestio facti, qual è inevitabilmentela data di ricezione di una comunicazione del recesso, che nonpuò essere oggetto di riesame in questa sede.Numero registro generale 15568/2025Numero sezionale 1177/2026Numero di raccolta generale 14152/20262. Il secondo motivo denuncia: «Omessa motivazione circa laData pubblicazione 14/05/2026violazione degli obblighi contrattuali da parte della LadisaS.r.l.».Il terzo deduce «Omessa motivazione in ordine alla violazionedi un decreto legislativo», lamentando che il licenziamento erastato comunicato durante il periodo del Covid.I motivi sono entrambi inammissibili.Vengono impugnate statuizioni che non sono state mai resedalla Corte territoriale che, una volta accertata l’inammissibilitàdella domanda di impugnativa del licenziamento per intervenutadecadenza, ha dichiarato assorbita ogni altra questione e taledeclaratoria non viene neanche efficacemente contestata neisuoi presupposti applicativi.3. In conclusione, il ricorso deve essere complessivamentedichiarato inammissibile, con spese liquidate secondosoccombenza come da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez. Un., n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilsoccombente al pagamento delle spese liquidate in euroNumero registro generale 15568/20254.500,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge eN umero sezionale 1177/2026Numero di raccolta generale 14152/2026rimborso spese generali nella misura del 15%.Data pubblicazione 14/05/2026Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 10 marzo 2026.La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]
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